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Decisione

15.2012.64

Pignoramento complementare. Inammissibilità delle censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione. Richiamo della possibilità di condannare la parte temeraria con a una multa e/o con

1 giugno 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.64

Data decisione, Autorità:

01.06.2012, CEF

Titolo:

Pignoramento complementare. Inammissibilità delle censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione. Richiamo della possibilità di condannare la parte temeraria con a una multa e/o con il pagamento di tasse e spese

PIGNORAMENTO COMPLEMENTARE

art. 20a cpv. 2 cf. 5 LEF

art. 114 LEF

Incarto n.

15.2012.64

Lugano

1° giugno

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 29 maggio 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di complemento

di pignoramento allestito il 21 maggio 2012 (e spedito all’escusso il 23 maggio)

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1, __________

rispettivamente da

PI 1 e PI 2 Montis, __________

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorrente chiede l’annullamento del complemento di pignoramento eseguito il 21 maggio 2012 sui suoi redditi, facendo

valere per l’ennesima volta un credito per spese accessorie del 2008, ch’egli

afferma di vantare contro gli escutenti, nonché l’asserita nullità della

disdetta 6 aprile 2009 del contratto di locazione;

che la

Camera, con sentenza del 3 maggio 2012 (inc. 15.12.49), ha appena respinto un

ricorso presentato contro il pignoramento principale, confermandone la piena validità;

che la

legge non consente più all’escusso, allo stadio del pignoramento, di far valere

censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione;

che

simili censure devono infatti essere discusse in sede di rigetto

dell’opposizione e non lo possono più essere dopo che l’e­scus­so ha invano esaurito

le vie di ricorso o, come nel caso in esame, vi ha rinunciato;

che per

il resto il ricorrente non critica l’operato dell’Ufficio dal punto di vista

formale;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che visto

il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito,

il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione

alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che va

però ricordato che la parte che agisce in mala fede o in modo temerario può

essere condannata a una multa sino a 1500.- franchi nonché al pagamento di

tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF);

che il ricorrente

viene avvertito che tale norma potrà essergli applicata qualora dovesse

presentare ulteriori ricorsi fondati sulle medesime censure;

Richiamati

gli art. 17, 20a, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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