15.2012.70
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12 luglio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.70
Data decisione, Autorità:
12.07.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_548/2012, 28.9.2012
Titolo:
Inventario dei beni del debitore prima del fallimento. Ordine di produzione della contabilità dell'escussa riferita all'anno precedente prima della scadenza del termine per allestirla secondo il Codice delle obbligazioni. Assegnazione di un nuovo termine
INVENTARIO PREVENTIVO
art. 662 cpv. 1 CO
art. 699 cpv. 2 CO
art. 170 LEF
Incarto n.
15.2012.70
Lugano
12 luglio
2012
CJ
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 giugno 2012 di
RI 1
rappr. dall’amministratore unico RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la procedura
d’erezione d’inventario preventivo n. __________ giusta l’art. 170 LEF
promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
patr. dall’avv. __________, St. leg. PA 1
viste le
osservazioni 27 giugno di PI 1 e 3 luglio 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
decisione 5 giugno 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di PI 1,
ha ordinato l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF dei beni della
società RI 1, la cui ragione sociale è diventata dal 26 giugno 2012 “__________”;
che l’CO
1 ha eseguito l’inventario il 6 giugno 2012;
che allo
scopo di completarlo, l’Ufficio, il 12 giugno 2012, ha impartito all’amministratore unico dell’escussa un termine di 5 giorni per produrre il
bilancio della società al 31 dicembre 2011, corredato dei necessari dettagli,
in particolare delle generalità e dei recapiti dei terzi debitori,
dell’inventario aggiornato dei beni mobili figuranti a bilancio alla fine del
2011 e dall’elenco di eventuali altri attivi, sotto comminatoria delle pene
previste agli art. 292 e 323 cpv. 2 CP;
che
l’escussa ha impugnato tale provvedimento, facendo valere che la decisione
pretorile 5 giugno 2012 non era ancora cresciuta in giudicato e che l’ordine di
produrre il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e “i necessari dettagli” era
prematuro, siccome il dovere di allestire il conto annuale dev’essere per legge
adempiuto entro la fine del semestre che segue la chiusura dell’esercizio;
ch’essendo
impugnabili soltanto con reclamo (cfr. i combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319
lett. a CPC), le decisioni del giudice del fallimento sono immediatamente esecutive
(cfr. art. 325 cpv. 1 CPC);
che è
noto a questa Camera, ancorché la ricorrente non lo abbia allegato, che la
stessa ha interposto reclamo contro la decisione 5 giugno 2012 del Pretore del
Distretto di Lugano, ma non avendo chiesto l’effetto sospensivo, la stessa è da
considerare esecutiva a tutti gli effetti;
che
l’Ufficio ha quindi correttamente proceduto all’immediata erezione
dell’inventario;
che la
ricorrente non specifica se, alla data dell’inoltro del ricorso, il bilancio
dell’anno 2011 era già stato allestito;
che ad
ogni buon conto, l’eventuale carattere prematuro della richiesta dell’Ufficio
rispetto ai termini di legge per l’approvazione del bilancio (art. 662 cpv. 1 e
699 cpv. 2 CO) è nel frattempo venuto meno, sicché il ricorso potrebbe essere
considerato privo di oggetto su questo punto;
che
poiché l’Ufficio non ha di sua sponte prorogato il termine impartito
all’escussa, sussiste però il rischio (teorico) di una denuncia penale anche se
l’escussa avesse dato seguito all’ordine dell’Ufficio entro il termine
impartito, calcolato dall’inizio del secondo semestre del 2012;
che,
anche per motivi di praticità e di trasparenza, è quindi opportuno che
l’autorità di vigilanza impartisca un nuovo termine di 5 giorni a partire dalla
notifica della presente sentenza per la presentazione dei documenti richiesti;
che il
ricorso va pertanto accolto in questa limitata misura;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 170 LEF; 309, 319, 325 CPC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullato il termine impartito dall’CO 1 nel suo provvedimento
12 giugno 2012.
1.2. È
assegnato a RI 1 (ora __________ un nuovo termine di 5 giorni a contrare dalla
notifica della presente decisione per produrre all’CO 1 i documenti di cui al
summenzionato provvedimento 12 giugno 2012.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RA 1, __________;
– St. leg. PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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