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Decisione

15.2012.60

Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento in esecuzione per l'incasso di crediti di diritto pubblico spettanti a una società anonima

6 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n__________, il 3 maggio 2012 l’CO 1 ha emesso, su richiesta

di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr.

6'324.85 oltre accessori.

L’atto

esecutivo è stato notificato alla debitrice il 7 maggio 2012.

B. Con

tempestivo ricorso 14 maggio 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità

della comminatoria di fallimento, atteso che essa non sarebbe sottoposta alla

procedura fallimentare a seguito della fornitura di elettricità eseguita dalla PI

1. Infatti la procedente avrebbe chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione

e tale richiesta sarebbe stata accolta dalla Pretura, dal Tribunale di appello

del Cantone Ticino e dal Tribunale Federale, che avrebbero avallato il

carattere di prestazione pubblica connesso con le forniture di energia

elettrica fornite dalla controparte. Per l’art. 43 cpv. 1 n. 1 LEF quindi, che

esclude dalla procedura fallimentare l’incasso di qualunque pretesa di

carattere pubblico, la procedura esecutiva avrebbe dovuto continuare in via di

pignoramento.

C.

Con osservazioni PI 1 si è opposta al gravame asseverando che il

rapporto di fornitura di elettricità sarebbe retto da norme di diritto pubblico

ma che la creditrice delle prestazioni sarebbe una società anonima di diritto

privato. L’art. 43 cpv. 1 n. 1 LEF si applicherebbe solo alle condizioni

cumulative che il credito sia fondato sul diritto pubblico e che il creditore

sia un soggetto di diritto pubblico. Per questo motivo la procedura

fallimentare sarebbe corretta.

D. Con

osservazioni 29 maggio 2012 l’CO 1 ha pure chiesto la reiezione del gravame rilevando

che essendo PI 1 una società anonima e quindi un soggetto di diritto privato

non sarebbero adempiuti i requisiti cumulativi dell’art. 43 LEF.

Considerato

in

diritto.

1. Per

ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di

vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando

(cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

- l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

- l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

- la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

- l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF

118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Considerandi

2.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

a) La

ricorrente assevera che per crediti come quelli in discussione, fondati sul

diritto pubblico, l’esecuzione in via di fallimento è esclusa (art. 43 LEF).

b) Ex

art. 39 cifra 8 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come

"esecuzione ordinaria in via di fallimento" (art. 159

a 176) quando il debitore è iscritto nel Registro di commercio quale società anonima

(art. 620 CO).

c) Secondo

l'art. 43 cifra 1 LEF l'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa

per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul

diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari.

d) Secondo

l'art. 159 LEF ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto

all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza

indugio il fallimento.

e) RI

1.

è iscritta a Registro di commercio quale società anonima, per cui il

proseguimento dell'esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 per fatture

riferite alla fornitura di elettricità, rimaste impagate, doveva avvenire come

è avvenuto con l'emissione della comminatoria di fallimento da parte dell’

Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano. Infatti un debitore che soggiace

all'esecuzione in via di fallimento, non può invocare l'art. 43 LEF, quando viene

escusso, come in concreto, per il versamento di quanto dovuto per l’avvenuta

fornitura di energia elettrica a una società anonima quale la PI 1, che non è

un soggetto di diritto pubblico bensì una persona giuridica di diritto privato

(Acocella, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea, 2010, n. 6 ad art. 43 e rif. ivi; Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art.

43).

La

comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di

diritto esecutivo. Il ricorso 14 maggio 2012 di RI 1 va di conseguenza

respinto.

4.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi

motivi;

richiamati gli

art. 17, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

-

;

-

avv.

Comunicazione all’ Ufficio

di esecuzione del Distretto di Lugano, Lugano.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.