Lexipedia

Decisione

15.2012.57

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato sull'asserita impossibilità per l'escusso di procedere ai pagamenti rateali concordati con l'escutente

18 maggio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei

confronti di RI 1 per l’incasso della somma di fr. 46'779.10 oltre interessi e

spese, in data 8 maggio 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso nei

confronti dell’escusso la comminatoria di fallimento. L’atto esecutivo è stato

notificato al debitore il giorno successivo.

B. Contro

l’emissione della comminatoria di fallimento RI 1 (recte: RI 1) è

insorto con ricorso del 10/14 maggio 2012, asserendo che sarebbe loro intenzione

restituire quanto dovuto alla procedente, ma puntualizzando che le rate decise

nel corso dell’udienza dell’11 gennaio 2012 di fr. 2'000.- mensili sono

insostenibili. Se è stato possibile onorare l’accordo, ancorché con estrema

difficoltà, per i mesi di gennaio e febbraio - assevera l’insorgente - per i

mesi successivi ciò non è più stato possibile. Da qui la richiesta di pagare

mensilmente, almeno per ora, fr. 800.-, con la prospettiva di aumento della

singola rata una volta ripresa una attività lavorativa. Secondo l’insorgente si

impone altresì la concessione del tempo necessario per risanare la società, in

modo da poter far fronte ai rispettivi impegni di pagamento.

C. Il

ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

In diritto:

1.

Contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso

all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art.160; ottomann/markus,

Basler Kommentar zum SchGK, vol II, 1012, 2° ed., Basilea 2010, n. 6 ad art.

160), ad esempio quando:

- l’escusso reputa di non essere

soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l’esecuzione è riferita

a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di

disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o

di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

- l’escusso sostiene che

la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione

incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93III 33 consid. 2);

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa

3.

Nella fattispecie il ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati

motivi, ma si propone per contro di tenere in sospeso la procedura esecutiva

perché attualmente non sarebbe in grado di soddisfare il credito posto in

esecuzione, segnatamente perché gli sarebbe impossibile allo stato attuale di

procedere ai pagamenti rateali concordati – stando al ricorso – con la procedente.

Tale giustificazione sfugge però al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.

4.

Ne consegue pertanto l’irricevibilità del ricorso.

5.

Visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art.

9.

cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non

è quindi necessario intimare la sentenza.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 62 cv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

-

__________;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario:

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster