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Decisione

15.2012.65

Entità del pignoramento. Sospensione della procedura di realizzazione di una interessenza ereditaria

2 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1, il 16 maggio 2012 l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato per un credito di fr. 52'308.00

oltre accessori:

-

“i diritti in comunione spettanti all’escussa nella comunione

ereditaria fu __________, __________, composta di:

RI

1, 03.08.__________, __________ 1/3,

__________,

15.11.__________, __________ 1/3,

PI

1, 20.10.__________, __________ 1/3

In

particolare i fondi __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________”.

L’Ufficio

ha attribuito a quanto pignorato, ossia alla quota di un terzo appartenente

all’escussa nella comunione indivisa, un valore di stima di fr. 185'857.00.

B. Con

ricorso 23 maggio 2012 RI 1, dopo aver precisato che PI 1 è l’unica erede del

defunto marito A__________, chiede di pignorare non solo la quota spettante a PI

1 nella comunione ereditaria composta di RI 1, __________ e PI 1, ma anche la

quota di 1/6 nella successione fu __________ e i beni appartenenti al defunto marito.

La

ricorrente ha pure chiesto che

l’Ufficio, dando seguito alla procedura

di realizzazione prevista dal Regolamento

del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la

realizzazione di diritti in comunione (in seguito: RDC), proceda alla vendita

all’asta dei diritti pignorati.

C. Delle osservazioni 5 giugno 2012 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

in

diritto.

1. Nel

caso di specie RI 1 chiede di pignorare altri beni oltre all’interessenza già

pignorata.

Considerandi

2.

L’art.

97.

cpv. 2 LEF stabilisce che il pignoramento deve essere limitato a quanto

basti per soddisfare dei loro crediti in capitale, interessi e spese, i

creditori pignoranti.

L’ufficio

è quindi tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i

crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo

(cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi

quelli indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da

terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro

carattere contestato (cfr. DTF 120

III 51).

3.

Considerato l’art. 97 cpv. 2 LEF, nella fattispecie l’Ufficio pignorando

la quota di 1/3 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria composta oltre che

dall’escussa da RI 1 e __________, alla quale ha assegnato un valore di stima di

fr. 185'857.00, rimasto incontestato, già ha pignorato beni sufficienti a

coprire il credito in esecuzione in capitale oltre agli interessi e alle spese.

4.

Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escussa nella comunione ereditaria composta di PI 1, RI 1 e __________.

5.

La procedura

e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono

dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

6.

L’Ufficio,

in sede di pignoramento, ha determinato che il valore della quota parte di un

terzo spettante all’escussa nella comunione ereditaria assomma a fr. 185’857.00

(cfr. verbale di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente

contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di

specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa non

siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura

prevista dal RDC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione

(art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo

di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

L’autorità

di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti

ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta

oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione

del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta

l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere

determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in

occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

7.

Nel

caso di specie l’Ufficio dopo aver avviato la procedura prevista dal RDC,

convocando con scritto 20 gennaio 2012 tutti gli interessati a

un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per giovedì 1°

marzo 2012 alle ore 10.00, il 14 febbraio 2012

ha annullato tale udienza perché sarebbero in corso delle cause di divisione

presso la Pretura di Bellinzona. Quand’anche queste procedure, tendenti alla

divisione della comunione ereditaria, fossero tutt’ora pendenti dinnanzi alla

Pretura di Bellinzona, l’Ufficio deve procedere comunque alla realizzazione

della quota pignorata, non giustificandosi la sospensione della procedura

esecutiva per il solo fatto che gli eredi stiano disputando dinnanzi al Pretore

sul come dividere la comunione ereditaria. L’ufficio dovrà pertanto convocare

nuovamente tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai

sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC e poi, a dipendenza dell’esito della stessa,

procedere conformemente a quanto previsto nel RDC.

8.

Da

quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 95 cpv. 3, 97 cpv. 2, 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in

comunione (RDC);

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona

di determinarsi come stabilito al considerando 7 di questa sentenza.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

avv.

-

Comunicazione all’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.