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Decisione

15.2012.44

Revoca del mandato di rappresentanza

6 aprile 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.44

Lugano

6 aprile 2012

EC/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Celio

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 8 marzo 2012 di

RI

1

(patrocinato

dall’avv. dr. PA 1 )

contro

l’operato

dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro

l’emissione del precetto esecutivo nell’esecuzione n. __________ promossa contro

il ricorrente dalla

PI 1

(patr. dall’ PI 2 )

viste le osservazioni:

- 15 marzo 2012 dell’avv. PI

2, __________;

- 26 marzo 2012 dell’ Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

con domanda d’esecuzione del 13 febbraio 2012, ricevuta dall’Ufficio il 16

febbraio 2012, l’avv. PI 2, in rappresentanza della PI 1, ha chiesto di

emettere nei confronti di RI 1 un precetto esecutivo per l’incasso di fr. 13'455.50

oltre interessi al 5% dal 13.02.2012 indicando quale titolo di credito: “lodo

arbitrale del 05.07.2011, capitale fr. 5'555.50, ripetibili fr. 5'500.00, quota

parte tasse di giustizia fr. 2'400.00”;

che

il 20 febbraio 2012 l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo, che è stato

Considerandi

notificato all’escusso il 28 febbraio 2012 e al quale quest’ultimo ha

interposto opposizione;

che

con ricorso 8 marzo 2012 RI 1 ha chiesto l’annullamento del precetto in quanto

l’avv. PI 2 non potrebbe rappresentare la PI 1;

che

infatti con scritto di data 15 febbraio 2012 l’amministrazione del condominio

gli avrebbe revocato qualsiasi mandato e quindi egli avrebbe avviato una

procedura esecutiva dopo che il potere di rappresentanza gli era stato

revocato;

che

con osservazioni 15 marzo 2012 l’avv. PI 2 si è opposto al gravame argomentando

che la revoca del mandato da parte della sola amministrazione non potrebbe

avere alcun effetto senza una decisione assembleare dei condomini che revocano

la loro decisione del 4 giugno 2005, mediante la quale gli hanno conferito

mandato per procedere nei confronti dell’escusso per l’incasso degli interessi

in sospeso;

che

delle osservazioni 26 marzo 2012 dell’CO 1, con le quali quest’ultimo si

rimette al giudizio di questa Camera si dirà, per quanto necessario, in

seguito;

che

per l’art. 34 cpv. 1 CO la facoltà di rappresentanza conferita per negozio

giuridico può sempre essere revocata dal mandante;

che

la revoca è un’espressione di volontà unilaterale soggetta a ricezione

indirizzata al mandatario (Watter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione,

Basilea 2003, n. 3 ad art. 34);

che

affinchè essa acquisisca validità è pertanto necessario che venga notificata al

rappresentante (Watter, op. cit., loc. cit.);

che

nel caso di specie lo scritto del 15 febbraio 2012, con il quale la nuova

amministrazione del Condominio ha comunicato all’avv. PI 2 la revoca del

mandato è stato da lui ricevuto al più presto il giorno successivo, ossia il 16

febbraio 2012;

che

la domanda d’esecuzione datata 13 febbraio 2012, trasmessa all’Ufficio a mezzo

invio postale raccomandato, è stata consegnata dall’PI 2 alla posta di Minusio

il 15 febbraio 2012 ed è stata ricevuta dall’Ufficio il 16 febbraio 2012;

che

l’avv. PI 2 ha pertanto allestito e trasmesso in via postale all’Ufficio la

domanda di esecuzione prima che gli sia stata notificata la revoca del mandato

da parte della nuova amministrazione,

che

la stessa è dunque valida come valido è il PE n. __________ emesso sulla base

della richiesta 13/16 febbraio 2012;

che

visto l’esito non sussiste la necessità di verificare se lo scritto indirizzato

il 15 febbraio 2012 dalla nuova amministrazione del Condominio all’avv. __________

adempia tutte le condizioni necessarie per costituire valida revoca del mandato;

che da quanto precede

discende che il ricorso è respinto;

che

non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano

indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 34 cpv. 1 CO; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

;

-

-

Comunicazione all’ Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.