15.2012.65
Entità del pignoramento. Sospensione della procedura di realizzazione di una interessenza ereditaria
2 luglio 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.65
Lugano
2 luglio 2012
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 maggio 2012 di
RI
1
patrocinata
da: avv. PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il
verbale di pignoramento 16 maggio 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente contro
PI
1
Viste le osservazioni 5
giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
richiamati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1, il 16 maggio 2012 l’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato per un credito di fr. 52'308.00
oltre accessori:
-
“i diritti in comunione spettanti all’escussa nella comunione
ereditaria fu __________, __________, composta di:
RI
1, 03.08.__________, __________ 1/3,
__________,
15.11.__________, __________ 1/3,
PI
1, 20.10.__________, __________ 1/3
In
particolare i fondi __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________”.
L’Ufficio
ha attribuito a quanto pignorato, ossia alla quota di un terzo appartenente
all’escussa nella comunione indivisa, un valore di stima di fr. 185'857.00.
B. Con
ricorso 23 maggio 2012 RI 1, dopo aver precisato che PI 1 è l’unica erede del
defunto marito A__________, chiede di pignorare non solo la quota spettante a PI
1 nella comunione ereditaria composta di RI 1, __________ e PI 1, ma anche la
quota di 1/6 nella successione fu __________ e i beni appartenenti al defunto marito.
La
ricorrente ha pure chiesto che
l’Ufficio, dando seguito alla procedura
di realizzazione prevista dal Regolamento
del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione (in seguito: RDC), proceda alla vendita
all’asta dei diritti pignorati.
C. Delle osservazioni 5 giugno 2012 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in
diritto.
1. Nel
caso di specie RI 1 chiede di pignorare altri beni oltre all’interessenza già
pignorata.
Considerandi
2.
L’art.
97.
cpv. 2 LEF stabilisce che il pignoramento deve essere limitato a quanto
basti per soddisfare dei loro crediti in capitale, interessi e spese, i
creditori pignoranti.
L’ufficio
è quindi tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i
crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo
(cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi
quelli indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da
terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro
carattere contestato (cfr. DTF 120
III 51).
3.
Considerato l’art. 97 cpv. 2 LEF, nella fattispecie l’Ufficio pignorando
la quota di 1/3 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria composta oltre che
dall’escussa da RI 1 e __________, alla quale ha assegnato un valore di stima di
fr. 185'857.00, rimasto incontestato, già ha pignorato beni sufficienti a
coprire il credito in esecuzione in capitale oltre agli interessi e alle spese.
4.
Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escussa nella comunione ereditaria composta di PI 1, RI 1 e __________.
5.
La procedura
e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono
dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
6.
L’Ufficio,
in sede di pignoramento, ha determinato che il valore della quota parte di un
terzo spettante all’escussa nella comunione ereditaria assomma a fr. 185’857.00
(cfr. verbale di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente
contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di
specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa non
siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura
prevista dal RDC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione
(art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo
di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
L’autorità
di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti
ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta
oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione
del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta
l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà
ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere
determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in
occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
7.
Nel
caso di specie l’Ufficio dopo aver avviato la procedura prevista dal RDC,
convocando con scritto 20 gennaio 2012 tutti gli interessati a
un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per giovedì 1°
marzo 2012 alle ore 10.00, il 14 febbraio 2012
ha annullato tale udienza perché sarebbero in corso delle cause di divisione
presso la Pretura di Bellinzona. Quand’anche queste procedure, tendenti alla
divisione della comunione ereditaria, fossero tutt’ora pendenti dinnanzi alla
Pretura di Bellinzona, l’Ufficio deve procedere comunque alla realizzazione
della quota pignorata, non giustificandosi la sospensione della procedura
esecutiva per il solo fatto che gli eredi stiano disputando dinnanzi al Pretore
sul come dividere la comunione ereditaria. L’ufficio dovrà pertanto convocare
nuovamente tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai
sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC e poi, a dipendenza dell’esito della stessa,
procedere conformemente a quanto previsto nel RDC.
8.
Da
quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 95 cpv. 3, 97 cpv. 2, 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in
comunione (RDC);
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
di determinarsi come stabilito al considerando 7 di questa sentenza.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
avv.
-
Comunicazione all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.