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Decisione

15.2012.52

Fallimento. Circolare che propone ai creditori la cessione a trattative private dell'inventario della fallita. Ricorso inoltrato con una e-mail priva di firma elettronica all'indirizzo personale del p

7 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.52

Data decisione, Autorità:

07.05.2012, CEF

Ricorso:

TF,5A_368/2012, 18.9.2012

Titolo:

Fallimento. Circolare che propone ai creditori la cessione a trattative private dell'inventario della fallita. Ricorso inoltrato con una e-mail priva di firma elettronica all'indirizzo personale del presidente dell'autorità di vigilanza. Ricorso tardivo

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 cpv. 2 LEF

art. 33a LEF

Incarto n.

15.2012.52

Lugano

7 maggio 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 aprile 2012 di

RI 1

rappr. da RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, __________, meglio contro la

comunicazione 17 aprile 2012, con cui sono state rese note le modalità di

realizzazione dell’inventario della società fallita

PI 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorso è irricevibile, siccome non è redatto in lingua italiana,

contrariamente a quanto esatto dall’art. 7 cpv. 2 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), ed è firmato da un rappresentante convenzionale della

creditrice ricorrente che, giusta l'art. 15 LPR, non vi è abilitato nell'ambito di una

procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF, poiché la facoltà di

rappresentare una parte è riservata a chi detiene una rappresentanza legale,

agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro

praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l'autorizzazione

cantonale (CEF 12 novembre 2008, inc. 15.08. 87, cons. 1);

che non è

necessario impartire un termine alla ricorrente per sanare tali irregolarità;

che

infatti, giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento

dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il

ricorrente ne ebbe notizia;

che nel caso concreto si

evince dall’estratto “Track & Trace” prodotto dall’Ufficio dei fallimenti

che la comunicazione impugnata è stata ritirata dalla ricorrente il 18 aprile

2012;

che il termine di ricorso

è pertanto scaduto lunedì 30 aprile 2012, tenuto conto del fatto che il 28

aprile era un sabato (art. 142 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che il ricorso, inoltrato

solo il 1° maggio 2012 (data del timbro postale), è pertanto tardivo;

che non è

nemmeno sufficiente a ritenerlo tempestivo l’invio per posta elettronica, il 30

aprile 2012, di una copia del ricorso all’in­dirizzo personale del Presidente

della Camera, siccome esso non era munito della firma

elettronica qualificata del mittente, basata su un certificato

qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto, ai sensi

degli art. 33a cpv. 2 LEF e 7 dell’ordi­nanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione

per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure

d’esecuzione e fallimento (RS 271.1), e comunque non è stato spedito all’indirizzo

(https://www.privasphere.com/dg-pg-ta-civile) indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta

utilizzata dalla Sezione civile del Tribunale d’appello (cfr. art. 4 e 5

dell’ordinanza 8 giugno 2012 e www.ch.ch/ behoerden/02243/ 02306/index.html?lang=it, alla

voce “TI”);

che il fatto che la

comunicazione impugnata non contenesse l’inventario, di cui l’Ufficio proponeva

la vendita a trattative private, non consente di considerare che il termine di

ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo a partire dalla comunicazione

dell’inven­tario alla ricorrente, avvenuta per e-mail il 25 aprile;

che in effetti, la

decisione impugnata è chiara e completa (contrariamente alla fattispecie di cui

alla DTF 79 III 65-66, cons. 1), sicché il termine di ricorso non è prolungato

per il fatto che la ricorrente ha saputo solo dopo la notifica di circostanze o

documenti significativi per la valutazione delle possibilità di successo del

ricorso (cfr. DTF 73 III 115 ss.; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde

und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 256 ad art. 17);

che il

ricorso, in quanto tardivo, è quindi irricevibile;

che visto

il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito,

il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione

alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17 e 20a LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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