15.2012.57
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato sull'asserita impossibilità per l'escusso di procedere ai pagamenti rateali concordati con l'escutente
18 maggio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2012.57
Data decisione, Autorità:
18.05.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato sull'asserita impossibilità per l'escusso di procedere ai pagamenti rateali concordati con l'escutente
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 160 LEF
Incarto n.
15.2012.57
Lugano
18 maggio
2012
FP/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 maggio 2012 di
RI 1
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano e, meglio, contro la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti di RI 1 dalla
PI 1, __________
esaminati gli
atti,
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei
confronti di RI 1 per l’incasso della somma di fr. 46'779.10 oltre interessi e
spese, in data 8 maggio 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso nei
confronti dell’escusso la comminatoria di fallimento. L’atto esecutivo è stato
notificato al debitore il giorno successivo.
B. Contro
l’emissione della comminatoria di fallimento RI 1 (recte: RI 1) è
insorto con ricorso del 10/14 maggio 2012, asserendo che sarebbe loro intenzione
restituire quanto dovuto alla procedente, ma puntualizzando che le rate decise
nel corso dell’udienza dell’11 gennaio 2012 di fr. 2'000.- mensili sono
insostenibili. Se è stato possibile onorare l’accordo, ancorché con estrema
difficoltà, per i mesi di gennaio e febbraio - assevera l’insorgente - per i
mesi successivi ciò non è più stato possibile. Da qui la richiesta di pagare
mensilmente, almeno per ora, fr. 800.-, con la prospettiva di aumento della
singola rata una volta ripresa una attività lavorativa. Secondo l’insorgente si
impone altresì la concessione del tempo necessario per risanare la società, in
modo da poter far fronte ai rispettivi impegni di pagamento.
C. Il
ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
In diritto:
1.
Contro
la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso
all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art.160; ottomann/markus,
Basler Kommentar zum SchGK, vol II, 1012, 2° ed., Basilea 2010, n. 6 ad art.
160), ad esempio quando:
- l’escusso reputa di non essere
soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita
a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o
di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;
- l’escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione
incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93III 33 consid. 2);
2.
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa
3.
Nella fattispecie il ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati
motivi, ma si propone per contro di tenere in sospeso la procedura esecutiva
perché attualmente non sarebbe in grado di soddisfare il credito posto in
esecuzione, segnatamente perché gli sarebbe impossibile allo stato attuale di
procedere ai pagamenti rateali concordati – stando al ricorso – con la procedente.
Tale giustificazione sfugge però al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.
4.
Ne consegue pertanto l’irricevibilità del ricorso.
5.
Visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art.
9.
cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non
è quindi necessario intimare la sentenza.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 62 cv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
-
__________;
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario:
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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