Lexipedia

Decisione

15.2012.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.66

Data decisione, Autorità:

11.06.2012, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Ditta individuale cancellata dal registro di commercio "in quanto non tenuta all’iscrizione" dopo la presentazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione. Assenza di potere di controllo dell'ufficio d'esecuzione quo alla validità dell'iscrizione

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 22 LEF

art. 40 cpv. 1 LEF

Incarto n.

15.2012.66

Lugano

11 giugno

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 5 giugno 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 9 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa nei

confronti del ricorrente da

PI 1

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il ricorrente contesta l’ammissibilità della comminatoria di

fallimento, facendo valere di non essere iscritto a registro di commercio e di

non essere quindi soggetto alla procedura di fallimento;

che può

essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della

comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando,

come nel caso in esame, l'escus­so reputa di non essere soggetto all'esecuzione

ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art.

160);

che il

ricorso deve in linea di massima essere presentato entro 10 giorni da quando il

ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2

LEF);

che nel caso concreto la comminatoria di fallimento è stata notificata

all’escusso il 16 maggio 2012, sicché il ricorso, interposto solo il 5 giugno,

sarebbe tardivo;

che è

tuttavia nulla la comminatoria di fallimento notificata ad una persona che non

è soggetta alla via del fallimento, nullità che può essere fatta valere in ogni

tempo (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF; per tutti: Cometta,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco

2005, n. 6 ad art. 160);

che da

una ricerca nel registro di commercio risulta che il ricorrente, per la ditta

individuale “digi”, ne è stato cancellato il 23 maggio 2012 con la seguente

indicazione: “La ditta è cancellata in quanto non tenuta all’iscrizione”;

che

giusta l’art. 40 cpv. 1 LEF, le persone iscritte nel registro di commercio rimangono

soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro,

per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzera di

commercio;

che per

la scelta del modo (o “specie”) di esecuzione (cfr. art. 38 LEF), è determinante

il momento in cui il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione (cfr.

art. 40 cpv. 2 LEF; CEF 13 aprile 2005, inc. 15.05.25, cons. 7; 27 settembre

2005, inc. 15.05.93);

che nella

fattispecie, il procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione l’8 marzo

2012, ovvero ancora prima della cancellazione dell’escusso dal registro di

commercio, pubblicata il 23 maggio 2012;

che il

fatto che l’iscrizione del ricorrente nel registro di commercio fosse (o fosse

diventata) forse non obbligatoria non è rilevante in questa sede, siccome

l’Ufficio non deve e non può controllare la validità dell’iscrizione (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 14 e 20 ad art. 39);

che la

comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto

esecutivo;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

che visto

il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito,

il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione

alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

Richiamati

gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a RI 1, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster