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Decisione

15.2012.5

Spese dell'alloggio, di un eventuale trasloco, della cassa malattia, spese connesse all'esercizio della professione

27 gennaio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n.

__________, n. __________ promosse contro RI 1 da PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, l’CO

1 ha determinato in fr. 2’400.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del

seguente conteggio:

Introiti:

Debitore fr. 2'600.00

Totale

mensile fr. 2'600.00

Minimo d’esistenza:

Minimo

base fr. 1’200.00

Locazione fr. 1’000.00

Cong.risc.+ric.lav fr.

200.00

Totale

deduzioni fr. 2'400.00

B. Con ricorso 9 gennaio 2012 RI 1 si è aggravato contro il

pignoramento argomentando che lo stesso non considererebbe il suo reale

fabbisogno e segnatamente fr. 1'841.20 per l’affitto (doc. 2), fr. 170.60 per

il pagamento dell’AVS, dell’AI, dell’AD, della CP (doc. 3 e 4), fr. 164.00 per l’elettricità

(doc. 5), fr. 418.60 per la cassa malati (doc. 6) e fr. 70.00 per il telefono

usato per lavoro.

Il

ricorrente evidenzia di non essere in grado di sostenere le spese di un

eventuale trasloco. Non avendo risparmi non potrebbe neppure versare il

deposito di garanzia per un nuovo appartamento. Inoltre il nuovo locatore verrebbe

a conoscenza della sua situazione debitoria, essendo prassi consolidata di

chiedere all’inquilino di dimostrare la propria solvibilità: ciò renderebbe

praticamente impossibile la locazione di un altro appartamento.

C. Delle

osservazioni 9 gennaio 2012 del PI 4 e 17 gennaio 2012 dell’CO 1, chiedenti la

reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

3.

In

merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di

esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

4.

Il principio

secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e

vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese

dell’alloggio (DTF 129 III 526

ss.).

4.1

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio

conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che

l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il

reddito dell’escusso (DTF 104 III

38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF

10.

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 01.09.2009

per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1.).

Il debitore non può

essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio

corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto

ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua

eccessiva comodità (DTF 114 III

12.

cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel

rispetto dei termini contrattuali (DTF

119.

III 73; Vonder Mühll, op.

cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF n. II.1.1.), salvo che questi siano

eccessivamente lunghi (DTF 129

III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può

essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di

disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio

eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le

spese per l’abitazione (DTF 129

III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato

adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi

all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528).

4.2

Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del

minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile

di fr. 1'841.20 per un appartamento di quattro locali oltre a cucina, sala da

bagno, doppio servizio che l’escusso occupa da solo a __________. Il costo per

l'appartamento occupato dal ricorrente appare in concreto sproporzionato e non

corrispondente al costo di un appartamento per una persona sola a __________ o

in un Comune viciniore. In concreto il contratto di locazione poteva essere

disdetto per il 30 settembre 2011. Considerata tale circostanza, la decisione

del 21 gennaio 2011 con la quale l’Ufficio ha accordato a RI 1 un termine di circa

otto mesi per ridurre le proprie spese d’alloggio è stata corretta, anche se è

ben vero che come argomentato dal ricorrente è prassi dei locatori richiedere

ai potenziali locatari il versamento di un deposito di garanzia e un estratto

del registro delle esecuzioni, dal quale apparirebbe la sua situazione

debitoria. Tali circostanze non legittimano però il ricorrente, quale persona

sola, a continuare a locare un appartamento al costo mensile di oltre fr. 1'800.00 a scapito dei numerosi creditori. Nella fattispecie parrebbe poi che l’escusso corrisponda

con regolarità l’attuale canone, motivo per il quale il nuovo locatore sarà

indotto, considerando positivamente questa circostanza anche a fronte di un

affitto ora decisamente inferiore rispetto a quello precedente, a concedergli

la locazione soprassedendo dalla richiesta di versamento di un deposito di

garanzia. Il provvedimento è pure corretto laddove l’Ufficio ha stabilito che

dal 1° novembre 2011 riconoscerà l’importo di fr. 1'000.00 mensili a titolo di

canone locatizio, atteso che tale importo non è sicuramente inferiore ai costi

di un appartamento per una persona sola a __________ o in un Comune viciniore.

4.3

Per le spese di

un eventuale trasloco, l’escusso avrà la facoltà di chiedere la revisione del

pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), dimostrando all’Ufficio le sue effettive

necessità.

5.

Oltre

alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da

prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve

anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93). L’Ufficio non ha riconosciuto,

correttamente, l’importo mensile di fr. 418.60 per i premi della cassa

malattia, atteso che dalla documentazione agli atti -segnatamente dal verbale

di pignoramento dal quale emerge che la cassa malattia è creditrice per importi

tutt’altro che trascurabili- emerge che i premi della cassa malattia non

vengono pagati. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere

riconosciuto alcunché a tal riguardo.

6.

Il

ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato

anche l’importo di fr. 164.00 per le spese di elettricità. L’importo base

mensile di fr. 1’200.00 previsto dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo rappresenta un importo forfetario destinato a

coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso. Esso è pertanto comprensivo

delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare,

telefono (Vonder Mühll, op.

cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese riferite all’allacciamento

televisivo via cavo, che per questo motivo non possono essere ulteriormente

aggiunte al minimo vitale dell’escusso.

7.

Le spese indispensabili connesse all’esercizio di una

professione o di un mestiere, purché non siano a carico del datore di lavoro,

rientrano nel minimo di esistenza del debitore. Nel caso di specie RI 1 ha omesso di documentare sia la necessità di poter disporre di un telefono cellulare per

l’esercizio della sua professione sia i costi causati da un tale utilizzo:

anche l’importo di fr. 70.00 non può essergli pertanto riconosciuto.

8.

Per

quel che concerne infine gli oneri per l’AVS, l’AI, l’AD e la cassa pensione

gli stessi sono già stati dedotti dal salario lordo rispettivamente

dall’indennità lorda di disoccupazione dell’escusso, motivo per il quale non

possono essere ulteriormente conteggiati nella determinazione del suo minimo

vitale.

9.

Da quanto precede discende che il

ricorso è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

- RI

1, __________;

-

RA 1, __________;

- RA

2, __________;

- RA

3, __________.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni

dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel

caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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