15.2012.8
Comminatoria di fallimento. Stralcio parziale del ricorso in seguito al ritiro della domanda di fallimento. Validità del ritiro dell'opposizione
31 gennaio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2012.8
Data decisione, Autorità:
31.01.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Stralcio parziale del ricorso in seguito al ritiro della domanda di fallimento. Validità del ritiro dell'opposizione
OPPOSIZIONE
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2012.8
Lugano
31 gennaio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2012 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento e il precetto esecutivo emessi il 16 dicembre, rispettivamente il
2 maggio 2011, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente
da:
PI 1
viste le
osservazioni 23 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che PI 1
procede in via esecutiva contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'789,85 oltre interessi
e spese;
che al
precetto esecutivo, notificatole il 9 maggio 2011, la ricorrente ha interposto
opposizione;
che il 14
dicembre 2011, l’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione producendo
un modulo di ritiro dell’opposizione allestito dalla stessa escutente, che
sarebbe stato sottoscritto dall’escussa il 20 luglio 2011;
che il 23
dicembre 2011 è stata notificata all’escussa la comminatoria di fallimento;
che il 9
gennaio 2012, quest’ultima ha interposto ricorso, chiedendo:
“– lo
stralcio della comminatoria di fallimento, considerato che il documento per il
ritiro dell’opposizione contro il precetto esecutivo è palesemente falso;
– lo
stralcio del precetto esecutivo in quanto il credito oggetto dell’esecuzione è
basato su una truffa che ad ogni modo è stata notificata alle competenti
autorità;
– si
protestano spese e ripetibili”;
che la
ricorrente ha precisato che la sua amministratrice unica, __________, non aveva
mai visto né firmato il predetto modulo, motivo per cui aveva proceduto lo
stesso giorno dell’inoltro del ricorso con la denuncia del caso alle competenti
autorità;
che il 12
gennaio 2012, l’escutente ha ritirato la domanda di proseguimento
dell’esecuzione;
che il
ricorso è quindi diventato privo di oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR) limitatamente
alla prima conclusione del ricorso, tesa all’annullamento della comminatoria
di fallimento;
che per
quanto riguarda la domanda tendente allo “stralcio” del precetto esecutivo,
occorre ricordare che non spetta all'autorità di vigilanza né decidere né
verificare se la pretesa vantata dall'escutente sia fondata – questione che
rientra nell’esclusiva competenza del giudice civile – , potendo essa solo
stabilire se l’esecuzione persegue uno scopo compatibile con l’istituto
dell’esecuzione o se invece è manifestamente abusiva (CEF 30 novembre 2011,
inc. 15.11.94, cons. 2);
che nella
fattispecie, non vi sono agli atti elementi per ritenere l’esecuzione manifestamente
abusiva e la ricorrente si è limitata ad asserire l’esistenza di una truffa
senza portare prove in merito;
che la
questione della validità dell’opposizione, che non è oggetto di una specifica
conclusione nel ricorso, può essere lasciata indecisa a questo stadio della
procedura, poiché, in seguito al ritiro della domanda di proseguimento,
l’esecuzione risulta comunque sospesa di fatto e la questione è, secondo le
affermazioni della ricorrente, al vaglio dell’autorità inquirente penale, sicché,
qualora la sua versione dei fatti dovesse essere confermata in quella sede,
essa potrà senz’altro ottenere dall’CO 1 la cancellazione della menzione del
ritiro dell’opposizione nei suoi registri producendo la relativa decisione
penale;
che il
ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, va pertanto respinto;
che,
conformemente a quanto stabilito dal diritto federale (art. 61 cpv. 2 lett. a,
e 62 cpv. 2 OTLEF), non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità;
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 24b LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Fatti
1. Nella
misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: – RA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
Considerandi
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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