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Decisione

15.2012.39

Pignoramento di prestazioni della previdenza professionale. Presa in considerazione nel calcolo delle rendite AVS per figli

23 marzo 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre

interessi dal 6 aprile 2011.

B. Il 9

febbraio 2012, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile

a carico dell’escusso:

Guadagno

Debitore/debitrice fr. 5'206.--

coniuge fr. 0.--

fr. 5'206.--

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.--

Figli

minorenni fr. 0.--

Affitto

fr. 0.--

Riscaldamento fr. 150.--

Cassa

malati fr. 344.--

Alimenti fr. 0.--

Trasferte fr. 50.--

Totale fr. 1'744.--

Trattenuta:

fr. 3'806.--

Osservazioni: l’importo pignorato è limitato a CHF 1'962.44

mensile in quanto la rendita AVS non è pignorabile.

C. Con

ricorso 27 febbraio 2012 l’escusso si aggrava contro tale calcolo, rimproverando

all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella rendita AVS mensile, pari a

fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--,

che andrebbero detratte dai redditi dell’escusso. Il ricorrente contesta

inoltre il calcolo del minimo di esistenza, nella misura in cui non considera

alcunché per il figlio minorenne né per la figlia maggiorenne agli studi.

Chiede poi che vengano considerate la pigione e la rendita di fr. 3'500.--

ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli per il loro mantenimento,

concludendo all’integrale annullamento del pignoramento.

D. Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario

ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in

diritto:

1.

Non è necessario verificare la tempestività del ricorso.

Infatti, i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli,

ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato

impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 12 e 16 ad art. 22 LEF). Pertanto questa Camera deve

comunque esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro

tempestività.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

Le prestazioni

della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il verificarsi

dell’evento assicurato), sono limitata-mente pignorabili ai sensi dell’art. 93

LEF (art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario). Secondo

costante giurisprudenza e dottrina, nel quantificare l’eccedenza pignorabile

vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art.

92.

LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che

potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella

misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di

esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22 gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); von

der Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 18 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 159

ad art. 92; Guidicelli/ Pic­cirilli, Il

pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 39).

3.1

Nel

caso di specie, l’CO 1 ha correttamente applicato i suddetti principi,

limitando la trattenuta, determinata in fr. 3'806.--, all’importo della rendita

LPP, pari a fr. 1'962,44 (cfr. “osservazioni” in fondo al foglio del calcolo

del minimo di esistenza e avviso 9 febbraio 2012 di notificazione del

pignoramento a Zürich Lebensversicherung AG).

3.2

Il

ricorrente ritiene tuttavia che le rendite AVS per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--, non sarebbero dovute essere

computate nel calcolo della trattenuta. Orbene, il diritto alle rendite per

figli spetta in linea di massima all’assicurato (art. 22ter cpv. 1

LAVS), fatte salve le disposizioni

sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA e 71ter RAVS) come pure le

disposizioni diverse imposte dal giudice civile (art. 22ter

cpv. 2 LAVS). Nella fattispecie, il ricorrente non allega che sia realizzata

una delle suddette eccezioni e del resto risulta dalla decisione 7 agosto 2008

da lui prodotta (doc. A) che anche le rendite per figli siano versate e da

versare a lui stesso. Corretto quindi il computo delle rendite nei redditi

dell’e­scus­so.

4.

Il

ricorrente lamenta poi che nel minimo di esistenza non

sia stato computato alcunché per il figlio minorenne né per la figlia

maggiorenne agli studi. Dal verbale interno di pignoramento si evince però che

i figli non vivono con lui bensì con la madre, tant’è ch’egli sostiene di

versare alla moglie e ai figli alimenti per fr. 3'500.--. I minimi di base per

figli previsti al punto I/4 della Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata

alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.

68/2009 del 28 agosto 2009) non possono quindi essergli

riconosciuti.

5.

Il

ricorrente chiede infine che vengano considerate nel proprio

minimo di esistenza la pigione e la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli versa per

il mantenimento di moglie.

5.1

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo

del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo

e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125;

Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/

Monaco 2005, n. 82 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 ad art. 93).

Nel caso concreto, il ricorrente, in sede di pignoramento, non ha dichiarato di

pagare una pigione e in sede di ricorso non l’ha quantificata né ha comprovato

di pagare effettivamente un canone di locazione. La censura va pertanto

respinta.

5.2

Sotto

riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002

[15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico

dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di

esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore

degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente

pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III

76.

s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a;

Ochsner, Commentaire romand de la

LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93; vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 e 29

ad art. 93). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere presunto

qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (cfr.

DTF 111 III 19, cons. 6a) – riservata comunque la facoltà dell’Ufficio di

riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (cfr. DTF 130 III 45 ss.;

CEF 3 luglio 2002 inc. 15.02.70, cons. 2.4) –, l'ufficio d’esecuzione deve tenere

conto nel calcolo del minimo di esistenza degli obblighi alimentari dell'escusso

nei confronti del coniuge e dei figli solo se egli dimostra che ne sono

realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione,

separazione effettiva, ecc.) ai sensi dell'art. 163 CC, rispettivamente 276

segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a chi sono dovuti ai sensi

dell'art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente pagati dall'escusso

durante l'intero periodo del pignoramento (CEF 30 giugno 2008, inc. 15.08.42, c.

2.

e 2.1, RtiD I-2009, 731 n. 65c [massima]). Nella fattispecie, il ricorrente

non ha fornito alcuna indicazione sui redditi della moglie – che risulta essere

socia gerente con firma individuale di una società (la __________ GmbH, con

sede in __________), alla quale sono intestati quattro veicoli (cfr. osservazioni

dell’Ufficio) – e anzi non ha nemmeno sostenuto che gli alimenti che afferma di

versare (agli atti vi è solo una dichiarazione scritta della moglie) siano

indispensabili per il mantenimento della medesima e dei figli ai sensi

dell’art. 93 LEF, ovvero che i redditi della moglie non bastino a coprire il

suo minimo di esistenza e quello dei figli. La decisione dell’Ufficio va quindi

confermata, ferma restando la facoltà per l’escusso di chiedere una revisione

del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), producendo i documenti necessari ad

accertare i redditi della moglie e a stabilire il suo minimo di esistenza. A

questo proposito, va ricordato che uno dei (quattro) presupposti per l'ammissione dell'esistenza a carico dell’escusso di un obbligo

di mantenimento dei figli maggiorenni agli studi ai sensi degli art. 277 cpv. 2

CC e 93 LEF è che il figlio non abbia ancora, nei termini usuali, conseguito

una formazione appropriata, ciò che si estende agli studi medio-su­pe­riori

(liceo o scuola professionale: Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza, ad n. II/6; CEF 9 giugno 2005,

inc. 15.05.20, RtiD I-2006 761 ss n. 80c, cons. 5.2/b/a/aa), ma non agli studi

universitari (DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.).

6.

Ne

consegue la reiezione del gravame.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione

all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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