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Decisione

15.2012.4

Pignoramento di una polizza di previdenza vincolata (3° pilastro A). Impignorabilità delle pretese non esigibili. Condizioni di un versamento anticipato. Rapporto con la realizzazione di un pegno grav

1 febbraio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 11 gennaio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona

ha ordinato il sequestro della “polizza di previdenza no. __________ presso la

B__________, ” e della “polizza di previdenza vincolata 3° pilastro no. __________

presso la S__________, Lugano”. Il sequestro è stato eseguito dall’UEF di

Bellinzona il giorno successivo (procedura n. __________).

B. Accogliendo

parzialmente il ricorso interposto dal debitore sequestrato, con cui egli

contestava la competenza territoriale del giudice del sequestro, e di

conseguenza anche quella dell’UEF di Bellinzona, facendo valere che i beni

sequestrati sono situati fuori dalla loro giurisdizione, e meglio a “Lugano,

Zurigo e Roveredo”, questa Camera, con sentenza del 30 marzo 2011 (inc. 15.11.25),

ha annullato il verbale di sequestro n. 653'394 e ordinato la

trasmissione del decreto di sequestro all’CO 1 perché lo eseguisse.

C. L’__________

ha notificato il sequestro di entrambe le polizze d’assicurazione il 29 aprile

2011.

D. Con

scritto 14 ottobre 2011, PI 2 ha informato l’Ufficio di aver sciolto, a

richiesta della PI 3, nella sua qualità di creditrice pignoratizia, il

contratto di assicurazione relativo alla polizza sequestrata e di averne

versato il valore di riscatto, pari a fr. 6'611,50, alla stessa. Dopo un

nutrito scambio di corrispondenza tra le parti, l’assicurazione, il 23 novembre

2011, ha comunicato all’Ufficio di ritenere valido il contratto di costituzione

del pegno a favore della PI 3 e che, in ogni caso, al momento dell’esecuzione

del sequestro le prestazioni previdenziali non erano esigibili, essendolo

diventato solo successivamente, ovvero il 5 ottobre 2011, quando la PI 3 ha chiesto la realizzazione del suo pegno.

E. Il

15 dicembre 2011, l’CO 1 ha comunicato alla procedente di ritenere infruttuoso

il sequestro eseguito presso PI 2.

F. Con

ricorso 23 dicembre 2011, RI 1 contesta il provvedimento, chiedendone

l’annullamento e il ripristino sia del sequestro che della polizza

d’assicurazione, nonché la retrocessione dell’importo del riscatto versato alla

PI 3. La ricorrente chiede inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria,

con il gratuito patrocinio dello studio legale dell’PA 1. La ricorrente fonda

la richiesta d’annullamento anzitutto sul fatto che il provvedimento impugnato

non sarebbe sufficientemente motivato. Nel merito, la ricorrente ritiene che

l’appartamento, per il cui finanziamento PI 1 ha costituito in pegno la polizza d’assicurazione (PPP __________ del fondo base __________ RFD di __________),

non sarebbe potuto essere considerato un’abitazione ad uso proprio giusta gli

art. 331d cpv. 1 CO e 4 cpv. 1 OPPA (Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della

proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, RS 831.411), dal momento ch’egli è del tutto sconosciuto ai servizi

dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, sicché la polizza non

sarebbe potuta essere costituita in pegno. D’altronde, la ricorrente sostiene,

in contrapposizione con l’assicurazione, che il valore di riscatto sarebbe

stato esigibile già al momento del sequestro, siccome il debitore a questa data

aveva lasciato definitivamente la Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP).

G. Nelle

sue osservazioni del 13 gennaio 2012, PI 1 si oppone al ricorso, facendo valere

di “figurare domiciliato” a __________, ma, non detenendo in tale luogo alcun

bene immobile abitabile, la sua residenza non potrebbe “che essere presso

l’appar­ta­mento di __________”. Non avrebbe quindi lasciato la Svizzera.

H. L’CO

1 ritiene corretto il proprio operato, siccome la polizza in oggetto era stata

costituita in pegno e di conseguenza non sarebbe stata esigibile al momento del

sequestro.

Considerandi

in diritto:

1.

La

garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all'art. 29 cpv. 2 Cost.

vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di

siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete

della fattispecie. Il diritto di essere sentito comprende il

diritto di ottenere una decisione motivata (CEF 4 dicembre 2003, inc.

15.03

, con rif.). Tale esigenza dev’esse­re adempiuta in modo tale che il

destinatario possa capire la decisione e se del caso contestarla con cognizione

di causa, e che l’autorità di ricorso possa esercitare il proprio controllo. I

motivi, sia fattuali che giuridici, alla base della decisione devono essere

esposti almeno brevemente, senza che sia necessario esporre e discutere tutti

gli argomenti invocati dalle parti (STF 4 settembre 2006,5P.334/2006, cons.

2.

). Nel caso concreto, l’UE di Lugano ha motivato il provvedimento impugnato

rinviando allo scritto 23 novembre 2011 di PI 2, in cui l’assicurazione ha preso dettagliatamente posizione sulle censure sollevate in precedenza

dalla ricorrente. La motivazione appare sufficiente, tant’è che RI 1, nel

ricorso, è manifestamente stata in grado di esprimersi diffusamente sulla

decisione contestata. La censura va pertanto respinta.

2.

Contro

l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dato ricorso

giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le

condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state

rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei beni

sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

II, 2a ed., Basilea 2010, n. 13 e 16 ad art. 275).

3.

Giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF,

sono assolutamente impignorabili i diritti non ancora esigibili a prestazioni

previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza

professionale. Questa norma si applica alle prestazioni sia del secondo

pilastro (previdenza obbligatoria ai sensi della LPP) sia del terzo pilastro A

(previdenza detta “vincolata”, costituita mediante contratti d’as­si­curazione

di capitale e di rendita o convenzioni di risparmio, esclusivamente e

irrevocabilmente finalizzati alla previdenza professionale, cfr. art. 82 LPP e

1.

OPP3 [Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni

fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, RS 831.461.3])

(DTF 121 III 288; vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 42 ad art. 92;

Ochsner, Commentaire romand de la

LP, Basilea/Gi­ne­vra/Monaco 2005, n. 166-167 ad art. 92).

3.1

Nel

caso di specie, non è contestato – ed è evidente – che la “polizza

di previdenza vincolata 3° pilastro no. __________ presso la PI 2, Lugano”

rientra nel terzo pilastro A (cfr. scritto 23 dicembre 2011 di PI 2) e quindi

nel campo d’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF.

3.2

In

linea di massima, le prestazioni previdenziali diventano esigibili quando si

verifica un evento assicurato (invalidità, morte o pensionamento, art. 1 e 3

OPP3), ciò che nella fattispecie non è stato allegato né risulta dagli atti. Vi

sono però ipotesi particolari, in cui l’esigibi­lità può essere anticipata. Ad

esempio, nell’ambito della previdenza obbligatoria, l’assicurato può, in virtù dell’art.

5.

cpv. 1 lett. a della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP, RS 831.42),

esigere il pagamento in contanti

della prestazione d’u­sci­ta se lascia definitivamente la Svizzera, tranne se è

affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia,

morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della Comunione

europea, dell’Islanda o della Norvegia, o se risiede nel Liechtenstein (art. 25f LFLP). Come rilevato dalla stessa ricorrente, il Tribunale federale considera che

fintanto che non è stata presentata un'esplicita domanda di pagamento in

contanti, la prestazione di libero passaggio dell'assicurato, che ha

definitivamente lasciato la Svizzera, non diventa esigibile e quindi rimane

impignorabile (DTF 119 III 18 segg.). Invero,

il campo d’applicazione della LFLP è limitato alle

pretese dell’assi­cu­rato in caso di libero passaggio nell’ambito della previdenza

professionale gestita da istituti di previdenza (art. 1 LFLP) e non si estende

ai contratti d’assicurazione, nemmeno se sono stati conclusi con un istituto di

previdenza (cfr. Vetter-Schreiber,

Kommentar zum BVG, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 1 FZG, p. 399). L’art. 5 LFLP non

è quindi applicabile nella fattispecie. Ma anche lo fosse, non risulta comunque

dagli atti che PI 1 abbia chiesto il pagamento della polizza in contanti prima

dell’e­se­cuzione del sequestro, sicché andava correttamente considerata

inesigibile e pertanto impignorabile.

3.3

In

realtà, la questione di un eventuale versamento anticipato del valore di

riscatto di una polizza del terzo pilastro A è disciplinata all’art. 3 OPP3.

Tutte le ipotesi contemplate da questa norma presuppongono una richiesta dell’assicurato.

Ora, come visto, non risulta che PI 1 ne abbia formulato una. In analogia con

quanto statuito dal Tribunale federale per l’ipotesi contemplata all’art. 5

LFLP, occorre considerare che la pretesa di versamento del riscatto della polizza

in oggetto non era esigibile al momento dell’esecuzione del sequestro (il 29 aprile 2011) ed era impignorabile. La decisione impugnata va di

conseguenza confermata.

3.4

Poco

importa a tal riguardo che PI 3 abbia poi ottenuto il versamento del valore di

riscatto, perché l’ha comunque chiesto dopo l’esecuzione del sequestro, ovvero il 5 ottobre 2011. Soprattutto, la

realizzazione del pegno gravante prestazioni previdenziali non è vincolata –

limitatamente all’importo della prestazione di libero passaggio spettante

all’assicurato al momento della realizzazione del pegno (art. 30b LPP e 8 cpv.

1.

OPPA) – all’esigibilità di queste ultime, bensì soltanto all’esigibili­tà del

credito garantito (cfr. art. 331d cpv. 6 CO). La realizzazione del

pegno, come il rimborso di un versamento anticipato, può quindi aver luogo in

ogni tempo, fatti salvi i limiti di cui agli art. 30d cpv. 3 e 30f LPP (art. 30d cpv. 2 LPP, per il rinvio dell’art. 331d cpv. 6 CO; Stauffer, Commentaire LPP et LFLP, Berna

2010, n. 42 ad art. 30b LPP; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 5 ad art. 30b BVG, p. 101). In virtù

del rinvio dell’art. 4 cpv. 2 OPP3, lo stesso principio vale per analogia in

caso di costituzione in pegno delle prestazioni del terzo pilastro A, essendo

l’importo del libero passaggio sostituito con quello del valore di riscatto

della polizza. In altre parole: la realizzazione del pegno, che può anche aver

luogo in forma privata con il consenso dell’assicurato (Vetter-Schreiber, op.

cit., n. 7 ad art. 30b BVG, p. 101), non significa che le prestazioni

previdenziali siano esigibili.

4.

Visto

quanto precede, risulta inutile esaminare se il diritto di pegno di PI 3 era

valido, perché anche se non lo fosse stato il valore di riscatto non sarebbe

comunque diventato esigibile – né pertanto pignorabile – prima che si fosse

verificata una delle ipotesi di cui all’art. 3 OPP3. A futura memoria,

occorre ricordare che il fatto che l’esistenza o l’importo del credito

pignorato o sequestrato siano controversi non ne ostacola il pignoramento o il

sequestro, ma esso va realizzato quale credito contestato (CEF 17 gennaio 2005,

inc. 15.04.195, cons. 3, RtiD II-2005 786 seg. n. 84 c).

5.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

6.

Giusta

l’art. 117 CPC, che si applica per analogia nelle procedure di ricorso a norma

dell’art. 17 LEF (art. 13 LAG, nella sua versione del 15 marzo 2011), ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il gratuito

patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4

CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla

presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano

2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può

essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Nel caso di specie, il ricorso

appariva d’acchito privo di probabilità di successo, poiché la ricorrente

stessa ha ammesso che l’esigibilità delle prestazioni assicurative – e quindi

la loro pignorabilità – dipendeva da una richiesta di rimborso dell’assicurato,

la cui inesistenza risulta evidente dalla risposta 23 novembre

2011.

dell’as­si­cu­ra­zione.

Richiamati

gli art. 17, 20a, 92 cpv. 1 n. 10, 275 LEF; 5 cpv. 1 LFLP; 13 LAG; 117

CPC, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si

assegnano indennità.

3.

La

domanda di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Intimazione a:

– St.

leg. PA 1, __________;

– avv. PA

2, __________;

– PI 2, __________;

– PI 3, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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