15.2012.35
Tardività del ricorso
2 aprile 2012Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.35
Lugano
2 aprile 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 21 febbraio/8 marzo 2012 di
RI
1
(rappr.
da RA 1 )
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro
l’emissione dell’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
PI
1
viste le osservazioni 27 marzo 2012 dell’ Ufficio di esecuzione del
Distretto di Lugano;
richiamati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con PE n. __________ dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano RI 1,
procede contro PI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 16'527.80 oltre
accessori;
che
al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione, rigettata dal
Pretore del Distretto di __________ con pronunciato 13 settembre 2011,
cresciuto in giudicato;
che
a richiesta della creditrice, il 29 novembre 2011 l’Ufficio ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 31 gennaio 2012;
che
non avendo potuto pignorare alcunché, il 6 febbraio 2012 l’Ufficio ha emesso un
attestato di carenza beni di fr. 17'016.80
a favore della creditrice;
che
il 7 febbraio 2012 l’Ufficio ha trasmesso alla creditrice a mezzo raccomandata
postale l’attestato di carenza beni;
che
come emerge dal tracciamento degli invii postali, prodotto dall’Ufficio
unitamente alle osservazioni al ricorso, la ricorrente ha ricevuto l’invio
postale contenente l’attestato di carenza di beni l’8 febbraio 2012;
che
con ricorso di data 21 febbraio 2012, ma consegnato alla posta l’8 marzo 2012,
la procedente chiede che l’attestato di carenza di beni venga annullato,
contestando il fatto che nel minimo di esistenza del debitore sia stato
considerato l’importo di fr. 1'900.00 a titolo di canone di locazione;
che
per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento;
che
in quanto rivolto contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni
notificatole l’8 febbraio 2012, il gravame 21 febbraio/8 marzo 2012 di RI 1 risulta
pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
Considerandi
2.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv.
2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione all’ Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.