15.2012.39
Pignoramento di prestazioni della previdenza professionale. Presa in considerazione nel calcolo delle rendite AVS per figli
23 marzo 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2012.39
Data decisione, Autorità:
23.03.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento di prestazioni della previdenza professionale. Presa in considerazione nel calcolo delle rendite AVS per figli
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2012.39
Lugano
23 marzo 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
della rendita LPP eseguito il 9 febbraio 2012 nell’esecuzione n.__________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 13 marzo 2012 dell’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. PI 1
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre
interessi dal 6 aprile 2011.
B. Il 9
febbraio 2012, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile
a carico dell’escusso:
Guadagno
Debitore/debitrice fr. 5'206.--
coniuge fr. 0.--
fr. 5'206.--
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.--
Figli
minorenni fr. 0.--
Affitto
fr. 0.--
Riscaldamento fr. 150.--
Cassa
malati fr. 344.--
Alimenti fr. 0.--
Trasferte fr. 50.--
Totale fr. 1'744.--
Trattenuta:
fr. 3'806.--
Osservazioni: l’importo pignorato è limitato a CHF 1'962.44
mensile in quanto la rendita AVS non è pignorabile.
C. Con
ricorso 27 febbraio 2012 l’escusso si aggrava contro tale calcolo, rimproverando
all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella rendita AVS mensile, pari a
fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--,
che andrebbero detratte dai redditi dell’escusso. Il ricorrente contesta
inoltre il calcolo del minimo di esistenza, nella misura in cui non considera
alcunché per il figlio minorenne né per la figlia maggiorenne agli studi.
Chiede poi che vengano considerate la pigione e la rendita di fr. 3'500.--
ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli per il loro mantenimento,
concludendo all’integrale annullamento del pignoramento.
D. Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario
ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in
diritto:
1.
Non è necessario verificare la tempestività del ricorso.
Infatti, i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli,
ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato
impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 12 e 16 ad art. 22 LEF). Pertanto questa Camera deve
comunque esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro
tempestività.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
Le prestazioni
della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il verificarsi
dell’evento assicurato), sono limitata-mente pignorabili ai sensi dell’art. 93
LEF (art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario). Secondo
costante giurisprudenza e dottrina, nel quantificare l’eccedenza pignorabile
vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art.
92.
LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che
potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella
misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di
esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22 gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); von
der Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 18 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 159
ad art. 92; Guidicelli/ Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 39).
3.1
Nel
caso di specie, l’CO 1 ha correttamente applicato i suddetti principi,
limitando la trattenuta, determinata in fr. 3'806.--, all’importo della rendita
LPP, pari a fr. 1'962,44 (cfr. “osservazioni” in fondo al foglio del calcolo
del minimo di esistenza e avviso 9 febbraio 2012 di notificazione del
pignoramento a Zürich Lebensversicherung AG).
3.2
Il
ricorrente ritiene tuttavia che le rendite AVS per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--, non sarebbero dovute essere
computate nel calcolo della trattenuta. Orbene, il diritto alle rendite per
figli spetta in linea di massima all’assicurato (art. 22ter cpv. 1
LAVS), fatte salve le disposizioni
sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA e 71ter RAVS) come pure le
disposizioni diverse imposte dal giudice civile (art. 22ter
cpv. 2 LAVS). Nella fattispecie, il ricorrente non allega che sia realizzata
una delle suddette eccezioni e del resto risulta dalla decisione 7 agosto 2008
da lui prodotta (doc. A) che anche le rendite per figli siano versate e da
versare a lui stesso. Corretto quindi il computo delle rendite nei redditi
dell’escusso.
4.
Il
ricorrente lamenta poi che nel minimo di esistenza non
sia stato computato alcunché per il figlio minorenne né per la figlia
maggiorenne agli studi. Dal verbale interno di pignoramento si evince però che
i figli non vivono con lui bensì con la madre, tant’è ch’egli sostiene di
versare alla moglie e ai figli alimenti per fr. 3'500.--. I minimi di base per
figli previsti al punto I/4 della Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata
alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.
68/2009 del 28 agosto 2009) non possono quindi essergli
riconosciuti.
5.
Il
ricorrente chiede infine che vengano considerate nel proprio
minimo di esistenza la pigione e la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli versa per
il mantenimento di moglie.
5.1
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo
del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo
e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125;
Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/
Monaco 2005, n. 82 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 ad art. 93).
Nel caso concreto, il ricorrente, in sede di pignoramento, non ha dichiarato di
pagare una pigione e in sede di ricorso non l’ha quantificata né ha comprovato
di pagare effettivamente un canone di locazione. La censura va pertanto
respinta.
5.2
Sotto
riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002
[15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico
dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di
esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore
degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente
pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III
76.
s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a;
Ochsner, Commentaire romand de la
LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93; vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 e 29
ad art. 93). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere presunto
qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (cfr.
DTF 111 III 19, cons. 6a) – riservata comunque la facoltà dell’Ufficio di
riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (cfr. DTF 130 III 45 ss.;
CEF 3 luglio 2002 inc. 15.02.70, cons. 2.4) –, l'ufficio d’esecuzione deve tenere
conto nel calcolo del minimo di esistenza degli obblighi alimentari dell'escusso
nei confronti del coniuge e dei figli solo se egli dimostra che ne sono
realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione,
separazione effettiva, ecc.) ai sensi dell'art. 163 CC, rispettivamente 276
segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a chi sono dovuti ai sensi
dell'art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente pagati dall'escusso
durante l'intero periodo del pignoramento (CEF 30 giugno 2008, inc. 15.08.42, c.
2.
e 2.1, RtiD I-2009, 731 n. 65c [massima]). Nella fattispecie, il ricorrente
non ha fornito alcuna indicazione sui redditi della moglie – che risulta essere
socia gerente con firma individuale di una società (la __________ GmbH, con
sede in __________), alla quale sono intestati quattro veicoli (cfr. osservazioni
dell’Ufficio) – e anzi non ha nemmeno sostenuto che gli alimenti che afferma di
versare (agli atti vi è solo una dichiarazione scritta della moglie) siano
indispensabili per il mantenimento della medesima e dei figli ai sensi
dell’art. 93 LEF, ovvero che i redditi della moglie non bastino a coprire il
suo minimo di esistenza e quello dei figli. La decisione dell’Ufficio va quindi
confermata, ferma restando la facoltà per l’escusso di chiedere una revisione
del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), producendo i documenti necessari ad
accertare i redditi della moglie e a stabilire il suo minimo di esistenza. A
questo proposito, va ricordato che uno dei (quattro) presupposti per l'ammissione dell'esistenza a carico dell’escusso di un obbligo
di mantenimento dei figli maggiorenni agli studi ai sensi degli art. 277 cpv. 2
CC e 93 LEF è che il figlio non abbia ancora, nei termini usuali, conseguito
una formazione appropriata, ciò che si estende agli studi medio-superiori
(liceo o scuola professionale: Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza, ad n. II/6; CEF 9 giugno 2005,
inc. 15.05.20, RtiD I-2006 761 ss n. 80c, cons. 5.2/b/a/aa), ma non agli studi
universitari (DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.).
6.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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