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Decisione

15.2012.74

Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Termpestività del ricorso. Escusso all'estero al momento dei tentativi di notifica. Assenza di finzione della notificazione allo scadere del termine di

10 agosto 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.74

Data decisione, Autorità:

10.08.2012, CEF

Titolo:

Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Termpestività del ricorso. Escusso all'estero al momento dei tentativi di notifica. Assenza di finzione della notificazione allo scadere del termine di giacenza postale

NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO

art. 138 cpv. 3 let. a CPC

art. 17 LEF

art. 66 cpv. 4 cf. 2 LEF

art. 72 cpv. 2 LEF

Incarto n.

15.2012.74

Lugano

10 agosto

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 luglio 2012 di

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di

pignoramento emesso il 14 giugno 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti del ricorrente da

PI 1

patrocinato dall’ PA 2

viste le

osservazioni 16 luglio dell’escutente e 18 luglio 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che dopo

diversi tentativi di notifica (per posta, tramite usciere comunale e con invito

a presentarsi presso l’ufficio) rimasti infruttuosi, l’CO 1 ha pubblicato il

precetto esecutivo n. __________ diretto contro RI 1 sul Foglio Ufficiale

cantonale n. 29/2012 del 10 aprile 2012;

che il 14

giugno 2012, l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento nella stessa procedura;

che con

il ricorso in esame, l’escusso contesta la validità della notifica del precetto

esecutivo, sostenendo di essersi trovato, con la moglie, praticamente sempre

all’estero nel periodo – tra il 13 febbraio e il 10 aprile 2012 – in cui hanno

avuto luogo i tentativi di notifica precedenti la notifica edittale;

che da

parte sua l’escutente contesta anzitutto la tempestività del ricorso, allegando

che l’escusso avrebbe dovuto ricorrere al più tardi entro dieci giorni da

quando è tornato in Svizzera, ovvero dal 25 aprile 2012;

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 III 573, cons. 6.1),

un precetto esecutivo che viene notificato in via

edittale senza che siano dati i presupposti per

procedere in tal modo non può, in linea di massima, essere considerato nullo,

ma dev'essere impugnato entro il termine previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF, che inizia a

decorrere dalla conoscenza della notifica edittale;

che

l’effetto sanatorio della mancata presentazione di un ricorso tempestivo è dato

solo qualora l’escusso abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto del

precetto esecutivo (cfr. DTF 128 III 104, c. 2);

che nel

caso concreto, non risulta né dagli atti né dalle osservazioni del resistente e

dell’Ufficio che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell’esistenza del

precetto esecutivo prima di prendere conoscenza dell’avviso di pignoramento;

che

l’escusso allega di essersi visto recapitare l’avviso di pignoramento, per

lettera semplice, il 20 giugno 2012, sicché il ricorso, interposto lunedì 2

luglio 2012, risulta tempestivo, tenuto conto che l’ultimo giorno del termine

era un sabato (cfr. art. 142 cpv. 3 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che l’escutente

esprime però dubbi sulla data di ricezione indicata dal ricorrente, facendo

osservare che l’avviso di pignoramento reca una data precedente di 6 giorni;

che la

censura non è però di pregio, perché la prova della notifica compete

all’autorità che l’ha effettuata (cfr. DTF 121 III 12) – e nel caso tale prova non è possibile, siccome l’avviso di pignoramento

è stato spedito con invio semplice – e comunque soltanto l’effettiva presa di

conoscenza del precetto esecutivo – peraltro incompleta quando avviene attraverso

l’avviso di pignoramento (cfr. CEF 12 dicembre 2007, inc. 15.07.102, cons. 2) –

e non la sua sola ricezione determina l’inizio del decorso del termine di ricorso;

che il

ricorso va pertanto considerato tempestivo;

che il

ricorrente ritiene carente la notifica del precetto esecutivo, poiché non

avrebbe avuto la possibilità di avere conoscenza dell’esecuzione;

che

l’escutente sostiene per contro che l’Ufficio avrebbe effettuato i passi

necessari e richiesti dalla LEF prima di procedere alla pubblicazione sul FUC;

che

giusta l’art. 66 cpv. 4 LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione

quando il domicilio del debitore è sconosciuto (n. 1), oppure quando egli

persiste a sottrarsi alla notificazione (n. 2) o è domiciliato all’estero e la

notificazione non è possibile in via rogatoria in un termine ragionevole (n.

3);

che

soltanto la seconda ipotesi entra in considerazione nel caso in esame;

che non

risulta dagli atti che l’escusso si sia sottratto alla notificazione del

precetto esecutivo, siccome nel periodo in cui è stata tentata, egli dice,

senza essere stato contraddetto dall’escutente, di essersi trovato all’estero

per lavoro, tant’è che né la posta né l’usciere comunale sono riusciti a

consegnarli il precetto né la diffida a presentarsi all’Ufficio l’ha potuto

raggiungere;

che, come

risulta dall’art. 72 cpv. 2 LEF, la finzione della notificazione allo scadere

del termine di giacenza postale (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) non si

applica alla notifica del precetto esecutivo (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 ad art. 64);

che in

ogni caso la finzione presuppone “che il destinatario dovesse aspettarsi una

notificazione”;

che in

linea di massima tale condizione non può verificarsi con l’atto introduttivo

d’azione (cfr. DTF 130 III 399-400, cons. 1.2), come può essere il precetto

esecutivo rispetto all’esecuzione di cui costituisce il primo atto;

che la

giurisprudenza citata al riguardo dall’escutente (DTF 130 III 399 e 119 V 94)

non concerne la notifica del precetto esecutivo e anzi, come visto, la prima

decisione citata conferma proprio il principio testé ricordato;

che anche

il riferimento a Cometta (Commentario alla LPR, CFPG n.

3, Lugano 1998, p. 18-19) è inconferente, perché riguarda la notifica di una

raccomandata secondo l’art. 124 CPC-TI;

che

proprio per il fatto che fosse già pendente una precedente esecuzione (n. __________)

per il medesimo credito, poi andata in perenzione, non si può ritenere che

l’escusso dovesse aspettarsi la notifica di un ulteriore precetto esecutivo;

che in

queste condizioni non si può considerare che l’escusso si sia sottratto alla

notificazione in modo persistente – ciò che implica un atteggiamento consapevole

e ostruzionistico –, sicché la pubblicazione del precetto in via edittale va

annullata;

che il

ricorrente chiede la reiterazione della notifica;

che come

visto la conoscenza dell’esistenza del precetto esecutivo attraverso l’avviso di pignoramento non permette di ritenere che

l’escusso ne abbia conosciuto il contenuto in modo sufficiente (cfr. CEF 12

dicembre 2007, inc. 15.07.102, cons. 2);

che il

ricorso va pertanto integralmente accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 66, 72 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, la notifica edittale del precetto esecutivo n. __________ dell’CO

1 e l’avviso di pignoramento 14 giugno 2012 sono annullati.

1.2. È

ordinato all’CO 1 di procedere ad una nuova notifica del precetto esecutivo n. __________

all’escusso.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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