15.2012.4
Pignoramento di una polizza di previdenza vincolata (3° pilastro A). Impignorabilità delle pretese non esigibili. Condizioni di un versamento anticipato. Rapporto con la realizzazione di un pegno grav
1 febbraio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2012.4
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento di una polizza di previdenza vincolata (3° pilastro A). Impignorabilità delle pretese non esigibili. Condizioni di un versamento anticipato. Rapporto con la realizzazione di un pegno gravante la polizza
IMPIGNORABILITÀ
art. 331d cpv. 6 CO
art. 92 cpv. 1 cf. 10 LEF
art. 5 LFLP
art. 30b LPP
art. 82 LPP
art. 3 OPP3
Incarto n.
15.2012.4
Lugano
1° febbraio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2011 di
RI 1
patrocinata dalla lic.iur. __________, PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 15
dicembre 2011, con cui è stata considerata infruttuosa l’esecuzione del
sequestro n. __________ decretato l’11 gennaio 2011 a richiesta della ricorrente nei confronti dell’ex marito
PI 1
patrocinato dall’ PA 2
procedura che concerne anche
PI 2, __________
e
PI 3, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 11 gennaio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha ordinato il sequestro della “polizza di previdenza no. __________ presso la
B__________, ” e della “polizza di previdenza vincolata 3° pilastro no. __________
presso la S__________, Lugano”. Il sequestro è stato eseguito dall’UEF di
Bellinzona il giorno successivo (procedura n. __________).
B. Accogliendo
parzialmente il ricorso interposto dal debitore sequestrato, con cui egli
contestava la competenza territoriale del giudice del sequestro, e di
conseguenza anche quella dell’UEF di Bellinzona, facendo valere che i beni
sequestrati sono situati fuori dalla loro giurisdizione, e meglio a “Lugano,
Zurigo e Roveredo”, questa Camera, con sentenza del 30 marzo 2011 (inc. 15.11.25),
ha annullato il verbale di sequestro n. 653'394 e ordinato la
trasmissione del decreto di sequestro all’CO 1 perché lo eseguisse.
C. L’__________
ha notificato il sequestro di entrambe le polizze d’assicurazione il 29 aprile
2011.
D. Con
scritto 14 ottobre 2011, PI 2 ha informato l’Ufficio di aver sciolto, a
richiesta della PI 3, nella sua qualità di creditrice pignoratizia, il
contratto di assicurazione relativo alla polizza sequestrata e di averne
versato il valore di riscatto, pari a fr. 6'611,50, alla stessa. Dopo un
nutrito scambio di corrispondenza tra le parti, l’assicurazione, il 23 novembre
2011, ha comunicato all’Ufficio di ritenere valido il contratto di costituzione
del pegno a favore della PI 3 e che, in ogni caso, al momento dell’esecuzione
del sequestro le prestazioni previdenziali non erano esigibili, essendolo
diventato solo successivamente, ovvero il 5 ottobre 2011, quando la PI 3 ha chiesto la realizzazione del suo pegno.
E. Il
15 dicembre 2011, l’CO 1 ha comunicato alla procedente di ritenere infruttuoso
il sequestro eseguito presso PI 2.
F. Con
ricorso 23 dicembre 2011, RI 1 contesta il provvedimento, chiedendone
l’annullamento e il ripristino sia del sequestro che della polizza
d’assicurazione, nonché la retrocessione dell’importo del riscatto versato alla
PI 3. La ricorrente chiede inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria,
con il gratuito patrocinio dello studio legale dell’PA 1. La ricorrente fonda
la richiesta d’annullamento anzitutto sul fatto che il provvedimento impugnato
non sarebbe sufficientemente motivato. Nel merito, la ricorrente ritiene che
l’appartamento, per il cui finanziamento PI 1 ha costituito in pegno la polizza d’assicurazione (PPP __________ del fondo base __________ RFD di __________),
non sarebbe potuto essere considerato un’abitazione ad uso proprio giusta gli
art. 331d cpv. 1 CO e 4 cpv. 1 OPPA (Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della
proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, RS 831.411), dal momento ch’egli è del tutto sconosciuto ai servizi
dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, sicché la polizza non
sarebbe potuta essere costituita in pegno. D’altronde, la ricorrente sostiene,
in contrapposizione con l’assicurazione, che il valore di riscatto sarebbe
stato esigibile già al momento del sequestro, siccome il debitore a questa data
aveva lasciato definitivamente la Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP).
G. Nelle
sue osservazioni del 13 gennaio 2012, PI 1 si oppone al ricorso, facendo valere
di “figurare domiciliato” a __________, ma, non detenendo in tale luogo alcun
bene immobile abitabile, la sua residenza non potrebbe “che essere presso
l’appartamento di __________”. Non avrebbe quindi lasciato la Svizzera.
H. L’CO
1 ritiene corretto il proprio operato, siccome la polizza in oggetto era stata
costituita in pegno e di conseguenza non sarebbe stata esigibile al momento del
sequestro.
Considerandi
in diritto:
1.
La
garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all'art. 29 cpv. 2 Cost.
vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di
siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete
della fattispecie. Il diritto di essere sentito comprende il
diritto di ottenere una decisione motivata (CEF 4 dicembre 2003, inc.
15.03
, con rif.). Tale esigenza dev’essere adempiuta in modo tale che il
destinatario possa capire la decisione e se del caso contestarla con cognizione
di causa, e che l’autorità di ricorso possa esercitare il proprio controllo. I
motivi, sia fattuali che giuridici, alla base della decisione devono essere
esposti almeno brevemente, senza che sia necessario esporre e discutere tutti
gli argomenti invocati dalle parti (STF 4 settembre 2006,5P.334/2006, cons.
2.
). Nel caso concreto, l’UE di Lugano ha motivato il provvedimento impugnato
rinviando allo scritto 23 novembre 2011 di PI 2, in cui l’assicurazione ha preso dettagliatamente posizione sulle censure sollevate in precedenza
dalla ricorrente. La motivazione appare sufficiente, tant’è che RI 1, nel
ricorso, è manifestamente stata in grado di esprimersi diffusamente sulla
decisione contestata. La censura va pertanto respinta.
2.
Contro
l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dato ricorso
giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le
condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state
rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei beni
sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
II, 2a ed., Basilea 2010, n. 13 e 16 ad art. 275).
3.
Giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF,
sono assolutamente impignorabili i diritti non ancora esigibili a prestazioni
previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza
professionale. Questa norma si applica alle prestazioni sia del secondo
pilastro (previdenza obbligatoria ai sensi della LPP) sia del terzo pilastro A
(previdenza detta “vincolata”, costituita mediante contratti d’assicurazione
di capitale e di rendita o convenzioni di risparmio, esclusivamente e
irrevocabilmente finalizzati alla previdenza professionale, cfr. art. 82 LPP e
1.
OPP3 [Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni
fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, RS 831.461.3])
(DTF 121 III 288; vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 42 ad art. 92;
Ochsner, Commentaire romand de la
LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 166-167 ad art. 92).
3.1
Nel
caso di specie, non è contestato – ed è evidente – che la “polizza
di previdenza vincolata 3° pilastro no. __________ presso la PI 2, Lugano”
rientra nel terzo pilastro A (cfr. scritto 23 dicembre 2011 di PI 2) e quindi
nel campo d’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF.
3.2
In
linea di massima, le prestazioni previdenziali diventano esigibili quando si
verifica un evento assicurato (invalidità, morte o pensionamento, art. 1 e 3
OPP3), ciò che nella fattispecie non è stato allegato né risulta dagli atti. Vi
sono però ipotesi particolari, in cui l’esigibilità può essere anticipata. Ad
esempio, nell’ambito della previdenza obbligatoria, l’assicurato può, in virtù dell’art.
5.
cpv. 1 lett. a della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP, RS 831.42),
esigere il pagamento in contanti
della prestazione d’uscita se lascia definitivamente la Svizzera, tranne se è
affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia,
morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della Comunione
europea, dell’Islanda o della Norvegia, o se risiede nel Liechtenstein (art. 25f LFLP). Come rilevato dalla stessa ricorrente, il Tribunale federale considera che
fintanto che non è stata presentata un'esplicita domanda di pagamento in
contanti, la prestazione di libero passaggio dell'assicurato, che ha
definitivamente lasciato la Svizzera, non diventa esigibile e quindi rimane
impignorabile (DTF 119 III 18 segg.). Invero,
il campo d’applicazione della LFLP è limitato alle
pretese dell’assicurato in caso di libero passaggio nell’ambito della previdenza
professionale gestita da istituti di previdenza (art. 1 LFLP) e non si estende
ai contratti d’assicurazione, nemmeno se sono stati conclusi con un istituto di
previdenza (cfr. Vetter-Schreiber,
Kommentar zum BVG, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 1 FZG, p. 399). L’art. 5 LFLP non
è quindi applicabile nella fattispecie. Ma anche lo fosse, non risulta comunque
dagli atti che PI 1 abbia chiesto il pagamento della polizza in contanti prima
dell’esecuzione del sequestro, sicché andava correttamente considerata
inesigibile e pertanto impignorabile.
3.3
In
realtà, la questione di un eventuale versamento anticipato del valore di
riscatto di una polizza del terzo pilastro A è disciplinata all’art. 3 OPP3.
Tutte le ipotesi contemplate da questa norma presuppongono una richiesta dell’assicurato.
Ora, come visto, non risulta che PI 1 ne abbia formulato una. In analogia con
quanto statuito dal Tribunale federale per l’ipotesi contemplata all’art. 5
LFLP, occorre considerare che la pretesa di versamento del riscatto della polizza
in oggetto non era esigibile al momento dell’esecuzione del sequestro (il 29 aprile 2011) ed era impignorabile. La decisione impugnata va di
conseguenza confermata.
3.4
Poco
importa a tal riguardo che PI 3 abbia poi ottenuto il versamento del valore di
riscatto, perché l’ha comunque chiesto dopo l’esecuzione del sequestro, ovvero il 5 ottobre 2011. Soprattutto, la
realizzazione del pegno gravante prestazioni previdenziali non è vincolata –
limitatamente all’importo della prestazione di libero passaggio spettante
all’assicurato al momento della realizzazione del pegno (art. 30b LPP e 8 cpv.
1.
OPPA) – all’esigibilità di queste ultime, bensì soltanto all’esigibilità del
credito garantito (cfr. art. 331d cpv. 6 CO). La realizzazione del
pegno, come il rimborso di un versamento anticipato, può quindi aver luogo in
ogni tempo, fatti salvi i limiti di cui agli art. 30d cpv. 3 e 30f LPP (art. 30d cpv. 2 LPP, per il rinvio dell’art. 331d cpv. 6 CO; Stauffer, Commentaire LPP et LFLP, Berna
2010, n. 42 ad art. 30b LPP; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 5 ad art. 30b BVG, p. 101). In virtù
del rinvio dell’art. 4 cpv. 2 OPP3, lo stesso principio vale per analogia in
caso di costituzione in pegno delle prestazioni del terzo pilastro A, essendo
l’importo del libero passaggio sostituito con quello del valore di riscatto
della polizza. In altre parole: la realizzazione del pegno, che può anche aver
luogo in forma privata con il consenso dell’assicurato (Vetter-Schreiber, op.
cit., n. 7 ad art. 30b BVG, p. 101), non significa che le prestazioni
previdenziali siano esigibili.
4.
Visto
quanto precede, risulta inutile esaminare se il diritto di pegno di PI 3 era
valido, perché anche se non lo fosse stato il valore di riscatto non sarebbe
comunque diventato esigibile – né pertanto pignorabile – prima che si fosse
verificata una delle ipotesi di cui all’art. 3 OPP3. A futura memoria,
occorre ricordare che il fatto che l’esistenza o l’importo del credito
pignorato o sequestrato siano controversi non ne ostacola il pignoramento o il
sequestro, ma esso va realizzato quale credito contestato (CEF 17 gennaio 2005,
inc. 15.04.195, cons. 3, RtiD II-2005 786 seg. n. 84 c).
5.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
6.
Giusta
l’art. 117 CPC, che si applica per analogia nelle procedure di ricorso a norma
dell’art. 17 LEF (art. 13 LAG, nella sua versione del 15 marzo 2011), ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il gratuito
patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4
CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla
presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano
2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può
essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Nel caso di specie, il ricorso
appariva d’acchito privo di probabilità di successo, poiché la ricorrente
stessa ha ammesso che l’esigibilità delle prestazioni assicurative – e quindi
la loro pignorabilità – dipendeva da una richiesta di rimborso dell’assicurato,
la cui inesistenza risulta evidente dalla risposta 23 novembre
2011.
dell’assicurazione.
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92 cpv. 1 n. 10, 275 LEF; 5 cpv. 1 LFLP; 13 LAG; 117
CPC, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese, né si
assegnano indennità.
3.
La
domanda di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione a:
– St.
leg. PA 1, __________;
– avv. PA
2, __________;
– PI 2, __________;
– PI 3, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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