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Decisione

15.2012.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2012 con cui il Presidente della Camera l’ha ingiunta di produrre il proprio esemplare

del precetto esecutivo, essa deve sopportare le conseguenze della sua

negligenza conformemente alla comminatoria ricordata nell’ordinanza e stabilita

all’art. 19 cpv. 4 LPR;

che il

ricorso va pertanto accolto e l’Ufficio invitato a procedere ad una nuova notifica

del precetto esecutivo ad esclusiva spesa dell’escutente;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 72 LEF; 19 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, è ordinato all’CO 1 di procedere ad una nuova notifica di un duplicato

del precetto esecutivo __________ ad esclusiva spesa di PI 1.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Comunicazione

all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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