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Decisione

15.2012.42

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

27 marzo 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione a

convalida di sequestro n__________ promossa nei confronti di PI 2 dallo PI 5 l’IS

1 ha pignorato il 24 ottobre 2011 per un credito di fr. 24'675.10 oltre

accessori, l’interessenza spettante all’escussa nella divisione della comunione

ereditaria fu __________ composta di PI 2, PI 3 e PI 4. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in fr. 1.00 il valore

di stima dell’interessenza pignorata.

B. Il

28 novembre 2011 lo PI 5 ha presentato la domanda di vendita.

C. Il

1°dicembre 2011 l’Ufficio ha comunicato all’escussa la presentazione della

domanda di realizzazione.

D. Il

23 gennaio 2012 l’Ufficio ha convocato la debitrice, PI 3, PI 4 e lo PI 5 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per martedì 28 febbraio 2012 alle ore

10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa

dell’assenza del creditore. Il 28 febbraio 2012, l’Ufficio ha quindi assegnato

a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali

proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa

(art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito sono pervenute all’Ufficio le

proposte di PI 2, di PI 3 e di PI 4.

E. Il

21 marzo 2012 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2. L’Ufficio ha

rilevato di aver assegnato alla quota in sede di pignoramento un valore di fr.

1.00, ma di aver scoperto in un secondo tempo l’esistenza di denaro contante

depositato in una cassetta di sicurezza bancaria. L’Ufficio ha preavvisato di

far luogo allo scioglimento della comunione, avendo i membri della comunione

ereditaria formulato delle proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escussa.

Considerato

Considerandi

1.

Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escussa nella comunione ereditaria composta di PI 2, PI 3 e PI 4.

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

in sede di pignoramento ha determinato che il valore della quota parte di un terzo

spettante all’escussa nella comunione ereditaria assomma a fr. 1.00 (cfr. verbale di pignoramento), in

quanto non gli era nota l’esistenza di beni appartenenti alla comunione. Tale

accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti

interessate. Successivamente però lo stesso Ufficio è venuto a conoscenza della

circostanza che in una cassetta di sicurezza bancaria è depositato del denaro

contante appartenente alla comunione.

Qualora, come nel caso

di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso

non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura

prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e

la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei

diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa

all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione

del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta

l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere

determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha

preavvisato lo scioglimento della comunione ereditaria e la liquidazione del

patrimonio comune.

L’art.

10.

cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione nei

casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma

esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore

non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente

a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,

che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere

d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco

2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad

evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3;

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132).

Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della

quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti

in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito

di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un

prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello

scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti,

possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa

dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr.

art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13

cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore dell’interessenza, non è

sproporzionato per il creditore dover anticipare le spese connesse alla divisione

della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà

l’escussa dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) e che in considerazione della

circostanza che gli attivi da dividere sono costituiti da denaro contante non

dovrebbero assumere notevole rilevanza. L’interesse di quest’ultima supera

infine quello del creditore a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne

consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio, come del resto dallo

stesso richiesto. di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e

la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale

delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96

cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione

della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporsi

(art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF

11.

gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura

di divisione devono essere anticipate dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a

pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68

cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad

art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i

creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore

prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura

necessaria al soddisfacimento del creditore, a realizzare i beni attribuiti

all’escussa nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità

per estinguere il credito in esecuzione.

6.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2

LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento

e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Di

conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione

ereditaria composta di PI 2, PI 3 e PI 4 e alla liquidazione del patrimonio

comune, secondo quanto indicato al considerando 5.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS

1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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