15.2012.36
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23 maggio 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2012.36
Data decisione, Autorità:
23.05.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_408/2012, 9.11.2012
Titolo:
Pignoramento. Condizioni d'asta. Realizzazione di più fondi agricoli gravati da pegno collettivo. Doppio turno d'asta. Inapplicabilità del divieto di divisione materiale e di frazionamento. Menzione dei contratti d'affitto e della facoltà di chiedere il doppio turno d'asta. Piede d'asta
CONDIZIONI D'INCANTO
art. 59 let. d LDFR
art. 63 cpv. 2 LDFR
art. 126 LEF
art. 135 LEF
art. 142 LEF
art. 45 cpv. 1 let. b RFF
art. 50 RFF
art. 53 RFF
art. 54 cpv. 2 RFF
art. 107 cpv. 1 RFF
art. 108 RFF
Incarto n.
15.2012.36
Lugano
23 maggio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 marzo 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le condizioni
d’asta depositate il 2 marzo 2012 riguardo a diversi fondi di proprietà del
ricorrente nelle esecuzioni promosse contro di lui da:
1. PI 2
2. PI 3
3. PI 4
4. PI 5
rappr. dall’RA 1
5. PI 6
6. PI 7
7.PI 8
8. PI 9
rappr. dall’RA 2
9. PI 10
rappr. dalla RA 3 ,
risp.
dal RA 4 , risp.
dall’PI
1,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 16 dicembre 2011, l’CO 1 ha pubblicato l’asta dei fondi part. n. __________ (quota di 1/5), __________ e __________ RFD di __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ RFD di __________, __________ e
__________ RFD di __________, nonché __________ RFD di __________, tutti di
proprietà dell’escusso RI 1, indicando che l’asta avrebbe avuto luogo il 28
marzo 2012 e che i fondi, per l’acquisto (di una parte) dei quali è necessaria
un’autorizzazione da parte della Sezione dell’agricoltura giusta l’art. 67 LDFR
(cfr. scritto 8 febbraio 2012 della Sezione dell’agricoltura), sarebbero stati
realizzati in blocco.
B. Il
25 gennaio 2012, l’CO 1 ha comunicato ai creditori menzionati in ingresso
l’elenco oneri relativo ai menzionati fondi. Il ricorso interposto dall’escusso
contro tale atto il 9 febbraio 2012 è stato respinto da questa Camera con
sentenza del 7 marzo 2012 (inc. 15.12.24).
C. Con
scritto 15 febbraio 2012, l’CO 1 ha comunicato agli interessati che PI 4 aveva
ridotto la propria pretesa, allegandovi il foglio aggiornato dell’elenco oneri.
D. In
seguito alla risposta 1° febbraio 2012 della Sezione dell’agricoltura, con
cui, contrariamente a quanto indicato in una precedente comunicazione del 23 settembre
2011, veniva confermata l’inapplicabilità del divieto di divisione materiale e
di frazionamento di cui all’art. 58 LDFR nell’ambito dell’esecuzione forzata
(art. 59 lett. d LDFR), l’CO 1, il 17 febbraio 2012, ha nuovamente pubblicato l’asta, precisando che i fondi sarebbero potuti essere realizzati
anche singolarmente o in lotti.
E. Il 2
marzo 2012, l’CO 1 ha depositato le condizioni d’asta. Esse prevedono per ogni
singolo fondo, salvo un’eccezione (riguardante i fondi __________, __________ e
__________ RFD di __________, la cui realizzazione è prescritta in blocco per
il fatto che essi sono gravati da un pegno collettivo), un’asta separata con un
proprio piede d’asta, che è stato calcolato ripartendo il credito vantato dalla
creditrice pignorante (PI 4), pari a fr. 488'750.--, tra tutti i fondi in
funzione del rapporto tra il loro valore di stima peritale e il valore peritale
complessivo di tutti i fondi (di fr. 2'950'000.--), e aggiungendo l’importo
delle ipoteche legali che li gravano singolarmente, una partecipazione
proporzionale alle spese di realizzazione e la tassa sull’utile provvisorio
(TUI), determinata in modo provvisorio sulla base del valore di stima peritale
del relativo fondo. Quali “modalità d’incanto” (ultima pagina), l’CO 1 ha indicato la cronologia delle (nove) aste dei singoli fondi, precisando quanto segue:
“se il totale complessivo delle delibere
provvisorie raggiungerà almeno l’importo minimo di fr. 628'819,95, le stesse
saranno confermate. Mentre se il totale complessivo non sarà raggiunto, le
precedenti delibere saranno considerate deserte e si procederà alla vendita in
blocco, suddivisa in 3 parti:
1. Quota
di 1/5 del fondo __________ RFD di __________
2. Fondi
__________ RFD e __________ RFD di __________, fondi __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ RFD di __________,
fondi __________ e __________ RFD di __________
3. Fondo
__________ RFD di __________
Se anche in questo caso l’aggiudicazione
globale non raggiungerà il minimo di fr. 628'819,95 l’incanto sarà considerato
deserto.
La
cifra di fr. 628'819,95 è la
somma dei piedi d’asta di tutti i singoli fondi.
F. Con
ricorso del 7 marzo 2012, l’escusso ha contestato le suddette condizioni d’asta,
per i seguenti motivi:
–
è inopportuno procedere alla vendita dei fondi
del secondo lotto singolarmente, perché costituiscono un’azienda agricola unica
e sono gravati da ipoteche “in blocco”;
–
tutti i fondi sono agricoli (tranne il fondo n. __________
RFD di __________ e n. __________ di __________) e dovrebbero pertanto essere
messi all’asta a un prezzo non esorbitante ex art. 66 LDFR;
–
i valori di stima peritali dei fondi agricoli di
__________, __________ e __________ sono errati perché non sono stati fissati
in base al criterio del prezzo non esorbitante, non si riferiscono al valore di
reddito agricolo né al valore d’uso, e non sono stati approvati dalla Sezione
dell’Agricoltura cantonale;
–
essendo i fondi di __________, __________ e __________
oggetto di un contratto di affitto agricolo, le condizioni d’asta avrebbero dovuto
prevedere un doppio turno d’asta;
–
il piede d’asta includerebbe in modo arbitrario
l’importo dell’ipoteca convenzionale della PI 4, dal momento che la domanda di
realizzazione sarebbe stata presentata dall’PI 1.
G. Con
ordinanza 12 marzo 2012, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso
effetto sospensivo. L’incanto è poi stato annullato il giorno successivo.
H. I
creditori hanno rinunciato a presentare osservazioni o si sono rimessi al
giudizio di questa Camera.
I. Nelle
sue osservazioni del 30 marzo 2012, l’CO 1 ha rilevato che la stima peritale non soggiace a restrizioni particolari per quanto riguarda i fondi agricoli, che
le condizioni d’asta indicano i fondi sottoposti alla LDFR, con la menzione
dell’assenza di un prezzo massimo non esorbitante in ambito esecutivo, che il
piede d’asta contempla tutte le ipoteche siccome la realizzazione è stata
chiesta in un’esecuzione in via di pignoramento e che il contratto di affitto
agricolo menzionato dal ricorrente non risulta annotato a registro fondiario,
motivo per cui non è nemmeno stato indicato nell’elenco oneri.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 134 cpv. 1 LEF, le condizioni dell’incanto sono stabilite dall’CO 1 in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile. Possono essere
impugnate con un ricorso fondato sull’art. 17 LEF entro dieci giorni dalla loro
comunicazione. Nella fattispecie, il ricorso, inoltrato il 7 marzo contro le
condizioni d’asta depositate il 2 marzo 2012, è pertanto ammissibile e
tempestivo.
2.
Giusta
l’art. 45 cpv. 1 lett. b RFF, le condizioni d’asta devono indicare, se sono da realizzarsi più fondi, se essi saranno messi
all'incanto in blocco o in gruppi ed in quali, o singolarmente e,
eventualmente, in quale ordine. Si tratta di questioni di opportunità (DTF 27 I
600-1, cons. 2; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 19 ad art. 135), che rientrano nel potere
di apprezzamento, che l’ufficio d’esecuzione deve esercitare in
modo tale da ottenere il maggior ricavo possibile. Tuttavia, quando diversi
fondi sono gravati collettivamente da un singolo pegno – che sia un “pegno
collettivo” (in senso stretto), che grava ogni fondo per l’intero importo del
credito garantito (art. 798 cpv. 1 CC), oppure un pegno con ripartizione della
garanzia, che grava ogni fondo solo per una frazione del credito garantito
(art. 798 cpv. 2 e 3 CC) –, la legge impone di porli all’asta dapprima singolarmente, offrendo in primo
luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado al
pegno collettivo (in senso ampio), in modo da fermare l’asta non appena i
creditori pignoratizio e pignoranti dovessero essere interamente tacitati (cfr.
art. 107 cpv. 1 RFF, che si applica per analogia al pignoramento, Gilliéron, op. cit., n. 18 e 19 ad art.
142a). D’altronde, l’ufficio d’esecuzione, facendo uso del proprio potere
d’apprezzamento, potrà prescrivere un secondo turno d’asta, teso alla vendita
in blocco o per gruppi di fondi (art. 108 cpv. 1bis RFF per analogia), a
condizione che le aste singole non abbiano già permesso di soddisfare tutti i
creditori (pignoratizi e non) (cfr. DTF 126 III 33 ss.). Tale secondo turno
d’asta non è sottoposto al limite di cui all’art. 108 cpv. 1 RFF, che riguarda
infatti l’ipotesi diversa della realizzazione di diversi fondi gravati separatamente
da singoli diritti di pegno. L’ordine di realizzazione dei singoli
fondi, le condizioni di un eventuale doppio turno d’asta e le sue modalità (ai
sensi dell’art. 108 cpv. 1bis e 3 RFF) devono essere menzionati nelle condizioni
d’asta (art. 45 cpv. 1 lett. b, 107 cpv. 3 e 108 cpv. 2 e 3 RFF).
2.1
Nel
caso concreto, il ricorrente ritiene inopportuno il primo turno d’asta, che
prevede la messa all’incanto separata dei singoli fondi, almeno per quanto
riguarda quelli del secondo lotto, perché a suo dire costituiscono un’azienda
agricola unica e sono gravati da ipoteche “in blocco”.
2.2
Come
ricordato sopra (cons. 2),
l’art. 107 cpv. 1 RFF impone all’ufficio di porre all’asta fondi gravati in
modo collettivo dapprima singolarmente e poi in blocco.
Tale modo di procedere consente all’ufficio di scegliere l’offerta più
vantaggiosa nell’interesse dei creditori e dello stesso fallito (ma nella
fattispecie quest’ultimo sembra avere in mente altri interessi). Il principio
del doppio turno d’asta va pertanto confermato. Il fatto che parte dei fondi
possa eventualmente costituire un’azienda agricola ai sensi dell’art. 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211. 412.11) è
irrilevante per la questione in esame, poiché il divieto di divisione materiale e di frazionamento (di cui all’art.
58.
LDFR) non è applicabile nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 59 lett.
LDFR; DTF 124 III 167), ciò che la Sezione dell’agricoltura aveva
misconosciuto nel suo scritto informativo del 23 settembre 2011 e che ha
giustamente rettificato nella sua successiva comunicazione del 1° febbraio 2012.
2.3
Per
contro, la formulazione adottata dall’CO 1 lascia intendere che il (secondo)
turno con l’offerta in blocco sia da effettuare solo se, nel primo turno, la
somma delle offerte singole non avrà raggiunto il piede d’asta di fr. 628'819,95. Orbene, qualora le vendite singole di una parte
dei fondi non bastino a coprire tutti i creditori ipotecari e pignoranti –
ipotesi in cui, giusta l’art. 107 cpv. 1 RFF applicato
per analogia, l’asta deve fermarsi –, è nell’evidente interesse dei creditori e
dello stesso debitore che venga effettuato anche un secondo turno d’asta in
blocco (o blocchi), così da permettere eventualmente l’ottenimento di un ricavo
superiore alla somma delle offerte singole. Le condizioni d’asta vanno pertanto
precisate in modo da ricordare tali principi agli interessati, sulla falsariga
dell’art. 56 RFF (cfr. infra il dispositivo n. 1.1).
3.
Giusta
l’art. 97 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere,
ove occorra, da periti. Il valore di stima determinante è quello riferito al
prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei
termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47,
cons. 3; Foëx, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97,
con rif.).
3.1
La
legge non prescrive eccezioni per i fondi agricoli né è necessario prevederne
una: infatti, la LDFR non limita (più) il prezzo per il quale un fondo agricolo
può essere venduto nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata, da
quando il motivo di rifiuto dell’autorizzazione fondato sull’offerta di un
prezzo esorbitante è stato escluso in tale materia (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR).
Il ricorrente rimette nuovamente in discussione tale eccezione, asserendo che
l’abrogazione dell’art. 68 vLDFR, che stabiliva il principio del prezzo lecito
in caso d’incanto forzato, costituirebbe un silenzio qualificato del
legislatore, che avrebbe così voluto subordinare anche l’ambito esecutivo alla
logica del prezzo non esorbitante giusta l’art. 66 LDFR. La censura è
irricevibile, in quanto tardiva, perché il ricorrente l’ha già sollevata in
occasione del suo ricorso contro l’elenco oneri e non ha impugnato la sentenza
7.
marzo 2012 (inc. 15.12.24, cons. 1), con cui questa Camera l’ha respinto. A
titolo abbondanziale, va comunque evidenziata l’insostenibilità della tesi del
ricorrente a fronte del testo chiaro dell’art. 63 cpv. 2 LDFR (“Il motivo di rifiuto
di cui al capoverso 1 lettera b [“è stato pattuito un prezzo esorbitante”] non
è pertinente se l’azienda o il fondo agricolo è acquistato nell’ambito di una
procedura di realizzazione forzata”). Con un piccolo sforzo supplementare, il
ricorrente avrebbe del resto potuto scoprire facilmente il motivo del silenzio nel
Messaggio del Consiglio federale: l’abrogazione dell’art. 68 vLDFR è infatti
stata decisa solo in sede parlamentare (DTF 132 III 215, cons. 3.1.2).
3.2
Per i
medesimi motivi merita la stessa sorte la contestazione della stima fondata
sull’assenza di riferimento al valore di reddito agricolo o al valore d’uso,
come sulla mancata approvazione da parte della Sezione dell’Agricoltura: la
censura è pure irricevibile in quanto tardiva e comunque non regge nel merito,
dal momento che il vincolo del prezzo non esorbitante non trova applicazione in
ambito esecutivo.
4.
Il
ricorrente sostiene che essendo i fondi di __________, __________ e __________
oggetto di un contratto di affitto agricolo, le condizioni d’asta avrebbero dovuto
prevedere un doppio turno d’asta.
4.1
Nell’elenco
oneri vanno iscritti solo gli oneri che hanno carattere reale. I contratti non
possono figurarvi, a meno che siano annotati a registro fondiario (Piotet, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9-10 ad art. 140), ciò che non è il caso del contratto di affitto agricolo 1°
gennaio 2003 menzionato dal ricorrente. Le osservazioni dell’CO 1 sono quindi
condivisibili su questo punto.
4.2
In
realtà, il ricorrente non contesta (più) l’elenco oneri, bensì l’assenza di
menzione del doppio turno d’asta nelle condizioni d’asta. Ora, siccome i
contratti d’affitto, anche se non sono annotati a registro fondiario, passano
all’acquirente con la proprietà della cosa per il solo effetto della legge
(art. 290 lett. a CO, 14 LAAgr [RS 221.213.2] e 50 RFF), senza necessità di
menzione nell’elenco oneri (Piotet,
op. cit., n. 7 ad art. 140), giurisprudenza e dottrina dominante insegnano che
il contratto d’affitto deve essere menzionato nelle condizioni d’asta, così da
permettere ai creditori ipotecari il cui diritto è stato iscritto prima della conclusione
del contratto d’affitto di eventualmente chiedere il doppio turno d’asta (art.
142.
LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126 III 290; 128 III 82; Piotet, op. cit., n. 7 ad art. 140 e n.
17.
segg. ad art. 142; Eduard Brand,
Die betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken im
Pfandverwertungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 130 ad 1.2.3/b e p.
142.
ad 18.1) entro 10 giorni dalla comunicazione delle condizioni d’asta (Piotet, op. cit., n. 19 ad art. 142).
Sennonché, il diritto al doppio turno d’asta spetta ai creditori pignoratizi
(art. 142 LEF per analogia) e non all’escusso. La richiesta del ricorrente è
quindi irricevibile.
4.3
Giova
però rilevare che nella fattispecie l’CO 1 ha prescisso dal menzionare nelle condizioni d’asta il contratto di affitto agricolo menzionato dal ricorrente. Si
evince d’altronde dalla corrispondenza agli atti che verosimilmente ne esiste
un altro (cfr. scritto 15 febbraio 2012 dell’avv. __________ per conto del
cliente S__________).
a) Tutti
i contratti di locazione devono essere menzionati nelle condizioni d’asta al nuovo
punto n. 15 (cfr. infra il dispositivo n. 1.2). All’CO 1 va inoltre
ordinato di chiedere a S__________ la produzione del suo contratto, onde
menzionarlo in modo preciso al summenzionato punto 15. A futura memoria, va ricordato all’CO 1 la possibilità di verificare presso la Sezione
dell’agricoltura l’esistenza di eventuali contratti d’affitto. Infatti, essa
tiene un registro delle aziende agricole, in cui viene registrato il numero di mappale dei fondi agricoli per i quali i contadini chiedono contributi sottoforma
di “pagamenti diretti” ai sensi della Legge sull’agricoltura (cfr. art. 34
segg. del Regolamento sull’agricoltura, RL 8.1.1.1.1). Non essendo tale fonte
d’informazione esaustiva, non sostituisce comunque l’interrogatorio del
debitore.
b) Va
inoltre ricordato ai creditori ipotecari il cui diritto è stato iscritto prima
della conclusione del contratto d’affitto la facoltà di chiedere il doppio
turno d’asta (art. 142 LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126 III 290; 128 III
82).
c) Per
quanto concerne il contratto citato dal ricorrente (doc. D e E prodotti nella
procedura di cui all’inc. 15.12.24), da lui concluso con sua figlia B__________
il 1° gennaio 2003, giova notare ch’esso sarebbe scaduto il 31 gennaio 2011 se
non fosse stato rinnovato integralmente per 6 anni fino al 31 dicembre 2017 in data 1° dicembre 2011, ovvero dopo l’esecuzione dei pignoramenti all’origine della presente
procedura, verificatasi il 29 gennaio 2006 per le esecuzioni n. __________-__________,
il 4 febbraio 2010 per le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________, l’11 gennaio 2011 per
l’esecuzione n. __________ e l’11 agosto 2011 per le esecuzioni n. __________ e
__________. Orbene, la conclusione di un contratto d’affitto, come il suo
rinnovo, potrebbe essere parificata ad un atto di disposizione ai sensi
dell’art. 96 LEF, visto i suoi effetti per legge vincolanti nei confronti dei
creditori del locatore, volendo adottare un ragionamento analogo a quello
tenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominante per giustificare
l’applicazione analogica dell’art. 142 LEF ai contratti di locazione e di affitto
non annotati a registro fondiario. Seguendo tale logica, il contratto sarebbe da
considerare nullo o perlomeno inopponibile a tutti i creditori procedenti del
locatore escusso, ove la sua conclusione o la sua riconduzione sia successiva
all’esecuzione del pignoramento, sotto riserva di un’esplicita
autorizzazione dell’ufficio e fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede
(art. 96 cpv. 2 LEF). Onde tutelare gli interessi delle parti in causa e far
chiarezza sulla questione, occorre quindi, nel caso concreto, aggiungere nelle
condizioni d’asta il contratto in questione con l’indicazione del fatto che il
suo rinnovo è avvenuto dopo l’esecuzione dei pignoramenti e dare ai creditori
pignoranti la facoltà di chiedere il doppio turno d’asta. L’CO 1 procederà allo
stesso modo per l’altro contratto d’affitto qualora la sua conclusione o
riconduzione sia posteriore all’esecuzione del pignoramento.
5.
Quale
prezzo minimo di aggiudicazione (“piede d’asta”) da indicare alla cifra 1 delle
condizioni d’asta occorre menzionare l’importo totale dei crediti garantiti da
pegno iscritti nell’elenco oneri (cfr. art. 126 e 142a LEF, 45 cpv. 1 lett. d,
46, 53 ss. e, a contrario, 71 RFF; CEF 20 marzo 2007, inc. 15.07.5). Ove, come
nella fattispecie, il fondo sia stato pignorato in favore di più gruppi di
creditori, non si deve tenere conto che dei crediti pignoratizi constatati
nell’elenco oneri allestito per il (primo) gruppo di esecuzioni di cui fa parte
il creditore che ha chiesto la realizzazione (art. 53 cpv. 2 RFF, che si fonda
sul principio di cui all’art. 110 cpv. 3 LEF). Se la realizzazione è stata
chiesta da un creditore pignoratizio il cui pegno è stato iscritto nell’elenco
oneri, si terrà conto unicamente degli eventuali pegni di grado anteriore,
salvo ch’egli abbia proceduto in via di pignoramento per una parte solo del
proprio credito (art. 54 RFF). Nel caso in esame, il pignoramento più datato è
quello eseguito il 29 gennaio 2006 a favore del gruppo composto delle
esecuzioni n. __________, avviate dalle autorità fiscali rappresentate dall’PI
1.
quali richieste di garanzie fiscali. Siffatti crediti non sono garantiti da
ipoteca legale e comunque non sono stati iscritti come tali nell’elenco oneri.
L’art. 54 RFF è pertanto inapplicabile. Come giustamente accertato nelle
condizioni d’asta impugnate, il piede d’asta è di conseguenza pari, per ogni
singolo fondo, alla somma delle ipoteche legali iscritte nell’elenco oneri che
li gravano singolarmente, e, poiché la cartella ipotecaria di PI 4 grava
collettivamente tutti i fondi, la somma degli importi delle delibere singole
(come se del caso l’ammontare della delibera in blocco) deve superare l’importo
della cartella iscritto nell’elenco oneri.
6.
Il
ricorso va quindi parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art.
34.
e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’ultima pagina delle condizioni d’asta viene così modificata:
“Modalità d’incanto:
I
fondi verranno posti all’asta in due turni.
Nel
primo turno, essi verranno deliberati singolarmente (ad eccezione di un blocco)
nel seguente ordine:
1.
Quota di 1/5 del
fondo n. __________ RFD di __________
2.
Fondo n. __________
RFD di __________
3.
Fondo n. __________
RFD di __________
4.
Fondo n. __________
RFD di __________
5.
Fondo n. __________
RFD di __________
6.
Fondi n. __________,
__________, 1__________, __________, __________ e __________ RFD di __________
in blocco
7.
Fondo n. __________
RFD di __________
8.
Fondo n. __________
RFD di __________
9.
Fondo n. __________
RFD di __________
Si
realizzeranno soltanto quanti fondi bastino per soddisfare tutti i creditori
pignoratizi e pignoranti.
I maggiori offerenti resteranno vincolati fino a compimento di un eventuale
secondo turno d'asta.
Qualora
le delibere del primo turno d’asta non avranno permesso di soddisfare tutti i
creditori pignoratizi e pignoranti, si procederà ad un secondo turno d’asta in
blocco, suddiviso in tre parti:
1.
Quota
di 1/5 del fondo n. __________ RFD di __________
2.
Fondi
__________ e __________ RFD di __________, fondi n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ RFD di __________,
fondi n. __________ e 947 __________ di __________
3.
Fondo
n. __________ RFD di __________
I fondi verranno aggiudicati ai singoli
migliori offerenti nel primo turno d’asta se il totale delle loro delibere
supererà l’importo complessivo delle delibere del secondo turno e raggiungerà
almeno fr. 628'819,95 (piede d’asta).
Viceversa,
fondi verranno aggiudicati ai migliori offerenti nel secondo turno d’asta se il
totale delle loro delibere supererà l’importo complessivo delle singole
delibere del primo turno e raggiungerà almeno fr. 628'819,95.
Qualora
né il totale complessivo delle delibere singole né quello delle delibere in
blocco raggiungerà il minimo di fr. 628'819,95, l’incanto sarà considerato
deserto.
1.2
L’CO
1.
aggiungerà nelle condizioni d’asta un nuovo punto 15 così formulato:
“15. Contratti di locazione/affitto, mobili
È
stata accertata l’esistenza dei seguenti contratti di locazione/affitto, che passeranno
all’acquirente con la proprietà del fondo locato o affittato (art. 50 RFF, 261,
261b e 290 lett. a CO):
1.
Contratto
d’affitto agricolo con B__________, __________, avente per oggetto tutti i
fondi posti all’asta ad eccezione del fondo n. __________ RFD di __________,
concluso il 1° gennaio 2003 per 9 anni (fino al 31 dicembre 2011) e rinnovato
il 1° dicembre 2011 per 6 anni (fino al 31 dicembre 2017)
2.
Contratto
d’affitto agricolo con S__________ avente per oggetto il fondo n. __________
RFD di __________ concluso [...]
Ai
creditori ipotecari il cui diritto è stato iscritto prima della conclusione del
contratto d’affitto è data la facoltà di chiedere il doppio turno d’asta (art.
142.
LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126 III 290; 128 III 82).
Ai
creditori pignoranti è pure data la facoltà di chiedere il doppio turno d’asta
per quanto riguarda il contratto d’affitto n. 1.
Il
mobilio che arreda il fondo locato/affittato non viene aggiudicato con
quest’ultimo.
1.3
L’CO 1 chiederà a S__________ la produzione del suo contratto
d’affitto e completerà il nuovo punto 15 delle condizioni d’asta con le
informazioni assunte.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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