15.2012.51
Ricorso presentato da un rappresentante dell'escussa non abilitato per legge a rappresentarla e la cui procura è comunque stata revocata prima che il ricorso giungesse all'autorità di vigilanza
3 maggio 2012Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.51
Data decisione, Autorità:
03.05.2012, CEF
Titolo:
Ricorso presentato da un rappresentante dell'escussa non abilitato per legge a rappresentarla e la cui procura è comunque stata revocata prima che il ricorso giungesse all'autorità di vigilanza
PROCEDURA DI RICORSO
art. 15 LPR
Incarto n.
15.2012.51
Lugano
3 maggio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 marzo 2012 di
RI 1
per denegata giustizia contro l’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorso
risulta firmato solo dal (allora) rappresentante dell’escussa RI 1, il quale
chiede che l’importo da lui indicato in circa fr. 8'000.-- versato in doppio
dall’escussa gli venga bonificato per conto di quest’ultima;
che RA 1 non è però iscritto nell’albo cantonale dei fiduciari né in quello
degli avvocati, e non ha dimostrato di agire in virtù di una rappresentanza legale;
che il
ricorso si rivela quindi inammissibile ai sensi dell’art. 15 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);
che
d’altronde il ricorso, erroneamente indirizzato il 21 marzo 2012 al
Dipartimento delle istituzioni con una traduzione in italiano di difficile
comprensione, è pervenuto alla Camera solo il 30 aprile 2012;
che già
il 3 aprile 2012, RI 1 aveva però comunicato al Dipartimento delle istituzioni
la revoca della procura conferita ad RA 1;
che a
titolo abbondanziale occorre rilevare come il ricorso sarebbe comunque dovuto
essere respinto nel merito, dal momento che, come risulta dallo scritto 5
aprile 2012 dell’Ufficio all’escussa, l’importo complessivo di fr. 6'137,95,
da lei versato in doppio il 24 giugno 2011 (versamenti di fr. 2'910 e fr.
3'227,95), è stato versato sul conto generale della debitrice ed è poi stato utilizzato,
unitamente ad altri residui, per pagare a concorrenza di fr. 6'286,50 (oltre
fr. 31,60 prelevati quali spese d’incasso) un’esecuzione (n. __________)
promossa nel frattempo nei confronti di RI 1 per l’incasso dell’imposta
cantonale 2008, che era regolarmente pervenuta allo stadio della prosecuzione;
che il
terzo versamento (di fr. 369.--) è stato accreditato quale acconto
all’esecuzione n. __________ promossa dal __________;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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