15.2012.77
Elenco oneri. Aggiornamento degli interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto. Rcevibilità di un ricorso diretto contro l'aggiornamento
10 agosto 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.77
Data decisione, Autorità:
10.08.2012, CEF
Titolo:
Elenco oneri. Aggiornamento degli interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto. Rcevibilità di un ricorso diretto contro l'aggiornamento
ELENCO ONERI
art. 17 LEF
art. 140 LEF
Incarto n.
15.2012.77
Lugano
10 agosto
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 15 luglio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 3
luglio 2012 di aggiornamento dell’elenco oneri relativa alla part. n. __________
RFD di __________ di proprietà del ricorrente, in merito alle ipoteche legali
notificate da
1. PI 1
rappr. dall’RA 1
Considerandi
2.
PI 2
rappr. dall’RA 2
viste le
osservazioni 17 luglio dell’CO 1, che ha rinunciato ad intimare il ricorso agli
altri interessati, e le osservazioni spontanee del 18 luglio 2012 del PI 2;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 3
luglio 2012, l’CO 1 ha notificato alle parti interessate all’esecuzione n. 1171720 in realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________ RFD di __________
di proprietà dell’escusso l’aggiornamento dell’elenco oneri relativo agli
interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto indetto per
il 4 settembre 2012;
che in
particolare la pretesa per “imposta comunale” dal 2003 al 2012 vantata dal PI 2
(pos. 1) è stata determinata in complessivi fr. 8'726,20, mentre i crediti per
“imposta cantonale” del 2003 e del 2005 annunciati dallo PI 1 sono stati
stabiliti in fr. 677,25 in totale (pos. 2);
che con
ricorso del 15 luglio 2012, l’escusso contesta tale aggiornamento, affermando
che le ipoteche legali concernerebbero in parte “imposte non legate direttamente
all’immobile ma sulla base di dichiarazione fiscale per redditi senza alcun legame
con l’immobile oggetto dell’asta”;
che la
questione evocata dal ricorrente è però già stata esaminata e risolta da questa
Camera con sentenza 15 settembre 2009 (inc. 15.09.89), da tempo passata in
giudicato;
che
sebbene il ricorso era stato inoltrato dalla creditrice ipotecaria (__________),
siffatta decisione è opponibile all’escusso, che semmai avrebbe potuto e dovuto
proporre le censure in questione in sede di osservazioni o con ricorso
separato;
che il
ricorso è pertanto tardivo per quanto riguarda le imposte dal 2003 al 2009;
ch’esso avrebbe
potuto essere ricevibile soltanto nella limitata misura in cui l’escusso avesse
contestato il calcolo degli interessi intercorrenti tra il 10 settembre 2009 e
il 4 settembre 2012, fermo restando che l’importo del capitale sul quale essi
sono calcolati, per i suddetti motivi, non avrebbe più potuto essere contestato;
che il
ricorrente non ha tuttavia espresso alcuna critica ricevibile né ha contestato
la corrispondenza tra le cifre stabilite dalla Camera nel 2009 e quelle riportate
nell’elenco oneri aggiornato, a ragione del resto perché combaciano
perfettamente;
che in
merito alle imposte comunali per gli anni 2010 a 2012, si ricorda al ricorrente che l’ufficio d’esecuzione può in linea
di massima rifiutare l’iscrizione di crediti asseritamente garantiti da ipoteca
legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li
ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF, ma non in
caso di dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito, fatta salva la facoltà
per gli interessati di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente
ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 15
settembre 2009, inc. 15.09.89, cons. 1);
che nel
2009.
la Camera ha già giudicato che l’importo di fr. 775,40 iscritto per gli anni
2006.
e 2009 corrispondeva verosimilmente a quello dell’imposta immobiliare, la
cui stretta relazione con il fondo è ammessa (cfr. cons. 3.1);
che ciò
vale anche per le imposte per gli anni 2010 a 2012, poiché sono state iscritte per lo stesso importo di fr. 775,40 e l’imposta immobiliare è dovuta sui fondi
di proprietà del contribuente all’inizio dell’anno civile, senza riguardo alla
durata dell’assoggettamento (art. 95 LT);
che nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 140, 156 LEF; 36 RFF; 95 LT; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
–
Comunicazione
alla Ufficio di esecuzione di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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