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Decisione

15.2012.77

Elenco oneri. Aggiornamento degli interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto. Rcevibilità di un ricorso diretto contro l'aggiornamento

10 agosto 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.77

Data decisione, Autorità:

10.08.2012, CEF

Titolo:

Elenco oneri. Aggiornamento degli interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto. Rcevibilità di un ricorso diretto contro l'aggiornamento

ELENCO ONERI

art. 17 LEF

art. 140 LEF

Incarto n.

15.2012.77

Lugano

10 agosto

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 luglio 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 3

luglio 2012 di aggiornamento dell’elenco oneri relativa alla part. n. __________

RFD di __________ di proprietà del ricorrente, in merito alle ipoteche legali

notificate da

1. PI 1

rappr. dall’RA 1

Considerandi

2.

PI 2

rappr. dall’RA 2

viste le

osservazioni 17 luglio dell’CO 1, che ha rinunciato ad intimare il ricorso agli

altri interessati, e le osservazioni spontanee del 18 luglio 2012 del PI 2;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 3

luglio 2012, l’CO 1 ha notificato alle parti interessate all’esecuzione n. 1171720 in realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________ RFD di __________

di proprietà dell’escusso l’aggiornamento dell’elenco oneri relativo agli

interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto indetto per

il 4 settembre 2012;

che in

particolare la pretesa per “imposta comunale” dal 2003 al 2012 vantata dal PI 2

(pos. 1) è stata determinata in complessivi fr. 8'726,20, mentre i crediti per

“imposta cantonale” del 2003 e del 2005 annunciati dallo PI 1 sono stati

stabiliti in fr. 677,25 in totale (pos. 2);

che con

ricorso del 15 luglio 2012, l’escusso contesta tale aggiornamento, affermando

che le ipoteche legali concernerebbero in parte “imposte non legate direttamente

all’immobile ma sulla base di dichiarazione fiscale per redditi senza alcun legame

con l’immobile oggetto dell’asta”;

che la

questione evocata dal ricorrente è però già stata esaminata e risolta da questa

Camera con sentenza 15 settembre 2009 (inc. 15.09.89), da tempo passata in

giudicato;

che

sebbene il ricorso era stato inoltrato dalla creditrice ipotecaria (__________),

siffatta decisione è opponibile all’escusso, che semmai avrebbe potuto e dovuto

proporre le censure in questione in sede di osservazioni o con ricorso

separato;

che il

ricorso è pertanto tardivo per quanto riguarda le imposte dal 2003 al 2009;

ch’esso avrebbe

potuto essere ricevibile soltanto nella limitata misura in cui l’escusso avesse

contestato il calcolo degli interessi intercorrenti tra il 10 settembre 2009 e

il 4 settembre 2012, fermo restando che l’importo del capitale sul quale essi

sono calcolati, per i suddetti motivi, non avrebbe più potuto essere contestato;

che il

ricorrente non ha tuttavia espresso alcuna critica ricevibile né ha contestato

la corrispondenza tra le cifre stabilite dalla Camera nel 2009 e quelle riportate

nell’elenco oneri aggiornato, a ragione del resto perché combaciano

perfettamente;

che in

merito alle imposte comunali per gli anni 2010 a 2012, si ricorda al ricorrente che l’ufficio d’esecuzione può in linea

di massima rifiutare l’iscrizione di crediti asseritamente garantiti da ipoteca

legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li

ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF, ma non in

caso di dubbi sull’esisten­za o sul quantum del credito, fatta salva la facoltà

per gli interessati di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente

ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 15

settembre 2009, inc. 15.09.89, cons. 1);

che nel

2009.

la Camera ha già giudicato che l’importo di fr. 775,40 iscritto per gli anni

2006.

e 2009 corrispondeva verosimilmente a quello dell’imposta immobiliare, la

cui stretta rela­zione con il fondo è ammessa (cfr. cons. 3.1);

che ciò

vale anche per le imposte per gli anni 2010 a 2012, poiché sono state iscritte per lo stesso importo di fr. 775,40 e l’imposta immobiliare è dovuta sui fondi

di proprietà del contribuente all’inizio dell’anno civile, senza riguardo alla

durata dell’as­soggettamento (art. 95 LT);

che nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 140, 156 LEF; 36 RFF; 95 LT; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Comunicazione

alla Ufficio di esecuzione di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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