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Decisione

15.2012.38

Proroga del termine per depositare la graduatoria concesso ad un'amministrazione fallimentare speciale

23 marzo 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.38

Data decisione, Autorità:

23.03.2012, CEF

Titolo:

Proroga del termine per depositare la graduatoria concesso ad un'amministrazione fallimentare speciale

GRADUATORIA

art. 247 cpv. 4 LEF

Incarto n.

15.2012.38

Lugano

23 marzo 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 13 marzo 2012 di

IS 1

tendente alla proroga del termine per depositare la

graduatoria nel fallimento di

PI 1

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

Considerandi

giusta l’art. 247 cpv. 1 LEF, entro sessanta giorni dallo scadere del termine

per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento deve allestire la

graduatoria;

che nel

caso concreto, il termine d’insinuazione è scaduto il 4 febbraio 2012 (FUSC

2/2012 del 4 gennaio 2012, p. 16), sicché il termine per depositare la

graduatoria scadrà il 4 aprile 2012;

che con

l’istanza in esame, l’amministratrice speciale del fallimento chiede di prorogare

di 3 mesi il termine per depositare la graduatoria, in quanto la liquidazione

dei lavori da fatturare necessita di circa due a tre mesi di tempo;

che invero

nelle procedure fallimentari ordinarie, a differenza di quanto vale per le

liquidazioni sommarie (cfr. art. 230 cpv. 3 n. 3 LEF), l’inventario non deve

necessariamente essere depositato unitamente alla graduatoria (ma solitamente viene

comunicato già in occasione della prima assemblea dei creditori);

che appare

comunque indispensabile, anche nella procedura ordinaria, che l’inventario

venga determinato il più precisamente possibile al più tardi al momento in cui

viene depositata la graduatoria, così da fornire ai creditori gli elementi necessari

per valutare compiutamente l’opportunità di eventualmente contestare la graduatoria,

segnatamente per quanto riguarda il valore litigioso (DTF 40 III 109-110, cons.

5; Hierholzer, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 247);

che, nel

caso concreto, la questione è tanto più importante perché le liquidazioni da

effettuare vertono su una ventina di cantieri per un importo di massima di

circa un milione e mezzo di franchi, che potrà però essere realmente

determinato solo al termine delle liquidazioni;

che

l’amministrazione speciale deve inoltre ancora determinare quale sia l’esatta

posizione di una banca (la __________), che vanta un diritto esclusivo su tali

incassi in virtù di una cessione globale di crediti;

che in

queste condizioni, appare indicato prorogare il termine per depositare la graduatoria

fino al 4 luglio 2012, come richiesto dall’istante;

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 247 LEF,

decreta:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 247 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 4 luglio 2012.

2. Notificazione a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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