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Decisione

15.2012.63

Pignoramento di fondi. Richiesta dell'escusso di pignorare beni mobili. Ordine di pignoramento. Pignoramento anteriore che copre anche i crediti del gruppo successivo

30 ottobre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

19 e 20 gennaio 2012, il PI 1 ha chiesto la continuazione delle summenzionate

tre esecuzioni per l’incasso di fr. 8'023,35, rispettivamente fr. 7'011,05 e

fr. 7'390,40 oltre interessi e spese. Il 30 gennaio 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento dei fondi part. n. 474, 3385 e 3847 RFD di __________, tutti gravati

da due ipoteche al portatore di fr. 3'000'000.-- in primo grado e fr. 320'000.--

in secondo grado. Il verbale di pignoramento è stato spedito all’escussa il 26

aprile 2012.

B. Con

ricorso 5 maggio 2012, l’escussa ha chiesto l’annullamento del verbale di pignoramento

“nella misura in cui il pignoramento concerne i [suoi] beni immobili” nonché la

sospensione della procedura di ricorso fino a trenta giorni dopo l’emanazione

della decisione del Tribunale federale nella causa 5A_225/2012. Giustifica la seconda

richiesta con il fatto che detta causa concerne anch’essa il problema dell’applicazione

dell’art. 95 cpv. 2 LEF, facendo nuovamente valere, anche nella presente

procedura, che la sua sostanza mobiliare (mobili, rendita mensile di fr.

15'000.--, cartella ipotecaria di secondo rango, diritti sulla ditta __________,

ecc.) sarebbe sufficiente per garantire il pagamento di tutti i suoi debiti.

C. Nelle

sue osservazioni del 23 maggio 2012, l’Ufficio ha precisato di aver aspettato

l’evasione da parte della Camera di un precedente ricorso dell’escussa relativo

a due pignoramenti dei medesimi tre fondi a favore di altri creditori per

nuovamente pignorarli a favore delle esecuzioni in esame. Confermata la

validità di entrambi i primi pignoramenti (sentenza 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20),

l’Ufficio ha ritenuto di poter procedere al pignoramento in esame malgrado

l’effetto sospensivo conferito dal Tribunale federale il 4 aprile 2012 al

ricorso in materia civile inoltrato dall’escussa contro detta sentenza, siccome

il valore dei tre fondi coprirebbe anche i crediti del PI 1 oltre a quelli per

i quali sono stati eseguiti i precedenti pignoramenti. L’Ufficio si è opposto

alla sospensione della procedura di ricorso.

D. Con

sentenza 26 settembre 2012 (inc.5A_225/2012), la II Corte di diritto civile

del Tribunale d’appello ha, nella misura della sua ricevibilità, respinto il

ricorso interposto dal ricorso contro la decisione 7 marzo 2012 di questa

Camera.

Considerandi

in diritto.

1.

Giusta

l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF, si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,

compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili – purché non

contestati o rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF) –, e solo in secondo luogo i beni

immobili. In ogni caso, il funzionario deve comunque conciliare, per quanto

possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5

LEF), derogando all’ordine fissato dalla legge laddove le circostanze lo

giustifichino o le parti lo richiedano di comune accordo (art. 95 cpv. 4bis

LEF).

1.1

Nella

fattispecie, la ricorrente pretende che la sua sostanza mobiliare (arredamento

della casa, rendita mensile di fr. 15'000.--, cartella ipotecaria di secondo

rango sul proprio fondo, diritti sulla ditta __________, “ecc.”) sia

sufficiente per garantire il credito vantato dalla creditrice.

1.2

La

questione è già stata sollevata dall’escussa nel suo precedente ricorso ed è stata

risolta dalla Camera con la reiezione del ricorso (sentenza 7 marzo 2012, inc.

15.2012

), che ha ritenuto che la stima complessiva del mobilio di casa fosse

di fr. 36'681.-- (cons. 2) e che non era stata dimostrata l’esistenza (e

comunque l’incasso) dell’asserita rendita ch’essa percepirebbe dalla

successione P__________ (cons. 3) e neppure la titolarità della cartella

ipotecaria di secondo rango sui propri fondi né la possibilità di pignorarla

separatamente dagli stessi (cons. 6). Tale decisione è passata in giudicato con

la notifica della sentenza del Tribunale federale del 26 settembre 2012. Sebbene

essa non abbia un effetto diretto nelle procedure – diverse – in esame, il

pignoramento dei fondi è da considerare definitivo e dal momento che, secondo

l’affermazione rimasta incontestata dell’Ufficio secondo cui esso copre anche i

crediti del PI 1, non vi è motivo di ordinare un pignoramento, comunque

complementare, dei beni mobili. In ogni caso, essendosi la ricorrente limitata

a riferirsi agli argomenti e documenti prodotti nel suo precedente ricorso, non

sono dati fatti nuovi che potrebbero giustificare una revisione del

pignoramento nel senso auspicato dalla ricorrente.

2.

La

domanda di sospensione della presente procedura di ricorso fino al trentesimo

giorno dopo l’emanazione della decisione del Tribunale federale nella causa

5A_225/2012 è diventata priva di oggetto.

3.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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