15.2012.6
Fallimento. Accettazione da parte dell'amministrazione del fallimento della disdetta del contratto di locazione. Contestazione fondata sul fatto che le garanzie richieste dal locatore sarebbero state
19 dicembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.6
Data decisione, Autorità:
19.12.2011, CEF
Titolo:
Fallimento. Accettazione da parte dell'amministrazione del fallimento della disdetta del contratto di locazione. Contestazione fondata sul fatto che le garanzie richieste dal locatore sarebbero state tempestivametne fornite dal sublocatario. Irricevibilità del ricorso
PROCEDURA DI RICORSO
art. 266h CO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2012.6
Lugano
19 dicembre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2012 di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
entrambe patrocinate dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 , nel fallimento di RI 1., e
meglio contro la “decisione” 9 gennaio 2012, con cui ha ammesso la disdetta del
contratto di locazione concluso dalla fallita con:
PI 1
rappr. da RA 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorso, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 7 LPR (legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento), è stato inviato
direttamente a questa Camera anziché all’CO 1;
che
tuttavia non è necessario trasmetterlo all’Ufficio perché provveda ad assumere
le osservazioni sue e degli altri interessati sul ricorso, dal momento che lo
stesso è manifestamente irricevibile;
che
infatti, lo scritto 9 gennaio 2012 contestato dalle società ricorrenti (doc. K
allegato al ricorso), non è un provvedimento bensì una semplice comunicazione,
che non è suscettibile di ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 52 ad art. 17);
che nulla
cambia seppure si volesse invece considerare quale provvedimento impugnato la
presunta accettazione da parte dell’Ufficio della disdetta del contratto di locazione
significata dalla locatrice PI 1;
che con
“provvedimento” impugnabile ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF s’intende
un’azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da
un organo dell’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico (ovvero unilateralmente
o d’ufficio), che permette la prosecuzione dell’esecuzione e determina effetti
verso l’esterno (CEF 17 settembre 2001, inc. 15.01. 254, cons. 2.4/b; Lorandi, op. cit., n. 46 ad art. 17;
cfr. pure Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 17);
che per contro gli atti
giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza far uso del loro
potere pubblico, come ad esempio la conclusione di contratti (cfr. DTF 129 III
400, cons. 1.2; 108 III 2; STF 5A_142/2008 del 3 novembre 2008, cons. 4; CEF 5
maggio 2011, inc. 15.11.19, cons. 4) o di transazioni (DTF 103 III 23 s.), oppure
l’esercizio di un diritto di ricupera (DTF 86 III 110), non sono provvedimenti
impugnabili (Lorandi, op. cit., n.
63-64 ad art. 17);
che pertanto la via del
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF non è aperta nemmeno contro i singoli atti
giuridici che l’amministrazione del fallimento effettua come un semplice privato
nell’ambito di una normale relazione contrattuale (diverso è il caso del mandato
di gestione immobiliare coatta giusta gli art. 16 cpv. 3 e 94
cpv. 2 RFF, cfr. DTF 129 III 401, cons. 1.2);
che nel caso in esame, il
ricorso, in quanto diretto contro la presunta accettazione da parte
dell’amministrazione del fallimento della disdetta del contratto di locazione
concluso tra PI 1 e la fallita, si rivela irricevibile;
che d’altronde le
ricorrenti non risultano comunque avere un interesse legittimo per contestare
l’operato dell’CO 1;
che infatti, secondo le
loro stesse allegazioni, siccome le garanzie richieste dalla locatrice in virtù
dell’art. 266h CO sarebbero state tempestivamente fornite da un terzo, ovvero
dalla ricorrente RI 2 – a cui la fallita avrebbe sublocato i locali – con mezzi
che non fanno parte dell’attivo fallimentare, il contratto di locazione avrebbe
continuato solo con la fallita, mentre la massa fallimentare sarebbe stata
svincolata da ogni obbligo;
che in queste condizioni
le determinazioni dell’amministrazione del fallimento in merito a tale
contratto sarebbero in ogni caso irrilevanti, sicché la domanda tendente ad
ordinarle di opporsi alla disdetta notificata dalla locatrice il 28 dicembre
2011.
è, anche per questo motivo, evidentemente irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – PA 1, ;
– RA
1, (unitamente ad una copia del ricorso)
Comunicazione
all’CO 1 (unitamente ad una copia del ricorso).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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