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Decisione

15.2012.53

Legittimazione al ricorso. Tempestività. Garanzia ex art. 277 LEF

30 maggio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto 30 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________,

ha sequestrato per un credito di fr. 275'000.-- oltre interessi di PI 1 e di PI

2 contro RI 1 la seguente autovettura:

“__________,

targata __________) attualmente custodita presso il Garage __________ SA, Via __________,

__________ __________”.

B. Lo

stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto sequestrando l’autovettura __________

e attribuendole un valore di stima di fr. 35'000.00.

C. L’opposizione

interposta da RI 1 al decreto di sequestro è stata respinta con decisione 17

maggio 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, confermata con

pronunciato del 28 luglio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

di appello.

D. Il

19 maggio 2011 i procedenti hanno chiesto all’Ufficio di poter trasferire a

loro spese l’autovettura presso il __________ a __________, che a differenza

del __________ SA di __________ è disposto a tenere in deposito la vettura

senza alcuna spesa. Con provvedimento 20 maggio 2011 l’Ufficio ha autorizzato

il trasferimento.

E. Il

16 settembre 2011 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di consegnargli il bene

sequestrato previo versamento di un importo in denaro corrispondente al valore

di stima esposto nel verbale di sequestro.

F. Malgrado

l’opposizione dei creditori, che chiedevano il versamento di una cifra maggiore,

con provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di

liberare l’autovettura “dal sequestro dopo il versamento della garanzia di fr. 35'000.00”.

G. Il

15 novembre 2011, dopo l’avvenuto deposito dell’importo di fr. 35'000.00,

l’Ufficio ha liberato l’autovettura dal sequestro.

H. Il

16 marzo 2012 RI 1 ha chiesto la restituzione della garanzia di fr. 35'000.00,

che sarebbe stata versata per suo conto dal patrocinatore dell’escusso.

I. Il

21 marzo 2012 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 di aver liberato l’autovettura dal

sequestro a seguito della richiesta del 16 settembre 2011 e che quindi l’importo

dato in garanzia in sostituzione del veicolo non può essere retrocesso.

L. Con

ricorso 2 aprile 2012 RI 1 chiede che gli venga restituita la garanzia versata

il 2 novembre 2011 e che venga ripristinato il sequestro dell’autovettura __________

oggetto del sequestro n. __________.

Il

ricorrente argomenta di essere legittimato a presentare il ricorso in quanto

egli ha prestato personalmente la garanzia di fr. 35'000.00 all’CO 1 per il

tramite del patrocinatore di PI 3 (doc. A), unicamente per poter disporre

personalmente del bene sequestrato.

RI

1 rileva che malgrado il versamento della garanzia, il 16 novembre 2011 a PI 3, recatosi personalmente presso il Garage __________ di __________, è stata negata la

liberazione dell’oggetto sequestrato, essendo nel frattempo intervenuto un

secondo sequestro emanato dalla Pretura di __________ (doc. F).

Il

ricorrente argomenta che la garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni

sequestrati e la stessa deve essere imperativamente restituita alla persona che

l’ha prestata, qualora in caso di pignoramento o di fallimento, il valore

patrimoniale posto sotto sequestro sia ripresentato. Soltanto in caso di

mancata presentazione del bene sequestrato la garanzia andrà a sostituire lo

stesso nel corso dell’esecuzione a soddisfazione del creditore. La garanzia

sussiste fintanto che l’escusso non ha provveduto a riconsegnare i beni

sequestrati al competente ufficio.

Nel

caso in cui l’Ufficio ritenesse di dover mantenere la garanzia senza procedere

allo svincolo del bene sequestrato favorirebbe ingiustamente la situazione dei

creditori, che vedrebbero il loro credito doppiamente garantito.

M. Con

osservazioni 25 aprile 2012 PI 1 e PI 2 si sono opposti al gravame. In ordine

hanno eccepito la legittimazione del ricorrente. Infatti la garanzia sarebbe

stata versata da PI 3 tramite lo studio legale del proprio patrocinatore.

Inoltre sarebbe stato lo stesso PI 3 a presentarsi il 16 novembre 2012 presso

il Garage __________ di __________ dichiarando di essere il proprietario

dell’auto (doc. 4). Il ricorrente non sarebbe pertanto per nulla toccato dal

provvedimento e non avrebbe alcun interesse giuridico o di fatto meritevole di

protezione. Inoltre quand’anche fosse stato RI 1 a versare l’importo di garanzia, egli non avrebbe alcun interesse giuridico o di fatto nel

procedimento di sequestro e la prestazione della garanzia riguarderebbe solo i

rapporti tra RI 1 e PI 3. A mente degli osservanti il ricorso sarebbe tardivo

in quanto già in data 16 novembre 2011 il ricorrente è venuto a conoscenza del

fatto che un altro creditore aveva ottenuto il sequestro del veicolo. Egli

avrebbe quindi dovuto o impugnare la decisione 15 novembre 2011, nella quale

l’Ufficio gli comunicava che la vettura non era più vincolata e quindi a disposizione

del proprietario oppure già a quel momento avrebbe dovuto chiedere all’Ufficio

la restituzione della garanzia. Per gli osservanti inoltre il ricorrente non

sarebbe il proprietario del veicolo.

Considerato

Considerandi

1.

Legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un

fallimento (Cometta, BAKO, n. 38

ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, Vol. I, n. 11 ad art. 17; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

2.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a

presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a

ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura

dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto

attuale (Gilliéron,

op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar, n. 36 e 38 ad art. 17).

Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è

persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare

l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione

in corso (DTF 112 III 3

cons. 1b ) come pure quando non è

toccato nei suoi interessi specifici (DTF

112.

III 6 cons. 4; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).

3.

Sebbene RI 1 non è parte nella procedura di sequestro promossa

contro PI 3, in concreto risultano elementi tali da legittimarne interessi autonomi

meritevoli di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimenti. Il ricorrente afferma infatti di aver acquistato

l’autovettura sequestrata e di aver personalmente corrisposto, per il tramite

del patrocinatore dell’escusso, l’importo di fr. 35'000.00 alfine di ottenere

il possesso del bene acquistato. Quindi, nell’ipotesi di accoglimento del

ricorso, egli sarebbe la persona legittimata a ricevere la somma che verrebbe

liberata. Egli allega al ricorso un avviso di addebito bancario del 28 ottobre

2011.

(doc. A) dal quale emerge il bonifico di fr. 35'000.00 a favore dello studio legale e notarile __________, che poi ha immediatamente provveduto a

girare l’importo ricevuto all’CO 1. A motivo del pagamento nello stesso avviso

di addebito è stato indicato “bonifico sequestro __________”. In considerazione

di questa circostanza vi è da ritenere che in caso di restituzione di quanto

versato, tale restituzione andrà a beneficio del ricorrente. La legittimazione

processuale di RI 1 è pertanto data nella sua qualità di parte interessata nel

procedimento di sequestro a carico di PI 3 limitatamente alla problematica

riferita alla retrocessione della somma di fr. 35'000.00, versata, come preteso

dal ricorrente quale garanzia ex art. 277 LEF.

4.

A mente degli osservanti il ricorso sarebbe

tardivo. Tale opinione non può essere condivisa. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni

da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2

LEF). Nel caso di specie il provvedimento impugnato è la decisione del 21 marzo

2012, con la quale l’Ufficio ha stabilito che non avrebbe retrocesso l’importo

di fr. 35'000.00. Solo alla ricezione di questa decisione –avvenuta il 22 marzo

2012.

(cfr. indicazioni della posta (track & trace)- il ricorrente è venuto

a conoscenza della circostanza che, malgrado l’autovettura sia stata nuovamente

sequestrata, l’Ufficio non avrebbe retrocesso la somma ricevuta per liberare

dal primo sequestro l’autovettura __________. Proposto il 2 aprile 2012 il

ricorso è perciò tempestivo, tenuto conto che il 1° aprile 2012 cadeva di

domenica (art. 142 cpv. 3 CPC).

5.

Ex art. 274 LEF il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione

del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il

decreto di sequestro. Secondo l'art. 275 LEF gli art. 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.

6.

Ex art. 97 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere,

ove occorra, da periti. Questa disposizione è applicabile al pignoramento dei

beni patrimoniali del debitore. È applicabile pure nell'esecuzione di un

sequestro. Secondo la prima parte dell'articolo il funzionario deve valutare

ogni oggetto pignorato.

7.

L'art. 277 LEF consente la sostituzione degli oggetti sequestrati -

compresi i beni immobili (DTF 116

III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia pari al loro valore di stima in sede di

esecuzione del sequestro.

La prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il

debitore la libera disponibilità dei beni sequestrati con facoltà di usarli,

venderli o portarli all'estero (DTF

116.

III 40 cons. 3b con rif.). La garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce

i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere

soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti

o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 cons. 4a).

8.

Le

garanzie di cui all’art. 277 LEF garantiscono, a favore del creditore

(rappresentato dall’ufficio di esecuzione), l’obbligo dell’escusso di

ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro o di sostituirli con altri di

ugual valore in caso di pignoramento o di fallimento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 277).

9.

Con

scritto del 16 settembre 2011 PI 3 e RI 1 hanno comunicato all’Ufficio che

l’autovettura sequestrata è stata venduta prima dell’emissione del decreto di

sequestro da PI 3 a RI 1. Essi hanno chiesto all’Ufficio di consegnare il bene

sequestrato a PI 3 rispettivamente all’acquirente e di sostituirlo da un importo

in denaro corrispondente al valore di stima esposto nel verbale di sequestro.

10.

Con

provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di sostituire

l’autovettura sequestrata dopo il versamento di una garanzia di fr. 35'000.00. Nell’emanare

tale decisione l’Ufficio si è espressamente fondato sull’art. 277 LEF,

richiamando tale disposto di legge quale base legale della propria decisione.

Ritenuto che nella fattispecie l’autovettura sequestrata il 30 marzo 2011 dal

Pretore aggiunto del Distretto di __________ è stata successivamente

sequestrata dal Pretore del Distretto di __________ e che pertanto la stessa è

ancora presso il Garage __________ di __________, l’Ufficio deve dare seguito

alla richiesta di restituzione della garanzia di fr. 35'000.00, ripristinando il

sequestro dell’autovettura __________ oggetto del sequestro n. __________.

11.

Da

quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 17 cpv. 1 e 2, 97, 274, 275, 277 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1

È

ripristinato il sequestro dell’autovettura __________, attualmente custodita

presso il Garage __________ di __________.

1.2

È restituito all’avv. PA 3, __________, l’importo di fr. 35'000.00

ricevuto a titolo di garanzia ex art. 277 LEF.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

-

-

-

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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