15.2012.63
Pignoramento di fondi. Richiesta dell'escusso di pignorare beni mobili. Ordine di pignoramento. Pignoramento anteriore che copre anche i crediti del gruppo successivo
30 ottobre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2012.63
Data decisione, Autorità:
30.10.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento di fondi. Richiesta dell'escusso di pignorare beni mobili. Ordine di pignoramento. Pignoramento anteriore che copre anche i crediti del gruppo successivo
ORDINE DEL PIGNORAMENTO
art. 95 LEF
Incarto n.
15.2012.63
Lugano
30 ottobre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 5 maggio 2012 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento emesso il 30 gennaio 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________
e __________ promosse contro la ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 23 maggio 2012 dell’CO 1;
ritenuto che la ricorrente non ha presentato alcuna
replica nel termine impartitole dal Presidente della Camera con ordinanza 30
maggio 2012 e che la sua istanza di proroga dell’11 giugno 2012 è poi stata
respinta con ordinanza 12 giugno 2012;
ritenuto
Fatti
A. Il
19 e 20 gennaio 2012, il PI 1 ha chiesto la continuazione delle summenzionate
tre esecuzioni per l’incasso di fr. 8'023,35, rispettivamente fr. 7'011,05 e
fr. 7'390,40 oltre interessi e spese. Il 30 gennaio 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento dei fondi part. n. 474, 3385 e 3847 RFD di __________, tutti gravati
da due ipoteche al portatore di fr. 3'000'000.-- in primo grado e fr. 320'000.--
in secondo grado. Il verbale di pignoramento è stato spedito all’escussa il 26
aprile 2012.
B. Con
ricorso 5 maggio 2012, l’escussa ha chiesto l’annullamento del verbale di pignoramento
“nella misura in cui il pignoramento concerne i [suoi] beni immobili” nonché la
sospensione della procedura di ricorso fino a trenta giorni dopo l’emanazione
della decisione del Tribunale federale nella causa 5A_225/2012. Giustifica la seconda
richiesta con il fatto che detta causa concerne anch’essa il problema dell’applicazione
dell’art. 95 cpv. 2 LEF, facendo nuovamente valere, anche nella presente
procedura, che la sua sostanza mobiliare (mobili, rendita mensile di fr.
15'000.--, cartella ipotecaria di secondo rango, diritti sulla ditta __________,
ecc.) sarebbe sufficiente per garantire il pagamento di tutti i suoi debiti.
C. Nelle
sue osservazioni del 23 maggio 2012, l’Ufficio ha precisato di aver aspettato
l’evasione da parte della Camera di un precedente ricorso dell’escussa relativo
a due pignoramenti dei medesimi tre fondi a favore di altri creditori per
nuovamente pignorarli a favore delle esecuzioni in esame. Confermata la
validità di entrambi i primi pignoramenti (sentenza 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20),
l’Ufficio ha ritenuto di poter procedere al pignoramento in esame malgrado
l’effetto sospensivo conferito dal Tribunale federale il 4 aprile 2012 al
ricorso in materia civile inoltrato dall’escussa contro detta sentenza, siccome
il valore dei tre fondi coprirebbe anche i crediti del PI 1 oltre a quelli per
i quali sono stati eseguiti i precedenti pignoramenti. L’Ufficio si è opposto
alla sospensione della procedura di ricorso.
D. Con
sentenza 26 settembre 2012 (inc.5A_225/2012), la II Corte di diritto civile
del Tribunale d’appello ha, nella misura della sua ricevibilità, respinto il
ricorso interposto dal ricorso contro la decisione 7 marzo 2012 di questa
Camera.
Considerandi
in diritto.
1.
Giusta
l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF, si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili – purché non
contestati o rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF) –, e solo in secondo luogo i beni
immobili. In ogni caso, il funzionario deve comunque conciliare, per quanto
possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5
LEF), derogando all’ordine fissato dalla legge laddove le circostanze lo
giustifichino o le parti lo richiedano di comune accordo (art. 95 cpv. 4bis
LEF).
1.1
Nella
fattispecie, la ricorrente pretende che la sua sostanza mobiliare (arredamento
della casa, rendita mensile di fr. 15'000.--, cartella ipotecaria di secondo
rango sul proprio fondo, diritti sulla ditta __________, “ecc.”) sia
sufficiente per garantire il credito vantato dalla creditrice.
1.2
La
questione è già stata sollevata dall’escussa nel suo precedente ricorso ed è stata
risolta dalla Camera con la reiezione del ricorso (sentenza 7 marzo 2012, inc.
15.2012
), che ha ritenuto che la stima complessiva del mobilio di casa fosse
di fr. 36'681.-- (cons. 2) e che non era stata dimostrata l’esistenza (e
comunque l’incasso) dell’asserita rendita ch’essa percepirebbe dalla
successione P__________ (cons. 3) e neppure la titolarità della cartella
ipotecaria di secondo rango sui propri fondi né la possibilità di pignorarla
separatamente dagli stessi (cons. 6). Tale decisione è passata in giudicato con
la notifica della sentenza del Tribunale federale del 26 settembre 2012. Sebbene
essa non abbia un effetto diretto nelle procedure – diverse – in esame, il
pignoramento dei fondi è da considerare definitivo e dal momento che, secondo
l’affermazione rimasta incontestata dell’Ufficio secondo cui esso copre anche i
crediti del PI 1, non vi è motivo di ordinare un pignoramento, comunque
complementare, dei beni mobili. In ogni caso, essendosi la ricorrente limitata
a riferirsi agli argomenti e documenti prodotti nel suo precedente ricorso, non
sono dati fatti nuovi che potrebbero giustificare una revisione del
pignoramento nel senso auspicato dalla ricorrente.
2.
La
domanda di sospensione della presente procedura di ricorso fino al trentesimo
giorno dopo l’emanazione della decisione del Tribunale federale nella causa
5A_225/2012 è diventata priva di oggetto.
3.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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