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Decisione

15.2012.36

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23 maggio 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 dicembre 2011, l’CO 1 ha pubblicato l’asta dei fondi part. n. __________ (quota di 1/5), __________ e __________ RFD di __________, __________,

__________, __________, __________ e __________ RFD di __________, __________ e

__________ RFD di __________, nonché __________ RFD di __________, tutti di

proprietà dell’escusso RI 1, indicando che l’asta avrebbe avuto luogo il 28

marzo 2012 e che i fondi, per l’acquisto (di una parte) dei quali è necessaria

un’autorizzazione da parte della Sezione dell’agricoltura giusta l’art. 67 LDFR

(cfr. scritto 8 febbraio 2012 della Sezione dell’agricoltura), sarebbero stati

realizzati in blocco.

B. Il

25 gennaio 2012, l’CO 1 ha comunicato ai creditori menzionati in ingresso

l’elenco oneri relativo ai menzionati fondi. Il ricorso interposto dall’escusso

contro tale atto il 9 febbraio 2012 è stato respinto da questa Camera con

sentenza del 7 marzo 2012 (inc. 15.12.24).

C. Con

scritto 15 febbraio 2012, l’CO 1 ha comunicato agli interessati che PI 4 aveva

ridotto la propria pretesa, allegandovi il foglio aggiornato dell’elenco oneri.

D. In

seguito alla risposta 1° febbraio 2012 della Sezione dell’agri­col­tura, con

cui, contrariamente a quanto indicato in una precedente comunicazione del 23 settembre

2011, veniva confermata l’inapplicabilità del divieto di divisione materiale e

di frazionamento di cui all’art. 58 LDFR nell’ambito dell’esecuzione forzata

(art. 59 lett. d LDFR), l’CO 1, il 17 febbraio 2012, ha nuovamente pubblicato l’asta, precisando che i fondi sarebbero potuti essere realizzati

anche singolarmente o in lotti.

E. Il 2

marzo 2012, l’CO 1 ha depositato le condizioni d’asta. Esse prevedono per ogni

singolo fondo, salvo un’eccezione (riguardante i fondi __________, __________ e

__________ RFD di __________, la cui realizzazione è prescritta in blocco per

il fatto che essi sono gravati da un pegno collettivo), un’asta separata con un

proprio piede d’asta, che è stato calcolato ripartendo il credito vantato dalla

creditrice pignorante (PI 4), pari a fr. 488'750.--, tra tutti i fondi in

funzione del rapporto tra il loro valore di stima peritale e il valore peritale

complessivo di tutti i fondi (di fr. 2'950'000.--), e aggiungendo l’importo

delle ipoteche legali che li gravano singolarmente, una partecipazione

proporzionale alle spese di realizzazione e la tassa sull’uti­le provvisorio

(TUI), determinata in modo provvisorio sulla base del valore di stima peritale

del relativo fondo. Quali “modalità d’incanto” (ultima pagina), l’CO 1 ha indicato la cronologia delle (nove) aste dei singoli fondi, precisando quanto segue:

“se il totale complessivo delle delibere

provvisorie raggiungerà almeno l’importo minimo di fr. 628'819,95, le stesse

saranno confermate. Mentre se il totale complessivo non sarà raggiunto, le

precedenti delibere saranno considerate deserte e si procederà alla vendita in

blocco, suddivisa in 3 parti:

1. Quota

di 1/5 del fondo __________ RFD di __________

2. Fondi

__________ RFD e __________ RFD di __________, fondi __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ RFD di __________,

fondi __________ e __________ RFD di __________

3. Fondo

__________ RFD di __________

Se anche in questo caso l’aggiudicazione

globale non raggiungerà il minimo di fr. 628'819,95 l’incanto sarà considerato

deserto.

La

cifra di fr. 628'819,95 è la

somma dei piedi d’asta di tutti i singoli fondi.

F. Con

ricorso del 7 marzo 2012, l’escusso ha contestato le suddette condizioni d’asta,

per i seguenti motivi:

è inopportuno procedere alla vendita dei fondi

del secondo lotto singolarmente, perché costituiscono un’azienda agricola unica

e sono gravati da ipoteche “in blocco”;

tutti i fondi sono agricoli (tranne il fondo n. __________

RFD di __________ e n. __________ di __________) e dovrebbero pertanto essere

messi all’asta a un prezzo non esorbitante ex art. 66 LDFR;

i valori di stima peritali dei fondi agricoli di

__________, __________ e __________ sono errati perché non sono stati fissati

in base al criterio del prezzo non esorbitante, non si riferiscono al valore di

reddito agricolo né al valore d’uso, e non sono stati approvati dalla Sezione

dell’Agricoltura cantonale;

essendo i fondi di __________, __________ e __________

oggetto di un contratto di affitto agricolo, le condizioni d’asta avrebbero dovuto

prevedere un doppio turno d’asta;

il piede d’asta includerebbe in modo arbitrario

l’importo dell’ipoteca convenzionale della PI 4, dal momento che la domanda di

realizzazione sarebbe stata presentata dall’PI 1.

G. Con

ordinanza 12 marzo 2012, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso

effetto sospensivo. L’incanto è poi stato annullato il giorno successivo.

H. I

creditori hanno rinunciato a presentare osservazioni o si sono rimessi al

giudizio di questa Camera.

I. Nelle

sue osservazioni del 30 marzo 2012, l’CO 1 ha rilevato che la stima peritale non soggiace a restrizioni particolari per quanto riguarda i fondi agricoli, che

le condizioni d’asta indicano i fondi sottoposti alla LDFR, con la menzione

dell’assenza di un prezzo massimo non esorbitante in ambito esecutivo, che il

piede d’asta contempla tutte le ipoteche siccome la realizzazione è stata

chiesta in un’esecuzione in via di pignoramento e che il contratto di affitto

agricolo menzionato dal ricorrente non risulta annotato a registro fondiario,

motivo per cui non è nemmeno stato indicato nell’elenco oneri.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 134 cpv. 1 LEF, le condizioni dell’incanto sono stabilite dall’CO 1 in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile. Possono essere

impugnate con un ricorso fondato sull’art. 17 LEF entro dieci giorni dalla loro

comunicazione. Nella fattispecie, il ricorso, inoltrato il 7 marzo contro le

condizioni d’asta depositate il 2 marzo 2012, è pertanto ammissibile e

tempestivo.

2.

Giusta

l’art. 45 cpv. 1 lett. b RFF, le condizioni d’asta devono indicare, se sono da realizzarsi più fondi, se essi saranno messi

all'incanto in blocco o in gruppi ed in quali, o singolarmente e,

eventualmente, in quale ordine. Si tratta di questioni di opportunità (DTF 27 I

600-1, cons. 2; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 19 ad art. 135), che rientrano nel potere

di apprezzamento, che l’ufficio d’esecuzione deve esercitare in

modo tale da ottenere il maggior ricavo possibile. Tuttavia, quando diversi

fondi sono gravati collettivamente da un singolo pegno – che sia un “pegno

collettivo” (in senso stretto), che grava ogni fondo per l’intero importo del

credito garantito (art. 798 cpv. 1 CC), oppure un pegno con ripartizione della

garanzia, che grava ogni fondo solo per una frazione del credito garantito

(art. 798 cpv. 2 e 3 CC) –, la legge impone di porli all’asta dapprima singolarmente, offrendo in primo

luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado al

pegno collettivo (in senso ampio), in modo da fermare l’asta non appena i

creditori pignoratizio e pignoranti dovessero essere interamente tacitati (cfr.

art. 107 cpv. 1 RFF, che si applica per analogia al pignoramento, Gilliéron, op. cit., n. 18 e 19 ad art.

142a). D’altronde, l’ufficio d’esecuzione, facendo uso del proprio potere

d’apprez­zamento, potrà prescrivere un secondo turno d’asta, teso alla vendita

in blocco o per gruppi di fondi (art. 108 cpv. 1bis RFF per analogia), a

condizione che le aste singole non abbiano già permesso di soddisfare tutti i

creditori (pignoratizi e non) (cfr. DTF 126 III 33 ss.). Tale secondo turno

d’asta non è sottoposto al limite di cui all’art. 108 cpv. 1 RFF, che riguarda

infatti l’ipotesi diversa della realizzazione di diversi fondi gravati separatamente

da singoli diritti di pegno. L’ordine di realizzazione dei singoli

fondi, le condizioni di un eventuale doppio turno d’asta e le sue modalità (ai

sensi dell’art. 108 cpv. 1bis e 3 RFF) devono essere menzionati nelle condizioni

d’asta (art. 45 cpv. 1 lett. b, 107 cpv. 3 e 108 cpv. 2 e 3 RFF).

2.1

Nel

caso concreto, il ricorrente ritiene inopportuno il primo turno d’asta, che

prevede la messa all’incanto separata dei singoli fondi, almeno per quanto

riguarda quelli del secondo lotto, perché a suo dire costituiscono un’azienda

agricola unica e sono gravati da ipoteche “in blocco”.

2.2

Come

ricordato sopra (cons. 2),

l’art. 107 cpv. 1 RFF impone all’ufficio di porre all’asta fondi gravati in

modo collettivo dapprima singolarmente e poi in blocco.

Tale modo di procedere consente all’ufficio di scegliere l’offerta più

vantaggiosa nell’interes­se dei creditori e dello stesso fallito (ma nella

fattispecie quest’ul­timo sembra avere in mente altri interessi). Il principio

del doppio turno d’asta va pertanto confermato. Il fatto che parte dei fondi

possa eventualmente costituire un’azienda agricola ai sensi dell’art. 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211. 412.11) è

irrilevante per la questione in esame, poiché il divieto di divisione materiale e di frazionamento (di cui all’art.

58.

LDFR) non è applicabile nell’ambito dell’esecuzione forzata (art. 59 lett.

LDFR; DTF 124 III 167), ciò che la Sezione dell’agricoltu­ra aveva

misconosciuto nel suo scritto informativo del 23 settembre 2011 e che ha

giustamente rettificato nella sua successiva comunicazione del 1° febbraio 2012.

2.3

Per

contro, la formulazione adottata dall’CO 1 lascia intendere che il (secondo)

turno con l’offerta in blocco sia da effettuare solo se, nel primo turno, la

somma delle offerte singole non avrà raggiunto il piede d’asta di fr. 628'819,95. Orbene, qualora le vendite singole di una parte

dei fondi non bastino a coprire tutti i creditori ipotecari e pignoranti –

ipotesi in cui, giusta l’art. 107 cpv. 1 RFF applicato

per analogia, l’asta deve fermarsi –, è nell’evidente interesse dei creditori e

dello stesso debitore che venga effettuato anche un secondo turno d’asta in

blocco (o blocchi), così da permettere eventualmente l’ottenimento di un ricavo

superiore alla somma delle offerte singole. Le condizioni d’asta vanno pertanto

precisate in modo da ricordare tali principi agli interessati, sulla falsariga

dell’art. 56 RFF (cfr. infra il dispositivo n. 1.1).

3.

Giusta

l’art. 97 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere,

ove occorra, da periti. Il valore di stima determinante è quello riferito al

prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei

termini di legge, ossia a breve termine (CEF 2 giugno 2005, inc. 15.05.47,

cons. 3; Foëx, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 97,

con rif.).

3.1

La

legge non prescrive eccezioni per i fondi agricoli né è necessario prevederne

una: infatti, la LDFR non limita (più) il prezzo per il quale un fondo agricolo

può essere venduto nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata, da

quando il motivo di rifiuto dell’autorizzazione fondato sull’offerta di un

prezzo esorbitante è stato escluso in tale materia (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR).

Il ricorrente rimette nuovamente in discussione tale eccezione, asserendo che

l’abrogazione dell’art. 68 vLDFR, che stabiliva il principio del prezzo lecito

in caso d’incanto forzato, costituirebbe un silenzio qualificato del

legislatore, che avrebbe così voluto subordinare anche l’ambito esecutivo alla

logica del prezzo non esorbitante giusta l’art. 66 LDFR. La censura è

irricevibile, in quanto tardiva, perché il ricorrente l’ha già sollevata in

occasione del suo ricorso contro l’elenco oneri e non ha impugnato la sentenza

7.

marzo 2012 (inc. 15.12.24, cons. 1), con cui questa Camera l’ha respinto. A

titolo abbondanziale, va comunque evidenziata l’insostenibilità della tesi del

ricorrente a fronte del testo chiaro dell’art. 63 cpv. 2 LDFR (“Il motivo di rifiuto

di cui al capoverso 1 lettera b [“è stato pattuito un prezzo esorbitante”] non

è pertinente se l’azienda o il fondo agricolo è acquistato nell’ambito di una

procedura di realizzazione forzata”). Con un piccolo sforzo supplementare, il

ricorrente avrebbe del resto potuto scoprire facilmente il motivo del silenzio nel

Messaggio del Consiglio federale: l’abrogazione dell’art. 68 vLDFR è infatti

stata decisa solo in sede parlamentare (DTF 132 III 215, cons. 3.1.2).

3.2

Per i

medesimi motivi merita la stessa sorte la contestazione della stima fondata

sull’assenza di riferimento al valore di reddito agricolo o al valore d’uso,

come sulla mancata approvazione da parte della Sezione dell’Agricoltura: la

censura è pure irricevibile in quanto tardiva e comunque non regge nel merito,

dal momento che il vincolo del prezzo non esorbitante non trova applicazione in

ambito esecutivo.

4.

Il

ricorrente sostiene che essendo i fondi di __________, __________ e __________

oggetto di un contratto di affitto agricolo, le condizioni d’asta avrebbero dovuto

prevedere un doppio turno d’asta.

4.1

Nell’elenco

oneri vanno iscritti solo gli oneri che hanno carattere reale. I contratti non

possono figurarvi, a meno che siano annotati a registro fondiario (Piotet, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9-10 ad art. 140), ciò che non è il caso del contratto di affitto agricolo 1°

gennaio 2003 menzionato dal ricorrente. Le osservazioni dell’CO 1 sono quindi

condivisibili su questo punto.

4.2

In

realtà, il ricorrente non contesta (più) l’elenco oneri, bensì l’assen­za di

menzione del doppio turno d’asta nelle condizioni d’asta. Ora, siccome i

contratti d’affitto, anche se non sono annotati a registro fondiario, passano

all’ac­qui­rente con la proprietà della cosa per il solo effetto della legge

(art. 290 lett. a CO, 14 LAAgr [RS 221.213.2] e 50 RFF), senza necessità di

menzione nell’elenco oneri (Piotet,

op. cit., n. 7 ad art. 140), giurisprudenza e dottrina dominante insegnano che

il contratto d’affitto deve es­sere menzionato nelle condizioni d’asta, così da

permettere ai creditori ipotecari il cui diritto è stato iscritto prima della conclusione

del contratto d’affit­to di eventualmente chiedere il doppio turno d’asta (art.

142.

LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126 III 290; 128 III 82; Piotet, op. cit., n. 7 ad art. 140 e n.

17.

segg. ad art. 142; Eduard Brand,

Die betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken im

Pfandverwertungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 130 ad 1.2.3/b e p.

142.

ad 18.1) entro 10 giorni dalla comunicazione delle condizioni d’asta (Piotet, op. cit., n. 19 ad art. 142).

Sennonché, il diritto al doppio turno d’asta spetta ai creditori pignoratizi

(art. 142 LEF per analogia) e non all’escusso. La richiesta del ricorrente è

quindi irricevibile.

4.3

Giova

però rilevare che nella fattispecie l’CO 1 ha prescisso dal menzionare nelle condizioni d’asta il contratto di affitto agricolo menzionato dal ricorrente. Si

evince d’altronde dalla corrispondenza agli atti che verosimilmente ne esiste

un altro (cfr. scritto 15 febbraio 2012 dell’avv. __________ per conto del

cliente S__________).

a) Tutti

i contratti di locazione devono essere menzionati nelle condizioni d’asta al nuovo

punto n. 15 (cfr. infra il dispositivo n. 1.2). All’CO 1 va inoltre

ordinato di chiedere a S__________ la produzione del suo contratto, onde

menzionarlo in modo preciso al summenzionato punto 15. A futura memoria, va ricordato all’CO 1 la possibilità di verificare presso la Sezione

dell’agricol­tu­ra l’esistenza di eventuali contratti d’affitto. Infatti, essa

tiene un registro delle aziende agricole, in cui viene registrato il numero di mappale dei fondi agricoli per i quali i contadini chiedono contributi sottoforma

di “pagamenti diretti” ai sensi della Legge sull’agricoltura (cfr. art. 34

segg. del Regolamento sull’agricoltu­ra, RL 8.1.1.1.1). Non essendo tale fonte

d’informazione esaustiva, non sostituisce comunque l’interro­ga­to­rio del

debitore.

b) Va

inoltre ricordato ai creditori ipotecari il cui diritto è stato iscritto prima

della conclusione del contratto d’affit­to la facoltà di chiedere il doppio

turno d’asta (art. 142 LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126 III 290; 128 III

82).

c) Per

quanto concerne il contratto citato dal ricorrente (doc. D e E prodotti nella

procedura di cui all’inc. 15.12.24), da lui concluso con sua figlia B__________

il 1° gennaio 2003, giova notare ch’esso sarebbe scaduto il 31 gennaio 2011 se

non fosse stato rinnovato integralmente per 6 anni fino al 31 dicembre 2017 in data 1° dicembre 2011, ovvero dopo l’esecuzione dei pignoramenti all’origine della presente

procedura, verificatasi il 29 gennaio 2006 per le esecuzioni n. __________-__________,

il 4 febbraio 2010 per le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________, l’11 gennaio 2011 per

l’esecuzione n. __________ e l’11 agosto 2011 per le esecuzioni n. __________ e

__________. Orbene, la conclusione di un contratto d’affit­to, come il suo

rinnovo, potrebbe essere parificata ad un atto di disposizione ai sensi

dell’art. 96 LEF, visto i suoi effetti per legge vincolanti nei confronti dei

creditori del locatore, volendo adottare un ragionamento analogo a quello

tenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominante per giustificare

l’applica­zione analogica dell’art. 142 LEF ai contratti di locazione e di affitto

non annotati a registro fondiario. Seguendo tale logica, il contratto sarebbe da

considerare nullo o perlomeno inopponibile a tutti i creditori procedenti del

locatore escusso, ove la sua conclusione o la sua riconduzione sia successiva

all’ese­cu­zione del pignoramento, sotto riserva di un’e­spli­cita

autorizzazione dell’ufficio e fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede

(art. 96 cpv. 2 LEF). Onde tutelare gli interessi delle parti in causa e far

chiarezza sulla questione, occorre quindi, nel caso concreto, aggiungere nelle

condizioni d’asta il contratto in questione con l’indicazio­ne del fatto che il

suo rinnovo è avvenuto dopo l’esecuzione dei pignoramenti e dare ai creditori

pignoranti la facoltà di chiedere il doppio turno d’asta. L’CO 1 procederà allo

stesso modo per l’altro contratto d’affitto qualora la sua conclusione o

riconduzione sia posteriore all’esecuzione del pignoramento.

5.

Quale

prezzo minimo di aggiudicazione (“piede d’asta”) da indicare alla cifra 1 delle

condizioni d’asta occorre menzionare l’im­porto totale dei crediti garantiti da

pegno iscritti nell’elenco oneri (cfr. art. 126 e 142a LEF, 45 cpv. 1 lett. d,

46, 53 ss. e, a contrario, 71 RFF; CEF 20 marzo 2007, inc. 15.07.5). Ove, come

nella fattispecie, il fondo sia stato pignorato in favore di più gruppi di

creditori, non si deve tenere conto che dei crediti pignoratizi constatati

nell’elenco oneri allestito per il (primo) gruppo di esecuzioni di cui fa parte

il creditore che ha chiesto la realizzazione (art. 53 cpv. 2 RFF, che si fonda

sul principio di cui all’art. 110 cpv. 3 LEF). Se la realizzazione è stata

chiesta da un creditore pignoratizio il cui pegno è stato iscritto nell’elenco

oneri, si terrà conto unicamente degli eventuali pegni di grado anteriore,

salvo ch’egli abbia proceduto in via di pignoramento per una parte solo del

proprio credito (art. 54 RFF). Nel caso in esame, il pignoramento più datato è

quello eseguito il 29 gennaio 2006 a favore del gruppo composto delle

esecuzioni n. __________, avviate dalle autorità fiscali rappresentate dall’PI

1.

quali richieste di garanzie fiscali. Siffatti crediti non sono garantiti da

ipoteca legale e comunque non sono stati iscritti come tali nell’elenco oneri.

L’art. 54 RFF è pertanto inapplicabile. Come giustamente accertato nelle

condizioni d’asta impugnate, il piede d’asta è di conseguenza pari, per ogni

singolo fondo, alla somma delle ipoteche legali iscritte nell’elenco oneri che

li gravano singolarmente, e, poiché la cartella ipotecaria di PI 4 grava

collettivamente tutti i fondi, la somma degli importi delle delibere singole

(come se del caso l’ammontare della delibera in blocco) deve superare l’importo

della cartella iscritto nell’elenco oneri.

6.

Il

ricorso va quindi parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art.

34.

e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, l’ultima pagina delle condizioni d’asta viene così modificata:

“Modalità d’incanto:

I

fondi verranno posti all’asta in due turni.

Nel

primo turno, essi verranno deliberati singolarmente (ad eccezione di un blocco)

nel seguente ordine:

1.

Quota di 1/5 del

fondo n. __________ RFD di __________

2.

Fondo n. __________

RFD di __________

3.

Fondo n. __________

RFD di __________

4.

Fondo n. __________

RFD di __________

5.

Fondo n. __________

RFD di __________

6.

Fondi n. __________,

__________, 1__________, __________, __________ e __________ RFD di __________

in blocco

7.

Fondo n. __________

RFD di __________

8.

Fondo n. __________

RFD di __________

9.

Fondo n. __________

RFD di __________

Si

realizzeranno soltanto quanti fondi bastino per soddisfare tutti i creditori

pignoratizi e pignoranti.

I maggiori offerenti resteranno vincolati fino a compimento di un eventuale

secondo turno d'asta.

Qualora

le delibere del primo turno d’asta non avranno permesso di soddisfare tutti i

creditori pignoratizi e pignoranti, si procederà ad un secondo turno d’asta in

blocco, suddiviso in tre parti:

1.

Quota

di 1/5 del fondo n. __________ RFD di __________

2.

Fondi

__________ e __________ RFD di __________, fondi n. __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ RFD di __________,

fondi n. __________ e 947 __________ di __________

3.

Fondo

n. __________ RFD di __________

I fondi verranno aggiudicati ai singoli

migliori offerenti nel primo turno d’asta se il totale delle loro delibere

supererà l’importo complessivo delle delibere del secondo turno e raggiungerà

almeno fr. 628'819,95 (piede d’asta).

Viceversa,

fondi verranno aggiudicati ai migliori offerenti nel secondo turno d’asta se il

totale delle loro delibere supererà l’importo complessivo delle singole

delibere del primo turno e raggiungerà almeno fr. 628'819,95.

Qualora

né il totale complessivo delle delibere singole né quello delle delibere in

blocco raggiungerà il minimo di fr. 628'819,95, l’incanto sarà considerato

deserto.

1.2

L’CO

1.

aggiungerà nelle condizioni d’asta un nuovo punto 15 così formulato:

“15. Contratti di locazione/affitto, mobili

È

stata accertata l’esistenza dei seguenti contratti di locazione/affitto, che passeranno

all’acquirente con la proprietà del fondo locato o affittato (art. 50 RFF, 261,

261b e 290 lett. a CO):

1.

Contratto

d’affitto agricolo con B__________, __________, avente per oggetto tutti i

fondi posti all’asta ad eccezione del fondo n. __________ RFD di __________,

concluso il 1° gennaio 2003 per 9 anni (fino al 31 dicembre 2011) e rinnovato

il 1° dicembre 2011 per 6 anni (fino al 31 dicembre 2017)

2.

Contratto

d’affitto agricolo con S__________ avente per oggetto il fondo n. __________

RFD di __________ concluso [...]

Ai

creditori ipotecari il cui diritto è stato iscritto prima della conclusione del

contratto d’affit­to è data la facoltà di chiedere il doppio turno d’asta (art.

142.

LEF per analogia; DTF 125 III 123; 126 III 290; 128 III 82).

Ai

creditori pignoranti è pure data la facoltà di chiedere il doppio turno d’asta

per quanto riguarda il contratto d’affitto n. 1.

Il

mobilio che arreda il fondo locato/affittato non viene aggiudicato con

quest’ultimo.

1.3

L’CO 1 chiederà a S__________ la produzione del suo contratto

d’affitto e completerà il nuovo punto 15 delle condizioni d’asta con le

informazioni assunte.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

-

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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