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Decisione

15.2012.49

Verbale di pignoramento. Conferma dell'esecutività delle sentenze di rigetto dell'opposizione

3 maggio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.49

Data decisione, Autorità:

03.05.2012, CEF

Titolo:

Verbale di pignoramento. Conferma dell'esecutività delle sentenze di rigetto dell'opposizione

VERBALE DI PIGNORAMENTO

art. 114 LEF

Incarto n.

15.2012.49

Lugano

3 maggio 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 aprile 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di

pignoramento allestito il 7 marzo 2012 (e spedito all’escusso il 16 aprile

2012) nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente

da

PI 1, __________

rispettivamente da

PI 1 e PI 2, __________

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorrente chiede l’annullamento del pignoramento eseguito il 7 marzo 2012,

siccome la sentenza di questa Camera del 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2) annullerebbe

la sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), privando la procedura di pignoramento

di una base giuridica valida;

che la

Camera, con sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), ha respinto il reclamo

interposto da RI 1 contro la decisione del 14 ottobre

2011 (inc. n. 145s), con la quale il Giudice di pace del circolo di __________

aveva respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da PI

1 e PI 2 contro l’esecuzione n. __________ dell’CO 1 presentata dallo stesso RI

1;

che con

sentenza 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2), la Camera ha

d’altronde respinto il ricorso (ex art. 17 LEF) interposto da RI 1 contro

l’avviso di pignoramento emesso il 5 dicembre 2011 nell’esecuzi­one n. __________

da lui promossa nei confronti di PI 1;

che da

quanto precede, risulta che la seconda sentenza, che comunque non concerne la

stessa esecuzione né lo stesso tipo di procedura di quelli oggetto della prima

sentenza, non ha affatto “annullato” quest’ultima;

che si

evince invece che il pignoramento avversato è stato eseguito sulla base di un

avviso di pignoramento, la cui validità è stata confermata da questa Camera con

decisione ormai passata in giudicato;

che la

validità del pignoramento va confermata anche per quanto attiene all’esecuzione

n. __________, poiché RI 1 non ha contestato il relativo avviso di pignoramento

del 5 dicembre 2011, che del resto è stato regolarmente emesso sulla base della

domanda di proseguire l’esecu­zio­ne presentata dagli escutenti il 2 dicembre

2011 e della decisione 21 settembre 2011 (inc. n. 99s/11), passata in giudicato

il 9 ottobre 2011, con cui il Giudice di pace del Circolo di Riviera ha

rigettato in via provvisoria l’opposizione formulata da RI 1;

che il

ricorrente, nell’atto di ricorso in esame, non fa valere altri argomenti a sostegno

della sua richiesta di annullamento;

che a

scanso di equivoci, va ricordato che il Presidente della Camera ha già risposto

con scritti 26 gennaio e 14 febbraio 2012 alle numerose richieste estemporanee

sottoposte da RI 1 con scritti 24 gennaio, 10 e 11 febbraio 2012, e, conformemente

all’avvertenza contenuta nella risposta 14 febbraio ha archiviato senza

ulteriore formalità i successivi scritti 13, 17, 21 febbraio e 21 aprile 2012;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che visto

il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito,

il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione

alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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