15.2012.44
Revoca del mandato di rappresentanza
6 aprile 2012Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.44
Lugano
6 aprile 2012
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Celio
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 marzo 2012 di
RI
1
(patrocinato
dall’avv. dr. PA 1 )
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro
l’emissione del precetto esecutivo nell’esecuzione n. __________ promossa contro
il ricorrente dalla
PI 1
(patr. dall’ PI 2 )
viste le osservazioni:
- 15 marzo 2012 dell’avv. PI
2, __________;
- 26 marzo 2012 dell’ Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
con domanda d’esecuzione del 13 febbraio 2012, ricevuta dall’Ufficio il 16
febbraio 2012, l’avv. PI 2, in rappresentanza della PI 1, ha chiesto di
emettere nei confronti di RI 1 un precetto esecutivo per l’incasso di fr. 13'455.50
oltre interessi al 5% dal 13.02.2012 indicando quale titolo di credito: “lodo
arbitrale del 05.07.2011, capitale fr. 5'555.50, ripetibili fr. 5'500.00, quota
parte tasse di giustizia fr. 2'400.00”;
che
il 20 febbraio 2012 l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo, che è stato
Considerandi
notificato all’escusso il 28 febbraio 2012 e al quale quest’ultimo ha
interposto opposizione;
che
con ricorso 8 marzo 2012 RI 1 ha chiesto l’annullamento del precetto in quanto
l’avv. PI 2 non potrebbe rappresentare la PI 1;
che
infatti con scritto di data 15 febbraio 2012 l’amministrazione del condominio
gli avrebbe revocato qualsiasi mandato e quindi egli avrebbe avviato una
procedura esecutiva dopo che il potere di rappresentanza gli era stato
revocato;
che
con osservazioni 15 marzo 2012 l’avv. PI 2 si è opposto al gravame argomentando
che la revoca del mandato da parte della sola amministrazione non potrebbe
avere alcun effetto senza una decisione assembleare dei condomini che revocano
la loro decisione del 4 giugno 2005, mediante la quale gli hanno conferito
mandato per procedere nei confronti dell’escusso per l’incasso degli interessi
in sospeso;
che
delle osservazioni 26 marzo 2012 dell’CO 1, con le quali quest’ultimo si
rimette al giudizio di questa Camera si dirà, per quanto necessario, in
seguito;
che
per l’art. 34 cpv. 1 CO la facoltà di rappresentanza conferita per negozio
giuridico può sempre essere revocata dal mandante;
che
la revoca è un’espressione di volontà unilaterale soggetta a ricezione
indirizzata al mandatario (Watter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione,
Basilea 2003, n. 3 ad art. 34);
che
affinchè essa acquisisca validità è pertanto necessario che venga notificata al
rappresentante (Watter, op. cit., loc. cit.);
che
nel caso di specie lo scritto del 15 febbraio 2012, con il quale la nuova
amministrazione del Condominio ha comunicato all’avv. PI 2 la revoca del
mandato è stato da lui ricevuto al più presto il giorno successivo, ossia il 16
febbraio 2012;
che
la domanda d’esecuzione datata 13 febbraio 2012, trasmessa all’Ufficio a mezzo
invio postale raccomandato, è stata consegnata dall’PI 2 alla posta di Minusio
il 15 febbraio 2012 ed è stata ricevuta dall’Ufficio il 16 febbraio 2012;
che
l’avv. PI 2 ha pertanto allestito e trasmesso in via postale all’Ufficio la
domanda di esecuzione prima che gli sia stata notificata la revoca del mandato
da parte della nuova amministrazione,
che
la stessa è dunque valida come valido è il PE n. __________ emesso sulla base
della richiesta 13/16 febbraio 2012;
che
visto l’esito non sussiste la necessità di verificare se lo scritto indirizzato
il 15 febbraio 2012 dalla nuova amministrazione del Condominio all’avv. __________
adempia tutte le condizioni necessarie per costituire valida revoca del mandato;
che da quanto precede
discende che il ricorso è respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 34 cpv. 1 CO; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
;
-
-
Comunicazione all’ Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.