15.2012.56
Pignoramento complementare. Pignoramento del credito del debitore contro un fallito e non del possibile futuro dividendo nella liquidazione della massa fallimentare
11 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2012.56
Data decisione, Autorità:
11.06.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento complementare. Pignoramento del credito del debitore contro un fallito e non del possibile futuro dividendo nella liquidazione della massa fallimentare
PIGNORAMENTO COMPLEMENTARE
art. 91 cpv. 1 LEF
art. 91 cpv. 6 LEF
art. 208 LEF
Incarto n.
15.2012.56
Lugano
11 giugno
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 maggio 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il complemento di pignoramento
del 29 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente
da
PI 1
patrocinato dall’ PA 1
Viste le osservazioni:
- 23 maggio 2012 di PI 1, __________;
- 24 maggio 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI
1 contro RI 1 il 18 gennaio 2012 l’CO 1ha pignorato per un credito di fr. 245'120.40
oltre accessori la PPP n. __________ RFD di __________ del valore di stima
ufficiale di fr. 805'223.00 e gravata da cartelle ipotecarie per complessivi
fr. 4'680'000.00.
B. Con
scritto del 28 marzo 2012 PI 1, rilevando di aver avuto conoscenza il giorno
precedente che nell’ambito del fallimento della società __________ tra i
creditori principali figura l’escusso, ha chiesto l’estensione del pignoramento
ad un eventuale dividendo di liquidazione spettante al signor RI 1 nella
procedura fallimentare.
C. Con
provvedimento 30 marzo 2012 l’Ufficio ha pignorato presso l’Ufficio dei
fallimenti del Distretto di __________ il credito “spettante al debitore
nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura
fallimentare della __________”.
D. Con
tempestivo ricorso 10 maggio 2012 RI 1 ha postulato l’annullamento del provvedimento 30 marzo 2012 argomentando che l’importo pignorato non sarebbe stato
quantificato perché allo stadio attuale della procedura fallimentare non
sarebbe possibile stabilire se vi sarà un dividendo a favore dei creditori di
terza classe. Così facendo l’Ufficio avrebbe pignorato un credito futuro la cui
aspettativa sarebbe incerta e quindi impignorabile.
E. Con
osservazioni 23 maggio 2012 PI 1 si è opposto al gravame rilevando che per
l’art. 208 LEF con la dichiarazione di fallimento tutti i crediti nei confronti
del fallito diventano esigibili. Il ricorrente non avrebbe quindi notificato
nel fallimento un credito futuro bensì un suo credito esistente ed esigibile.
L’unica incertezza sarebbe data dal fatto che non è noto se la massa
fallimentare sarà sufficiente per soddisfare ed eventualmente in quale misura i
crediti di terza classe.
F. Delle
osservazioni 24 maggio 2012 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il
debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per
un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in
suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv. 1
cifra 2 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite
dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze
penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). Il creditore ha la
possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli
sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. Brugger, SchKG, Schweizerische
Gerichtspraxis 1946 -1984, Adligenswil 1984, n. 29 art. 91).
Considerandi
2.
Se
il debitore in occasione del pignoramento omette di indicare tutti i suoi beni,
il creditore non deve interporre ricorso all’Autorità di vigilanza contro
l’operato dell’ufficio di esecuzione, ma unicamente richiedere il pignoramento
complementare (cfr. Brugger, op.
cit., n. 30 art. 91; BlSchK 1977, p.53 ).
3.
Nel caso in esame occorre rilevare che il credito per il quale
PI 1 ha ottenuto il pignoramento ammonta a fr. 245'120.40 oltre accessori. A
fronte di tale importo l’Ufficio aveva inizialmente pignorato il Foglio PPP n. ____________________
di 58/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __________RFD di ____________________.
L’Ufficio ha evidenziato che la PPP pignorata ha un valore di stima ufficiale di
fr. 805'223.00, rilevando che la stessa è gravata da due cartelle ipotecarie al
portatore di complessivi fr. 4'680’000.00. In considerazione dell’aggravio
ipotecario, il valore della PPP pignorata appare di gran lunga inferiore al
credito in esecuzione, donde la corretta richiesta del creditore di procedere ad
un pignoramento complementare in presenza di altri valori patrimoniali di
spettanza dell’escusso. Ciò considerato che l’Ufficio è
tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in
capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti, tutti i diritti
patrimoniali dell’escusso.
Orbene il fatto che
una pretesa sia contestata, non sia ancora esigibile oppure sia sottoposta ad
una condizione sospensiva non impedisce il suo pignoramento (Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 95). Il pignoramento non può invece portare su delle semplici aspettative
(cfr. Foëx, op. cit.; de Gottrau,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 12 ad art. 95 con
riferimenti). Nel caso di specie è stato pignorato il credito “spettante al
debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura
fallimentare della __________”. Come emerge dalla lettera trasmessa il 2 aprile
2012.
dall’Ufficio dei fallimenti di __________ all’CO 1 allo stadio attuale
della procedura fallimentare non è possibile stabilire se vi potrà essere un
dividendo a favore dei creditori di terza classe, tra cui figura RI 1. Il
diritto di RI 1 ad un dividendo invero non è altro che la parte del credito che
sarà pagata a dipendenza dell’esistenza di sufficienti attivi della massa,
ritenuto che in concreto l’incertezza non riguarda l’esistenza della pretesa ma
la solvibilità della debitrice. Di conseguenza il verbale di pignoramento deve
essere inteso nel senso che è pignorato il credito, esistente ed esigibile
(art. 208 cpv. 1 LEF), vantato dall’escusso nei confronti della __________.
Questo credito potrà
poi essere realizzato, a richiesta del creditore procedente, senza dover
attendere gli esiti della procedura fallimentare.
4.
Il ricorso è quindi
respinto. Per chiarezza si procede ad una precisazione del verbale di
pignoramento nel senso che in luogo del credito “spettante
al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura
fallimentare della __________” è pignorato “il
credito di RI 1 nei confronti della __________,
ora in fallimento”. Non si prelevano spese (art. 61
cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli
art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 6, 208 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
1.1. Il verbale di
pignoramento 30 marzo 2012 è rettificato nel senso che
in luogo del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della
liquidazione relativa alla procedura fallimentare della __________” è pignorato “il credito di RI 1 nei confronti della __________.”
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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