15.2012.5
Spese dell'alloggio, di un eventuale trasloco, della cassa malattia, spese connesse all'esercizio della professione
27 gennaio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2012.5
Data decisione, Autorità:
27.01.2012, CEF
Titolo:
Spese dell'alloggio, di un eventuale trasloco, della cassa malattia, spese connesse all'esercizio della professione
MINIMO DI ESISTENZA
art. 17 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2012.5
Lugano
27 gennaio
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza nelle esecuzioni n. __________n. ____________________, n. ____________________,
n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro il ricorrente da
1. PI 1
1
rappr. da: RA 1
2. PI 2
3. PI 3
2, 3 rappr. da: RA 2
4. PI 4
rappr. da: RA 3
viste le osservazioni:
- 9 gennaio 2012 del PI
4, __________;
- 17 gennaio 2012 dell’CO
1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n.
__________, n. __________ promosse contro RI 1 da PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, l’CO
1 ha determinato in fr. 2’400.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del
seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 2'600.00
Totale
mensile fr. 2'600.00
Minimo d’esistenza:
Minimo
base fr. 1’200.00
Locazione fr. 1’000.00
Cong.risc.+ric.lav fr.
200.00
Totale
deduzioni fr. 2'400.00
B. Con ricorso 9 gennaio 2012 RI 1 si è aggravato contro il
pignoramento argomentando che lo stesso non considererebbe il suo reale
fabbisogno e segnatamente fr. 1'841.20 per l’affitto (doc. 2), fr. 170.60 per
il pagamento dell’AVS, dell’AI, dell’AD, della CP (doc. 3 e 4), fr. 164.00 per l’elettricità
(doc. 5), fr. 418.60 per la cassa malati (doc. 6) e fr. 70.00 per il telefono
usato per lavoro.
Il
ricorrente evidenzia di non essere in grado di sostenere le spese di un
eventuale trasloco. Non avendo risparmi non potrebbe neppure versare il
deposito di garanzia per un nuovo appartamento. Inoltre il nuovo locatore verrebbe
a conoscenza della sua situazione debitoria, essendo prassi consolidata di
chiedere all’inquilino di dimostrare la propria solvibilità: ciò renderebbe
praticamente impossibile la locazione di un altro appartamento.
C. Delle
osservazioni 9 gennaio 2012 del PI 4 e 17 gennaio 2012 dell’CO 1, chiedenti la
reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
3.
In
merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di
esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
4.
Il principio
secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e
vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio (DTF 129 III 526
ss.).
4.1
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (DTF 104 III
38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
10.
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 01.09.2009
per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1.).
Il debitore non può
essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III
12.
cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel
rispetto dei termini contrattuali (DTF
119.
III 73; Vonder Mühll, op.
cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF n. II.1.1.), salvo che questi siano
eccessivamente lunghi (DTF 129
III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può
essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di
disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio
eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le
spese per l’abitazione (DTF 129
III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato
adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi
all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528).
4.2
Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del
minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile
di fr. 1'841.20 per un appartamento di quattro locali oltre a cucina, sala da
bagno, doppio servizio che l’escusso occupa da solo a __________. Il costo per
l'appartamento occupato dal ricorrente appare in concreto sproporzionato e non
corrispondente al costo di un appartamento per una persona sola a __________ o
in un Comune viciniore. In concreto il contratto di locazione poteva essere
disdetto per il 30 settembre 2011. Considerata tale circostanza, la decisione
del 21 gennaio 2011 con la quale l’Ufficio ha accordato a RI 1 un termine di circa
otto mesi per ridurre le proprie spese d’alloggio è stata corretta, anche se è
ben vero che come argomentato dal ricorrente è prassi dei locatori richiedere
ai potenziali locatari il versamento di un deposito di garanzia e un estratto
del registro delle esecuzioni, dal quale apparirebbe la sua situazione
debitoria. Tali circostanze non legittimano però il ricorrente, quale persona
sola, a continuare a locare un appartamento al costo mensile di oltre fr. 1'800.00 a scapito dei numerosi creditori. Nella fattispecie parrebbe poi che l’escusso corrisponda
con regolarità l’attuale canone, motivo per il quale il nuovo locatore sarà
indotto, considerando positivamente questa circostanza anche a fronte di un
affitto ora decisamente inferiore rispetto a quello precedente, a concedergli
la locazione soprassedendo dalla richiesta di versamento di un deposito di
garanzia. Il provvedimento è pure corretto laddove l’Ufficio ha stabilito che
dal 1° novembre 2011 riconoscerà l’importo di fr. 1'000.00 mensili a titolo di
canone locatizio, atteso che tale importo non è sicuramente inferiore ai costi
di un appartamento per una persona sola a __________ o in un Comune viciniore.
4.3
Per le spese di
un eventuale trasloco, l’escusso avrà la facoltà di chiedere la revisione del
pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), dimostrando all’Ufficio le sue effettive
necessità.
5.
Oltre
alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da
prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve
anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93). L’Ufficio non ha riconosciuto,
correttamente, l’importo mensile di fr. 418.60 per i premi della cassa
malattia, atteso che dalla documentazione agli atti -segnatamente dal verbale
di pignoramento dal quale emerge che la cassa malattia è creditrice per importi
tutt’altro che trascurabili- emerge che i premi della cassa malattia non
vengono pagati. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere
riconosciuto alcunché a tal riguardo.
6.
Il
ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato
anche l’importo di fr. 164.00 per le spese di elettricità. L’importo base
mensile di fr. 1’200.00 previsto dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo rappresenta un importo forfetario destinato a
coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso. Esso è pertanto comprensivo
delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare,
telefono (Vonder Mühll, op.
cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese riferite all’allacciamento
televisivo via cavo, che per questo motivo non possono essere ulteriormente
aggiunte al minimo vitale dell’escusso.
7.
Le spese indispensabili connesse all’esercizio di una
professione o di un mestiere, purché non siano a carico del datore di lavoro,
rientrano nel minimo di esistenza del debitore. Nel caso di specie RI 1 ha omesso di documentare sia la necessità di poter disporre di un telefono cellulare per
l’esercizio della sua professione sia i costi causati da un tale utilizzo:
anche l’importo di fr. 70.00 non può essergli pertanto riconosciuto.
8.
Per
quel che concerne infine gli oneri per l’AVS, l’AI, l’AD e la cassa pensione
gli stessi sono già stati dedotti dal salario lordo rispettivamente
dall’indennità lorda di disoccupazione dell’escusso, motivo per il quale non
possono essere ulteriormente conteggiati nella determinazione del suo minimo
vitale.
9.
Da quanto precede discende che il
ricorso è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
- RI
1, __________;
-
RA 1, __________;
- RA
2, __________;
- RA
3, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni
dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel
caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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