15.2012.67
Comminatoria di fallimento. Reclamo interposto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione evaso prima della continuazione dell'esecuzione
13 giugno 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.67
Data decisione, Autorità:
13.06.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Reclamo interposto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione evaso prima della continuazione dell'esecuzione
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2012.67
Lugano
13 giugno 2012
CJ/fp7fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 giugno 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 23 aprile 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente contesta la comminatoria di fallimento, notificatale
il 30 maggio 2012, facendo valere che il suo ricorso contro la decisione di
rigetto dell’opposizione (inc. 0015-2012-s) non sarebbe ancora stato evaso;
che può
essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando,
come nel caso in esame, l’escusso afferma che l’opposizione non è ancora stata
rigettata con decisione esecutiva (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160);
che tuttavia,
nella fattispecie, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, con sentenza 16 aprile 2012 (inc. 14.2012.40), ha respinto il
reclamo interposto da RI 1 il 5 marzo 2012 contro la decisione 21 febbraio 2012
del Giudice di pace del circolo di__________ (inc. 0015-2012s);
che
secondo una ricerca nel sistema “track & trace” della Posta svizzera,
siffatta sentenza è stata notificata all’escussa il 26 aprile 2012 presso lo
sportello dell’ufficio postale di __________;
che
l’opposizione interposta dall’escussa era quindi stata validamente rigettata al
momento della notifica – il 30 maggio 2012 – della comminatoria di fallimento
impugnata;
che quest’ultima
è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
che visto
il carattere manifestamente infondato dell’impugnazione e il suo logico esito,
il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione
alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;
Richiamati
gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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