15.2012.49
Verbale di pignoramento. Conferma dell'esecutività delle sentenze di rigetto dell'opposizione
3 maggio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.49
Data decisione, Autorità:
03.05.2012, CEF
Titolo:
Verbale di pignoramento. Conferma dell'esecutività delle sentenze di rigetto dell'opposizione
VERBALE DI PIGNORAMENTO
art. 114 LEF
Incarto n.
15.2012.49
Lugano
3 maggio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 aprile 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento allestito il 7 marzo 2012 (e spedito all’escusso il 16 aprile
2012) nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente
da
PI 1, __________
rispettivamente da
PI 1 e PI 2, __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorrente chiede l’annullamento del pignoramento eseguito il 7 marzo 2012,
siccome la sentenza di questa Camera del 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2) annullerebbe
la sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), privando la procedura di pignoramento
di una base giuridica valida;
che la
Camera, con sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), ha respinto il reclamo
interposto da RI 1 contro la decisione del 14 ottobre
2011 (inc. n. 145s), con la quale il Giudice di pace del circolo di __________
aveva respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da PI
1 e PI 2 contro l’esecuzione n. __________ dell’CO 1 presentata dallo stesso RI
1;
che con
sentenza 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2), la Camera ha
d’altronde respinto il ricorso (ex art. 17 LEF) interposto da RI 1 contro
l’avviso di pignoramento emesso il 5 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________
da lui promossa nei confronti di PI 1;
che da
quanto precede, risulta che la seconda sentenza, che comunque non concerne la
stessa esecuzione né lo stesso tipo di procedura di quelli oggetto della prima
sentenza, non ha affatto “annullato” quest’ultima;
che si
evince invece che il pignoramento avversato è stato eseguito sulla base di un
avviso di pignoramento, la cui validità è stata confermata da questa Camera con
decisione ormai passata in giudicato;
che la
validità del pignoramento va confermata anche per quanto attiene all’esecuzione
n. __________, poiché RI 1 non ha contestato il relativo avviso di pignoramento
del 5 dicembre 2011, che del resto è stato regolarmente emesso sulla base della
domanda di proseguire l’esecuzione presentata dagli escutenti il 2 dicembre
2011 e della decisione 21 settembre 2011 (inc. n. 99s/11), passata in giudicato
il 9 ottobre 2011, con cui il Giudice di pace del Circolo di Riviera ha
rigettato in via provvisoria l’opposizione formulata da RI 1;
che il
ricorrente, nell’atto di ricorso in esame, non fa valere altri argomenti a sostegno
della sua richiesta di annullamento;
che a
scanso di equivoci, va ricordato che il Presidente della Camera ha già risposto
con scritti 26 gennaio e 14 febbraio 2012 alle numerose richieste estemporanee
sottoposte da RI 1 con scritti 24 gennaio, 10 e 11 febbraio 2012, e, conformemente
all’avvertenza contenuta nella risposta 14 febbraio ha archiviato senza
ulteriore formalità i successivi scritti 13, 17, 21 febbraio e 21 aprile 2012;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che visto
il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito,
il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione
alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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