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Decisione

15.2012.73

Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento

2 luglio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ il 23 maggio 2012 l’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha emesso, su

richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di

fr. 1'347.65 oltre accessori.

L’atto esecutivo è

stato notificato al debitore il 25 maggio 2012.

B. Con ricorso 25/26

giugno 2012 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento contestando

in sostanza la fondatezza del credito in esecuzione.

Considerato

Considerandi

1.

Per

l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni quando il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento. Nel caso di specie la comminatoria di fallimento è stata

notificata a RI 1 il 25 maggio 2012. Il ricorso, rivolto contro l’emissione

della comminatoria di fallimento, risulta pertanto tardivo e per questo motivo

va dichiarato irricevibile.

2.

A

titolo abbondanziale, malgrado la tardività del gravame, va comunque ricordato

al ricorrente che:

2.1

Contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6

ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

- l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40.

LEF);

- l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

- la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

- l'escusso sostiene

che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione

incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.2

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

2.3

Non

riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente, il debitore

allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che

permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito

della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di un precetto esecutivo rimasto senza opposizione, la

comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito

sollevate dal ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di

vigilanza, il ricorso andrebbe pertanto respinto anche

nel merito.

3.

Da quanto precede discende che il

ricorso è irricevibile.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

In

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso

irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso

è infondato o temerario (cfr. CEF 12 agosto 2009 [15.2009.70] con riferimenti).

Infatti, nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione

d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è

stato sentito (Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso

in esame non è pertanto stato notificato alla controparte per le osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40. 43 LEF; 9 cpv.

2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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