15.2012.54
Ricorso contro il calcolo del minimo di esistenza. Ricorso tardivo. Esame d'ufficio dei motivi di nullità. Irricevibilità delle censure già proproste in un precedente ricorso. Trasmissione all'ufficio
6 giugno 2012Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.54
Data decisione, Autorità:
06.06.2012, CEF
Titolo:
Ricorso contro il calcolo del minimo di esistenza. Ricorso tardivo. Esame d'ufficio dei motivi di nullità. Irricevibilità delle censure già proproste in un precedente ricorso. Trasmissione all'ufficio d'esecuzione come istanza di revisione
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 22 LEF
art. 93 cpv. 3 LEF
Incarto n.
15.2012.54
Lugano
6 giugno 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 aprile 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento emesso il 30 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 11/21 maggio di PI 1 e 7 maggio
dell’CO 1, nonché lo scritto 7 (recte 30) maggio 2012 del ricorrente;
ritenuto
Fatti
A. PI 1
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre
interessi dal 6 aprile 2011.
B. Il 9
febbraio 2012, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile
a carico dell’escusso:
Guadagno
Debitore/debitrice fr. 5'206.--
coniuge fr. 0.--
fr. 5'206.--
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.--
Figli
minorenni fr. 0.--
Affitto
fr. 0.--
Riscaldamento fr. 150.--
Cassa
malati fr. 344.--
Alimenti fr. 0.--
Trasferte fr. 50.--
Totale fr. 1'744.--
Trattenuta:
fr. 3'806.--
Osservazioni: l’importo pignorato è limitato a CHF 1'962.44
mensile in quanto la rendita AVS non è pignorabile.
C. Con
ricorso 27 febbraio 2012 l’escusso si è aggravato una prima volta contro tale
calcolo, rimproverando all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella
rendita AVS mensile, pari a fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli,
pari a complessivi fr. 1’442.--, e chiedendo di considerare il minimo di base
per il figlio minorenne e la figlia maggiorenne agli studi, nonché la pigione e
la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli
per il loro mantenimento.
D. Con
sentenza 23 marzo 2012 (inc. 15.12.39), la scrivente Camera ha respinto il ricorso,
ritenendo che il diritto alle rendite per figli spetta in linea di massima
all’assicurato (ovvero in concreto all’escusso) e che il ricorrente non aveva
dimostrato di pagare un affitto né che gli alimenti che la moglie ha
dichiarato di ricevere fossero indispensabili per il mantenimento della
medesima e dei figli ai sensi dell’art. 93 LEF. La Camera ha però riservato la
facoltà per l’escusso di chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv.
3 LEF), producendo i documenti necessari ad accertare i redditi della moglie e
a stabilire il suo minimo di esistenza.
E. Il
30 marzo 2012, l’Ufficio ha spedito il verbale di pignoramento alle parti, che
riporta testualmente il calcolo del minimo di esistenza, ad eccezione
dell’”eccedenza mensile pignorabile”, correttamente calcolata in fr. 3'462.--,
ma comunque ridotta alla cifra di fr. 1'962.-- già determinata in precedenza,
per l’effetto dell’impignorabilità della rendita AVS.
F. Il
10 aprile 2012, l’escusso ha presentato un nuovo ricorso fondato in gran parte
sugli stessi argomenti già fatti valere in precedenza. Ha però precisato che la
moglie aveva nel frattempo chiesto alla Cassa di compensazione AVS che le
rendite per i figli venissero versate nelle sue mani. D’altronde, ha prodotto
il 13 aprile 2012 la sentenza 11 aprile 2012 della Pretura di Bellinzona (inc.
SO.2012.390), che omologa la convenzione conclusa il 5 marzo 2012 tra i coniugi
RI 1, la quale prevede in particolare l’impegno dell’escusso di versare alla
moglie un importo mensile di fr. 3'500.--, che include le rendite AVS e LPP per
i figli incassate direttamente dal padre. Il ricorrente afferma che la moglie
non ha altri redditi dell’importo ch’egli le versa.
G. Delle osservazioni della controparte e dell’CO 1 si dirà,
per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un
provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, l’escusso può in ogni
tempo, in virtù dell’art. 22 LEF, contestare le decisioni che manifestamente
ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una
situazione insopportabile cfr. DTF 110 III 32; Vonder
Mühll, n. 66 ad art. 93). Nel caso concreto, nella misura in cui
l’escusso si limita a riproporre le medesime censure di quelle già respinte con
la decisione 23 marzo 2012 di questa Camera (inc. 15.12.39), ormai passata in giudicato, il ricorso è
però irricevibile. Sono pure inammissibili le censure fondate su fatti nuovi,
perché devono dapprima essere sottoposte all’CO 1 con un’istanza di revisione
(art. 93 cpv. 3 LEF).
2.
Il ricorso va pertanto trasmesso all’Ufficio quale istanza
di revisione. Si ricorda a questo proposito che nel minimo di esistenza
può essere considerata soltanto la parte degli alimenti versati dall’escusso che
corrisponde al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF non
coperto da propri redditi. Nel caso concreto, l’Ufficio dovrà quindi,
preliminarmente, determinare il minimo di esistenza di moglie e figlio dell’escusso
(cfr. CEF 25 ottobre 2006, cons. 3, RtiD I-2007, 859 s. n. 66c), ritenuto che
non si può invece tenere conto del mantenimento di figli maggiorenni che
svolgono studi universitari (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza, ad n. II/6; DTF 98 III
34.
ss.; BlSchK 2000, 63 ss; CEF
9.
giugno 2005, inc. 15.05.20, RtiD I-2006 761 ss n. 80c, cons. 5.2/b/ a/aa). A
questo scopo, l’Ufficio potrà prevalersi dell’assistenza dell’ufficio
d’esecuzione del domicilio della moglie (art. 4 LEF). L’eventuale modifica
della quota pignorabile avrà effetto a partire dal momento in cui gli alimenti
erano dovuti e sono stati pagati, ma al più presto dalla data dell’esecuzione
del pignoramento, ovvero da febbraio 2012. Le rendite AVS e LPP per figli
dovranno essere computate nei redditi dell’escusso finché continueranno ad
essere versate nelle sue mani.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Il ricorso
è trasmesso all’CO 1 quale istanza di revisione del calcolo del minimo
d’esistenza di RI 1, unitamente agli atti prodotti dalle parti.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–;
–
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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