15.2012.79
Registro degli attestati di carenza di beni. Richiesta di cancellazione di atti rilasciati più di trent'anni fa, fondata sull'asserzione secondo cui essi sarebbero stati pagati. Onere della prova
22 agosto 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.79
Data decisione, Autorità:
22.08.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_633/2012, 17.12.2012
Titolo:
Registro degli attestati di carenza di beni. Richiesta di cancellazione di atti rilasciati più di trent'anni fa, fondata sull'asserzione secondo cui essi sarebbero stati pagati. Onere della prova
ATTESTATO DI CARENZA DI BENI
art. 9 CC
art. 17 LEF
art. 149a LEF
art. 150 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2012.79
Lugano
22 agosto
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 giugno 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il rifiuto di
cancellare dal suo registro gli attestati di carenza di beni emessi nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente
da
PI 1
rappr. dall’RA 1
viste le
osservazioni 9 luglio dello PI 1 e 31 luglio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 16
maggio 2012, l’CO 1 ha rilasciato a RI 1 un estratto del registro delle esecuzioni,
da cui risulta che contro quest’ultimo sono stati emessi a favore dello PI 1
tre attestati di carenza beni (ACB) nelle seguenti esecuzioni:
–
ACB n. __________ del 18 febbraio 1963 per fr.
26,80
–
ACB n. __________ del 29 settembre 1980 per fr.
1'216.--
–
ACB n. __________ del 29 settembre 1980 per fr.
1'216.--
oltre un
quarto ACB n. __________ del 30 dicembre 2003 per fr. 30'652,95 rilasciato a
favore di un altro creditore;
che con
scritto 12 giugno 2012, RI 1 ha chiesto all’CO 1 di togliere dalla lista degli
attestati di carenza di beni quelli “abusivamente” iscritti con i n. __________,
__________ e __________;
ch’egli
fa valere ch’essi sarebbero stati liquidati e produce al riguardo due dichiarazioni
dell’CO 1, la prima del 18 settembre 1990, che attesta l’assenza di esecuzioni
e di ACB a carico del ricorrente, e la seconda del 9 agosto 2011, che attesta
l’esistenza unicamente dell’ACB del 30 dicembre 2003;
ch’egli
fa inoltre riferimento a una dichiarazione dell’Amministrazione cantonale
delle contribuzioni del 20 settembre 1990, con cui è stata certificata
l’inesistenza di debiti a titolo d’imposta cantonale e federale;
che il
ricorrente conclude chiedendo che, nel caso in cui la sua richiesta non venga
accettata, essa venga trasmessa al Tribunale d’appello quale ricorso;
che lo PI
1 ritiene il ricorso irricevibile, in assenza di un provvedimento dell’Ufficio
impugnabile e in assenza di un’azione volta alla modifica di un registro pubblico
istituito dal diritto cantonale;
che da
canto suo l’Ufficio considera il ricorso inoltre tardivo, siccome inoltrato più
di dieci giorni dopo che il ricorrente ha avuto conoscenza dell’estratto del 16
maggio 2012;
che il
ricorso non può tuttavia essere considerato tardivo, perché l’oggetto
dell’impugnazione non è, direttamente, l’estratto esecutivo del 16 maggio 2012,
bensì il rifiuto (potenziale) dell’Ufficio di stralciare i tre ACB dal relativo
registro;
che,
anzi, il ricorso è in realtà prematuro, nella misura in cui è stato formulato
prima della decisione che il ricorrente – in via eventuale – mira a contestare,
ovvero il rifiuto di cancellare i tre ACB;
che dalle
sue osservazioni risulta che l’Ufficio ha respinto la richiesta di cancellazione
del ricorrente;
che
sebbene il ricorso potrebbe così essere considerato irricevibile, motivi di economia
processuale ne giustificano un esame immediato senza obbligare dapprima
l’Ufficio a emettere una decisione formale scritta e RI 1 a presentare un altro – e identico – ricorso;
che se il
registro degli ACB è sì un registro cantonale, nella misura in cui il diritto esecutivo
federale non ne prescrive la tenuta obbligatoria (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 28
ad art. 8), la sua consultazione è comunque disciplinata dal diritto federale,
e più precisamente dall’art. 8a LEF (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 29 ad art. 8), il quale regge anche la questione della menzione
degli ACB nel registro delle esecuzioni (attraverso le iniziali “RS”, che
stanno per “realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale”, cfr. art.
10 Rform) e la loro cancellazione in caso di successivo pagamento del credito
all’Ufficio (art. 149a cpv. 3 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 53 ad art. 8a);
che una
richiesta di cancellazione di ACB è quindi di principio ammissibile, e pertanto
lo è pure un ricorso contro il rifiuto dell’ufficio d’esecuzione di darvi
seguito;
che il
ricorso è di conseguenza ricevibile;
che il
ricorrente sostiene che i tre ACB sarebbero stati “liquidati”, senza però dimostrare
di averne pagato l’importo all’Ufficio, ciò che avrebbe giustificato la loro cancellazione
in virtù dell’art. 149a cpv. 3 LEF;
ch’egli
evidenzia come, dopo trent’anni, non riesca a ritrovare le ricevute e chiede
che vengano assunte dall’archivio dell’Ufficio, il quale però ha rilevato nelle
sue osservazioni che l’incarto non è più reperibile “stante la vetustà delle
procedure”;
che come
pubblici documenti ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC, sia gli atti di carenza beni
ancora in mano dello PI 1 sia il registro delle esecuzioni costituiscono piena
prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro
contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto
Fatti
2002 [15.02.93], cons. 2a);
che la
controprova, il cui onere grava su chi ne contesta l’esattezza, non è soggetta
ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC) e dev’essere ammessa già quando siano
dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (CEF
13 giugno 2007, inc. 15.07.32);
che nel
caso in esame spettava pertanto al ricorrente dimostrare l’inesattezza del
registro delle esecuzioni/ACB o l’esistenza dei presupposti per una loro
modifica (mediante cancellazione dei tre noti ACB);
che
l’assunzione degli incarti relativi alle esecuzioni in questione non è più
possibile, siccome essi non sono più reperibili, con il rilievo che giusta
l’art. 2 RCDoc (RS 281.33), i documenti relativi alle esecuzioni possono comunque
essere distrutti dieci anni dopo la chiusura delle operazioni e i registri
delle esecuzioni devono essere conservati trent’anni a contare dalla chiusura,
termini che nella fattispecie sono già scaduti;
che le
dichiarazioni rilasciate dall’Ufficio il 18 settembre 1990 e il 9 agosto 2011,
viziate da un errore dovuto alla mancata ripresa nel sistema informatico dei
dati fissati su supporto cartaceo in occasione dell’informatizzazione degli
uffici di esecuzione e fallimenti negli anni 1990, non hanno avuto alcun
effetto sull’esistenza dei tre ACB, la quale non dipende dalla loro iscrizione
in un registro – peraltro facoltativo come visto sopra – bensì dallo stesso ACB
quale atto pubblico;
che la
loro successiva registrazione nel registro (informatico) è quindi avvenuta correttamente
sulla base degli ACB originali prodotti dal creditore;
che del
resto il fatto stesso che gli originali sono ancora in mano del creditore costituisce
un indizio che i crediti in questione non sono stati pagati, perché l’Ufficio,
prima di versare l’importo pagato dal debitore, deve in
linea di massima esigere dal creditore la produzione dell’ACB in modo da
poterlo consegnare annullato al debitore in conformità dell’art. 150 cpv. 1 LEF
(DTF 95 III 45, cons. 1);
che non è
neppure determinante la dichiarazione dell’Amministrazione
cantonale delle contribuzioni del 20 settembre 1990 (a cui accenna lo scritto
20 marzo 2012 dell’RA 1 prodotto dal ricorrente), siccome è stata rilasciata
con la menzione “salvo errori ed omissioni”, ciò che esclude l’ammissione di
un annullamento convenzionale del debito giusta l’art. 115 CO;
che la
Camera ritiene pertanto che non vi siano fondati motivi per accogliere la richiesta
del ricorrente;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 8, 8a, 17, 20a, 149a LEF; 9 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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