15.2012.48
Tempestività. Garanzia ex art. 277 LEF
30 maggio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2012.48
Data decisione, Autorità:
30.05.2012, CEF
Titolo:
Tempestività. Garanzia ex art. 277 LEF
GARANZIA PRESTATA DAL DEBITORE
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 97 LEF
art. 274 LEF
art. 275 LEF
art. 277 LEF
Incarto n.
15.2012.48
Lugano
30 maggio
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 marzo 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
Contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione del
sequestro n__________ promosso contro il ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
patrocinati dall’ PA 2
in tema di
restituzione di garanzia ex art. 277 LEF;
viste le osservazioni:
- 17 aprile 2012 di PI 1 e PI 2, __________;
- 20 aprile 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto 30 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________,
ha sequestrato per un credito di fr. 275'000.-- oltre interessi di PI 1 e di PI
2 contro RI 1 la seguente autovettura:
“__________,
targata __________ (__________) attualmente custodita presso il Garage __________,
Via __________ __________, __________ __________”.
B. Lo
stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto sequestrando l’autovettura __________
e attribuendole un valore di stima di fr. 35'000.00.
C. L’opposizione
interposta da RI 1 al decreto di sequestro è stata respinta con decisione 17
maggio 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, confermata con
pronunciato del 28 luglio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello.
D. Il
19 maggio 2011 i procedenti hanno chiesto all’Ufficio di poter trasferire a
loro spese l’autovettura presso il Garage __________ a __________, che a
differenza del Garage __________ SA di __________ è disposto a tenere in
deposito la vettura senza alcuna spesa. Con provvedimento 20 maggio 2011
l’Ufficio ha autorizzato il trasferimento.
E. Il
16 settembre 2011 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di consegnargli il bene
sequestrato previo versamento di un importo in denaro corrispondente al valore
di stima esposto nel verbale di sequestro.
F. Malgrado
l’opposizione dei creditori, che chiedevano il versamento di una cifra maggiore,
con provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di
liberare l’autovettura “dal sequestro dopo il versamento della garanzia di fr. 35'000.00”.
G. Il
15 novembre 2011, dopo l’avvenuto deposito dell’importo di fr. 35'000.00,
l’Ufficio ha liberato l’autovettura dal sequestro.
H. Il
9 marzo 2012 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di ritirare “l’offerta di garanzia
(…) per poter disporre dell’autovettura __________ posta sotto sequestro”.
Questo perché la garanzia sarebbe stata versata dal nuovo proprietario del
veicolo e ora, essendo lo stesso stato nuovamente sequestrato, sarebbe
impensabile uno sblocco in tempi brevi.
I. Il
13 marzo 2012 l’Ufficio ha comunicato al ricorrente che a seguito della sua
offerta ha liberato l’autovettura dal sequestro e quindi l’importo dato in
garanzia in sostituzione del veicolo non può essere retrocesso.
L. Con
ricorso 26 marzo 2012 RI 1 chiede che venga restituita la garanzia versata il 2
novembre 2011 e che venga ripristinato il sequestro dell’autovettura __________
oggetto del sequestro n. __________.
Il
ricorrente rileva di aver venduto l’autovettura sequestrata al signor __________
e che l’importo di fr. 35'000.00 corrisposto all’Ufficio per riconsegnare
l’auto venne versato dal suo patrocinatore, che aveva ricevuto tale somma
direttamente dal signor __________ (doc. D).
Una
volta dissequestrata l’auto dall’CO 1, prima che il ricorrente riuscisse a
farsela consegnare per portarla all’acquirente, la stessa venne nuovamente
sequestrata dal Pretore del Distretto di __________, su istanza di un altro
creditore (doc.G).
Il
ricorrente argomenta che la garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni
sequestrati, atteso che il suo scopo è solo quello di assicurare la presenza dei
beni sequestrati per poterli realizzare: al creditore spetterebbe unicamente il
diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non
fossero più presenti al momento dell’esecuzione del pignoramento. Per questo
motivo quindi quando il bene sequestrato è rimesso a disposizione delle
autorità esecutive, la garanzia non trova più alcuna giustificazione in quanto
il credito alla base del sequestro è garantito dal bene scelto dai creditori
sequestranti. Ciò sarebbe quello che avviene nella fattispecie in quanto la
consegna dell’autovettura non sarebbe mai avvenuta e la stessa si troverebbe ancora
presso il Garage __________ di __________.
M. Con
osservazioni 17 aprile 2012 PI 1 e PI 2 si sono opposti al gravame argomentando
che la garanzia sarebbe stata versata dal ricorrente tramite il proprio
patrocinatore. RI 1 si sarebbe inoltre presentato in data 16 novembre 2011
presso il Garage __________ di __________ dichiarando di essere il proprietario
dell’auto (doc. 4). A mente dell’osservante il ricorso sarebbe tardivo in
quanto già in data 16 novembre 2011 il ricorrente è venuto a conoscenza del
fatto che un altro creditore aveva ottenuto il sequestro del veicolo. Egli
avrebbe quindi dovuto o impugnare la decisione 15 novembre 2011, nella quale
l’Ufficio gli comunicava che la vettura non era più vincolata e quindi a
disposizione del proprietario oppure già a quel momento avrebbe dovuto chiedere
all’Ufficio la restituzione della garanzia.
Considerato
Considerandi
1.
A mente degli osservanti il ricorso sarebbe
tardivo.Tale opinione non può essere condivisa. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2
LEF). Nel caso di specie il provvedimento impugnato è la decisione del 13 marzo
2012, con la quale l’Ufficio ha stabilito che non avrebbe retrocesso l’importo
di fr. 35'000.00. Solo alla ricezione di questa decisione –avvenuta il 15 marzo
2012.
(doc. H, annesso al ricorso)- il ricorrente è venuto a conoscenza della
circostanza che, malgrado l’autovettura sia stata nuovamente sequestrata,
l’Ufficio non avrebbe retrocesso la somma ricevuta per liberare dal primo
sequestro l’autovettura __________. Proposto il 26 marzo 2012 il ricorso è
perciò tempestivo, tenuto conto che il 25 marzo 2012 cadeva di domenica (art.
142.
cpv. 3 CPC).
2.
Ex art. 274 LEF il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione
del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il
decreto di sequestro. Secondo l'art. 275 LEF gli art. 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.
3.
Ex art. 97 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere,
ove occorra, da periti. Questa disposizione è applicabile al pignoramento dei
beni patrimoniali del debitore. È applicabile pure nell'esecuzione di un
sequestro. Secondo la prima parte dell'articolo il funzionario deve valutare
ogni oggetto pignorato.
4.
L'art. 277 LEF consente la sostituzione degli oggetti sequestrati -
compresi i beni immobili (DTF 116
III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia pari al loro valore di stima in sede di
esecuzione del sequestro.
La prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il
debitore la libera disponibilità dei beni sequestrati con facoltà di usarli,
venderli o portarli all'estero (DTF
116.
III 40 cons. 3b con rif.). La garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce
i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere
soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti
o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 cons. 4a).
5.
Le
garanzie di cui all’art. 277 LEF garantiscono, a favore del creditore
(rappresentato dall’ufficio di esecuzione), l’obbligo dell’escusso di
ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro o di sostituirli con altri di
ugual valore in caso di pignoramento o di fallimento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 277).
6.
Con
scritto del 16 settembre 2011 PI 3 e RI 1 hanno comunicato all’Ufficio che
l’autovettura sequestrata è stata venduta prima dell’emissione del decreto di
sequestro da PI 3 a RI 1. Essi hanno chiesto all’Ufficio di consegnare il bene
sequestrato a PI 3 rispettivamente all’acquirente e di sostituirlo con un
importo in denaro corrispondente al valore di stima esposto nel verbale di
sequestro.
7.
Con
provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di sostituire
l’autovettura sequestrata dopo il versamento di una garanzia di fr. 35'000.00.
Nell’emanare tale decisione l’Ufficio si è espressamente fondato sull’art. 277
LEF, richiamando tale disposto di legge quale base legale della propria
decisione. Ritenuto che nella fattispecie l’autovettura sequestrata il 30 marzo
2011.
dal Pretore aggiunto del Distretto di __________ è stata successivamente
sequestrata dal Pretore del Distretto di __________ e che pertanto la stessa è
ancora presso il Garage __________ di __________, l’Ufficio deve dare seguito
alla richiesta di restituzione della garanzia di fr. 35'000.00, ripristinando
il sequestro dell’autovettura __________ oggetto del sequestro n. __________.
8.
Da
quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 cpv. 1 e 2, 97, 274, 275, 277 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1
È
ripristinato il sequestro dell’autovettura __________, attualmente custodita
presso il Garage __________ di __________.
1.2
È restituito all’avv. PA 3, __________, l’importo di fr. 35'000.00
ricevuto a titolo di garanzia ex art. 277 LEF.
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
-
-
-
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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