15.2012.59
Impignorabilità di beni per i quali vi è da presumere che il ricavo eccederebbe di poco le spese da non giustificarne la loro realizzazione
22 maggio 2012Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.59
Data decisione, Autorità:
22.05.2012, CEF
Titolo:
Impignorabilità di beni per i quali vi è da presumere che il ricavo eccederebbe di poco le spese da non giustificarne la loro realizzazione
BENE IMPIGNORABILE
IMPIGNORABILITÀ
art. 92 cpv. 1 LEF
art. 92 cpv. 2 LEF
art. 114 LEF
art. 120 LEF
art. 9 OTLEF
art. 11 OTLEF
art. 13 cpv. 1 OTLEF
art. 14 cpv. 1 OTLEF
art. 19 OTLEF
art. 20 cpv. 1 OTLEF
art. 20 cpv. 2 OTLEF
art. 24 OTLEF
art. 30 OTLEF
art. 33 OTLEF
Incarto n.
15.2012.59
Lugano
22 maggio
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di
RI 1
rappresentato da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro
decretato ad istanza del ricorrente il 5 marzo 2012 dal Giudice di pace del circolo
della __________ contro
PI 1
viste le
osservazioni 14 maggio 2012 dell’CO 1, __________ __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il Giudice di pace del circolo della __________ con decreto 8 marzo 2012, ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di fr. 393.80 oltre accessori:
- “mobili
diversi, TV a colori ecc. trovantesi presso l’abitazione dell’escussa”.
B.
L’8 marzo 2012 l’CO 1 ha eseguito il decreto inventariando:
“1. una
libreria IKEA in compensato chiaro,
2. un
tavolo in legno e vetro, cm 160 x 90, in cattivo stato,
3. 6
sedie rivestite, color marrone (rotte),
4. un
divano con penisola in stoffa marrone, in cattivo stato,
5. un
mobile porta TV in compensato bianco e marrone, in cattivo stato,
6. un
televisore PHILIPS LCD, mod. 2009”.
L’Ufficio
ha stimato i beni inventariati in complessivi fr. 255.00. Conformemente
all’art. 92 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, l’Ufficio ha poi dichiarato i mobili
inventariati esclusi dal sequestro.
C. Con
ricorso 12 marzo 2012 RI 1 si oppone alla decisione dell’Ufficio di non
eseguire il sequestro del televisore, in quanto lo stesso non sarebbe oggetto
indispensabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF.
D. Con
osservazioni 14 maggio 2012 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame
argomentando che l’esclusione dal sequestro del televisore non è giustificata ai
sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF ma ai sensi del successivo cpv. 2, atteso
che il suo valore irrisorio non consentirebbe, in caso di realizzo ai pubblici
incanti, un ricavo superiore alle spese della procedura. L’Ufficio ha inoltre
rilevato che al signor RA 1 difetterebbe la legittimazione al patrocinio non
essendo né avvocato né fiduciario iscritto al relativo albo professionale.
Con
scritto del 16 maggio 2012 - da lui personalmente sottoscritto unitamente al
suo rappresentante - RI 1 ha replicato alle osservazioni dell’ufficio,
rilevando - con riferimento al preteso difetto di rappresentanza di RA 1 - che
in un caso del genere occorreva fissare un termine perentorio non superiore a
quello di ricorso per rimediare al vizio, cosa che non è però stata fatta.
Considerato
Considerandi
1.
Nell’eseguire
un decreto di sequestro, l’Ufficio deve applicare per analogia le norme sul
pignoramento (art. 275 LEF), e in particolare gli art. 92 e 93 LEF.
Contestazioni relative all’impignorabilità dei beni sequestrati vanno fatte
valere con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.3).
2.
Giusta
l’art. 92 cpv. 2 LEF sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro
da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non
giustificare la loro realizzazione. Nel caso concreto l’Ufficio ha ritenuto che
il televisore PHILIPS LCD del 2009 dell’escussa ha un
valore commerciale di fr. 100.00 (cfr. verbale delle operazioni di
pignoramento) e quindi, a fronte di un tale valore, è privo di valore di
realizzazione. Il ricorrente contesta tale apprezzamento. Nel caso di specie il
ricavo presumibile dell’asta deve essere valutato in fr. 100.00, importo
corrispondente al valore di stima attribuito dall’Ufficio al bene inventariato
e non contestato . Le spese di realizzazione ipotizzabili ammontano però a
oltre fr. 140.00 (fr. 25.00 per la tassa di pignoramento [art. 20 cpv. 1 e 2
OTLEF]; fr. 26.00 per la comunicazione del verbale di pignoramento alle parti
[art. 114 LEF e 24 OTLEF]; fr. 13.-- per la comunicazione dell’avviso di
vendita all’escussa (art. 120 LEF e 9 OTLEF); circa fr. 40.00 per la tassa e le
spese di pubblicazione dell’avviso d’incanto [art. 11 e 13 cpv. 1 OTLEF]; fr.
24.
-- per le spese di trasferta a __________ per l’incanto [12 km a fr.
2.
--/l’unità: art. 14 cpv. 1 OTLEF]; fr. 10.00 per la tassa per la preparazione
e la tenuta dell’incanto [art. 30 OTLEF]; fr. 5.-- per la tassa d’incasso e di
riversamento del prezzo di aggiudicazione [art. 19 e 33 OTLEF]), purché poi non
vengano richieste misure cautelari particolari (custodia). Ciò posto, la decisione
dell’Ufficio, fondata sulla sua indubbia esperienza in materia d’asta, va
confermata in applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF.
3.
A
titolo aggiuntivo, occorre rilevare che, seppure si volesse ritenere che la
messa all’asta del televisore potrebbe fruttare un ricavo massimo di qualche
decina di franchi dopo deduzione delle spese di pignoramento e di realizzazione
(che l’escutente sarebbe tenuto ad anticipare), motivi di opportunità, fondati
sulla situazione famigliare dell’escussa, sconsiglierebbero nondimeno di
procedere a tale vendita, che per l’esiguo e comunque incerto esito,
s’imparenterebbe, nel caso concreto, ad un’ingiustificata angheria. Non mette
quindi conto esaminare se la situazione famigliare dell’escussa, a capo di una
famiglia monoparentale con due figli in tenera età, possa anche giustificare
l’impignorabilità del televisore ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF.
4.
Visto l’esito non sussiste la necessità di verificare la
legittimazione al patrocinio di RA 1.
5.
Ne
discende che il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non
si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 1, 92 cpv. 2, 114, 120 LEF;
9, 11, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 19, 20 cpv. 1 e 2, 24, 30, 33, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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