15.2012.42
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
27 marzo 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2012.42
Data decisione, Autorità:
27.03.2012, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
COMUNIONE
QUOTA EREDITÀ
art. 132 LEF
art. 5 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2012.42
Lugano
27 marzo 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 21
marzo 2012 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
PI 2, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che
dall’escussa di
1. PI 3
2. PI 4
nell’esecuzione n__________
promossa contro l’escussa da
PI 5, __________
(rappresentato dall’RA 1, __________)
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione a
convalida di sequestro n__________ promossa nei confronti di PI 2 dallo PI 5 l’IS
1 ha pignorato il 24 ottobre 2011 per un credito di fr. 24'675.10 oltre
accessori, l’interessenza spettante all’escussa nella divisione della comunione
ereditaria fu __________ composta di PI 2, PI 3 e PI 4. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in fr. 1.00 il valore
di stima dell’interessenza pignorata.
B. Il
28 novembre 2011 lo PI 5 ha presentato la domanda di vendita.
C. Il
1°dicembre 2011 l’Ufficio ha comunicato all’escussa la presentazione della
domanda di realizzazione.
D. Il
23 gennaio 2012 l’Ufficio ha convocato la debitrice, PI 3, PI 4 e lo PI 5 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per martedì 28 febbraio 2012 alle ore
10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa
dell’assenza del creditore. Il 28 febbraio 2012, l’Ufficio ha quindi assegnato
a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali
proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa
(art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito sono pervenute all’Ufficio le
proposte di PI 2, di PI 3 e di PI 4.
E. Il
21 marzo 2012 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo
di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2. L’Ufficio ha
rilevato di aver assegnato alla quota in sede di pignoramento un valore di fr.
1.00, ma di aver scoperto in un secondo tempo l’esistenza di denaro contante
depositato in una cassetta di sicurezza bancaria. L’Ufficio ha preavvisato di
far luogo allo scioglimento della comunione, avendo i membri della comunione
ereditaria formulato delle proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escussa.
Considerato
Considerandi
1.
Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escussa nella comunione ereditaria composta di PI 2, PI 3 e PI 4.
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
in sede di pignoramento ha determinato che il valore della quota parte di un terzo
spettante all’escussa nella comunione ereditaria assomma a fr. 1.00 (cfr. verbale di pignoramento), in
quanto non gli era nota l’esistenza di beni appartenenti alla comunione. Tale
accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti
interessate. Successivamente però lo stesso Ufficio è venuto a conoscenza della
circostanza che in una cassetta di sicurezza bancaria è depositato del denaro
contante appartenente alla comunione.
Qualora, come nel caso
di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso
non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura
prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro
la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1
RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei
diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa
all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione
del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta
l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà
ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere
determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha
preavvisato lo scioglimento della comunione ereditaria e la liquidazione del
patrimonio comune.
L’art.
10.
cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione nei
casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma
esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore
non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente
a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,
che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere
d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart,
Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco
2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad
evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132).
Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della
quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti
in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito
di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un
prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello
scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti,
possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa
dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr.
art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13
cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore dell’interessenza, non è
sproporzionato per il creditore dover anticipare le spese connesse alla divisione
della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà
l’escussa dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) e che in considerazione della
circostanza che gli attivi da dividere sono costituiti da denaro contante non
dovrebbero assumere notevole rilevanza. L’interesse di quest’ultima supera
infine quello del creditore a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne
consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio, come del resto dallo
stesso richiesto. di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e
la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale
delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96
cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione
della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporsi
(art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF
11.
gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura
di divisione devono essere anticipate dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a
pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68
cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad
art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i
creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore
prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura
necessaria al soddisfacimento del creditore, a realizzare i beni attribuiti
all’escussa nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità
per estinguere il credito in esecuzione.
6.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2
LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di
conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione
ereditaria composta di PI 2, PI 3 e PI 4 e alla liquidazione del patrimonio
comune, secondo quanto indicato al considerando 5.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS
1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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