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Decisione

15.2012.51

Ricorso presentato da un rappresentante dell'escussa non abilitato per legge a rappresentarla e la cui procura è comunque stata revocata prima che il ricorso giungesse all'autorità di vigilanza

3 maggio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.51

Data decisione, Autorità:

03.05.2012, CEF

Titolo:

Ricorso presentato da un rappresentante dell'escussa non abilitato per legge a rappresentarla e la cui procura è comunque stata revocata prima che il ricorso giungesse all'autorità di vigilanza

PROCEDURA DI RICORSO

art. 15 LPR

Incarto n.

15.2012.51

Lugano

3 maggio 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 21 marzo 2012 di

RI 1

per denegata giustizia contro l’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il ricorso

risulta firmato solo dal (allora) rappresentante dell’e­scussa RI 1, il quale

chiede che l’importo da lui indicato in circa fr. 8'000.-- versato in doppio

dall’escussa gli venga bonificato per conto di quest’ultima;

che RA 1 non è però iscritto nell’albo cantonale dei fiduciari né in quello

degli avvocati, e non ha dimostrato di agire in virtù di una rappresentanza legale;

che il

ricorso si rivela quindi inammissibile ai sensi dell’art. 15 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);

che

d’altronde il ricorso, erroneamente indirizzato il 21 marzo 2012 al

Dipartimento delle istituzioni con una traduzione in italiano di difficile

comprensione, è pervenuto alla Camera solo il 30 aprile 2012;

che già

il 3 aprile 2012, RI 1 aveva però comunicato al Dipartimento delle istituzioni

la revoca della procura conferita ad RA 1;

che a

titolo abbondanziale occorre rilevare come il ricorso sarebbe comunque dovuto

essere respinto nel merito, dal momento che, come risulta dallo scritto 5

aprile 2012 dell’Ufficio all’e­scus­sa, l’importo complessivo di fr. 6'137,95,

da lei versato in doppio il 24 giugno 2011 (versamenti di fr. 2'910 e fr.

3'227,95), è stato versato sul conto generale della debitrice ed è poi stato utilizzato,

unitamente ad altri residui, per pagare a concorrenza di fr. 6'286,50 (oltre

fr. 31,60 prelevati quali spese d’incasso) un’esecuzio­ne (n. __________)

promossa nel frattempo nei confronti di RI 1 per l’incasso dell’impo­sta

cantonale 2008, che era regolarmente pervenuta allo stadio della prosecuzione;

che il

terzo versamento (di fr. 369.--) è stato accreditato quale acconto

all’esecuzione n. __________ promossa dal __________;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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