15.2012.55
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11 giugno 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
15.2012.55
Data decisione, Autorità:
11.06.2012, CEF
Titolo:
Elenco oneri. Contestazione delle ipoteche legali del fisco. Nuovo diritto. Cognizione limitata dell'autorità di vigilanza. Menzione nell'elenco oneri di una procedura di accertamento dell’esistenza del pegno. Irricevibilità della domanda di differimento dell'asta
ELENCO ONERI
art. 836 CC
art. 141 LEF
art. 142 LEF
art. 36 cpv. 2 RFF
art. 37 cpv. 3 RFF
Incarto n.
15.2012.55
15.2012.61
Lugano
11 giugno 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi interposti il 23 aprile 2012
(inc. 15.12.61) da
PI 3, __________
patrocinata dall’avv. PA 2, __________
rispettivamente il 3 maggio 2012 (inc. 15.12.55) da
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’elenco
oneri depositato il 19 aprile 2012 nella procedura di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ promossa da
PI 2
nei confronti, in
via solidale, della seconda ricorrente e del figlio
PI 1, __________
patrocinato
dall’avv. PA 3, __________
vista l’ordinanza 9 maggio 2012 con cui l’istanza di
effetto sospensivo presentata da RI 1 è stata dichiarata priva di oggetto in
seguito all’annullamento dell’asta il 4 maggio 2012;
ritenuto
Fatti
A. Il 19 aprile 2012, l’CO 1 ha comunicato alle parti l’elenco oneri relativo al fondo part. n. __________ RFD __________, intestato per una
metà a PI 1 (quota A) e per l’altra alla madre RI 1 (quota B), allestito
nell’esecuzione n. 250’769-01/02 promossa da PI 2 contro entrambi in via
solidale in realizzazione delle sue cartelle ipotecarie gravanti il fondo in
questione in 1°, 2° e 3° rango. Il valore complessivo attribuito dal perito al
fondo è di fr. 2'726'900.--.
B. L’elenco
oneri, per quanto concerne le ipoteche legali, si presenta come segue:
IPOTECHE
LEGALI
1. PI
3
Imposte
comunali garantite da IL
(RI
1) 2007-2012 fr. 17'686.05
Interessi
al 22.05.2012 fr. 2'154.90 fr. 23'397.45
Imposte
comunali garantite da IL
(PI
1) 2007-2012 fr. 29'768.75
Interessi
al 22.05.2012 fr. 2'556.15 fr. 35'881.40
2. Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
PI
1
IC
2007*-08*-09*-10*-11*-12* fr. 29'768.75
Interessi
al 22.05.2012 fr. 1'696.35 fr. 31'465.10
RI
1
IC
2008-09**-10*-11*-12* fr. 15'947.90
Interessi
al 22.05.2012 fr. 1'246.05 fr. 17'193.95
Totale
parziale fr. 107'937.90
* importi provvisori
**
pende reclamo/ricorso
Nella rubrica delle ipoteche convenzionali, PI 2 è stato iscritto
per un credito di fr. 784'554,80, garantito da tre cartelle ipotecarie al
portatore di fr. 300'000.-- in 1. grado, di fr. 200'000.-in 2. grado e di fr.
400'000.-- in 3. grado, mentre PI 3 è stata
iscritta
per un credito di fr. 2'232'302,16, garantito da una cartella ipotecaria al portatore
di fr. 1'000'000.-- in 4. grado.
C. Con
ricorso 23 aprile 2012 (inc. 15.12.61), PI 3 ha chiesto lo stralcio delle ipoteche legali e in via subordinata l’assunzione dei “necessari documenti
giustificativi”. La banca sostiene che dette ipoteche legali, se non quelle a
garanzia dell’imposta immobiliare, non avrebbero prima facie alcuna pertinenza
con l’immobile e non sarebbero comprovate. Accenna inoltre ad una possibile perenzione
del diritto di tassare.
D. Con
ricorso 3 maggio 2012 (inc. 15.12.55), RI 1 chiede, sulla base dell’art. 37
cpv. 3 RFF, che sia fatto ordine all’CO 1 di menzionare nell’elenco oneri la procedura
di accertamento dell’esistenza del pegno pendente presso la Prima Camera civile
del Tribunale d’appello tra PI 3 da una parte, e RI 1 e PI 1 dall’altra (inc.
11.2011.71). La ricorrente chiede inoltre che l’incanto del fondo venga
differito sino alla conclusione di siffatta causa giusta l’art. 141 LEF,
invocando, qualora non fosse il caso, un rischio d’indebita influenza sul
prezzo dell’aggiudicazione e una violazione dei suoi legittimi interessi, nella
misura in cui l’eventuale disconoscimento del pegno vantato da PI 3 nonché
l’eventuale annullamento delle tassazioni dei redditi del fondo che non ha
percepito, siccome sono stati incassati dall’Ufficio a favore dei creditori ipotecari,
le consentirebbe di salvare la proprietà grazie alla metà degli affitti che
tornerebbe nella propria disponibilità.
E. Sulle
osservazioni delle controparti e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai
fini del giudizio, nei prossimi considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Più
ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione
forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere
congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando
sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove
formulino tesi divergenti.
1.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16.
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1
a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
Nel
caso concreto, entrambi i ricorsi vertono, almeno in parte, sullo stesso atto,
ovvero l’elenco oneri relativo al fondo part. n. RFD di. Le due vertenze
possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase
con una sola sentenza.
2.
Sul
ricorso di PI 3
2.1
Giusta l’art. 36 cpv. 2 RFF, l’ufficio d’esecuzione non può rifiutare
l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o
che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere
la produzione di prove. Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di
vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una
pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente
garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una
base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv.
1.
RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece
l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i
creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi
dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di
crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30
giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
2.2
Per
quanto riguarda il caso in esame, la richiesta di PI 3 tendente all’assunzione
dei “necessari documenti giustificativi” è quindi da respingere, visto il
chiaro tenore dell’art. 36 cpv. 2 RFF. L’Ufficio, come l’autorità di
vigilanza, deve esercitare il proprio (molto) limitato potere di cognizione
sulla base della sola insinuazione.
2.3
L’art.
836.
vCC, nella sua versione anteriore al 1° gennaio 2012, consentiva al diritto
cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere
obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore
di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale
diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale
indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares
gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’eventuale iscrizione a
registro fondiario aveva valore dichiarativo, mentre nel secondo caso
l’iscrizione assumeva carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca
legale (cfr. Steinauer, Les droits
réels, vol. III, n. 2380d e rif.). Tale regolamentazione si applica anche alla
fattispecie, malgrado la modifica dell’art. 836 CC dell’11 dicembre 2009. In effetti, giusta l’art. 44 cpv. 3 del Titolo finale del Codice civile, le ipoteche legali di
diritto cantonale non iscritte a registro fondiario ma costituite, come quelle
in esame, prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, del nuovo diritto,
rimangono opponibili, nei dieci anni successivi a tale data, anche ai terzi di
buona fede che si affidano al registro. Le ipoteche legali riferite alle
imposte del 2012 sono invece disciplinate dal nuovo art. 836 nCC, il quale
stabilisce comunque la loro opponibilità ai terzi di buona fede senza iscrizione
durante un periodo di 4 mesi dall’esigibilità del credito garantito. Essendo la
scadenza della prima delle quattro rate fissata al 1° maggio 2012 (cfr. Decreto
esecutivo del 20 dicembre 2011, RL 10.2.2.1.2), le ipoteche legali del 2012
sono da considerare valide, ancorché non iscritte a registro fondiario almeno
fino al 1° settembre 2012. L’Ufficio stabilirà nelle (nuove) condizioni, in
funzione della nuova data dell’asta, la parte dell’imposta da porre a carico
dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di vendita in virtù dell’art.
49.
cpv. 1 lett. b RFF.
2.4
L’art.
183.
LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario,
il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 (v)CC “allo Stato e ai Comuni, sopra
tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali
ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni
immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Giusta
l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 (v)CC,
è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC
(cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua
validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca
legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 (cpv. 3).
2.5
Il
beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per
tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali
che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria
cantonale non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano
siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del
merito (cfr. CEF 11 maggio 2007, inc. 15.07.9, cons. 10; 25 giugno 2002, inc.
15.02
, cons. 4; Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I 535 ad 4.4; Allidi,
L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione
speciale della RDAT, Bellinzona 1999, pag. 329-330).
2.6
La
stretta relazione con l’immobile è evidente per l’imposta immobiliare cantonale
delle persone giuridiche ai sensi degli art. 95 segg. LT e per l’imposta
immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche giusta gli art. 291
segg. LT, poiché il loro oggetto è infatti l’immobile in quanto tale, sul cui
valore di stima – senza alcuna deduzione – esse vengono calcolate (cfr. per
tutte CEF 25 giugno 2002, inc. 15.02.47, cons. 3; Pedroli, op. cit.; Allidi,
op. cit., p. 329). Tale relazione è inoltre riconosciuta per l’imposta sul
reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche,
limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti, locazioni, valore locativo
dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché per l’imposta
sulla sostanza delle persone fisiche, limitatamente alla sostanza immobiliare,
dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. CEF 11 maggio 2007, inc. 15.07.9,
cons. 10; 25 giugno 2002, inc. 15.02.55, cons. 4; Pedroli, op. cit., pag. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., pag. 329-330).
2.7
Nel caso di specie, l’Ufficio esazione e
condoni, in sede di osservazioni, ha esposto che tutte le pretese che lo stato
del Canton Ticino fa valere hanno una stretta relazione con l’immobile, siccome
si tratterebbe per PI 1 della metà del reddito immobiliare derivante dalla
locazione commerciale, e per RI 1 dell’altra metà aumentata dal valore locativo
dell’appartamento tenuto alla sua disposizione, oltre a, per entrambi,
l’imposta sulla sostanza immobiliare. Tale spiegazione appare verosimile. Come
suesposto (cons. 2.5), l’imposta sul reddito e sulla
sostanza delle persone fisiche può essere garantita da ipoteca legale. Eventuali dubbi sull’esistenza o sul quantum
del credito non autorizzano l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco
oneri (supra ad cons. 2.1). Rimane riservata
un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro
importo e alla loro esigibilità.
2.8
L’importo
totale delle imposte comunali di PI 1 iscritte nell’elenco oneri è pari a quello
iscritto a favore del Cantone per le imposte cantonali, mentre l’importo totale
delle imposte comunali a carico di RI 1 è leggermente superiore a quello
iscritto per le sue imposte cantonali, ma include in più le imposte per l’anno
2007.
Prima facie, si tratta verosimilmente delle medesime imposte di quelle
fatte valere dal Cantone, posto che il moltiplicatore d’imposte comunali del
Comune __________ è stato del 100% fino al 2011. Di conseguenza, le considerazioni
e la conclusione esposte al considerando 2.6 valgono mutatis mutandis
per le imposte comunali.
2.9
Per
l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale a cui si riferisce e giusta l’art. 194 cpv. 1 LT i
crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione; sospensioni ed interruzioni sono possibili in virtù dell’art. 193
cpv. 3 e 4 LT, per entrambi i termini (art. 194 cpv. 2 LT). Il termine di
prescrizione assoluto del diritto di tassare è di 15 anni (art. 193 cpv. 5 LT)
e quello del diritto di riscossione di 10 anni (art. 194 cpv. 3 LT). Tenuto
conto del tempo che può trascorrere tra la tassazione e la sua crescita in
giudicato, è quindi possibile che il diritto di riscossione non sia ancora
prescritto anche se sono trascorsi più di 25 anni dalla fine del periodo
fiscale determinante. In queste condizioni, eventuali indizi di prescrizione non
giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi
sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo
notificato, riservata la facoltà per le parti di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente (cfr. CEF 7 marzo 2012, inc.
15.12
, cons. 3.2; 30 aprile 2010, inc. 15.10.43, cons. 6.1).
3.
Sul ricorso
di RI 1
3.1
Poiché si riferisce ad una fattispecie simile a quanto previsto dall’art.
37.
cpv. 3 RFF (applicabile per analogia nelle procedure di realizzazione di
pegno, cfr. art. 102 RFF), va accolta la richiesta di menzione nell’elenco oneri della procedura di accertamento
dell’esistenza del pegno pendente presso la Prima Camera civile del Tribunale
d’appello tra PI 3 da una parte, e RI 1 e PI 1 dall’altra (inc. 11.2011.71).
3.2
È per
contro irricevibile, in questa sede, la domanda tendente al differimento
dell’asta giusta l’art. 141 LEF, siccome la decisione spetta in primo luogo
all’Ufficio. In mancanza di una simile decisione, il ricorso è improponibile.
a) A
titolo abbondanziale, occorre comunque osservare che le condizioni
d’applicazione dell’art. 141 LEF non appaiono manifestamente date nel caso in esame.
Infatti, la contestazione principale di RI 1 riguarda
unicamente la pretesa di PI 3,
iscritta nell’elenco oneri come garantita da un pegno di quarto
grado nell’esecuzione promossa dalla portatrice delle cartelle
ipotecarie
dei tre primi gradi (PI 2): non può pertanto avere alcun influsso sul prezzo di
aggiudicazione (cfr. art. 105 RFF). Pure le contestazioni riferite alle
ipoteche legali cantonali non sono suscettibili d’influire in modo rilevante
sul prezzo di aggiudicazione, siccome vertono su un importo complessivo,
dedotta l’imposta del 2008 a carico di RI 1, di fr. 43'116,35 (fr. 31'465,10 +
17'193,95 ./. 4'782,45), da considerare ininfluente in rapporto al valore di stima
peritale di fr. 2'726'900.-- (cfr. CEF 30 luglio 2010, inc. 15.10.69; 22 luglio
1997, inc. 15.97.84, cons. 1d). In ogni caso i riparti a favore di PI 3 e del
fisco dovranno essere depositati in attesa della risoluzione delle liti,
rispettivamente fino a quando le tassazioni non saranno diventate definitive. D’altronde,
PI 3, indipendentemente dall’esito della lite, può partecipare all’asta
pubblica come qualsiasi altro interessato e l’interesse economico della
ricorrente riferito alla lite in questione non può ad ogni modo pregiudicare il
diritto di PI 2, che già ora beneficia dei redditi del fondo, di far realizzare
il fondo senza ulteriore indugio.
b) A scanso di equivoci, va ricordato che il fatto che parte delle imposte
immobiliari siano fondate su tassazioni provvisorie non è d’ostacolo alla loro
iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da
qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti
oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e
l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con
rif.). Il credito fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge
(cfr. cons. 2.6), che anch’esso è indipendente dalla tassazione. Il conteggio
che quantifica la pretesa garantita da ipoteca legale di cui all’art. 253 LT non
è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri del
credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 140, 141 LEF; 36, 37, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 193, 194, 252, 253
LT; 61, 62 OTLEF
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 23 aprile 2012 di PI 3 (inc. 15.12.61) e 3 maggio
2012.
di RI 1 (inc. 15.12.55) sono congiunte.
2.
Il
ricorso di PI 3 è respinto.
3.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 è parzialmente ammesso.
§ Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di aggiungere nell’elenco oneri relativo
al fondo part. n. __________ RFD di __________ in merito alla pretesa di PI 3 la
menzione delle parti nella procedura di accertamento dell’esistenza del pegno
pendente presso la Prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc.
11.2011
) e delle loro conclusioni.
4.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–;
–;
–;
– avv. PA 3, __________.
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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