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Decisione

15.2012.54

Ricorso contro il calcolo del minimo di esistenza. Ricorso tardivo. Esame d'ufficio dei motivi di nullità. Irricevibilità delle censure già proproste in un precedente ricorso. Trasmissione all'ufficio

6 giugno 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre

interessi dal 6 aprile 2011.

B. Il 9

febbraio 2012, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile

a carico dell’escusso:

Guadagno

Debitore/debitrice fr. 5'206.--

coniuge fr. 0.--

fr. 5'206.--

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.--

Figli

minorenni fr. 0.--

Affitto

fr. 0.--

Riscaldamento fr. 150.--

Cassa

malati fr. 344.--

Alimenti fr. 0.--

Trasferte fr. 50.--

Totale fr. 1'744.--

Trattenuta:

fr. 3'806.--

Osservazioni: l’importo pignorato è limitato a CHF 1'962.44

mensile in quanto la rendita AVS non è pignorabile.

C. Con

ricorso 27 febbraio 2012 l’escusso si è aggravato una prima volta contro tale

calcolo, rimproverando all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella

rendita AVS mensile, pari a fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli,

pari a complessivi fr. 1’442.--, e chiedendo di considerare il minimo di base

per il figlio minorenne e la figlia maggiorenne agli studi, nonché la pigione e

la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli

per il loro mantenimento.

D. Con

sentenza 23 marzo 2012 (inc. 15.12.39), la scrivente Camera ha respinto il ricorso,

ritenendo che il diritto alle rendite per figli spetta in linea di massima

all’assicurato (ovvero in concreto all’escusso) e che il ricorrente non aveva

dimostrato di pagare un affitto né che gli alimenti che la moglie ha

dichiarato di ricevere fossero indispensabili per il mantenimento della

medesima e dei figli ai sensi dell’art. 93 LEF. La Camera ha però riservato la

facoltà per l’escusso di chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv.

3 LEF), producendo i documenti necessari ad accertare i redditi della moglie e

a stabilire il suo minimo di esistenza.

E. Il

30 marzo 2012, l’Ufficio ha spedito il verbale di pignoramento alle parti, che

riporta testualmente il calcolo del minimo di esistenza, ad eccezione

dell’”eccedenza mensile pignorabile”, correttamente calcolata in fr. 3'462.--,

ma comunque ridotta alla cifra di fr. 1'962.-- già determinata in precedenza,

per l’effetto dell’impignorabilità della rendita AVS.

F. Il

10 aprile 2012, l’escusso ha presentato un nuovo ricorso fondato in gran parte

sugli stessi argomenti già fatti valere in precedenza. Ha però precisato che la

moglie aveva nel frattempo chiesto alla Cassa di compensazione AVS che le

rendite per i figli venissero versate nelle sue mani. D’altronde, ha prodotto

il 13 aprile 2012 la sentenza 11 aprile 2012 della Pretura di Bellinzona (inc.

SO.2012.390), che omologa la convenzione conclusa il 5 marzo 2012 tra i coniugi

RI 1, la quale prevede in particolare l’impegno dell’escusso di versare alla

moglie un importo mensile di fr. 3'500.--, che include le rendite AVS e LPP per

i figli incassate direttamente dal padre. Il ricorrente afferma che la moglie

non ha altri redditi dell’importo ch’egli le versa.

G. Delle osservazioni della controparte e dell’CO 1 si dirà,

per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in

diritto:

1.

Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un

provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, l’escusso può in ogni

tempo, in virtù dell’art. 22 LEF, contestare le decisioni che manifestamente

ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una

situazione insopportabile cfr. DTF 110 III 32; Vonder

Mühll, n. 66 ad art. 93). Nel caso concreto, nella misura in cui

l’escusso si limita a riproporre le medesime censure di quelle già respinte con

la decisione 23 marzo 2012 di questa Camera (inc. 15.12.39), ormai passata in giudicato, il ricorso è

però irricevibile. Sono pure inammissibili le censure fondate su fatti nuovi,

perché devono dapprima essere sottoposte all’CO 1 con un’istanza di revisione

(art. 93 cpv. 3 LEF).

2.

Il ricorso va pertanto trasmesso all’Ufficio quale istanza

di revisione. Si ricorda a questo proposito che nel minimo di esistenza

può essere considerata soltanto la parte degli alimenti versati dall’escusso che

corrisponde al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF non

coperto da propri redditi. Nel caso concreto, l’Ufficio dovrà quindi,

preliminarmente, determinare il minimo di esistenza di moglie e figlio dell’e­scus­so

(cfr. CEF 25 ottobre 2006, cons. 3, RtiD I-2007, 859 s. n. 66c), ritenuto che

non si può invece tenere conto del mantenimento di figli maggiorenni che

svolgono studi universitari (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza, ad n. II/6; DTF 98 III

34.

ss.; BlSchK 2000, 63 ss; CEF

9.

giugno 2005, inc. 15.05.20, RtiD I-2006 761 ss n. 80c, cons. 5.2/b/ a/aa). A

questo scopo, l’Ufficio potrà prevalersi dell’assistenza dell’ufficio

d’esecuzione del domicilio della moglie (art. 4 LEF). L’eventuale modifica

della quota pignorabile avrà effetto a partire dal momento in cui gli alimenti

erano dovuti e sono stati pagati, ma al più presto dalla data dell’esecuzione

del pignoramento, ovvero da febbraio 2012. Le rendite AVS e LPP per figli

dovranno essere computate nei redditi dell’e­scusso finché continueranno ad

essere versate nelle sue mani.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Il ricorso

è trasmesso all’CO 1 quale istanza di revisione del calcolo del minimo

d’esisten­za di RI 1, unitamente agli atti prodotti dalle parti.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

–;

Comunicazione

all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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