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Decisione

15.2012.35

Tardività del ricorso

2 aprile 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.35

Lugano

2 aprile 2012

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 21 febbraio/8 marzo 2012 di

RI

1

(rappr.

da RA 1 )

contro

l’operato

dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro

l’emissione dell’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________

promossa dalla ricorrente contro

PI

1

viste le osservazioni 27 marzo 2012 dell’ Ufficio di esecuzione del

Distretto di Lugano;

richiamati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con PE n. __________ dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano RI 1,

procede contro PI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 16'527.80 oltre

accessori;

che

al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione, rigettata dal

Pretore del Distretto di __________ con pronunciato 13 settembre 2011,

cresciuto in giudicato;

che

a richiesta della creditrice, il 29 novembre 2011 l’Ufficio ha emesso l’avviso

di pignoramento per il 31 gennaio 2012;

che

non avendo potuto pignorare alcunché, il 6 febbraio 2012 l’Ufficio ha emesso un

attestato di carenza beni di fr. 17'016.80

a favore della creditrice;

che

il 7 febbraio 2012 l’Ufficio ha trasmesso alla creditrice a mezzo raccomandata

postale l’attestato di carenza beni;

che

come emerge dal tracciamento degli invii postali, prodotto dall’Ufficio

unitamente alle osservazioni al ricorso, la ricorrente ha ricevuto l’invio

postale contenente l’attestato di carenza di beni l’8 febbraio 2012;

che

con ricorso di data 21 febbraio 2012, ma consegnato alla posta l’8 marzo 2012,

la procedente chiede che l’attestato di carenza di beni venga annullato,

contestando il fatto che nel minimo di esistenza del debitore sia stato

considerato l’importo di fr. 1'900.00 a titolo di canone di locazione;

che

per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento;

che

in quanto rivolto contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni

notificatole l’8 febbraio 2012, il gravame 21 febbraio/8 marzo 2012 di RI 1 risulta

pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

Considerandi

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv.

2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione all’ Ufficio

di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.