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Decisione

15.2012.47

Presentazione di un documento di legittimazione da parte dell' aggiudicatario in sede di asta pubblica

3 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 PI

1 procede contro PI 2 per l’incasso di fr. 825.80.

B. Il

10 marzo 2011 l’Ufficio ha pignorato, per quanto di rilevanza nella

fattispecie, un’automobile marca Renault Clio 1.8, attribuendole un valore di

stima di fr. 500.00.

C. Il

29 marzo 2012 l’autovettura pignorata è stata aggiudicata per l’importo di fr. 700.00 a __________, __________.

D. Con

tempestivo ricorso 29 marzo 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione del 29 marzo 2012, in quanto l’aggiudicatario non avrebbe avuto con sé un documento di legittimazione e quindi l’offerta da lui

effettuata e l’aggiudicazione a suo favore sarebbero nulle. Per questo motivo

la ricorrente postula che l’autovettura le venga aggiudicata a fr. 100.00,

offerta da lei effettuata tramite rilancio di fr. 50.00 dopo una prima offerta

di fr. 50.00 effettuata da un terzo.

E. Con

osservazioni 19 aprile 2012 l’CO 1 ha chiesto la

reiezione del gravame, atteso che l’aggiudicatario e creditore è persona nota

al funzionario che ha operato l’aggiudicazione, motivo per il quale non sarebbe

stata necessaria la produzione di un documento di legittimazione. In ogni caso

l’acquirente lo avrebbe prodotto entro dieci minuti dalla conclusione

dell’asta.

Considerato

in

diritto:

1. La

realizzazione dei beni mobili pignorati ha luogo ai pubblici incanti (art. 125

cpv. 1 LEF). La forma di pubblicazione, il modo, il tempo e il luogo

dell’incanto vengono determinati dall’ufficio di esecuzione col maggior

riguardo possibile agli interessi delle parti (art. 125 cpv. 1 LEF). Ratio

della norma è di conseguire il maggior ricavo possibile, nell’interesse dei

creditori e del debitore.

Considerandi

2.

Decisivo è l’apprezzamento dell’ufficiale, la cui latitudine di

giudizio trova giustificazione nella sua migliore conoscenza della realtà

locale e nell’esperienza acquisita in tale funzione (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008,

§ 27 m. 25; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht.

vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 19 e § 30 m. 3).

3.

È quindi compito dell’organo d’esecuzione stabilire le

modalità di vendita, determinare le comunicazioni contenute nelle condizioni

d’asta, che possono essere rese note anche solo verbalmente in sede di asta

pubblica (Gilliéron, Commentaire

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 125) e non devono fare oggetto di

pubblicazione e stabilire dove debbano trovarsi i beni oggetto di realizzazione

al momento del pubblico incanto.

4.

Trattandosi di giudizio di opportunità, l’Autorità di ricorso si

impone uno stretto riserbo, pur potendo sostituire il suo apprezzamento a

quello dell’ufficio che ha espresso l’atto impugnato e se ne scosterà in

sostanza solo quando lo esigano interessi superiori di coordinamento (cfr. Cometta, La

procedura di ricorso avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di

esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989, p. 47).

5.

Nel caso di

specie l’CO 1ha indicato nelle condizioni d’asta che l’aggiudicatario dovrà

legittimare la propria identità con la presentazione di un documento ufficiale.

Tale esigenza è stata inserita dall’Ufficio nelle condizioni d’asta alfine di

poter identificare con precisione l’aggiudicatario dell’autovettura. Nella

fattispecie però l’identità dell’aggiudicatario era nota al funzionario

preposto all’asta, motivo per il quale la presentazione di un documento di

legittimazione risultava inutile. Ne consegue che la circostanza che

l’aggiudicatario, persona nota all’ufficio, non avesse con sé un valido

documento di legittimazione non è motivo per annullare l’aggiudicazione.

Essendo poi, come accennato, compito dell’organo d’esecuzione stabilire le

modalità e le condizioni della vendita, quest’ultimo è autorizzato, se lo ritiene

necessario, ad assegnare all’aggiudicatario, come in concreto ha fatto, un lasso

di tempo appropriato per presentare il documento di legittimazione. L’Ufficio

si avvale di tale facoltà se lo ritiene opportuno, in particolare in

considerazione della circostanza che chi si aggiudica un bene è il maggior

offerente all’asta e quindi assegnargli un breve termine per produrre il

documento di legittimazione è nell’interesse delle

parti della procedura esecutiva, ossia dei creditori e del debitore. Dalle considerazioni che precedono l’operato dell’CO 1 risulta

conforme alla legge. Ne consegue che il ricorso di RI 1 è infondato e va

respinto.

6.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 125 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

-

-

- __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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