15.2012.52
Fallimento. Circolare che propone ai creditori la cessione a trattative private dell'inventario della fallita. Ricorso inoltrato con una e-mail priva di firma elettronica all'indirizzo personale del p
7 maggio 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.52
Data decisione, Autorità:
07.05.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_368/2012, 18.9.2012
Titolo:
Fallimento. Circolare che propone ai creditori la cessione a trattative private dell'inventario della fallita. Ricorso inoltrato con una e-mail priva di firma elettronica all'indirizzo personale del presidente dell'autorità di vigilanza. Ricorso tardivo
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 33a LEF
Incarto n.
15.2012.52
Lugano
7 maggio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, __________, meglio contro la
comunicazione 17 aprile 2012, con cui sono state rese note le modalità di
realizzazione dell’inventario della società fallita
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorso è irricevibile, siccome non è redatto in lingua italiana,
contrariamente a quanto esatto dall’art. 7 cpv. 2 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), ed è firmato da un rappresentante convenzionale della
creditrice ricorrente che, giusta l'art. 15 LPR, non vi è abilitato nell'ambito di una
procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF, poiché la facoltà di
rappresentare una parte è riservata a chi detiene una rappresentanza legale,
agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro
praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l'autorizzazione
cantonale (CEF 12 novembre 2008, inc. 15.08. 87, cons. 1);
che non è
necessario impartire un termine alla ricorrente per sanare tali irregolarità;
che
infatti, giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento
dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il
ricorrente ne ebbe notizia;
che nel caso concreto si
evince dall’estratto “Track & Trace” prodotto dall’Ufficio dei fallimenti
che la comunicazione impugnata è stata ritirata dalla ricorrente il 18 aprile
2012;
che il termine di ricorso
è pertanto scaduto lunedì 30 aprile 2012, tenuto conto del fatto che il 28
aprile era un sabato (art. 142 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che il ricorso, inoltrato
solo il 1° maggio 2012 (data del timbro postale), è pertanto tardivo;
che non è
nemmeno sufficiente a ritenerlo tempestivo l’invio per posta elettronica, il 30
aprile 2012, di una copia del ricorso all’indirizzo personale del Presidente
della Camera, siccome esso non era munito della firma
elettronica qualificata del mittente, basata su un certificato
qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto, ai sensi
degli art. 33a cpv. 2 LEF e 7 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione
per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure
d’esecuzione e fallimento (RS 271.1), e comunque non è stato spedito all’indirizzo
(https://www.privasphere.com/dg-pg-ta-civile) indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta
utilizzata dalla Sezione civile del Tribunale d’appello (cfr. art. 4 e 5
dell’ordinanza 8 giugno 2012 e www.ch.ch/ behoerden/02243/ 02306/index.html?lang=it, alla
voce “TI”);
che il fatto che la
comunicazione impugnata non contenesse l’inventario, di cui l’Ufficio proponeva
la vendita a trattative private, non consente di considerare che il termine di
ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo a partire dalla comunicazione
dell’inventario alla ricorrente, avvenuta per e-mail il 25 aprile;
che in effetti, la
decisione impugnata è chiara e completa (contrariamente alla fattispecie di cui
alla DTF 79 III 65-66, cons. 1), sicché il termine di ricorso non è prolungato
per il fatto che la ricorrente ha saputo solo dopo la notifica di circostanze o
documenti significativi per la valutazione delle possibilità di successo del
ricorso (cfr. DTF 73 III 115 ss.; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde
und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 256 ad art. 17);
che il
ricorso, in quanto tardivo, è quindi irricevibile;
che visto
il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito,
il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione
alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 20a LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster