15.2012.62
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22 giugno 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2012.62
Data decisione, Autorità:
22.06.2012, CEF
Titolo:
Notifica del precetto esecutivo. Contestazione da parte dell'escusso. Omissione da parte dell'escutente di produrre il proprio esemplare del precetto esecutivo nel termine impartito dall'autorità di vigilanza. Ordinata la notifica di un duplicato
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 72 LEF
art. 19 LPR
Incarto n.
15.2012.62
Lugano
22 giugno
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 maggio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il precetto
esecutivo n. __________ emesso nei confronti del ricorrente l’8 marzo 2012 a domanda di
PI 1
viste le
osservazioni 4 giugno 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che l’8
marzo 2012, a domanda di PI 1, l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 1'524,65 oltre interessi e
spese;
che dopo
un primo tentativo infruttuoso di notifica in via postale, l’Ufficio ha trasmesso
l’atto alla cancelleria comunale di Lamone per una nuova notifica;
che la
notifica del precetto esecutivo al debitore è poi stata registrata nel sistema
informatico dell’Ufficio con la data del 28 marzo 2012 e l’esemplare destinato
all’escutente le è stato ritornato il 24 aprile 2012;
che con
ricorso 14 maggio 2012, l’escusso ha affermato che il precetto esecutivo in
questione non gli era mai stato notificato e ha chiesto una nuova regolare
intimazione in modo da poter presentare opposizione;
che PI 1
non ha presentato osservazioni al ricorso;
che la
prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta
all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 18 ad art. 72);
che
siffatta prova va portata con la produzione del precetto esecutivo, che quale
pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC costituisce piena prova dei
fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto
(DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002
[15.02.93], cons. 2a), segnatamente per quanto concerne l’attestazione scritta
da parte dell’agente notificatore dell’avvenuta consegna dell’atto all’escusso
o a un membro adulto della sua economia domestica;
che in
virtù della legge, l’agente notificatore compila due esemplari del precetto esecutivo
(art. 72 cpv. 2 LEF) e ne consegna uno al debitore, mentre l’altro va retrocesso
all’Ufficio, che poi – come avvenuto nella fattispecie – lo ritorna
all’escutente (art. 76 cpv. 2 LEF);
che qualora
l’escusso contesti di aver ricevuto il proprio esemplare, l’unico modo per
dimostrare l’avvenuta notifica è la produzione dell’esemplare ritornato al
creditore;
che nel
caso concreto, non avendo la procedente dato seguito all’ordinanza 5 giugno
Fatti
2012 con cui il Presidente della Camera l’ha ingiunta di produrre il proprio esemplare
del precetto esecutivo, essa deve sopportare le conseguenze della sua
negligenza conformemente alla comminatoria ricordata nell’ordinanza e stabilita
all’art. 19 cpv. 4 LPR;
che il
ricorso va pertanto accolto e l’Ufficio invitato a procedere ad una nuova notifica
del precetto esecutivo ad esclusiva spesa dell’escutente;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 72 LEF; 19 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è ordinato all’CO 1 di procedere ad una nuova notifica di un duplicato
del precetto esecutivo __________ ad esclusiva spesa di PI 1.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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