15.2012.60
Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento in esecuzione per l'incasso di crediti di diritto pubblico spettanti a una società anonima
6 luglio 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.60
Lugano
6 luglio 2012
EC/fp/le
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 maggio 2012 di
RI
1
patrocinata
dall’avv. dott. PA 1
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro
l’emissione della comminatoria di fallimento del 3 maggio 2012 nell’esecuzione
n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI
1
patrocinata
dall’avv.
Viste le osservazioni:
- 25 maggio 2012 delle PI 1, __________;
- 29 maggio 2012 dell’Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano, Lugano;
richiamata l’ordinanza
presidenziale 15 maggio 2012 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n__________, il 3 maggio 2012 l’CO 1 ha emesso, su richiesta
di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr.
6'324.85 oltre accessori.
L’atto
esecutivo è stato notificato alla debitrice il 7 maggio 2012.
B. Con
tempestivo ricorso 14 maggio 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità
della comminatoria di fallimento, atteso che essa non sarebbe sottoposta alla
procedura fallimentare a seguito della fornitura di elettricità eseguita dalla PI
1. Infatti la procedente avrebbe chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione
e tale richiesta sarebbe stata accolta dalla Pretura, dal Tribunale di appello
del Cantone Ticino e dal Tribunale Federale, che avrebbero avallato il
carattere di prestazione pubblica connesso con le forniture di energia
elettrica fornite dalla controparte. Per l’art. 43 cpv. 1 n. 1 LEF quindi, che
esclude dalla procedura fallimentare l’incasso di qualunque pretesa di
carattere pubblico, la procedura esecutiva avrebbe dovuto continuare in via di
pignoramento.
C.
Con osservazioni PI 1 si è opposta al gravame asseverando che il
rapporto di fornitura di elettricità sarebbe retto da norme di diritto pubblico
ma che la creditrice delle prestazioni sarebbe una società anonima di diritto
privato. L’art. 43 cpv. 1 n. 1 LEF si applicherebbe solo alle condizioni
cumulative che il credito sia fondato sul diritto pubblico e che il creditore
sia un soggetto di diritto pubblico. Per questo motivo la procedura
fallimentare sarebbe corretta.
D. Con
osservazioni 29 maggio 2012 l’CO 1 ha pure chiesto la reiezione del gravame rilevando
che essendo PI 1 una società anonima e quindi un soggetto di diritto privato
non sarebbero adempiuti i requisiti cumulativi dell’art. 43 LEF.
Considerato
in
diritto.
1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
- l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
- l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
- la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
- l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF
118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Considerandi
2.
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
a) La
ricorrente assevera che per crediti come quelli in discussione, fondati sul
diritto pubblico, l’esecuzione in via di fallimento è esclusa (art. 43 LEF).
b) Ex
art. 39 cifra 8 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come
"esecuzione ordinaria in via di fallimento" (art. 159
a 176) quando il debitore è iscritto nel Registro di commercio quale società anonima
(art. 620 CO).
c) Secondo
l'art. 43 cifra 1 LEF l'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa
per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul
diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari.
d) Secondo
l'art. 159 LEF ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto
all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza
indugio il fallimento.
e) RI
1.
è iscritta a Registro di commercio quale società anonima, per cui il
proseguimento dell'esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 per fatture
riferite alla fornitura di elettricità, rimaste impagate, doveva avvenire come
è avvenuto con l'emissione della comminatoria di fallimento da parte dell’
Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano. Infatti un debitore che soggiace
all'esecuzione in via di fallimento, non può invocare l'art. 43 LEF, quando viene
escusso, come in concreto, per il versamento di quanto dovuto per l’avvenuta
fornitura di energia elettrica a una società anonima quale la PI 1, che non è
un soggetto di diritto pubblico bensì una persona giuridica di diritto privato
(Acocella, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea, 2010, n. 6 ad art. 43 e rif. ivi; Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art.
43).
La
comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di
diritto esecutivo. Il ricorso 14 maggio 2012 di RI 1 va di conseguenza
respinto.
4.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi
motivi;
richiamati gli
art. 17, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
-
;
-
avv.
Comunicazione all’ Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano, Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.