15.2012.41
Evasione del ricorso senza istruttoria. Alimenti versati al coniuge
27 marzo 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2012.41
Data decisione, Autorità:
27.03.2012, CEF
Titolo:
Evasione del ricorso senza istruttoria. Alimenti versati al coniuge
IMPIGNORABILITÀ
art. 93 LEF
art. 9 cpv. 2 LPR
Incarto n.
15.2012.41
Lugano
27 marzo 2012
EC/fp//fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 marzo 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza del debitore del 5 marzo 2012 nelle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________ promosse contro il ricorrente da
__________, __________
__________, __________
(entrambi rappresentati __________, __________)
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________ promosse
contro RI 1 dallo __________ e dalla __________, l’CO 1 ha determinato in fr. 4’550.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:
Minimo d’esistenza:
Importo
di base fr. 1’200.00
Affitto fr. 1’285.00
Cassa
malati fr. 339.00
Alimenti fr. 1'200.00
Trasferte fr.
23.00
Pasti
fuori domicilio fr. 120.00
Leasing
auto fr. 333.00
Totale
deduzioni fr. 4'550.00
B. Con ricorso 15 marzo 2012 RI 1 si è aggravato contro il
pignoramento chiedendo di considerare nella determinazione del suo minimo
vitale l’importo di fr. 2’000.00 che egli versa alla moglie a titolo di
alimenti.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può
determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto
sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi
pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.2.2. ad art. 9).
Nel
caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 22 marzo 2012
per la decisione sull’effetto sospensivo. Essendo la documentazione prodotta da
RI 1 sufficiente per determinarsi sul merito del ricorso e non essendo
necessari ulteriori accertamenti fattuali, si prescinde dall’istruttoria.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
4.
Per il calcolo
del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed
oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto
sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
RI 1ha chiesto di considerare nella determinazione del
suo minino di esistenza l’importo di fr. 2’000.00 che egli allega di versare
brevi manu alla moglie a titolo di alimenti.
5.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle
persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del suo minimo di
esistenza solo se vi è un obbligo legale in tale senso e il debitore paga
effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di
specie dagli atti si evince che il ricorrente deve corrispondere alla ex moglie
a titolo di alimenti l’importo di fr. 1'200.-- mensili (cfr. decreto cautelare
2.
febbraio 2009 del Pretore del Distretto di __________, prodotto quale doc.
3). Si giustifica pertanto il riconoscimento solo di questo importo a titolo di
alimenti, in quanto unicamente per la somma di fr. 1'200.00 e non anche per
l’importo superiore preteso dal ricorrente è adempiuto il presupposto
dell’obbligo legale.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 9 cpv. 2
LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
- ;
-
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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