15.2012.78
Pignoramento di conti bancari intestati a società terze, ma di cui l'escusso è avente diritto economico, oltre che socio gerente di una delle due
11 settembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2012.78
Data decisione, Autorità:
11.09.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento di conti bancari intestati a società terze, ma di cui l'escusso è avente diritto economico, oltre che socio gerente di una delle due
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 91 LEF
art. 108 LEF
Incarto n.
15.2012.78
Lugano
11 settembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 31 luglio 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento allestito il 15 giugno 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. PI 1 procede in via esecutiva contro RI 1 per l’incasso di fr.
7'845'641,05 oltre interessi e spese.
B. Il
15 giugno 2012, l’CO 1 ha pignorato diversi fondi, mobili e conti dell’escusso,
e segnatamente due conti correnti bancari presso la banca C__________ di Zugo,
intestati l’uno alla società H__________ GmbH (in seguito “H__________”) (n.
37) e l’altro ad A__________ SA (n. 38), ma di cui l’escusso risulta avente
diritto economico. Entrambi i conti sono stati stimati (per errore) in fr.
1.--.
C. Con
“reclamo” (recte: ricorso) del 31 luglio 2012, l’escusso ha chiesto la
correzione del verbale del pignoramento, nel senso di cancellare il pignoramento
dei suddetti due conti bancari. Afferma che la banca gli avrebbe fatto firmare
per errore il formulario A al momento della costituzione dei conti, mentre i
veri aventi diritto economico sarebbero le società intestatarie, che hanno personalità
giuridica propria. Precisa di aver nel frattempo sottoscritto nuovi formulari
A, che però non sono stati accettati dalla banca a causa dell’avvenuto
pignoramento.
D. Con
osservazioni del 14 agosto 2012, l’escutente si è opposto al ricorso, ritenendo
insufficienti le asserzioni del ricorrente in merito al fatto che non avrebbe
ben compreso la portata dei formulari A ch’egli ha sottoscritto presso __________
e “maldestra” la tentata produzione di nuovi formulari A. Ha peraltro
evidenziato l’esistenza di movimenti sui conti che lascerebbero presumere che
siano stati utilizzati come conti propri. L’escutente ha inoltre chiesto che
venisse proceduto al pignoramento della quota sociale di H__________ e delle
azioni di A__________ SA e che l’escusso venisse nuovamente sentito in merito
ai movimenti sospetti intervenuti sui conti di queste due società.
E. Nelle
sue osservazioni del 22 agosto 2012, l’CO 1 ribadisce la pignorabilità dei conti
in questione, pur precisando che il verbale dovrà essere corretto, in quanto
non è stata avviata la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg.
LEF (a dipendenza del fatto che i conti non sono intestati all’escusso) e non è
stato indicato il valore di stima corretto, pari al saldo attuale dei conti, ovvero
fr. 5'911,45 per il primo e fr. 593,32 per il secondo. L’Ufficio ritiene
inoltre che la quota sociale di fr. 20'000.--della società H__________ dovrà
essere pignorata, così come eventualmente le azioni di A__________ SA, e che si
dovrà approfondire la questione relativa ai redditi percepiti dall’escusso
dalla società P__________ AG di Cham, che sono stati bonificati in parte sul
suo conto privato e in parte sul conto di H__________, e in merito alla quale
l’Ufficio, il 10 agosto 2012, ha già chiesto all’escusso la produzione della
relativa documentazione (cfr. doc. F annesso alle osservazioni dell’Ufficio).
F. Con
scritto 3 settembre 2012, RI 1 ha preso posizione sulle richieste 10 agosto
2012 dell’Ufficio, spiegando l’origine e la causa dei movimenti bancari sul suo
conto privato e sul conto di H__________.
Considerandi
in diritto:
1.
Dal
punto di vista esecutivo, i rapporti patrimoniali vanno in linea di massima
considerati in funzione di criteri giuridici e non economici. In effetti, ogni
persona risponde di regola unicamente dei propri obblighi (principio della
responsabilità personale). Eccezioni sono però ammesse in casi particolari,
laddove il terzo si richiama abusivamente a tale principio con lo scopo
d'impedire il pignoramento o il sequestro del bene in questione (caso del prestanome
o "uomo di paglia") oppure quando il suo titolo di proprietà/titolarità
è inopponibile al creditore siccome revocabile ai sensi degli art. 285 segg.
LEF (cfr. CEF 3 marzo 2010, inc. 15.08.29, RtiD II-2010, 722 segg. n. 67c,
cons. 3.3/b; CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 5.1).
1.1
L’ufficio
di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti
i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui
l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente
parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che
appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che
l’escusso ne è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del
terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare
l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come
facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del
terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art.
106.
e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente
quando esso è proprietario del fondo o titolare del conto bancario di cui il
procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’essere
motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 284, cons. 2.2;
CEF 14 maggio 2007, inc. 15.06.137, RtiD I-2008, 1081 segg. n. 61c, cons.
3.1
; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 2005,
n. 1120; C. Jaques, La saisie et
le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est
l’ayant droit économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).
1.2
Nel
caso in esame, l’Ufficio è venuto a conoscenza dei conti intestati ad A__________
SA e H__________ dalla comunicazione 27 giugno 2012 di C__________ (doc. A
allegato alle osservazioni dell'Ufficio). Nel suo scritto 10 agosto 2012 (doc.
F annesso alle osservazioni dell'Ufficio al ricorso), l’Ufficio ha evidenziato
diversi bonifici sul conto di H__________, che sembrano direttamente connessi
con l’escusso personalmente, ciò che viene confermato dalle allegazioni contenute
nelle osservazioni 3 settembre 2012 dello stesso escusso, con cui ha confermato
di essere da anni impiegato della P__________ di Cham, la quale ha pagato – a
suo dire – anticipi per le sue spese professionali e “di mantenimento corrente”
sul conto di H__________ (bonifici di complessivi fr. 16'000.-- dei 26 marzo,
27.
aprile e 25 maggio 2012), mentre il bonifico del 13 aprile 2012 di fr. 23'594,50
corrisponderebbe alla restituzione di una cauzione per un appartamento preso in
affitto dalla famiglia RI 1 a __________ (ZH). Questi elementi, coniugati con
il fatto che l’escusso è l’unico socio (e gerente) di H__________ (doc. D) e
che sull’estratto conto figurano addebiti a favore del fisco ticinese,
dell’Ente ospedaliero cantonale o di casse malati (cfr. doc. H annesso alle
osservazioni dell'Ufficio), sono indizi sufficienti a ritenere che il conto sia
utilizzato dall’escusso come conto proprio. Pertanto, il suo pignoramento va
confermato, anche se il conto è stato aperto il 15 maggio 2008, prima del
sequestro (risalente al 7 luglio 2011) e prima che il credito della procedente
diventasse esigibile (il 10 ottobre 2010), perché l’utilizzo del conto di H__________
a scopi personali potrebbe anche essere abusivo riguardo all’escutente. Va
d’altronde confermato il pignoramento anche del conto sdella società A__________
SA, siccome è interamente controllata da H__________ (cfr. l’estratto del libro
delle azioni annesso alle osservazioni 3 settembre 2012 dell’escusso).
1.3
L’Ufficio
ha dimenticato di assegnare all’escutente (cfr. CEF 3 marzo 2010, inc.
15.08
, con. 3.3/c) il termine per contestare le pretese di H__________ e A__________
SA sui conti oggetto del ricorso giusta l’art. 108 LEF. Siccome esso si è
comunque impegnato a farlo con le sue osservazioni al ricorso e che
l’assegnazione può – e nel caso concreto non può che – essere fatta con un atto
distinto dal verbale di pignoramento, non si giustifica un intervento specifico
dell’autorità di vigilanza.
2.
La
questione dell’eventuale pignoramento della quota sociale in H__________, delle
azioni di A__________ SA e dei redditi percepiti dall’escusso dalla P__________
AG non è oggetto del ricorso e nemmeno di una decisione dell’Ufficio, sicché
non dev’essere esaminata in questa sede.
3.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 91, 108 LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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