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Decisione

15.2012.6

Fallimento. Accettazione da parte dell'amministrazione del fallimento della disdetta del contratto di locazione. Contestazione fondata sul fatto che le garanzie richieste dal locatore sarebbero state

19 dicembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.6

Data decisione, Autorità:

19.12.2011, CEF

Titolo:

Fallimento. Accettazione da parte dell'amministrazione del fallimento della disdetta del contratto di locazione. Contestazione fondata sul fatto che le garanzie richieste dal locatore sarebbero state tempestivametne fornite dal sublocatario. Irricevibilità del ricorso

PROCEDURA DI RICORSO

art. 266h CO

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2012.6

Lugano

19 dicembre

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 gennaio 2012 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

entrambe patrocinate dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1 , nel fallimento di RI 1., e

meglio contro la “decisione” 9 gennaio 2012, con cui ha ammesso la disdetta del

contratto di locazione concluso dalla fallita con:

PI 1

rappr. da RA 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorso, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 7 LPR (legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento), è stato inviato

direttamente a questa Camera anziché all’CO 1;

che

tuttavia non è necessario trasmetterlo all’Ufficio perché provveda ad assumere

le osservazioni sue e degli altri interessati sul ricorso, dal momento che lo

stesso è manifestamente irricevibile;

che

infatti, lo scritto 9 gennaio 2012 contestato dalle società ricorrenti (doc. K

allegato al ricorso), non è un provvedimento bensì una semplice comunicazione,

che non è suscettibile di ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 52 ad art. 17);

che nulla

cambia seppure si volesse invece considerare quale provvedimento impugnato la

presunta accettazione da parte dell’Ufficio della disdetta del contratto di locazione

significata dalla locatrice PI 1;

che con

“provvedimento” impugnabile ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF s’intende

un’azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da

un organo dell’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico (ovvero unilateralmente

o d’ufficio), che permette la prosecuzione dell’esecuzione e determina effetti

verso l’esterno (CEF 17 settembre 2001, inc. 15.01. 254, cons. 2.4/b; Lorandi, op. cit., n. 46 ad art. 17;

cfr. pure Gil­liéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 17);

che per contro gli atti

giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza far uso del loro

potere pubblico, come ad esempio la conclusione di contratti (cfr. DTF 129 III

400, cons. 1.2; 108 III 2; STF 5A_142/2008 del 3 novembre 2008, cons. 4; CEF 5

mag­gio 2011, inc. 15.11.19, cons. 4) o di transazioni (DTF 103 III 23 s.), oppure

l’esercizio di un diritto di ricupera (DTF 86 III 110), non sono provvedimenti

impugnabili (Lorandi, op. cit., n.

63-64 ad art. 17);

che pertanto la via del

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF non è aperta nemmeno contro i singoli atti

giuridici che l’amministra­zio­ne del fallimento effettua come un semplice privato

nell’ambito di una normale relazione contrattuale (diverso è il caso del mandato

di gestione immobiliare coatta giusta gli art. 16 cpv. 3 e 94

cpv. 2 RFF, cfr. DTF 129 III 401, cons. 1.2);

che nel caso in esame, il

ricorso, in quanto diretto contro la presunta accettazione da parte

dell’amministrazione del fallimento della disdetta del contratto di locazione

concluso tra PI 1 e la fallita, si rivela irricevibile;

che d’altronde le

ricorrenti non risultano comunque avere un interesse legittimo per contestare

l’operato dell’CO 1;

che infatti, secondo le

loro stesse allegazioni, siccome le garanzie richieste dalla locatrice in virtù

dell’art. 266h CO sarebbero state tempestivamente fornite da un terzo, ovvero

dalla ricorrente RI 2 – a cui la fallita avrebbe sublocato i locali – con mezzi

che non fanno parte dell’attivo fallimentare, il contratto di locazione avrebbe

continuato solo con la fallita, mentre la massa fallimentare sarebbe stata

svincolata da ogni obbligo;

che in queste condizioni

le determinazioni dell’amministrazione del fallimento in merito a tale

contratto sarebbero in ogni caso irrilevanti, sicché la domanda tendente ad

ordinarle di opporsi alla disdetta notificata dalla locatrice il 28 dicembre

2011.

è, anche per questo motivo, evidentemente irricevibile;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – PA 1, ;

– RA

1, (unitamente ad una copia del ricorso)

Comunicazione

all’CO 1 (unitamente ad una copia del ricorso).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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