15.2012.58
Impignorabilità di beni per i quali vi è da presumere che il ricavo eccederebbe di poco le spese da non giustificarne la loro realizzazione
22 maggio 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.58
Data decisione, Autorità:
22.05.2012, CEF
Titolo:
Impignorabilità di beni per i quali vi è da presumere che il ricavo eccederebbe di poco le spese da non giustificarne la loro realizzazione
BENE IMPIGNORABILE
IMPIGNORABILITÀ
art. 92 cpv. 1 LEF
art. 92 cpv. 2 LEF
art. 114 LEF
art. 120 LEF
art. 9 OTLEF
art. 11 OTLEF
art. 13 cpv. 1 OTLEF
art. 14 cpv. 1 OTLEF
art. 19 OTLEF
art. 20 cpv. 1 OTLEF
art. 20 cpv. 2 OTLEF
art. 24 OTLEF
art. 30 OTLEF
art. 33 OTLEF
Incarto n.
15.2012.58
Lugano
22 maggio
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di
RI 1
rappresentato da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro
decretato ad istanza del ricorrente il 5 marzo 2012 dal Giudice di pace del ci____________________
contro
PI 1
viste le
osservazioni 14 maggio 2012 dell’CO 1, ____________________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il Giudice di pace del circolo di __________, con decreto 5 marzo 2012 ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di fr. 748.10 oltre accessori:
- “un’autovettura marca __________
1.8 16/V, colore nero, collaudata il 12.04.11 targata TI __________”.
B. L’8
marzo 2012 l’CO 1 ha eseguito il decreto stimando il veicolo in fr. 100.00 e
osservando che lo stesso presenta alcune anomalie quali lo spoiler posteriore rotto,
il tubo di scappamento bucato, il cofano motore danneggiato, i dischi dei freni
in cattivo stato. A seguito di ciò, conformemente all’art. 92 cpv. 2 LEF,
l’Ufficio ha dichiarato l’autovettura esclusa dal sequestro.
C. Con
ricorso 12 marzo 2012 RI 1 si oppone alla decisione dell’Ufficio di non
eseguire il sequestro dell’autovettura in quanto la stessa sarebbe pignorabile.
Inoltre non risulterebbe che l’escusso abbia un’occupazione.
D.Con osservazioni 14 maggio 2012 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame argomentando che la vetustà del veicolo e i danni riscontrati
allo stesso non consentirebbero, in caso di realizzo ai pubblici incanti, un
ricavo superiore alle spese della procedura. L’Ufficio ha inoltre rilevato che
al signor RA 1 difetterebbe la legittimazione al patrocinio non essendo né
avvocato né fiduciario iscritto al relativo albo professionale.
Con
scritto del 16 maggio 2012 - da lui personalmente sottoscritto unitamente al
suo rappresentante – RI 1 ha replicato alle osservazioni dell’ufficio,
rilevando - con riferimento al preteso difetto di rappresentanza di RA 1 - che
in un caso del genere occorreva fissare all’insorgente un termine perentorio
non superiore a quello di ricorso per rimediare al vizio, cosa che non è però
stata fatta.
Considerato
Considerandi
1.
Nell’eseguire
un decreto di sequestro, l’Ufficio deve applicare per analogia le norme sul
pignoramento (art. 275 LEF), e in particolare gli art. 92 e 93 LEF.
Contestazioni relative all’impignorabilità dei beni sequestrati vanno fatte
valere con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.3).
2.
Giusta
l’art. 92 cpv. 2 LEF sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro
da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non
giustificare la loro realizzazione. Nel caso concreto l’Ufficio ha ritenuto che
l’autovettura Ford Escort dell’escusso ha un valore
commerciale di fr. 100.00 (cfr. verbale delle operazioni di pignoramento) e
quindi, a fronte di un tale valore, è privo di valore di realizzazione. Il
ricorrente contesta tale apprezzamento. Nel caso di specie il ricavo
presumibile dell’asta deve essere valutato in fr. 100.00, importo
corrispondente al valore di stima attribuito dall’Ufficio al bene inventariato
rimasto incontestato. Le spese di realizzazione ipotizzabili ammontano però a circa
fr. 140.00 senza computare le spese di trasferta (fr. 45.00 per la tassa di
pignoramento [art. 20 cpv. 1 e 2 OTLEF]; fr. 26.00 per la comunicazione del
verbale di pignoramento alle parti [art. 114 LEF e 24 OTLEF]; fr. 13.00 per la
comunicazione dell’avviso di vendita all’escussa (art. 120 LEF e 9 OTLEF);
circa fr. 40.00 per la tassa e le spese di pubblicazione dell’avviso d’incanto
[art. 11 e 13 cpv. 1 OTLEF]; fr. 10.00 per la tassa per la preparazione e la
tenuta dell’incanto [art. 30 OTLEF]; fr. 5.-- per la tassa d’incasso e di
riversamento del prezzo di aggiudicazione [art. 19 e 33 OTLEF]), purché poi non
vengano richieste misure cautelari particolari (custodia, confisca della targa,
ecc.). Ciò posto, la decisione dell’Ufficio, fondata sulla sua indubbia
esperienza in materia d’asta, va confermata in applicazione dell’art. 92 cpv. 2
LEF.
3.
Visto
l’esito non sussiste la necessità di verificare la legittimazione al patrocinio
di RA 1.
4.
Ne
discende che il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non
si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
92 cpv. 1 n. 1, 92 cpv. 2, 114, 120 LEF; 9, 11,
13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 19, 20 cpv. 1 e 2, 24, 30, 33, 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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