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Decisione

15.2012.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 luglio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.70

Data decisione, Autorità:

12.07.2012, CEF

Ricorso:

TF,5A_548/2012, 28.9.2012

Titolo:

Inventario dei beni del debitore prima del fallimento. Ordine di produzione della contabilità dell'escussa riferita all'anno precedente prima della scadenza del termine per allestirla secondo il Codice delle obbligazioni. Assegnazione di un nuovo termine

INVENTARIO PREVENTIVO

art. 662 cpv. 1 CO

art. 699 cpv. 2 CO

art. 170 LEF

Incarto n.

15.2012.70

Lugano

12 luglio

2012

CJ

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 19 giugno 2012 di

RI 1

rappr. dall’amministratore unico RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la procedura

d’erezio­ne d’inventario preventivo n. __________ giusta l’art. 170 LEF

promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

patr. dall’avv. __________, St. leg. PA 1

viste le

osservazioni 27 giugno di PI 1 e 3 luglio 2012 dell’UE di Lugano;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con

decisione 5 giugno 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di PI 1,

ha ordinato l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF dei beni della

società RI 1, la cui ragione sociale è diventata dal 26 giugno 2012 “__________”;

che l’CO

1 ha eseguito l’inventario il 6 giugno 2012;

che allo

scopo di completarlo, l’Ufficio, il 12 giugno 2012, ha impartito all’amministratore unico dell’escussa un termine di 5 giorni per produrre il

bilancio della società al 31 dicembre 2011, corredato dei necessari dettagli,

in particolare delle generalità e dei recapiti dei terzi debitori,

dell’inventario aggiornato dei beni mobili figuranti a bilancio alla fine del

2011 e dall’elenco di eventuali altri attivi, sotto comminatoria delle pene

previste agli art. 292 e 323 cpv. 2 CP;

che

l’escussa ha impugnato tale provvedimento, facendo valere che la decisione

pretorile 5 giugno 2012 non era ancora cresciuta in giudicato e che l’ordine di

produrre il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e “i necessari dettagli” era

prematuro, siccome il dovere di allestire il conto annuale dev’essere per legge

adempiuto entro la fine del semestre che segue la chiusura dell’eser­cizio;

ch’essendo

impugnabili soltanto con reclamo (cfr. i combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319

lett. a CPC), le decisioni del giudice del fallimento sono immediatamente esecutive

(cfr. art. 325 cpv. 1 CPC);

che è

noto a questa Camera, ancorché la ricorrente non lo abbia allegato, che la

stessa ha interposto reclamo contro la decisione 5 giugno 2012 del Pretore del

Distretto di Lugano, ma non avendo chiesto l’effetto sospensivo, la stessa è da

considerare esecutiva a tutti gli effetti;

che

l’Ufficio ha quindi correttamente proceduto all’immediata erezione

dell’inventario;

che la

ricorrente non specifica se, alla data dell’inoltro del ricorso, il bilancio

dell’anno 2011 era già stato allestito;

che ad

ogni buon conto, l’eventuale carattere prematuro della richiesta dell’Ufficio

rispetto ai termini di legge per l’approvazione del bilancio (art. 662 cpv. 1 e

699 cpv. 2 CO) è nel frattempo venuto meno, sicché il ricorso potrebbe essere

considerato privo di oggetto su questo punto;

che

poiché l’Ufficio non ha di sua sponte prorogato il termine impartito

all’escussa, sussiste però il rischio (teorico) di una denuncia penale anche se

l’escussa avesse dato seguito all’ordine dell’Ufficio entro il termine

impartito, calcolato dall’inizio del secondo semestre del 2012;

che,

anche per motivi di praticità e di trasparenza, è quindi opportuno che

l’autorità di vigilanza impartisca un nuovo termine di 5 giorni a partire dalla

notifica della presente sentenza per la presentazione dei documenti richiesti;

che il

ricorso va pertanto accolto in questa limitata misura;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 170 LEF; 309, 319, 325 CPC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, è annullato il termine impartito dall’CO 1 nel suo provvedimento

12 giugno 2012.

1.2. È

assegnato a RI 1 (ora __________ un nuovo termine di 5 giorni a contrare dalla

notifica della presente decisione per produrre all’CO 1 i documenti di cui al

summenzionato provvedimento 12 giugno 2012.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RA 1, __________;

– St. leg. PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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