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Decisione

15.2012.41

Evasione del ricorso senza istruttoria. Alimenti versati al coniuge

27 marzo 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle esecuzioni n. __________,

n. __________, n. __________ promosse

contro RI 1 dallo __________ e dalla __________, l’CO 1 ha determinato in fr. 4’550.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:

Minimo d’esistenza:

Importo

di base fr. 1’200.00

Affitto fr. 1’285.00

Cassa

malati fr. 339.00

Alimenti fr. 1'200.00

Trasferte fr.

23.00

Pasti

fuori domicilio fr. 120.00

Leasing

auto fr. 333.00

Totale

deduzioni fr. 4'550.00

B. Con ricorso 15 marzo 2012 RI 1 si è aggravato contro il

pignoramento chiedendo di considerare nella determinazione del suo minimo

vitale l’importo di fr. 2’000.00 che egli versa alla moglie a titolo di

alimenti.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può

determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto

sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi

pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.2.2. ad art. 9).

Nel

caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 22 marzo 2012

per la decisione sull’effetto sospensivo. Essendo la documentazione prodotta da

RI 1 sufficiente per determinarsi sul merito del ricorso e non essendo

necessari ulteriori accertamenti fattuali, si prescinde dall’istruttoria.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

4.

Per il calcolo

del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed

oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto

sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

RI 1ha chiesto di considerare nella determinazione del

suo minino di esistenza l’importo di fr. 2’000.00 che egli allega di versare

brevi manu alla moglie a titolo di alimenti.

5.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle

persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del suo minimo di

esistenza solo se vi è un obbligo legale in tale senso e il debitore paga

effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di

specie dagli atti si evince che il ricorrente deve corrispondere alla ex moglie

a titolo di alimenti l’importo di fr. 1'200.-- mensili (cfr. decreto cautelare

2.

febbraio 2009 del Pretore del Distretto di __________, prodotto quale doc.

3). Si giustifica pertanto il riconoscimento solo di questo importo a titolo di

alimenti, in quanto unicamente per la somma di fr. 1'200.00 e non anche per

l’importo superiore preteso dal ricorrente è adempiuto il presupposto

dell’obbligo legale.

7.

Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 9 cpv. 2

LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

- ;

-

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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