15.2012.66
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11 giugno 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.66
Data decisione, Autorità:
11.06.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ditta individuale cancellata dal registro di commercio "in quanto non tenuta all’iscrizione" dopo la presentazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione. Assenza di potere di controllo dell'ufficio d'esecuzione quo alla validità dell'iscrizione
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 22 LEF
art. 40 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2012.66
Lugano
11 giugno
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 5 giugno 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 9 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
PI 1
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorrente contesta l’ammissibilità della comminatoria di
fallimento, facendo valere di non essere iscritto a registro di commercio e di
non essere quindi soggetto alla procedura di fallimento;
che può
essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando,
come nel caso in esame, l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione
ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art.
160);
che il
ricorso deve in linea di massima essere presentato entro 10 giorni da quando il
ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2
LEF);
che nel caso concreto la comminatoria di fallimento è stata notificata
all’escusso il 16 maggio 2012, sicché il ricorso, interposto solo il 5 giugno,
sarebbe tardivo;
che è
tuttavia nulla la comminatoria di fallimento notificata ad una persona che non
è soggetta alla via del fallimento, nullità che può essere fatta valere in ogni
tempo (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF; per tutti: Cometta,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 6 ad art. 160);
che da
una ricerca nel registro di commercio risulta che il ricorrente, per la ditta
individuale “digi”, ne è stato cancellato il 23 maggio 2012 con la seguente
indicazione: “La ditta è cancellata in quanto non tenuta all’iscrizione”;
che
giusta l’art. 40 cpv. 1 LEF, le persone iscritte nel registro di commercio rimangono
soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro,
per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzera di
commercio;
che per
la scelta del modo (o “specie”) di esecuzione (cfr. art. 38 LEF), è determinante
il momento in cui il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione (cfr.
art. 40 cpv. 2 LEF; CEF 13 aprile 2005, inc. 15.05.25, cons. 7; 27 settembre
2005, inc. 15.05.93);
che nella
fattispecie, il procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione l’8 marzo
2012, ovvero ancora prima della cancellazione dell’escusso dal registro di
commercio, pubblicata il 23 maggio 2012;
che il
fatto che l’iscrizione del ricorrente nel registro di commercio fosse (o fosse
diventata) forse non obbligatoria non è rilevante in questa sede, siccome
l’Ufficio non deve e non può controllare la validità dell’iscrizione (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 14 e 20 ad art. 39);
che la
comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto
esecutivo;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
che visto
il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito,
il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione
alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
Richiamati
gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a RI 1, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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