15.2012.46
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10 agosto 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
15.2012.46
Data decisione, Autorità:
10.08.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese abitative. Quota parte a carico dell'escusso se la casa in cui vive, di proprietà del coniuge, comprende più appartamenti e l'appartamento coniugale è condiviso con figli maggiorenni. Adattamento delle spese alla propria situazione finanziaria
MINIMO DI ESISTENZA
art. 17 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2012.46
Lugano
10 agosto
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la
decisione 30 marzo 2012 di revisione del pignoramento di reddito eseguito il 2
novembre 2011 dell’esecuzio-ne n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 aprile 2012,
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo, nel senso che è
stato mantenuto in essere il pignoramento di fr. 403.-- al mese presso S__________,
mentre la retrocessione dell’importo già incassato e ogni ulteriore riparto
sono stati sospesi;
viste le osservazioni 3 maggio di PI 1 e 8 maggio 2012 dell’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. RI 1
procede in via esecutiva nei confronti di PI 1 per l’incasso di un credito di
fr. 42'320.-- oltre interessi e spese.
B. Il 2
novembre 2011, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile
a carico dell’escussa:
Introiti
Debitore fr. 1'093.00 24%
Coniuge fr. 3'407.00 76
%
Totale
mensile fr. 4'500.00 fr.
1'093.00 24%
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'700.00
Locazione
AVS fr. 121.95
Cassa
malati., ass., inf. fr. 771.00
Trasferte fr. 80.00
Assicur.
econ. domest. + RC fr. 59.15
Franchigia
+ spese cure x 2 fr. 140.00
Totale
deduzioni fr. 2'872.10 fr. 689.30
24%
Eccedenza
mensile pignorabile: fr. 403.00
Il
verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 1° dicembre 2011, scaduto
il termine dell’art. 114 LEF. Alla fine del mese di gennaio 2012, l’Ufficio ha
percepito dalla S__________ la parte pignorata della rendita trimestrale
d’incapacità di guadagno spettante all’escussa, ovvero fr. 1'209.-- (3 x fr.
403.--).
C. Il
21 febbraio 2012, l’Ufficio ha comunicato alle parti di aver revocato il
pignoramento, dopo aver accertato che, in seguito al consolidamento
dell’ipoteca gravante lo stabile di __________ in cui l’escussa abita con il
marito e le due figlie, l’onere locativo a carico dei coniugi ammonta a fr.
1'650.--, al netto delle spese, sicché il minimo di esistenza comune aumenta a
fr. 4'522,10, la parte a carico dell’escussa a fr. 1'085,30 (24%) e l’eccedenza
si riduce a fr. 7,70 (fr. 1'093.-- ./. fr. 1'085,30), ossia ad un importo
inferiore all’ammontare delle spese causate dal mantenimento della procedura.
L’Ufficio ha precisato che, salvo osservazioni contrarie, avrebbe provveduto
entro 10 giorni a retrocedere all’escussa l’importo pignorato di fr. 1'209.-- e
a rilasciare un attestato di carenza di beni, siccome il sopralluogo eseguito
il 13 gennaio 2012 al domicilio della debitrice non aveva evidenziato beni
mobili suscettibili di essere pignorati.
D. Con
scritto 1° marzo 2012, l’escutente si è opposta alla revoca del pignoramento e
alla retrocessione all’escussa dell’importo pignorato di fr. 1'209.--, facendo
valere che la famiglia PI 1 vive nell’abitazione di proprietà delle figlie, a
cui era stato donato a suo tempo il fondo, sicché risulterebbe improbabile che
i genitori paghino effettivamente una pigione, che non è dato di sapere se una
parte dei costi abitativi è stata imputata alle figlie e che quand’anche il
contratto ipotecario esistesse già prima di gennaio 2012, l’escussa non si è
opposta al primo verbale di pignoramento. L’escutente ha inoltre contestato le
voci “trasferte”, dal momento che i coniugi non lavorano, e “franchigia + spese
di cura”, che a suo dire non rientrano nel minimo esistenziale.
E. Il
30 marzo 2012, l’Ufficio ha confermato la sua decisione del 21 febbraio 2012,
precisando che l’escussa aveva già segnalato nell’ambito di un precedente
pignoramento che sarebbe subentrato a breve termine un onere di locazione, il
quale non era però stato preso in considerazione “in assenza di dati certi
immediati”. In seguito alla produzione di un conteggio preciso, l’Ufficio ha
potuto accertare che l’onere ipotecario complessivo ammonta a fr. 3'442.-- al
mese, di cui circa la metà (fr. 1'650.--) è a carico dei coniugi PI 1, e ha
acquisito agli atti la prova del pagamento di un bimestre, avvenuto l’11
gennaio 2012. L’Ufficio ha d’altronde ritenuto tardive, e comunque infondate,
le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.
F. Con
ricorso 16 aprile 2012, RI 1 ha impugnato la decisione 21 febbraio 2012, evidenziando
come i coniugi PI 1, dopo aver lasciato nel 2007 l’abitazione di proprietà
dell’escutente lasciando dietro di loro pigioni scoperte per un importo superiore
a fr. 45'000.--, erano andati a stabilirsi in uno dei quattro appartamenti
dello stabile che avevano appena fatto costruire a __________ e che era stato
donato dal padre alle figlie ancora minorenni nel 1998, alcuni anni dopo la
pronuncia del suo fallimento. L’escutente ritiene quindi curioso che
l’”obbligo” dei genitori nei confronti delle figlie sia comparso solo dopo 5
anni dal trasferimento nell’attuale abitazione, subito dopo l’esecuzione del
pignoramento dell’unico attivo pignorabile, ovvero parte della rendita
dell’escussa, siccome la rendita AI percepita dal marito è assolutamente impignorabile.
La ricorrente contesta d’altronde che la prova del pagamento delle spese locative
sia determinante, siccome non v’è la prova che l’importo versato dai coniugi
venga effettivamente utilizzato dalle figlie. A titolo eventuale, la ricorrente
considera comunque eccessiva una pigione mensile di fr. 3'400.-- per una
famiglia di 4 persone che vive in una zona periferica e chiede che nel minimo
di esistenza la parte a carico dei coniugi sia ridotta ad un massimo di fr.
800.--. Infine, la ricorrente ribadisce, sviluppandone la motivazione, le
censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.
G. Nelle
sue osservazioni del 3 maggio 2012, l’escussa contesta nel merito il credito
fatto valere dall’escutente e precisa che lo stabile di __________ è composto
di soli tre appartamenti. Essa si oppone all’audizione della famiglia PI 1 e al
richiamo delle sue tassazioni fiscali. Precisa che la mancata rivendicazione
dell’onere locativo è dovuta al fatto che il consolidamento del credito
ipotecario è avvenuto solo il 1° luglio 2011 e pertanto la prima scadenza
semestrale è scaduta a dicembre 2011. Sostiene che le sue figlie non possono
più permettersi atti di generosità come la concessione dell’appartamento a
titolo gratuito. Ritiene peraltro fuori mercato la pigione massima di fr.
800.-- che la ricorrente, a titolo eventuale, suggerisce di computare nel
minimo di esistenza. Infine, propone di respingere, sia come tardive che nel merito,
le censure relative alle voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura”.
H. L’CO
1 si è rimesso al giudizio della Camera.
I. Con
ordinanze 1° e 15 giugno 2012 quest’ultima ha chiesto e ottenuto la produzione
del contratto di costituzione dell’usufrutto iscritto a favore del marito
dell’escussa sul fondo su cui sorge l’abitazione familiare, la distinta degli
affitti percepiti per la locazione degli altro appartamenti situato sul
medesimo fondo e copia dell’ultima tassazione e dell’ultima dichiarazione
fiscale dei coniugi PI 1.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un
provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. In caso di revisione del
calcolo del minimo di esistenza quando l’ufficio d’esecuzione viene a
conoscenza di una modifica o di una nuova circostanza rilevante per tale
calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF), il creditore può contestare la nuova decisione
solo per quanto riguarda gli elementi nuovi presi in considerazione
dall’ufficio (Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 212 ad art. 93), mentre il
principio dell’impugnazione di cui all’art. 17 LEF esclude la rimessa in
discussione degli altri elementi immutati accertati in una decisione passata in
giudicato (Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 54-55 ad art. 93
ammette anche la revisione in caso di errore dell’ufficio, ma questa facoltà
dovrebbe essere ammessa solo a favore dell’escusso, il quale può in ogni tempo,
in virtù dell’art. 22 LEF, contestare le decisioni che manifestamente ledono il
minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione
insopportabile cfr. DTF 110 III 32; Vonder
Mühll, op. cit., n. 66 ad
art. 93). L’obbligo delle autorità di esecuzione di accertare
d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del
pignoramento non giustifica una conclusione diversa, siccome siffatto obbligo,
in caso di revisione del pignoramento, si riferisce solo agli elementi nuovi o mutati
(cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Ochsner,
op. cit., n. 209 e 211 ad art. 93). Le censure relative alle
voci “trasferte” e “franchigia + spese di cura” sono quindi inammissibili in
quanto tardive.
2.
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano
2002, n.
126, p. 40). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio
vanno computate le spese connesse all'immobile. Esse consistono negli interessi
ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese
di manutenzione, calcolate sulla media mensile (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo [allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009], ad II/1). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di
esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia le relative spese devono essere ridotte ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III
12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La
decurtazione del quantum può però in linea di principio essere operante solo
nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 p. 41), rispettivamente
non prima di 6 mesi nell’ipotesi di un carico eccessivo
di interessi ipotecari (cfr. DTF 129 III 526 ss.), salvo
che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il
pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 s.; Ochsner, op. cit., n. 117 ad art. 93).
2.1
Nel
caso in esame, si evince dal rogito n. 505 del notaio Zorzi del 17 settembre
1998.
che in occasione della vendita del fondo n. __________ RFD di __________
di proprietà dell’escussa alle figlie minorenni __________ e __________ il
marito si è visto attribuire gratuitamente un diritto di usufrutto vita natural
durante (n. 4 del contratto di compravendita, doc. 7). Va però notato che il
fondo è stato edificato solo successivamente con un credito ipotecario concesso
dalla Banca dello Stato all’escussa e a suo marito. La casa è composta di tre
appartamenti, uno dei quali è occupato dall’escussa, dal marito e dalla due
figlie, uno è affittato a terzi per fr. 2'600.--/mese (cfr. doc. 5 e 8) –
importo che è però stato ceduto alla banca (cfr. doc. 10) – e l’ultimo risulta
tuttora sfitto. Poiché il consolidamento del credito di costruzione è avvenuto
solo il 1° luglio 2011 (mentre gli interessi maturati dal 2007 sono stati
capitalizzati, cfr. doc. 9, pag. 2 ad n. 25), la prima scadenza semestrale per
il pagamento degli interessi è stata fissata dalla banca al 31 dicembre 2011
(cfr. “conferma del contratto ipotecario” del 1° luglio 2011 e gli “avvisi di
scadenza” del 5 dicembre 2011 depositati nell’incarto dell’Ufficio). Gli
interessi semestrali ammontano a fr. 45'230.-- per l’ipoteca variabile di primo
rango (fr. 3'014'000.-- al 3%) e a fr. 43'525.-- per quella di secondo rango
(fr. 2'486'000.-- al 3,5%), quindi complessivamente a fr. 14'792,50 al mese.
Per determinare la quota parte delle spese locative a carico dell’escussa,
l’Ufficio si è fondato sul “calcolo onere locativo” effettuato dai coniugi PI 1,
secondo cui l’onere annuo senza spese per il loro appartamento sarebbe pari a
fr. 41'300.-- (e a fr. 3'442.--/mese), partendo dal valore di stima ufficiale
del reddito locativo 2009 di 140.--/mq applicato a una superficie di 295 mq.,
di cui fr. 19'800.-- (pari a fr. 1'650.--/mese) sarebbe a carico dei coniugi
mentre le figlie risponderebbero della rimanenza.
2.2
In
realtà, lo scopo dell’art. 93 LEF impone di procedere al calcolo dell’onere locativo
effettivo, fondato sulla quota parte (di 1/2) dell’importo degli interessi
ipotecari (cfr. supra ad cons. 2) rapportata all’appartamento coniugale.
Visto che le figlie sono ormai maggiorenni, una partecipazione proporzionale di
una metà alle spese locative dev’essere posta a loro carico (cfr. la Tabella
summenzionata, ad II/1). Vero è che l’escussa non è né proprietaria né
usufruttuaria dell’appartamento coniugale, ma è nondimeno tenuta a
partecipare alle spese dell’abitazione coniugale (art. 163 cpv. 1 CC). Ciò
posto, la quota parte della spese abitative a carico dei coniugi è semestralmente
di fr. 3'698.-- al mese (14'792,50 / [2 x 2]). Non si può d’altronde aggiungere
al reddito della coppia gli affitti incassati da terzi, perché essi non coprono
le spese ipotecarie connesse con gli altri due appartamenti (di quasi fr.
7'400.--/mese). Né è necessario verificare se le figlie sono tuttora debitrici
solidali con i genitori dell’importo di fr. 250'000.-- garantito dalle ipoteche
iscritte al momento della donazione (cfr. doc. 7 ad 3.3), perché il loro debito
non inciderebbe sugli interessi ipotecari per più di fr. 625.-- al mese (3% di
fr. 250'000.-- / 12). Ciò posto, è evidente che il costo abitativo così
stabilito è proibitivo e assolutamente non adeguato alle necessità e
possibilità – alquanto modeste – dei coniugi PI 1. Il costo mensile massimo di
fr. 800.-- allegato dalla ricorrente non è però comprovato. Una consultazione
del sito web “comparis.ch” mostra che nel Luganese il costo mensile di un
appartamento di due e mezzo o di tre locali è di almeno fr. 1'000.--. Inoltre,
come visto, un termine non inferiore a sei mesi dev’essere concesso
all’escusso per trovarsi un alloggio conforme alle sue possibilità economiche,
regola che si applica nella fattispecie, perché l’impegno di pagare interessi
ipotecari, rimasto virtuale per diversi anni, è sorto ben prima dell’esecuzione
del pignoramento. Di conseguenza, l’eventuale riduzione delle spese locative
nel calcolo del minimo di esistenza non potrebbe intervenire prima di febbraio
2012, ovvero non prima della scadenza annua del pignoramento giusta l’art. 93
cpv. 2 LEF, che avverrà a fine ottobre 2012. D’altronde, l’esiguità
dell’importo pignorabile (pari a circa fr. 150.--mensili) in caso di riduzione delle
spese locative a fr. 1'000.-- nel calcolo del minimo di esistenza potrebbe
essere insufficiente a coprire le spese di trasloco, che l’escussa potrebbe
chiedere di essere pagate con i redditi pignorati (cfr. Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., ad n. 131). L’escussa va
comunque resa attenta al fatto che in eventuali future procedure di
pignoramento non potrà, dopo il mese di febbraio 2013, essere, computato nel
suo minimo di esistenza un importo di fr. 1'650.-- a titolo di spese abitative.
3.
Ne
consegue la reiezione del gravame e la revoca dell’effetto sospensivo parziale
decretato il 20 aprile 2012. Come disposto nella decisione impugnata, gli
importi incassati dalla S__________ vanno restituiti all’escussa, in quanto
l’incasso è avvenuto prima che l’Ufficio fosse legittimato a ridurre le sue
spese abitative nel calcolo del minimo di esistenza.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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