15.2012.64
Pignoramento complementare. Inammissibilità delle censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione. Richiamo della possibilità di condannare la parte temeraria con a una multa e/o con
1 giugno 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.64
Data decisione, Autorità:
01.06.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento complementare. Inammissibilità delle censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione. Richiamo della possibilità di condannare la parte temeraria con a una multa e/o con il pagamento di tasse e spese
PIGNORAMENTO COMPLEMENTARE
art. 20a cpv. 2 cf. 5 LEF
art. 114 LEF
Incarto n.
15.2012.64
Lugano
1° giugno
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 29 maggio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di complemento
di pignoramento allestito il 21 maggio 2012 (e spedito all’escusso il 23 maggio)
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1, __________
rispettivamente da
PI 1 e PI 2 Montis, __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorrente chiede l’annullamento del complemento di pignoramento eseguito il 21 maggio 2012 sui suoi redditi, facendo
valere per l’ennesima volta un credito per spese accessorie del 2008, ch’egli
afferma di vantare contro gli escutenti, nonché l’asserita nullità della
disdetta 6 aprile 2009 del contratto di locazione;
che la
Camera, con sentenza del 3 maggio 2012 (inc. 15.12.49), ha appena respinto un
ricorso presentato contro il pignoramento principale, confermandone la piena validità;
che la
legge non consente più all’escusso, allo stadio del pignoramento, di far valere
censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione;
che
simili censure devono infatti essere discusse in sede di rigetto
dell’opposizione e non lo possono più essere dopo che l’escusso ha invano esaurito
le vie di ricorso o, come nel caso in esame, vi ha rinunciato;
che per
il resto il ricorrente non critica l’operato dell’Ufficio dal punto di vista
formale;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che visto
il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito,
il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione
alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che va
però ricordato che la parte che agisce in mala fede o in modo temerario può
essere condannata a una multa sino a 1500.- franchi nonché al pagamento di
tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF);
che il ricorrente
viene avvertito che tale norma potrà essergli applicata qualora dovesse
presentare ulteriori ricorsi fondati sulle medesime censure;
Richiamati
gli art. 17, 20a, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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