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Decisione

15.2012.78

Pignoramento di conti bancari intestati a società terze, ma di cui l'escusso è avente diritto economico, oltre che socio gerente di una delle due

11 settembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 procede in via esecutiva contro RI 1 per l’incasso di fr.

7'845'641,05 oltre interessi e spese.

B. Il

15 giugno 2012, l’CO 1 ha pignorato diversi fondi, mobili e conti dell’escusso,

e segnatamente due conti correnti bancari presso la banca C__________ di Zugo,

intestati l’uno alla società H__________ GmbH (in seguito “H__________”) (n.

37) e l’altro ad A__________ SA (n. 38), ma di cui l’escusso risulta avente

diritto economico. Entrambi i conti sono stati stimati (per errore) in fr.

1.--.

C. Con

“reclamo” (recte: ricorso) del 31 luglio 2012, l’escusso ha chiesto la

correzione del verbale del pignoramento, nel senso di cancellare il pignoramento

dei suddetti due conti bancari. Afferma che la banca gli avrebbe fatto firmare

per errore il formulario A al momento della costituzione dei conti, mentre i

veri aventi diritto economico sarebbero le società intestatarie, che hanno personalità

giuridica propria. Precisa di aver nel frattempo sottoscritto nuovi formulari

A, che però non sono stati accettati dalla banca a causa dell’avvenuto

pignoramento.

D. Con

osservazioni del 14 agosto 2012, l’escutente si è opposto al ricorso, ritenendo

insufficienti le asserzioni del ricorrente in merito al fatto che non avrebbe

ben compreso la portata dei formulari A ch’egli ha sottoscritto presso __________

e “maldestra” la tentata produzione di nuovi formulari A. Ha peraltro

evidenziato l’esistenza di movimenti sui conti che lascerebbero presumere che

siano stati utilizzati come conti propri. L’escutente ha inoltre chiesto che

venisse proceduto al pignoramento della quota sociale di H__________ e delle

azioni di A__________ SA e che l’escusso venisse nuovamente sentito in merito

ai movimenti sospetti intervenuti sui conti di queste due società.

E. Nelle

sue osservazioni del 22 agosto 2012, l’CO 1 ribadisce la pignorabilità dei conti

in questione, pur precisando che il verbale dovrà essere corretto, in quanto

non è stata avviata la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg.

LEF (a dipendenza del fatto che i conti non sono intestati all’escusso) e non è

stato indicato il valore di stima corretto, pari al saldo attuale dei conti, ovvero

fr. 5'911,45 per il primo e fr. 593,32 per il secondo. L’Ufficio ritiene

inoltre che la quota sociale di fr. 20'000.--della società H__________ dovrà

essere pignorata, così come eventualmente le azioni di A__________ SA, e che si

dovrà approfondire la questione relativa ai redditi percepiti dall’escusso

dalla società P__________ AG di Cham, che sono stati bonificati in parte sul

suo conto privato e in parte sul conto di H__________, e in merito alla quale

l’Ufficio, il 10 agosto 2012, ha già chiesto all’escusso la produzione della

relativa documentazione (cfr. doc. F annesso alle osservazioni dell’Ufficio).

F. Con

scritto 3 settembre 2012, RI 1 ha preso posizione sulle richieste 10 agosto

2012 dell’Ufficio, spiegando l’origine e la causa dei movimenti bancari sul suo

conto privato e sul conto di H__________.

Considerandi

in diritto:

1.

Dal

punto di vista esecutivo, i rapporti patrimoniali vanno in linea di massima

considerati in funzione di criteri giuridici e non economici. In effetti, ogni

persona risponde di regola unicamente dei propri obblighi (principio della

responsabilità personale). Eccezioni sono però ammesse in casi particolari,

laddove il terzo si richiama abusivamente a tale principio con lo scopo

d'impedire il pignoramento o il sequestro del bene in questione (caso del prestanome

o "uomo di paglia") oppure quando il suo titolo di proprietà/tito­larità

è inopponibile al creditore siccome revocabile ai sensi degli art. 285 segg.

LEF (cfr. CEF 3 marzo 2010, inc. 15.08.29, RtiD II-2010, 722 segg. n. 67c,

cons. 3.3/b; CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 5.1).

1.1

L’ufficio

di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti

i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui

l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente

parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che

appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che

l’escusso ne è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del

terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare

l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come

facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del

terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art.

106.

e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente

quando esso è proprietario del fondo o titolare del conto bancario di cui il

procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’es­sere

motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 284, cons. 2.2;

CEF 14 maggio 2007, inc. 15.06.137, RtiD I-2008, 1081 segg. n. 61c, cons.

3.1

; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 2005,

n. 1120; C. Jaques, La saisie et

le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est

l’ayant droit économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).

1.2

Nel

caso in esame, l’Ufficio è venuto a conoscenza dei conti intestati ad A__________

SA e H__________ dalla comunicazione 27 giugno 2012 di C__________ (doc. A

allegato alle osservazioni dell'Ufficio). Nel suo scritto 10 agosto 2012 (doc.

F annesso alle osservazioni dell'Ufficio al ricorso), l’Ufficio ha evidenziato

diversi bonifici sul conto di H__________, che sembrano direttamente connessi

con l’escus­so personalmente, ciò che viene confermato dalle allegazioni contenute

nelle osservazioni 3 settembre 2012 dello stesso escusso, con cui ha confermato

di essere da anni impiegato della P__________ di Cham, la quale ha pagato – a

suo dire – anticipi per le sue spese professionali e “di mantenimento corrente”

sul conto di H__________ (bonifici di complessivi fr. 16'000.-- dei 26 marzo,

27.

aprile e 25 maggio 2012), mentre il bonifico del 13 aprile 2012 di fr. 23'594,50

corrisponderebbe alla restituzione di una cauzione per un appartamento preso in

affitto dalla famiglia RI 1 a __________ (ZH). Questi elementi, coniugati con

il fatto che l’escusso è l’unico socio (e gerente) di H__________ (doc. D) e

che sull’estratto conto figurano addebiti a favore del fisco ticinese,

dell’Ente ospedaliero cantonale o di casse malati (cfr. doc. H annesso alle

osservazioni dell'Ufficio), sono indizi sufficienti a ritenere che il conto sia

utilizzato dall’escusso come conto proprio. Pertanto, il suo pignoramento va

confermato, anche se il conto è stato aperto il 15 maggio 2008, prima del

sequestro (risalente al 7 luglio 2011) e prima che il credito della procedente

diventasse esigibile (il 10 ottobre 2010), perché l’uti­lizzo del conto di H__________

a scopi personali potrebbe anche essere abusivo riguardo all’escutente. Va

d’altronde confermato il pignoramento anche del conto sdella società A__________

SA, siccome è interamente controllata da H__________ (cfr. l’estratto del libro

delle azioni annesso alle osservazioni 3 settembre 2012 dell’escusso).

1.3

L’Ufficio

ha dimenticato di assegnare all’escutente (cfr. CEF 3 marzo 2010, inc.

15.08

, con. 3.3/c) il termine per contestare le pretese di H__________ e A__________

SA sui conti oggetto del ricorso giusta l’art. 108 LEF. Siccome esso si è

comunque impegnato a farlo con le sue osservazioni al ricorso e che

l’assegnazione può – e nel caso concreto non può che – essere fatta con un atto

distinto dal verbale di pignoramento, non si giustifica un intervento specifico

dell’autorità di vigilanza.

2.

La

questione dell’eventuale pignoramento della quota sociale in H__________, delle

azioni di A__________ SA e dei redditi percepiti dall’escusso dalla P__________

AG non è oggetto del ricorso e nemmeno di una decisione dell’Ufficio, sicché

non dev’essere esaminata in questa sede.

3.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 91, 108 LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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