15.2012.73
Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento
2 luglio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2012.73
Data decisione, Autorità:
02.07.2012, CEF
Titolo:
Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
art. 9 cpv. 2 LPR
Incarto n.
15.2012.73
Lugano
2 luglio 2012
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25/26 giugno 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
PI 1
rappr. da: RA 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ il 23 maggio 2012 l’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha emesso, su
richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di
fr. 1'347.65 oltre accessori.
L’atto esecutivo è
stato notificato al debitore il 25 maggio 2012.
B. Con ricorso 25/26
giugno 2012 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento contestando
in sostanza la fondatezza del credito in esecuzione.
Considerato
Considerandi
1.
Per
l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni quando il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento. Nel caso di specie la comminatoria di fallimento è stata
notificata a RI 1 il 25 maggio 2012. Il ricorso, rivolto contro l’emissione
della comminatoria di fallimento, risulta pertanto tardivo e per questo motivo
va dichiarato irricevibile.
2.
A
titolo abbondanziale, malgrado la tardività del gravame, va comunque ricordato
al ricorrente che:
2.1
Contro
la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,
n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6
ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando:
- l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
- l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
- la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
- l'escusso sostiene
che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione
incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
2.2
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
2.3
Non
riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente, il debitore
allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che
permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito
della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di un precetto esecutivo rimasto senza opposizione, la
comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito
sollevate dal ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di
vigilanza, il ricorso andrebbe pertanto respinto anche
nel merito.
3.
Da quanto precede discende che il
ricorso è irricevibile.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
In
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso
è infondato o temerario (cfr. CEF 12 agosto 2009 [15.2009.70] con riferimenti).
Infatti, nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione
d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è
stato sentito (Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso
in esame non è pertanto stato notificato alla controparte per le osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40. 43 LEF; 9 cpv.
2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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