15.2012.75
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19 luglio 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.75
Lugano
19 luglio 2012
CJ/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 13 luglio 2012 di
RI
1
rappr.
dall’amministratore unico RA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano,
nella procedura che la vede
opposta a
PI
1
patrocinato
dallo PA 1
viste le osservazioni 16
luglio 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Con decisione 5
giugno 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, su istanza di PI 1, ha
ordinato l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF dei beni della
società RI 1, la cui ragione sociale è diventata dal 26 giugno 2012 “__________”;
B. L’UE di Lugano ha
eseguito l’inventario il 6 giugno 2012. Allo scopo di completarlo, l’Ufficio,
il 12 giugno 2012, ha impartito all’amministratore unico dell’escussa un
termine di 5 giorni per produrre il bilancio della società al 31 dicembre 2011,
“corredato dei necessari dettagli”.
C. Con ricorso 19 giugno
2012, l’escussa ha impugnato tale provvedimento, facendo valere che la decisione
pretorile 5 giugno 2012 non era ancora cresciuta in giudicato e che l’ordine di
produrre il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e “i necessari dettagli” era
prematuro, siccome il dovere di allestire il conto annuale dev’essere per legge
adempiuto entro la fine del semestre che segue la chiusura dell’esercizio.
D. Il 28 giugno 2012,
l’Ufficio ha chiesto all’escussa di produrre il bilancio 2010, come pure
“l’elenco degli attivi della società debitrice, in particolare delle
partecipazioni menzionate a RC, incluse quelle all’estero già note a suo tempo,
almeno in una certa misura alla parte creditrice, e di eventuali crediti verso
terzi corredati dalle generalità e dai recapiti di tali controparti della
società in questione”;
E. Il 12 luglio 2012, l’escussa
ha interposto ricorso contro quest’ultimo provvedimento, facendo valere che,
come nel primo ricorso, la decisione pretorile 5 giugno 2012 non era ancora
cresciuta in giudicato, e ha aggiunto che il provvedimento dell’Ufficio era a
suo avviso irrito e inutile nell’ottica d’inventariare i beni e attivi attualmente
detenuti dalla società e ha chiesto che venisse accertata d’ufficio
l’affermazione dell’Ufficio secondo cui “la società __________ dovrebbe
avere trasmesso alla RI 1 [il predetto bilancio] all’atto della cessazione del
proprio mandato”.
F. Con sentenza 12
luglio 2012 (inc. 15.12.70), la Camera ha parzialmente accolto il primo ricorso,
assegnando all’escussa un nuovo termine per produrre i documenti richiesti
dall’CO 1.
considerando in
diritto:
1. Essendo impugnabili
soltanto con reclamo (cfr. i combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a
CPC), le decisioni del giudice del fallimento sono immediatamente esecutive
(cfr. art. 325 cpv. 1 CPC). Siccome l’escussa, nel suo reclamo contro la
decisione 5 giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. 14.12.94), non
ha chiesto l’effetto sospensivo, la stessa è da considerare esecutiva a tutti gli
effetti. L’Ufficio ha quindi correttamente proceduto all’immediata erezione
dell’inventario.
Considerandi
2.
Le disposizioni
degli art. 90 a 92 LEF si applicano per analogia all’erezione dell’inventario
preventivo ai sensi dell’art. 170 LEF (cfr. art. 163 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 8 ad art. 170). In virtù dell’art. 91 LEF, l'obbligo
d'informazione del debitore e dei terzi si estende anche alle transazioni
anteriori all'esecuzione del pignoramento (o nel caso concreto dell’inventario)
intervenute durante il periodo sospetto di cinque anni dell’art. 288 LEF se vi
sono indizi che abbiano carattere revocabile (cfr. DTF, 129 III 241-242, cons.
3; CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, RtiD I-2009, 729-730, n. 62c [massima],
cons. 2). Onde verificare l’eventuale esistenza di transazioni sospette,
l’Ufficio è legittimato a chiedere l’edizione della contabilità degli anni
precedenti. Va quindi confermato l’obbligo di produrre il bilancio dell’anno
2010, come pure degli altri documenti indicati nel provvedimento impugnato
(cfr. sopra ad D).
3.
Il ricorso ai sensi
dell’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura
esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di
un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di
una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., vol. I, n. 65 ad
art. 17, con rif.). È quindi irricevibile la domanda tendente ad accertare la
validità dell’affermazione dell’Ufficio, secondo cui il bilancio avrebbe
dovuto essere trasmesso all’escussa dalla società __________ all’atto della cessazione
del proprio mandato, siccome è irrilevante dal punto di vista del diritto
esecutivo sapere se e da chi la società escussa ha ricevuto il proprio
bilancio, dal momento ch’essa è comunque tenuta per legge a tenere e a
conservare regolarmente i libri e documenti contabili richiesti dalla natura e
dall’estensione della sua azienda (art. 957 CO), in particolare il bilancio
(art. 958 CO), e a produrli al giudice o all’autorità autorizzata, in concreto
all’UE di Lugano (art. 963 CO).
4.
Il ricorso va
pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
5.
La presente
sentenza, che riguarda un provvedimento conservativo urgente giusta l’art. 56
LEF (cfr. Nordmann, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 170), va
comunicata immediatamente alle parti, unitamente a, per quanto concerne
l’escutente, ad una copia del ricorso, che, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR,
non gli è tuttora stato intimato.
Richiamati gli art.
17, 20a, 56, 91, 170 LEF; 309, 319, 325 CPC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
– Studio legale unitamente ad una
copia del ricorso.
Comunicazione all’Ufficio
esecuzione del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.