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Decisione

15.2012.56

Pignoramento complementare. Pignoramento del credito del debitore contro un fallito e non del possibile futuro dividendo nella liquidazione della massa fallimentare

11 giugno 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI

1 contro RI 1 il 18 gennaio 2012 l’CO 1ha pignorato per un credito di fr. 245'120.40

oltre accessori la PPP n. __________ RFD di __________ del valore di stima

ufficiale di fr. 805'223.00 e gravata da cartelle ipotecarie per complessivi

fr. 4'680'000.00.

B. Con

scritto del 28 marzo 2012 PI 1, rilevando di aver avuto conoscenza il giorno

precedente che nell’ambito del fallimento della società __________ tra i

creditori principali figura l’escusso, ha chiesto l’estensione del pignoramento

ad un eventuale dividendo di liquidazione spettante al signor RI 1 nella

procedura fallimentare.

C. Con

provvedimento 30 marzo 2012 l’Ufficio ha pignorato presso l’Ufficio dei

fallimenti del Distretto di __________ il credito “spettante al debitore

nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura

fallimentare della __________”.

D. Con

tempestivo ricorso 10 maggio 2012 RI 1 ha postulato l’annullamento del provvedimento 30 marzo 2012 argomentando che l’importo pignorato non sarebbe stato

quantificato perché allo stadio attuale della procedura fallimentare non

sarebbe possibile stabilire se vi sarà un dividendo a favore dei creditori di

terza classe. Così facendo l’Ufficio avrebbe pignorato un credito futuro la cui

aspettativa sarebbe incerta e quindi impignorabile.

E. Con

osservazioni 23 maggio 2012 PI 1 si è opposto al gravame rilevando che per

l’art. 208 LEF con la dichiarazione di fallimento tutti i crediti nei confronti

del fallito diventano esigibili. Il ricorrente non avrebbe quindi notificato

nel fallimento un credito futuro bensì un suo credito esistente ed esigibile.

L’unica incertezza sarebbe data dal fatto che non è noto se la massa

fallimentare sarà sufficiente per soddisfare ed eventualmente in quale misura i

crediti di terza classe.

F. Delle

osservazioni 24 maggio 2012 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Il

debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per

un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in

suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv. 1

cifra 2 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite

dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze

penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). Il creditore ha la

possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli

sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. Brugger, SchKG, Schweizerische

Gerichtspraxis 1946 -1984, Adligenswil 1984, n. 29 art. 91).

Considerandi

2.

Se

il debitore in occasione del pignoramento omette di indicare tutti i suoi beni,

il creditore non deve interporre ricorso all’Autorità di vigilanza contro

l’operato dell’ufficio di esecuzione, ma unicamente richiedere il pignoramento

complementare (cfr. Brugger, op.

cit., n. 30 art. 91; BlSchK 1977, p.53 ).

3.

Nel caso in esame occorre rilevare che il credito per il quale

PI 1 ha ottenuto il pignoramento ammonta a fr. 245'120.40 oltre accessori. A

fronte di tale importo l’Ufficio aveva inizialmente pignorato il Foglio PPP n. ____________________

di 58/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __________RFD di ____________________.

L’Ufficio ha evidenziato che la PPP pignorata ha un valore di stima ufficiale di

fr. 805'223.00, rilevando che la stessa è gravata da due cartelle ipotecarie al

portatore di complessivi fr. 4'680’000.00. In considerazione dell’aggravio

ipotecario, il valore della PPP pignorata appare di gran lunga inferiore al

credito in esecuzione, donde la corretta richiesta del creditore di procedere ad

un pignoramento complementare in presenza di altri valori patrimoniali di

spettanza dell’escusso. Ciò considerato che l’Ufficio è

tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in

capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti, tutti i diritti

patrimoniali dell’escusso.

Orbene il fatto che

una pretesa sia contestata, non sia ancora esigibile oppure sia sottoposta ad

una condizione sospensiva non impedisce il suo pignoramento (Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 95). Il pignoramento non può invece portare su delle semplici aspettative

(cfr. Foëx, op. cit.; de Gottrau,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 12 ad art. 95 con

riferimenti). Nel caso di specie è stato pignorato il credito “spettante al

debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura

fallimentare della __________”. Come emerge dalla lettera trasmessa il 2 aprile

2012.

dall’Ufficio dei fallimenti di __________ all’CO 1 allo stadio attuale

della procedura fallimentare non è possibile stabilire se vi potrà essere un

dividendo a favore dei creditori di terza classe, tra cui figura RI 1. Il

diritto di RI 1 ad un dividendo invero non è altro che la parte del credito che

sarà pagata a dipendenza dell’esistenza di sufficienti attivi della massa,

ritenuto che in concreto l’incertezza non riguarda l’esistenza della pretesa ma

la solvibilità della debitrice. Di conseguenza il verbale di pignoramento deve

essere inteso nel senso che è pignorato il credito, esistente ed esigibile

(art. 208 cpv. 1 LEF), vantato dall’escusso nei confronti della __________.

Questo credito potrà

poi essere realizzato, a richiesta del creditore procedente, senza dover

attendere gli esiti della procedura fallimentare.

4.

Il ricorso è quindi

respinto. Per chiarezza si procede ad una precisazione del verbale di

pignoramento nel senso che in luogo del credito “spettante

al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura

fallimentare della __________” è pignorato “il

credito di RI 1 nei confronti della __________,

ora in fallimento”. Non si prelevano spese (art. 61

cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli

art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 6, 208 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

1.1. Il verbale di

pignoramento 30 marzo 2012 è rettificato nel senso che

in luogo del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della

liquidazione relativa alla procedura fallimentare della __________” è pignorato “il credito di RI 1 nei confronti della __________.”

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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