15.2012.7
Fallimento. Negata la legittimazione della persona giuridica fallita per contestare la procedura di realizzazione mediante ricorso
31 gennaio 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.7
Data decisione, Autorità:
31.01.2012, CEF
Titolo:
Fallimento. Negata la legittimazione della persona giuridica fallita per contestare la procedura di realizzazione mediante ricorso
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2012.7
Lugano
31 gennaio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2011 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, __________, e meglio contro la
decisione emessa il 16 dicembre 2011 nel fallimento della ricorrente, con cui è
stata annullata la vendita a trattative private dell’inventario della fallita
effettuata a favore di:
PI 1
patr. dall’ PA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Nella procedura di fallimento aperta l’8 aprile 2011 contro RI 1,
l’arch. PI 1, il 13 ottobre 2011, ha acquistato a trattative private per fr.
25'000.-- l’inventario della fallita (doc. H). Gli oggetti venduti sono stati
in parte ritirati da una rappresentante dell’aggiudicatario il 30 novembre
2011.
B. Il 5
dicembre 2011, l’aggiudicatario ha comunicato all’CO 1 che invece di consegnare
l’inventario indicato nel verbale di aggiudicazione 13 ottobre 2011, la fallita
aveva consegnato oggetti e macchinari obsoleti, incompleti e non funzionanti,
di un “valore minimo e oggettivamente inferiore a quello acquistato”. Egli ha
precisato di aver inoltrato una denuncia penale contro gli organi della fallita
e chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e la restituzione dei fr.
25'000.--, lasciando a disposizione dell’Ufficio i beni ritirati il 30
novembre 2011.
C. Il
16 dicembre 2011, l’Ufficio ha annullato la vendita a trattative privato e
deciso di restituire all’acquirente il prezzo d’aggiudicazione e di procedere
all’erezione di un nuovo inventario e la sua messa all’asta.
D. La
fallita ricorre contro tale decisione, chiedendo che venga annullata e che sia
fatto ordine agli aggiudicatari di ritirare immediatamente gli oggetti da loro
acquistati e tuttora depositati nei locali della fallita (voci 4, 5, 18 e 19
dell’inventario). Essa asserisce che i beni consegnati erano esattamente quelli
inventariati ed indicati nel verbale di vendita e che gli acquirenti, durante
il ritiro del mobilio e “nelle settimane successive”, non hanno eccepito
alcunché.
E. Nelle
sue osservazioni al ricorso, l’aggiudicatario, unitamente a PI 2 – il comproprietario
dei locali in cui erano depositati i beni da aggiudicare, che negli atti delle
parti viene erroneamente indicato quale co-aggiudicatario –, contesta
l’esposizione dei fatti così come proposta dalla ricorrente, ribadendo in
sostanza che i beni consegnati il 30 novembre 2011 non corrispondevano a quelli
indicati nel verbale 30 ottobre 2011.
F. L’Ufficio,
nelle sue osservazioni, chiede preliminarmente di dichiarare il ricorso irricevibile,
in quanto né la ricorrente né il suo patrocinatore avrebbero ricevuto alcuna
delega da parte dell’unico organo autorizzato a rappresentare la massa
fallimentare, ovvero lo stesso Ufficio. Nel merito, chiede la reiezione del
ricorso, perché, come potrebbero testimoniare gli ex dipendenti della società
fallita, i signori __________ e __________, i beni consegnati il 30 novembre
2011 non corrispondono a quelli inventariati.
Considerandi
in diritto:
1.
In
via preliminare, l’CO 1 contesta la legittimazione della ricorrente e del suo
patrocinatore in quanto rappresentante della massa fallimentare è
l’amministrazione del fallimento, che non ha conferito alcuna delega all’avv. PA
1.
1.1
Legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento
del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura
ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco
2000, n. 168 ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad
art. 17).
1.2
Secondo giurisprudenza e dottrina
(DTF 103 III 23, cons. 1; 95 III 28-9, cons. 2; Cometta/Möckli,
n. 41 ad art. 17; M. Dieth, Beschwerde
im Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, tesi Zurigo
1999, p. 58-9 ad 5.2), il fallito o il debitore in una procedura concordataria
è legittimato a ricorrere contro una decisione dell’amministrazione del
fallimento, del commissario o del liquidatore solo se risulta leso direttamente
nei propri diritti ed interessi giuridicamente protetti, segnatamente in caso
di violazione di norme che gli garantiscono un’esistenza degna (ad es. art.
197, 224 o 229 cpv. 2 e 3 LEF, Lorandi,
op. cit., n. 178-182 ad art. 17), ma anche di norme relative alla realizzazione
o alla conservazione dell’attivo fallimentare, mentre non gli è di regola riconosciuto
il diritto di contestare la graduatoria o lo stato di riparto (a meno che sia
ipotizzabile un’eccedenza in suo favore, DTF 129 III 562-3, cons. 1.2) né di
far valere gli interessi dei creditori (DTF 95 III 29, cons. 2). È ritenuto
sufficiente l’interesse al rispetto delle regole di realizzazione, che è idoneo
a massimizzare il ricavato (DTF 33 I 483-3), ma non è consentito al debitore
discutere l’opportunità delle misure adottate dagli organi di esecuzione
forzata, fermo restando che l’applicazione arbitraria del diritto e l’abuso o
l’eccesso del potere d’apprezzamento sono parificati alla violazione della legge
(DTF 94 III 89, cons. 3).
1.3
In
una fattispecie, il Tribunale federale si è anche riferito ai suddetti principi
per ammettere la legittimazione del rappresentante di una persona giuridica fallita,
ovvero del socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita
(DTF 103 III 23, cons. 1). Si trattava però di un caso eccezionale, in cui il
ricorrente, che peraltro era una persona fisica, rispondeva solidalmente dei
debiti della fallita, ciò che poteva giustificare un interesse personale al
rispetto delle regole sulla realizzazione dell’attivo fallimentare, nella
misura in cui il ricorrente avrebbe poi dovuto pagare la parte scoperta dei
crediti insinuati nel fallimento. Per contro, nei casi ordinari, le persone
giuridiche solitamente non hanno un interesse proprio a contestare la procedura
di realizzazione, siccome, di regola, vengono cancellate dal registro di commercio
dopo la chiusura del fallimento. Eccezioni sono ipotizzabili ad esempio nei
casi in cui una revoca del fallimento appaia concretamente possibile giusta
l’art. 195 LEF (cfr. Dieth,
Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 11 ad art. 17). Spetta al ricorrente
rendere verosimile il proprio interesse.
1.4
Nel
caso di specie, la ricorrente non ha motivato la propria legittimazione e segnatamente
non ha specificato quale sia concretamente il suo interesse all’annullamento
della decisione impugnata. L’incasso del prezzo di aggiudicazione di fr.
25'000.-- non avrebbe comunque permesso di tacitare tutti i creditori (ammessi
nella graduatoria per un importo totale di fr. 281'196.--, a fronte di attivi
che, oltre all’inventario, sono composti di liquidità per fr. 3'487,19 e di un
credito di fr. 54'398,05, valutato in fr. 1.--).
2.
Il
ricorso è quindi irricevibile.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
–
avv. PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster