15.2012.38
Proroga del termine per depositare la graduatoria concesso ad un'amministrazione fallimentare speciale
23 marzo 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.38
Data decisione, Autorità:
23.03.2012, CEF
Titolo:
Proroga del termine per depositare la graduatoria concesso ad un'amministrazione fallimentare speciale
GRADUATORIA
art. 247 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2012.38
Lugano
23 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 13 marzo 2012 di
IS 1
tendente alla proroga del termine per depositare la
graduatoria nel fallimento di
PI 1
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
Considerandi
giusta l’art. 247 cpv. 1 LEF, entro sessanta giorni dallo scadere del termine
per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento deve allestire la
graduatoria;
che nel
caso concreto, il termine d’insinuazione è scaduto il 4 febbraio 2012 (FUSC
2/2012 del 4 gennaio 2012, p. 16), sicché il termine per depositare la
graduatoria scadrà il 4 aprile 2012;
che con
l’istanza in esame, l’amministratrice speciale del fallimento chiede di prorogare
di 3 mesi il termine per depositare la graduatoria, in quanto la liquidazione
dei lavori da fatturare necessita di circa due a tre mesi di tempo;
che invero
nelle procedure fallimentari ordinarie, a differenza di quanto vale per le
liquidazioni sommarie (cfr. art. 230 cpv. 3 n. 3 LEF), l’inventario non deve
necessariamente essere depositato unitamente alla graduatoria (ma solitamente viene
comunicato già in occasione della prima assemblea dei creditori);
che appare
comunque indispensabile, anche nella procedura ordinaria, che l’inventario
venga determinato il più precisamente possibile al più tardi al momento in cui
viene depositata la graduatoria, così da fornire ai creditori gli elementi necessari
per valutare compiutamente l’opportunità di eventualmente contestare la graduatoria,
segnatamente per quanto riguarda il valore litigioso (DTF 40 III 109-110, cons.
5; Hierholzer, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 247);
che, nel
caso concreto, la questione è tanto più importante perché le liquidazioni da
effettuare vertono su una ventina di cantieri per un importo di massima di
circa un milione e mezzo di franchi, che potrà però essere realmente
determinato solo al termine delle liquidazioni;
che
l’amministrazione speciale deve inoltre ancora determinare quale sia l’esatta
posizione di una banca (la __________), che vanta un diritto esclusivo su tali
incassi in virtù di una cessione globale di crediti;
che in
queste condizioni, appare indicato prorogare il termine per depositare la graduatoria
fino al 4 luglio 2012, come richiesto dall’istante;
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 247 LEF,
decreta:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 247 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 4 luglio 2012.
2. Notificazione a IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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