Lexipedia

Decisione

15.2012.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 5

giugno 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di PI 1, ha

ordinato l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF dei beni della

società RI 1, la cui ragione sociale è diventata dal 26 giugno 2012 “__________”;

B. L’UE di Lugano ha

eseguito l’inventario il 6 giugno 2012. Allo scopo di completarlo, l’Ufficio,

il 12 giugno 2012, ha impartito all’amministratore unico dell’escussa un

termine di 5 giorni per produrre il bilancio della società al 31 dicembre 2011,

“corredato dei necessari dettagli”.

C. Con ricorso 19 giugno

2012, l’escussa ha impugnato tale provvedimento, facendo valere che la decisione

pretorile 5 giugno 2012 non era ancora cresciuta in giudicato e che l’ordine di

produrre il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e “i necessari dettagli” era

prematuro, siccome il dovere di allestire il conto annuale dev’essere per legge

adempiuto entro la fine del semestre che segue la chiusura dell’eser­cizio.

D. Il 28 giugno 2012,

l’Ufficio ha chiesto all’escussa di produrre il bilancio 2010, come pure

“l’elenco degli attivi della società debitrice, in particolare delle

partecipazioni menzionate a RC, incluse quelle all’estero già note a suo tempo,

almeno in una certa misura alla parte creditrice, e di eventuali crediti verso

terzi corredati dalle generalità e dai recapiti di tali controparti della

società in questione”;

E. Il 12 luglio 2012, l’escussa

ha interposto ricorso contro quest’ulti­mo provvedimento, facendo valere che,

come nel primo ricorso, la decisione pretorile 5 giugno 2012 non era ancora

cresciuta in giudicato, e ha aggiunto che il provvedimento dell’Ufficio era a

suo avviso irrito e inutile nell’ottica d’inventariare i beni e attivi attualmente

detenuti dalla società e ha chiesto che venisse accertata d’ufficio

l’affermazione dell’Uf­fi­cio secondo cui “la società __________ dovrebbe

avere trasmesso alla RI 1 [il predetto bilancio] all’atto della cessazione del

proprio mandato”.

F. Con sentenza 12

luglio 2012 (inc. 15.12.70), la Camera ha parzialmente accolto il primo ricorso,

assegnando all’escussa un nuovo termine per produrre i documenti richiesti

dall’CO 1.

considerando in

diritto:

1. Essendo impugnabili

soltanto con reclamo (cfr. i combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a

CPC), le decisioni del giudice del fallimento sono immediatamente esecutive

(cfr. art. 325 cpv. 1 CPC). Siccome l’escussa, nel suo reclamo contro la

decisione 5 giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. 14.12.94), non

ha chiesto l’effetto sospensivo, la stessa è da considerare esecutiva a tutti gli

effetti. L’Ufficio ha quindi correttamente proceduto all’immediata erezione

dell’inventario.

Considerandi

2.

Le disposizioni

degli art. 90 a 92 LEF si applicano per analogia all’erezione dell’inventario

preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF (cfr. art. 163 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 8 ad art. 170). In virtù dell’art. 91 LEF, l'obbligo

d'informazione del debitore e dei terzi si estende anche alle transazioni

anteriori all'esecuzione del pignoramento (o nel caso concreto dell’inventario)

intervenute durante il periodo sospetto di cinque anni dell’art. 288 LEF se vi

sono indizi che abbiano carattere revocabile (cfr. DTF, 129 III 241-242, cons.

3; CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, RtiD I-2009, 729-730, n. 62c [massima],

cons. 2). Onde verificare l’eventuale esistenza di transazioni sospette,

l’Ufficio è legittimato a chiedere l’edizione della contabilità degli anni

precedenti. Va quindi confermato l’obbligo di produrre il bilancio dell’anno

2010, come pure degli altri documenti indicati nel provvedimento impugnato

(cfr. sopra ad D).

3.

Il ricorso ai sensi

dell’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura

esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di

un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di

una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilli­éron, op. cit., vol. I, n. 65 ad

art. 17, con rif.). È quindi irricevibile la domanda tendente ad accertare la

validità dell’affermazione dell’Uf­fi­cio, secondo cui il bilancio avrebbe

dovuto essere trasmesso all’escussa dalla società __________ all’atto della cessazione

del proprio mandato, siccome è irrilevante dal punto di vista del diritto

esecutivo sapere se e da chi la società escussa ha ricevuto il proprio

bilancio, dal momento ch’essa è comunque tenuta per legge a tenere e a

conservare regolarmente i libri e documenti contabili richiesti dalla natura e

dall’estensione della sua azienda (art. 957 CO), in particolare il bilancio

(art. 958 CO), e a produrli al giudice o all’autorità autorizzata, in concreto

all’UE di Lugano (art. 963 CO).

4.

Il ricorso va

pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

5.

La presente

sentenza, che riguarda un provvedimento conservativo urgente giusta l’art. 56

LEF (cfr. Nordmann, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 170), va

comunicata immediatamente alle parti, unitamente a, per quanto concerne

l’escutente, ad una copia del ricorso, che, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR,

non gli è tuttora stato intimato.

Richiamati gli art.

17, 20a, 56, 91, 170 LEF; 309, 319, 325 CPC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– Studio legale unitamente ad una

copia del ricorso.

Comunicazione all’Ufficio

esecuzione del Distretto di Lugano.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

vicepresidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.