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Decisione

15.2012.67

Comminatoria di fallimento. Reclamo interposto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione evaso prima della continuazione dell'esecuzione

13 giugno 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.67

Data decisione, Autorità:

13.06.2012, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Reclamo interposto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione evaso prima della continuazione dell'esecuzione

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 159 LEF

Incarto n.

15.2012.67

Lugano

13 giugno 2012

CJ/fp7fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7 giugno 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 23 aprile 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa

contro la ricorrente da

PI 1

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la ricorrente contesta la comminatoria di fallimento, notificatale

il 30 maggio 2012, facendo valere che il suo ricorso contro la decisione di

rigetto dell’opposizione (inc. 0015-2012-s) non sarebbe ancora stato evaso;

che può

essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della

comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando,

come nel caso in esame, l’escus­so afferma che l’opposizione non è ancora stata

rigettata con decisione esecutiva (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160);

che tuttavia,

nella fattispecie, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello, con sentenza 16 aprile 2012 (inc. 14.2012.40), ha respinto il

reclamo interposto da RI 1 il 5 marzo 2012 contro la decisione 21 febbraio 2012

del Giudice di pace del circolo di__________ (inc. 0015-2012s);

che

secondo una ricerca nel sistema “track & trace” della Posta svizzera,

siffatta sentenza è stata notificata all’escussa il 26 aprile 2012 presso lo

sportello dell’ufficio postale di __________;

che

l’opposizione interposta dall’escussa era quindi stata validamente rigettata al

momento della notifica – il 30 maggio 2012 – della comminatoria di fallimento

impugnata;

che quest’ultima

è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

che visto

il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito,

il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione

alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

Richiamati

gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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