15.2012.47
Presentazione di un documento di legittimazione da parte dell' aggiudicatario in sede di asta pubblica
3 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2012.47
Data decisione, Autorità:
03.05.2012, CEF
Titolo:
Presentazione di un documento di legittimazione da parte dell' aggiudicatario in sede di asta pubblica
AGGIUDICAZIONE
CONDIZIONI D'INCANTO
art. 125 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2012.47
Lugano
3 maggio 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 marzo 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione a
pubblici incanti del 29 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 1, __________
contro
PI 2 __________
viste le osservazioni 19 aprile 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 PI
1 procede contro PI 2 per l’incasso di fr. 825.80.
B. Il
10 marzo 2011 l’Ufficio ha pignorato, per quanto di rilevanza nella
fattispecie, un’automobile marca Renault Clio 1.8, attribuendole un valore di
stima di fr. 500.00.
C. Il
29 marzo 2012 l’autovettura pignorata è stata aggiudicata per l’importo di fr. 700.00 a __________, __________.
D. Con
tempestivo ricorso 29 marzo 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione del 29 marzo 2012, in quanto l’aggiudicatario non avrebbe avuto con sé un documento di legittimazione e quindi l’offerta da lui
effettuata e l’aggiudicazione a suo favore sarebbero nulle. Per questo motivo
la ricorrente postula che l’autovettura le venga aggiudicata a fr. 100.00,
offerta da lei effettuata tramite rilancio di fr. 50.00 dopo una prima offerta
di fr. 50.00 effettuata da un terzo.
E. Con
osservazioni 19 aprile 2012 l’CO 1 ha chiesto la
reiezione del gravame, atteso che l’aggiudicatario e creditore è persona nota
al funzionario che ha operato l’aggiudicazione, motivo per il quale non sarebbe
stata necessaria la produzione di un documento di legittimazione. In ogni caso
l’acquirente lo avrebbe prodotto entro dieci minuti dalla conclusione
dell’asta.
Considerato
in
diritto:
1. La
realizzazione dei beni mobili pignorati ha luogo ai pubblici incanti (art. 125
cpv. 1 LEF). La forma di pubblicazione, il modo, il tempo e il luogo
dell’incanto vengono determinati dall’ufficio di esecuzione col maggior
riguardo possibile agli interessi delle parti (art. 125 cpv. 1 LEF). Ratio
della norma è di conseguire il maggior ricavo possibile, nell’interesse dei
creditori e del debitore.
Considerandi
2.
Decisivo è l’apprezzamento dell’ufficiale, la cui latitudine di
giudizio trova giustificazione nella sua migliore conoscenza della realtà
locale e nell’esperienza acquisita in tale funzione (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008,
§ 27 m. 25; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht.
vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 19 e § 30 m. 3).
3.
È quindi compito dell’organo d’esecuzione stabilire le
modalità di vendita, determinare le comunicazioni contenute nelle condizioni
d’asta, che possono essere rese note anche solo verbalmente in sede di asta
pubblica (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 125) e non devono fare oggetto di
pubblicazione e stabilire dove debbano trovarsi i beni oggetto di realizzazione
al momento del pubblico incanto.
4.
Trattandosi di giudizio di opportunità, l’Autorità di ricorso si
impone uno stretto riserbo, pur potendo sostituire il suo apprezzamento a
quello dell’ufficio che ha espresso l’atto impugnato e se ne scosterà in
sostanza solo quando lo esigano interessi superiori di coordinamento (cfr. Cometta, La
procedura di ricorso avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989, p. 47).
5.
Nel caso di
specie l’CO 1ha indicato nelle condizioni d’asta che l’aggiudicatario dovrà
legittimare la propria identità con la presentazione di un documento ufficiale.
Tale esigenza è stata inserita dall’Ufficio nelle condizioni d’asta alfine di
poter identificare con precisione l’aggiudicatario dell’autovettura. Nella
fattispecie però l’identità dell’aggiudicatario era nota al funzionario
preposto all’asta, motivo per il quale la presentazione di un documento di
legittimazione risultava inutile. Ne consegue che la circostanza che
l’aggiudicatario, persona nota all’ufficio, non avesse con sé un valido
documento di legittimazione non è motivo per annullare l’aggiudicazione.
Essendo poi, come accennato, compito dell’organo d’esecuzione stabilire le
modalità e le condizioni della vendita, quest’ultimo è autorizzato, se lo ritiene
necessario, ad assegnare all’aggiudicatario, come in concreto ha fatto, un lasso
di tempo appropriato per presentare il documento di legittimazione. L’Ufficio
si avvale di tale facoltà se lo ritiene opportuno, in particolare in
considerazione della circostanza che chi si aggiudica un bene è il maggior
offerente all’asta e quindi assegnargli un breve termine per produrre il
documento di legittimazione è nell’interesse delle
parti della procedura esecutiva, ossia dei creditori e del debitore. Dalle considerazioni che precedono l’operato dell’CO 1 risulta
conforme alla legge. Ne consegue che il ricorso di RI 1 è infondato e va
respinto.
6.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 125 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
-
-
- __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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