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Decisione

15.2012.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

procede in via esecutiva nei confronti di PI 1 per l’incasso di un credito di

fr. 42'320.-- oltre interessi e spese.

B. Il 2

novembre 2011, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile

a carico dell’escussa:

Introiti

Debitore fr. 1'093.00 24%

Coniuge fr. 3'407.00 76

%

Totale

mensile fr. 4'500.00 fr.

1'093.00 24%

Minimo

esistenza

Minimo

base fr. 1'700.00

Locazione

AVS fr. 121.95

Cassa

malati., ass., inf. fr. 771.00

Trasferte fr. 80.00

Assicur.

econ. domest. + RC fr. 59.15

Franchigia

+ spese cure x 2 fr. 140.00

Totale

deduzioni fr. 2'872.10 fr. 689.30

24%

Eccedenza

mensile pignorabile: fr. 403.00

Il

verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 1° dicembre 2011, scaduto

il termine dell’art. 114 LEF. Alla fine del mese di gennaio 2012, l’Ufficio ha

percepito dalla S__________ la parte pignorata della rendita trimestrale

d’incapacità di guadagno spettante all’escussa, ovvero fr. 1'209.-- (3 x fr.

403.--).

C. Il

21 febbraio 2012, l’Ufficio ha comunicato alle parti di aver revocato il

pignoramento, dopo aver accertato che, in seguito al consolidamento

dell’ipoteca gravante lo stabile di __________ in cui l’escussa abita con il

marito e le due figlie, l’onere locativo a carico dei coniugi ammonta a fr.

1'650.--, al netto delle spese, sicché il minimo di esistenza comune aumenta a

fr. 4'522,10, la parte a carico dell’escussa a fr. 1'085,30 (24%) e l’eccedenza

si riduce a fr. 7,70 (fr. 1'093.-- ./. fr. 1'085,30), ossia ad un importo

inferiore all’ammontare delle spese causate dal mantenimento della procedura.

L’Ufficio ha precisato che, salvo osservazioni contrarie, avrebbe provveduto

entro 10 giorni a retrocedere all’escussa l’importo pignorato di fr. 1'209.-- e

a rilasciare un attestato di carenza di beni, siccome il sopralluogo eseguito

il 13 gennaio 2012 al domicilio della debitrice non aveva evidenziato beni

mobili suscettibili di essere pignorati.

D. Con

scritto 1° marzo 2012, l’escutente si è opposta alla revoca del pignoramento e

alla retrocessione all’escussa dell’importo pignorato di fr. 1'209.--, facendo

valere che la famiglia PI 1 vive nell’abitazione di proprietà delle figlie, a

cui era stato donato a suo tempo il fondo, sicché risulterebbe improbabile che

i genitori paghino effettivamente una pigione, che non è dato di sapere se una

parte dei costi abitativi è stata imputata alle figlie e che quand’anche il

contratto ipotecario esistesse già prima di gennaio 2012, l’escussa non si è

opposta al primo verbale di pignoramento. L’escutente ha inoltre contestato le

voci “trasferte”, dal momento che i coniugi non lavorano, e “franchigia + spese

di cura”, che a suo dire non rientrano nel minimo esistenziale.

E. Il

30 marzo 2012, l’Ufficio ha confermato la sua decisione del 21 febbraio 2012,

precisando che l’escussa aveva già segnalato nell’ambito di un precedente

pignoramento che sarebbe subentrato a breve termine un onere di locazione, il

quale non era però stato preso in considerazione “in assenza di dati certi

immediati”. In seguito alla produzione di un conteggio preciso, l’Ufficio ha

potuto accertare che l’onere ipotecario complessivo ammonta a fr. 3'442.-- al

mese, di cui circa la metà (fr. 1'650.--) è a carico dei coniugi PI 1, e ha

acquisito agli atti la prova del pagamento di un bimestre, avvenuto l’11

gennaio 2012. L’Ufficio ha d’al­tron­de ritenuto tardive, e comunque infondate,

le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.

F. Con

ricorso 16 aprile 2012, RI 1 ha impugnato la decisione 21 febbraio 2012, evidenziando

come i coniugi PI 1, dopo aver lasciato nel 2007 l’abitazione di proprietà

dell’escu­ten­te lasciando dietro di loro pigioni scoperte per un importo superiore

a fr. 45'000.--, erano andati a stabilirsi in uno dei quattro appartamenti

dello stabile che avevano appena fatto costruire a __________ e che era stato

donato dal padre alle figlie ancora minorenni nel 1998, alcuni anni dopo la

pronuncia del suo fallimento. L’escu­ten­te ritiene quindi curioso che

l’”obbligo” dei genitori nei confronti delle figlie sia comparso solo dopo 5

anni dal trasferimento nell’attuale abitazione, subito dopo l’esecuzio­ne del

pignoramento dell’unico attivo pignorabile, ovvero parte della rendita

dell’escussa, siccome la rendita AI percepita dal marito è assolutamente impignorabile.

La ricorrente contesta d’altronde che la prova del pagamento delle spese locative

sia determinante, siccome non v’è la prova che l’importo versato dai coniugi

venga effettivamente utilizzato dalle figlie. A titolo eventuale, la ricorrente

considera comunque eccessiva una pigione mensile di fr. 3'400.-- per una

famiglia di 4 persone che vive in una zona periferica e chiede che nel minimo

di esistenza la parte a carico dei coniugi sia ridotta ad un massimo di fr.

800.--. Infine, la ricorrente ribadisce, sviluppandone la motivazione, le

censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.

G. Nelle

sue osservazioni del 3 maggio 2012, l’escussa contesta nel merito il credito

fatto valere dall’escutente e precisa che lo stabile di __________ è composto

di soli tre appartamenti. Essa si oppone all’audizione della famiglia PI 1 e al

richiamo delle sue tassazioni fiscali. Precisa che la mancata rivendicazione

dell’onere locativo è dovuta al fatto che il consolidamento del credito

ipotecario è avvenuto solo il 1° luglio 2011 e pertanto la prima scadenza

semestrale è scaduta a dicembre 2011. Sostiene che le sue figlie non possono

più permettersi atti di generosità come la concessione dell’appartamento a

titolo gratuito. Ritiene peraltro fuori mercato la pigione massima di fr.

800.-- che la ricorrente, a titolo eventuale, suggerisce di computare nel

minimo di esistenza. Infine, propone di respingere, sia come tardive che nel merito,

le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.

H. L’CO

1 si è rimesso al giudizio della Camera.

I. Con

ordinanze 1° e 15 giugno 2012 quest’ultima ha chiesto e ottenuto la produzione

del contratto di costituzione dell’usufrutto iscritto a favore del marito

dell’escussa sul fondo su cui sorge l’abitazione familiare, la distinta degli

affitti percepiti per la locazione degli altro appartamenti situato sul

medesimo fondo e copia dell’ultima tassazione e dell’ultima dichiarazione

fiscale dei coniugi PI 1.

Considerandi

in

diritto:

1.

Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un

provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. In caso di revisione del

calcolo del minimo di esistenza quando l’ufficio d’esecuzione viene a

conoscenza di una modifica o di una nuova circostanza rilevante per tale

calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF), il creditore può contestare la nuova decisione

solo per quanto riguarda gli elementi nuovi presi in considerazione

dall’ufficio (Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 212 ad art. 93), mentre il

principio dell’impugnazione di cui all’art. 17 LEF esclude la rimessa in

discussione degli altri elementi immutati accertati in una decisione passata in

giudicato (Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 54-55 ad art. 93

ammette anche la revisione in caso di errore dell’ufficio, ma questa facoltà

dovrebbe essere ammessa solo a favore dell’escusso, il quale può in ogni tempo,

in virtù dell’art. 22 LEF, contestare le decisioni che manifestamente ledono il

minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione

insopportabile cfr. DTF 110 III 32; Vonder

Mühll, op. cit., n. 66 ad

art. 93). L’obbligo delle autorità di esecuzione di accertare

d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’e­secuzione del

pignoramento non giustifica una conclusione diversa, siccome siffatto obbligo,

in caso di revisione del pignoramento, si riferisce solo agli elementi nuovi o mutati

(cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Ochsner,

op. cit., n. 209 e 211 ad art. 93). Le censure relative alle

voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura” sono quindi inammissibili in

quanto tardive.

2.

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano

2002, n.

126, p. 40). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito

dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio

vanno computate le spese connesse all'immobile. Esse consistono negli interessi

ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese

di manutenzione, calcolate sulla media mensile (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo [allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009], ad II/1). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di

esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:

tuttavia le relative spese devono essere ridotte ad una misura normale se l’e­scusso

utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III

12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La

decurtazione del quan­tum può però in linea di principio essere operante solo

nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 p. 41), rispettivamente

non prima di 6 mesi nell’ipotesi di un carico eccessivo

di interessi ipotecari (cfr. DTF 129 III 526 ss.), salvo

che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il

pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 s.; Ochsner, op. cit., n. 117 ad art. 93).

2.1

Nel

caso in esame, si evince dal rogito n. 505 del notaio Zorzi del 17 settembre

1998.

che in occasione della vendita del fondo n. __________ RFD di __________

di proprietà dell’escussa alle figlie minorenni __________ e __________ il

marito si è visto attribuire gratuitamente un diritto di usufrutto vita natural

durante (n. 4 del contratto di compravendita, doc. 7). Va però notato che il

fondo è stato edificato solo successivamente con un credito ipotecario concesso

dalla Banca dello Stato all’escussa e a suo marito. La casa è composta di tre

appartamenti, uno dei quali è occupato dall’escussa, dal marito e dalla due

figlie, uno è affittato a terzi per fr. 2'600.--/mese (cfr. doc. 5 e 8) –

importo che è però stato ceduto alla banca (cfr. doc. 10) – e l’ultimo risulta

tuttora sfitto. Poiché il consolidamento del credito di costruzione è avvenuto

solo il 1° luglio 2011 (mentre gli interessi maturati dal 2007 sono stati

capitalizzati, cfr. doc. 9, pag. 2 ad n. 25), la prima scadenza semestrale per

il pagamento degli interessi è stata fissata dalla banca al 31 dicembre 2011

(cfr. “conferma del contratto ipotecario” del 1° luglio 2011 e gli “avvisi di

scadenza” del 5 dicembre 2011 depositati nell’incarto dell’Ufficio). Gli

interessi semestrali ammontano a fr. 45'230.-- per l’ipoteca variabile di primo

rango (fr. 3'014'000.-- al 3%) e a fr. 43'525.-- per quella di secondo rango

(fr. 2'486'000.-- al 3,5%), quindi complessivamente a fr. 14'792,50 al mese.

Per determinare la quota parte delle spese locative a carico dell’escussa,

l’Ufficio si è fondato sul “calcolo onere locativo” effettuato dai coniugi PI 1,

secondo cui l’onere annuo senza spese per il loro appartamento sarebbe pari a

fr. 41'300.-- (e a fr. 3'442.--/mese), partendo dal valore di stima ufficiale

del reddito locativo 2009 di 140.--/mq applicato a una superficie di 295 mq.,

di cui fr. 19'800.-- (pari a fr. 1'650.--/mese) sarebbe a carico dei coniugi

mentre le figlie risponderebbero della rimanenza.

2.2

In

realtà, lo scopo dell’art. 93 LEF impone di procedere al calcolo dell’onere locativo

effettivo, fondato sulla quota parte (di 1/2) dell’importo degli interessi

ipotecari (cfr. supra ad cons. 2) rapportata all’appartamento coniugale.

Visto che le figlie sono ormai maggiorenni, una partecipazione proporzionale di

una metà alle spese locative dev’essere posta a loro carico (cfr. la Tabella

summenzionata, ad II/1). Vero è che l’e­scus­sa non è né proprietaria né

usufruttuaria dell’apparta­men­to coniugale, ma è nondimeno tenuta a

partecipare alle spese dell’abitazione coniugale (art. 163 cpv. 1 CC). Ciò

posto, la quota parte della spese abitative a carico dei coniugi è semestralmente

di fr. 3'698.-- al mese (14'792,50 / [2 x 2]). Non si può d’altronde aggiungere

al reddito della coppia gli affitti incassati da terzi, perché essi non coprono

le spese ipotecarie connesse con gli altri due appartamenti (di quasi fr.

7'400.--/mese). Né è necessario verificare se le figlie sono tuttora debitrici

solidali con i genitori dell’importo di fr. 250'000.-- garantito dalle ipoteche

iscritte al momento della donazione (cfr. doc. 7 ad 3.3), perché il loro debito

non inciderebbe sugli interessi ipotecari per più di fr. 625.-- al mese (3% di

fr. 250'000.-- / 12). Ciò posto, è evidente che il costo abitativo così

stabilito è proibitivo e assolutamente non adeguato alle necessità e

possibilità – alquanto modeste – dei coniugi PI 1. Il costo mensile massimo di

fr. 800.-- allegato dalla ricorrente non è però comprovato. Una consultazione

del sito web “comparis.ch” mostra che nel Luganese il costo mensile di un

appartamento di due e mezzo o di tre locali è di almeno fr. 1'000.--. Inoltre,

come visto, un termine non inferiore a sei mesi dev’es­­sere concesso

all’escusso per trovarsi un alloggio conforme alle sue possibilità economiche,

regola che si applica nella fattispecie, perché l’im­pe­gno di pagare interessi

ipotecari, rimasto virtuale per diversi anni, è sorto ben prima dell’esecuzione

del pignoramento. Di conseguenza, l’eventuale riduzione delle spese locative

nel calcolo del minimo di esistenza non potrebbe intervenire prima di febbraio

2012, ovvero non prima della scadenza annua del pignoramento giusta l’art. 93

cpv. 2 LEF, che avverrà a fine ottobre 2012. D’al­tronde, l’esiguità

dell’importo pignorabile (pari a circa fr. 150.--mensili) in caso di riduzione delle

spese locative a fr. 1'000.-- nel calcolo del minimo di esistenza potrebbe

essere insufficiente a coprire le spese di trasloco, che l’escussa potrebbe

chiedere di essere pagate con i redditi pignorati (cfr. Guidicelli/ Pic­cirilli, op. cit., ad n. 131). L’escussa va

comunque resa attenta al fatto che in eventuali future procedure di

pignoramento non potrà, dopo il mese di febbraio 2013, essere, computato nel

suo minimo di esistenza un importo di fr. 1'650.-- a titolo di spese abitative.

3.

Ne

consegue la reiezione del gravame e la revoca dell’effetto sospensivo parziale

decretato il 20 aprile 2012. Come disposto nella decisione impugnata, gli

importi incassati dalla S__________ vanno restituiti all’escussa, in quanto

l’incasso è avvenuto prima che l’Ufficio fosse legittimato a ridurre le sue

spese abitative nel calcolo del minimo di esistenza.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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