15.2012.53
Legittimazione al ricorso. Tempestività. Garanzia ex art. 277 LEF
30 maggio 2012Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2012.53
Data decisione, Autorità:
30.05.2012, CEF
Titolo:
Legittimazione al ricorso. Tempestività. Garanzia ex art. 277 LEF
GARANZIA PRESTATA DAL DEBITORE
LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 97 LEF
art. 274 LEF
art. 275 LEF
art. 277 LEF
Incarto n.
15.2012.53
Lugano
30 maggio
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 aprile 2012 di
RI 1
patrocinato dallo PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione del
sequestro n. __________ promosso contro
PI 3, __________
patrocinato dall’avv. PA 3, __________
da
1. PI 1
2. PI 2
patrocinati dall’ PA 2
in tema di restituzione
di garanzia ex art. 277 LEF;
viste le osservazioni:
- 25 aprile 2012 di PI 1 e PI 2, __________;
- 7 maggio 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto 30 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________,
ha sequestrato per un credito di fr. 275'000.-- oltre interessi di PI 1 e di PI
2 contro RI 1 la seguente autovettura:
“__________,
targata __________) attualmente custodita presso il Garage __________ SA, Via __________,
__________ __________”.
B. Lo
stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto sequestrando l’autovettura __________
e attribuendole un valore di stima di fr. 35'000.00.
C. L’opposizione
interposta da RI 1 al decreto di sequestro è stata respinta con decisione 17
maggio 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, confermata con
pronunciato del 28 luglio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello.
D. Il
19 maggio 2011 i procedenti hanno chiesto all’Ufficio di poter trasferire a
loro spese l’autovettura presso il __________ a __________, che a differenza
del __________ SA di __________ è disposto a tenere in deposito la vettura
senza alcuna spesa. Con provvedimento 20 maggio 2011 l’Ufficio ha autorizzato
il trasferimento.
E. Il
16 settembre 2011 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di consegnargli il bene
sequestrato previo versamento di un importo in denaro corrispondente al valore
di stima esposto nel verbale di sequestro.
F. Malgrado
l’opposizione dei creditori, che chiedevano il versamento di una cifra maggiore,
con provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di
liberare l’autovettura “dal sequestro dopo il versamento della garanzia di fr. 35'000.00”.
G. Il
15 novembre 2011, dopo l’avvenuto deposito dell’importo di fr. 35'000.00,
l’Ufficio ha liberato l’autovettura dal sequestro.
H. Il
16 marzo 2012 RI 1 ha chiesto la restituzione della garanzia di fr. 35'000.00,
che sarebbe stata versata per suo conto dal patrocinatore dell’escusso.
I. Il
21 marzo 2012 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 di aver liberato l’autovettura dal
sequestro a seguito della richiesta del 16 settembre 2011 e che quindi l’importo
dato in garanzia in sostituzione del veicolo non può essere retrocesso.
L. Con
ricorso 2 aprile 2012 RI 1 chiede che gli venga restituita la garanzia versata
il 2 novembre 2011 e che venga ripristinato il sequestro dell’autovettura __________
oggetto del sequestro n. __________.
Il
ricorrente argomenta di essere legittimato a presentare il ricorso in quanto
egli ha prestato personalmente la garanzia di fr. 35'000.00 all’CO 1 per il
tramite del patrocinatore di PI 3 (doc. A), unicamente per poter disporre
personalmente del bene sequestrato.
RI
1 rileva che malgrado il versamento della garanzia, il 16 novembre 2011 a PI 3, recatosi personalmente presso il Garage __________ di __________, è stata negata la
liberazione dell’oggetto sequestrato, essendo nel frattempo intervenuto un
secondo sequestro emanato dalla Pretura di __________ (doc. F).
Il
ricorrente argomenta che la garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni
sequestrati e la stessa deve essere imperativamente restituita alla persona che
l’ha prestata, qualora in caso di pignoramento o di fallimento, il valore
patrimoniale posto sotto sequestro sia ripresentato. Soltanto in caso di
mancata presentazione del bene sequestrato la garanzia andrà a sostituire lo
stesso nel corso dell’esecuzione a soddisfazione del creditore. La garanzia
sussiste fintanto che l’escusso non ha provveduto a riconsegnare i beni
sequestrati al competente ufficio.
Nel
caso in cui l’Ufficio ritenesse di dover mantenere la garanzia senza procedere
allo svincolo del bene sequestrato favorirebbe ingiustamente la situazione dei
creditori, che vedrebbero il loro credito doppiamente garantito.
M. Con
osservazioni 25 aprile 2012 PI 1 e PI 2 si sono opposti al gravame. In ordine
hanno eccepito la legittimazione del ricorrente. Infatti la garanzia sarebbe
stata versata da PI 3 tramite lo studio legale del proprio patrocinatore.
Inoltre sarebbe stato lo stesso PI 3 a presentarsi il 16 novembre 2012 presso
il Garage __________ di __________ dichiarando di essere il proprietario
dell’auto (doc. 4). Il ricorrente non sarebbe pertanto per nulla toccato dal
provvedimento e non avrebbe alcun interesse giuridico o di fatto meritevole di
protezione. Inoltre quand’anche fosse stato RI 1 a versare l’importo di garanzia, egli non avrebbe alcun interesse giuridico o di fatto nel
procedimento di sequestro e la prestazione della garanzia riguarderebbe solo i
rapporti tra RI 1 e PI 3. A mente degli osservanti il ricorso sarebbe tardivo
in quanto già in data 16 novembre 2011 il ricorrente è venuto a conoscenza del
fatto che un altro creditore aveva ottenuto il sequestro del veicolo. Egli
avrebbe quindi dovuto o impugnare la decisione 15 novembre 2011, nella quale
l’Ufficio gli comunicava che la vettura non era più vincolata e quindi a disposizione
del proprietario oppure già a quel momento avrebbe dovuto chiedere all’Ufficio
la restituzione della garanzia. Per gli osservanti inoltre il ricorrente non
sarebbe il proprietario del veicolo.
Considerato
Considerandi
1.
Legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (Cometta, BAKO, n. 38
ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, Vol. I, n. 11 ad art. 17; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).
2.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a
presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a
ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura
dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto
attuale (Gilliéron,
op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar, n. 36 e 38 ad art. 17).
Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è
persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare
l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione
in corso (DTF 112 III 3
cons. 1b ) come pure quando non è
toccato nei suoi interessi specifici (DTF
112.
III 6 cons. 4; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).
3.
Sebbene RI 1 non è parte nella procedura di sequestro promossa
contro PI 3, in concreto risultano elementi tali da legittimarne interessi autonomi
meritevoli di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimenti. Il ricorrente afferma infatti di aver acquistato
l’autovettura sequestrata e di aver personalmente corrisposto, per il tramite
del patrocinatore dell’escusso, l’importo di fr. 35'000.00 alfine di ottenere
il possesso del bene acquistato. Quindi, nell’ipotesi di accoglimento del
ricorso, egli sarebbe la persona legittimata a ricevere la somma che verrebbe
liberata. Egli allega al ricorso un avviso di addebito bancario del 28 ottobre
2011.
(doc. A) dal quale emerge il bonifico di fr. 35'000.00 a favore dello studio legale e notarile __________, che poi ha immediatamente provveduto a
girare l’importo ricevuto all’CO 1. A motivo del pagamento nello stesso avviso
di addebito è stato indicato “bonifico sequestro __________”. In considerazione
di questa circostanza vi è da ritenere che in caso di restituzione di quanto
versato, tale restituzione andrà a beneficio del ricorrente. La legittimazione
processuale di RI 1 è pertanto data nella sua qualità di parte interessata nel
procedimento di sequestro a carico di PI 3 limitatamente alla problematica
riferita alla retrocessione della somma di fr. 35'000.00, versata, come preteso
dal ricorrente quale garanzia ex art. 277 LEF.
4.
A mente degli osservanti il ricorso sarebbe
tardivo. Tale opinione non può essere condivisa. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2
LEF). Nel caso di specie il provvedimento impugnato è la decisione del 21 marzo
2012, con la quale l’Ufficio ha stabilito che non avrebbe retrocesso l’importo
di fr. 35'000.00. Solo alla ricezione di questa decisione –avvenuta il 22 marzo
2012.
(cfr. indicazioni della posta (track & trace)- il ricorrente è venuto
a conoscenza della circostanza che, malgrado l’autovettura sia stata nuovamente
sequestrata, l’Ufficio non avrebbe retrocesso la somma ricevuta per liberare
dal primo sequestro l’autovettura __________. Proposto il 2 aprile 2012 il
ricorso è perciò tempestivo, tenuto conto che il 1° aprile 2012 cadeva di
domenica (art. 142 cpv. 3 CPC).
5.
Ex art. 274 LEF il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione
del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il
decreto di sequestro. Secondo l'art. 275 LEF gli art. 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.
6.
Ex art. 97 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere,
ove occorra, da periti. Questa disposizione è applicabile al pignoramento dei
beni patrimoniali del debitore. È applicabile pure nell'esecuzione di un
sequestro. Secondo la prima parte dell'articolo il funzionario deve valutare
ogni oggetto pignorato.
7.
L'art. 277 LEF consente la sostituzione degli oggetti sequestrati -
compresi i beni immobili (DTF 116
III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia pari al loro valore di stima in sede di
esecuzione del sequestro.
La prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il
debitore la libera disponibilità dei beni sequestrati con facoltà di usarli,
venderli o portarli all'estero (DTF
116.
III 40 cons. 3b con rif.). La garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce
i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere
soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti
o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 cons. 4a).
8.
Le
garanzie di cui all’art. 277 LEF garantiscono, a favore del creditore
(rappresentato dall’ufficio di esecuzione), l’obbligo dell’escusso di
ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro o di sostituirli con altri di
ugual valore in caso di pignoramento o di fallimento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 277).
9.
Con
scritto del 16 settembre 2011 PI 3 e RI 1 hanno comunicato all’Ufficio che
l’autovettura sequestrata è stata venduta prima dell’emissione del decreto di
sequestro da PI 3 a RI 1. Essi hanno chiesto all’Ufficio di consegnare il bene
sequestrato a PI 3 rispettivamente all’acquirente e di sostituirlo da un importo
in denaro corrispondente al valore di stima esposto nel verbale di sequestro.
10.
Con
provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di sostituire
l’autovettura sequestrata dopo il versamento di una garanzia di fr. 35'000.00. Nell’emanare
tale decisione l’Ufficio si è espressamente fondato sull’art. 277 LEF,
richiamando tale disposto di legge quale base legale della propria decisione.
Ritenuto che nella fattispecie l’autovettura sequestrata il 30 marzo 2011 dal
Pretore aggiunto del Distretto di __________ è stata successivamente
sequestrata dal Pretore del Distretto di __________ e che pertanto la stessa è
ancora presso il Garage __________ di __________, l’Ufficio deve dare seguito
alla richiesta di restituzione della garanzia di fr. 35'000.00, ripristinando il
sequestro dell’autovettura __________ oggetto del sequestro n. __________.
11.
Da
quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 cpv. 1 e 2, 97, 274, 275, 277 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1
È
ripristinato il sequestro dell’autovettura __________, attualmente custodita
presso il Garage __________ di __________.
1.2
È restituito all’avv. PA 3, __________, l’importo di fr. 35'000.00
ricevuto a titolo di garanzia ex art. 277 LEF.
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
-
-
-
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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