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Decisione

15.2012.79

Registro degli attestati di carenza di beni. Richiesta di cancellazione di atti rilasciati più di trent'anni fa, fondata sull'asserzione secondo cui essi sarebbero stati pagati. Onere della prova

22 agosto 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2002 [15.02.93], cons. 2a);

che la

controprova, il cui onere grava su chi ne contesta l’esat­tezza, non è soggetta

ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC) e dev’essere ammessa già quando siano

dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (CEF

13 giugno 2007, inc. 15.07.32);

che nel

caso in esame spettava pertanto al ricorrente dimostrare l’inesattezza del

registro delle esecuzioni/ACB o l’esistenza dei presupposti per una loro

modifica (mediante cancellazione dei tre noti ACB);

che

l’assunzione degli incarti relativi alle esecuzioni in questione non è più

possibile, siccome essi non sono più reperibili, con il rilievo che giusta

l’art. 2 RCDoc (RS 281.33), i documenti relativi alle esecuzioni possono comunque

essere distrutti dieci anni dopo la chiusura delle operazioni e i registri

delle esecuzioni devono essere conservati trent’anni a contare dalla chiusura,

termini che nella fattispecie sono già scaduti;

che le

dichiarazioni rilasciate dall’Ufficio il 18 settembre 1990 e il 9 agosto 2011,

viziate da un errore dovuto alla mancata ripresa nel sistema informatico dei

dati fissati su supporto cartaceo in occasione dell’informatizzazione degli

uffici di esecuzione e fallimenti negli anni 1990, non hanno avuto alcun

effetto sull’esi­sten­za dei tre ACB, la quale non dipende dalla loro iscrizione

in un registro – peraltro facoltativo come visto sopra – bensì dallo stesso ACB

quale atto pubblico;

che la

loro successiva registrazione nel registro (informatico) è quindi avvenuta correttamente

sulla base degli ACB originali prodotti dal creditore;

che del

resto il fatto stesso che gli originali sono ancora in mano del creditore costituisce

un indizio che i crediti in questione non sono stati pagati, perché l’Ufficio,

prima di versare l’importo pagato dal debitore, deve in

linea di massima esigere dal creditore la produzione dell’ACB in modo da

poterlo consegnare annullato al debitore in conformità dell’art. 150 cpv. 1 LEF

(DTF 95 III 45, cons. 1);

che non è

neppure determinante la dichiarazione dell’Ammini­stra­zione

cantonale delle contribuzioni del 20 settembre 1990 (a cui accenna lo scritto

20 marzo 2012 dell’RA 1 prodotto dal ricorrente), siccome è stata rilasciata

con la menzione “salvo errori ed omissioni”, ciò che esclude l’ammis­sione di

un annullamento convenzionale del debito giusta l’art. 115 CO;

che la

Camera ritiene pertanto che non vi siano fondati motivi per accogliere la richiesta

del ricorrente;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 8, 8a, 17, 20a, 149a LEF; 9 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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