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Decisione

15.2012.7

Fallimento. Negata la legittimazione della persona giuridica fallita per contestare la procedura di realizzazione mediante ricorso

31 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella procedura di fallimento aperta l’8 aprile 2011 contro RI 1,

l’arch. PI 1, il 13 ottobre 2011, ha acquistato a trattative private per fr.

25'000.-- l’inventario della fallita (doc. H). Gli oggetti venduti sono stati

in parte ritirati da una rappresentante dell’aggiudicatario il 30 novembre

2011.

B. Il 5

dicembre 2011, l’aggiudicatario ha comunicato all’CO 1 che invece di consegnare

l’inventario indicato nel verbale di aggiudicazione 13 ottobre 2011, la fallita

aveva consegnato oggetti e macchinari obsoleti, incompleti e non funzionanti,

di un “valore minimo e oggettivamente inferiore a quello acquistato”. Egli ha

precisato di aver inoltrato una denuncia penale contro gli organi della fallita

e chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e la restituzione dei fr.

25'000.--, lasciando a disposizione dell’Uffi­cio i beni ritirati il 30

novembre 2011.

C. Il

16 dicembre 2011, l’Ufficio ha annullato la vendita a trattative privato e

deciso di restituire all’acquirente il prezzo d’aggiudica­zione e di procedere

all’erezione di un nuovo inventario e la sua messa all’asta.

D. La

fallita ricorre contro tale decisione, chiedendo che venga annullata e che sia

fatto ordine agli aggiudicatari di ritirare immediatamente gli oggetti da loro

acquistati e tuttora depositati nei locali della fallita (voci 4, 5, 18 e 19

dell’inventario). Essa asserisce che i beni consegnati erano esattamente quelli

inventariati ed indicati nel verbale di vendita e che gli acquirenti, durante

il ritiro del mobilio e “nelle settimane successive”, non hanno eccepito

alcunché.

E. Nelle

sue osservazioni al ricorso, l’aggiudicatario, unitamente a PI 2 – il comproprietario

dei locali in cui erano depositati i beni da aggiudicare, che negli atti delle

parti viene erroneamente indicato quale co-aggiudicatario –, contesta

l’esposizione dei fatti così come proposta dalla ricorrente, ribadendo in

sostanza che i beni consegnati il 30 novembre 2011 non corrispondevano a quelli

indicati nel verbale 30 ottobre 2011.

F. L’Ufficio,

nelle sue osservazioni, chiede preliminarmente di dichiarare il ricorso irricevibile,

in quanto né la ricorrente né il suo patrocinatore avrebbero ricevuto alcuna

delega da parte dell’uni­co organo autorizzato a rappresentare la massa

fallimentare, ovvero lo stesso Ufficio. Nel merito, chiede la reiezione del

ricorso, perché, come potrebbero testimoniare gli ex dipendenti della società

fallita, i signori __________ e __________, i beni consegnati il 30 novembre

2011 non corrispondono a quelli inventariati.

Considerandi

in diritto:

1.

In

via preliminare, l’CO 1 contesta la legittimazione della ricorrente e del suo

patrocinatore in quanto rappresentante della massa fallimentare è

l’amministrazione del fallimento, che non ha conferito alcuna delega all’avv. PA

1.

1.1

Legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento

del provvedimento impugnato oppure all’ado­zione di una determinata misura

ingiustamente negata nell’ambi­to di un’esecuzione o di un fallimento (Gillié­ron, Commentaire

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Gine­vra/Monaco

2000, n. 168 ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Comet­ta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad

art. 17).

1.2

Secondo giurisprudenza e dottrina

(DTF 103 III 23, cons. 1; 95 III 28-9, cons. 2; Comet­ta/Möckli,

n. 41 ad art. 17; M. Dieth, Beschwerde

im Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, tesi Zurigo

1999, p. 58-9 ad 5.2), il fallito o il debitore in una procedura concordataria

è legittimato a ricorrere contro una decisione dell’amministrazione del

fallimento, del commissario o del liquidatore solo se risulta leso direttamente

nei propri diritti ed interessi giuridicamente protetti, segnatamente in caso

di violazione di norme che gli garantiscono un’esi­stenza degna (ad es. art.

197, 224 o 229 cpv. 2 e 3 LEF, Loran­di,

op. cit., n. 178-182 ad art. 17), ma anche di norme relative alla realizzazione

o alla conservazione dell’attivo fallimentare, mentre non gli è di regola riconosciuto

il diritto di contestare la graduatoria o lo stato di riparto (a meno che sia

ipotizzabile un’eccedenza in suo favore, DTF 129 III 562-3, cons. 1.2) né di

far valere gli interessi dei creditori (DTF 95 III 29, cons. 2). È ritenuto

sufficiente l’interesse al rispetto delle regole di realizzazione, che è idoneo

a massimizzare il ricavato (DTF 33 I 483-3), ma non è consentito al debitore

discutere l’opportunità delle misure adottate dagli organi di esecuzione

forzata, fermo restando che l’applicazione arbitraria del diritto e l’abuso o

l’eccesso del potere d’apprezzamento sono parificati alla violazione della legge

(DTF 94 III 89, cons. 3).

1.3

In

una fattispecie, il Tribunale federale si è anche riferito ai suddetti principi

per ammettere la legittimazione del rappresentante di una persona giuridica fallita,

ovvero del socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita

(DTF 103 III 23, cons. 1). Si trattava però di un caso eccezionale, in cui il

ricorrente, che peraltro era una persona fisica, rispondeva solidalmente dei

debiti della fallita, ciò che poteva giustificare un interesse personale al

rispetto delle regole sulla realizzazione dell’attivo fallimentare, nella

misura in cui il ricorrente avrebbe poi dovuto pagare la parte scoperta dei

crediti insinuati nel fallimento. Per contro, nei casi ordinari, le persone

giuridiche solitamente non hanno un interesse proprio a contestare la procedura

di realizzazione, siccome, di regola, vengono cancellate dal registro di commercio

dopo la chiusura del fallimento. Eccezioni sono ipotizzabili ad esempio nei

casi in cui una revoca del fallimento appaia concretamente possibile giusta

l’art. 195 LEF (cfr. Dieth,

Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 11 ad art. 17). Spetta al ricorrente

rendere verosimile il proprio interesse.

1.4

Nel

caso di specie, la ricorrente non ha motivato la propria legittimazione e segnatamente

non ha specificato quale sia concretamente il suo interesse all’annullamento

della decisione impugnata. L’incasso del prezzo di aggiudicazione di fr.

25'000.-- non avrebbe comunque permesso di tacitare tutti i creditori (ammessi

nella graduatoria per un importo totale di fr. 281'196.--, a fronte di attivi

che, oltre all’inventario, sono composti di liquidità per fr. 3'487,19 e di un

credito di fr. 54'398,05, valutato in fr. 1.--).

2.

Il

ricorso è quindi irricevibile.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

avv. PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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