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Decisione

15.2012.80

Contributo al mantenimento comune e alle spese dell'alloggio della convivente dell'escusso. Spese della cassa malattia della convivente. Spese di trasferta, per pasti fuori domicilio e accresciute di

13 agosto 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ promossa contro PI 1 da RI 1, l’CO 1 ha

determinato in fr. 4'414.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del

seguente conteggio:

Minimo di esistenza:

Importi

di base fr. 1’700.00

Locazione fr. 1’050.00

Riscaldamento fr.

150.00

Cassa

Malati fr. 574.00

Trasferte fr.

500.00

Pasti

fuori domicilio fr. 240.00

Vestiario

professionale fr. 200.00

Totale

deduzioni fr. 4'414.00

B. Con ricorso 5 luglio 2012 RI 1 si è aggravata contro il pignoramento

argomentando che l’escusso è ancora coniugato con lei e che pertanto il fatto

che egli conviva e che la convivente sia casalinga sarebbe irrilevante per il

calcolo del minimo di esistenza. Essendo PI 1 una persona sola il suo importo

base mensile sarebbe di fr. 1’200.00. Inoltre trattandosi di una coabitazione

l’affitto e le spese relative all’alloggio devono essere divise per metà tra i

conviventi. Sub spese per cassa malattia andrebbe indicato solo il premio

effettivamente pagato dall’escusso. La ricorrente assevera che le spese di

trasferta dovrebbero considerare solo i costi per raggiungere il posto di

lavoro e in concreto tra __________ e __________ non vi sarebbe una distanza

tale da giustificare un dispendio di fr. 500.00 mensili. Le spese per pasti

fuori casa potrebbero ammontare al massimo a fr. 11 X 21 giorni lavorativi ogni

mese, nei mesi senza vacanze o festività infrasettimanali. Relativamente alle

spese accresciute di abbigliamento la tabella dei minimi di esistenza

accorderebbe un importo massimo di fr. 50.00 mensili.

C. Con

osservazioni 2 agosto 2012 l’CO 1 ha rilevato che il calcolo del minimo vitale dell’escusso

del 20 giugno 2012 va rettificato nel senso che l’importo riconosciuto per i

premi della cassa malattia dell’escusso e della convivente va ridotto a fr.

282.00, corrispondenti ai premi della cassa malati obbligatoria, e l’importo

per il vestiario professionale va ridotto a fr. 50’00.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

3.

Per il calcolo

del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed

oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto

sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

In merito alle singole censure rivolte dalla ricorrente al

calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto

segue:

5.

La ricorrente chiede che all’escusso venga

riconosciuto unicamente l’importo base di fr. 1’200.00 per persona sola.

Inoltre l’affitto e le spese relative all’alloggio dovrebbero essere divise per

metà tra i conviventi e quali spese per la cassa malattia andrebbe indicato

solo il premio pagato dall’escusso.

5.1

Fondandosi

sul testo della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) nonché sul principio giurisprudenziale secondo

cui il contributo al mantenimento comune che si può esigere dal convivente

dell’escusso non può superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo

legale di mutuo mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2),

il Tribunale federale ha precisato che per un debitore che vive in concubinato

l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di

quello previsto per coniugi, ossia fr. 850.00 (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da

questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a

carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente

economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa,

fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base.

Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner

(Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93),

non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale

comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri

redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se

non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere

aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente

penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con

una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr. 850.00

invece di fr. 1'200.00). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve

sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente

non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, anche il convivente non

deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli oneri

indispensabili comuni. Da questi principi, la Camera ha stabilito che, nell’ipotesi

in cui il convivente non percepisce redditi, l’importo del minimo di base

dell’escusso deve essere limitato al massimo all’importo riconosciuto per una

persona sola, ossia fr. 1'200.00 (CEF 6 agosto 2007 [15.07.37], cons. 2.4). In

sintesi, il minimo di base di un debitore che vive in concubinato varia tra fr.

850.00

e fr. 1'200.00 (o fr. 1'350.00 se convive con un figlio che non è anche

figlio del convivente), a dipendenza dell’importo dei redditi del concubino.

Nel caso di specie la convivente non lavorando non è in grado di far fronte

almeno all’altra metà delle spese comuni. Ne consegue pertanto che l’importo

base mensile di PI 1 deve essere determinato in fr. 1’200.00.

5.2

I

principi enunciati per la determinazione dell’importo base mensile valgono

mutatis mutandis anche per le spese dell’alloggio. Anche queste spese non

possono essere tenute in considerazione solo nella misura della metà quando il

convivente non è in grado di farvi fronte almeno per l’altra metà. In tale

ipotesi il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato

nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente penalizzato

rispetto ad una persona che vive sola. Per questo motivo nell’ipotesi in cui la

convivente non percepisca redditi, l’importo riconosciuto all’escusso per le

spese della locazione deve corrispondere al massimo all’importo riconosciuto

per tale onere ad una persona sola. Nella fattispecie la convivente di PI 1 non

percepisce redditi: per questo motivo a titolo di

canone di locazione si può tenere conto di un massimo di Fr. 800.00, oltre a

spese di riscaldamento per fr. 100.00, per la locazione di un appartamento per

una persona sola a Claro o in un comune viciniore.

5.3

Stante l’assenza di obbligo legale di mutuo

mantenimento tra conviventi alla voce cassa malattia deve essere conteggiato

solo quanto pagato da PI 1 per la propria assicurazione.

A PI 1 è stato riconosciuto dall’Ufficio l’importo mensile di fr. 574.00

per la cassa malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal

dettaglio dei premi fatturati della cassa malati __________ si evince che PI 1 dal

1° gennaio 2012 al 31.07.2012 ha pagato fr. 1'692.90 per le assicurazioni

soggette alla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 774.00

per le assicurazioni complementari secondo la Legge sul contratto di

assicurazione (LCA), ossia complessivi fr. 2'466.90, corrispondenti a fr.

352.40

mensili.

Nell’ambito

del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto

unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto

premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni

complementari secondo la LCA (Vonder

Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF). In analogia con quanto disposto

dalla Tabella in tema di canoni di locazione eccessivi, nel calcolo del minimo

vitale i premi per prestazioni ex LCA vanno comunque inclusi fino al momento in

cui essi possono essere validamente disdetti (Piccirilli/Guidicelli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica

ticinese, Lugano 2002, n. 145 p. 46 e rif. ivi).

A far tempo dal primo

termine utile di disdetta delle assicurazioni soggette alla LCA nel calcolo del

minimo esistenziale potrà pertanto essere unicamente computato l’importo pagato

per l’assicurazione obbligatoria di fr. 242.00 mensili. Fino a tale data viene

computato l’intero importo di fr. 352.40 corrisposto all’__________.

6.

La

ricorrente assevera che le spese di trasferta devono considerare solo i costi

per raggiungere il posto di lavoro e in concreto tra __________ e __________

non vi sarebbe una distanza tale da giustificare un costo di fr. 500.00

mensili.

6.1

Nel caso di specie in sede di pignoramento PI 1, reso attento delle

conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato di lavorare quale

consulente assicurativo e di percorrere per motivi professionali 2'500 chilometri al mese.

6.2

E’

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della

sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. §

23.

n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

24.

n. 60; Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 171 e segg.). L’Ufficio ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 500.00 a titolo di spese di trasferta.

In

casu, a fronte delle dichiarazioni dell’escusso e in considerazione

dell’attività professionale da lui svolta, può essere ragionevolmente ritenuto

che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio della sua professione.

Considerata una percorrenza mensile dichiarata di 2'500 chilometri per le visite che l’escusso fa ai propri clienti e per le trasferte giornaliere dal domicilio

di __________ al luogo di lavoro di __________, nel calcolo del suo minimo di

esistenza vanno di conseguenza computati, come correttamente fatto

dall’Ufficio, a titolo di spese di trasferta fr. 500.00 mensili, ossia un costo

unitario di fr. 0.20 al chilometro (Guidicelli/

Piccirilli, op. cit., n. 185). Il costo unitario di fr. 0.20 al

chilometro costituisce un importo forfetario (Guidicelli/

Piccirilli, op. cit., n. 181) che comprende conseguentemente sia i costi

correnti che i costi fissi connessi all’uso dell’autovettura.

7.

A

mente della ricorrente le spese per pasti fuori casa potrebbero ammontare al

massimo a fr. 11 X 21 giorni lavorativi, ossia a complessivi fr. 231.00 ogni

mese, nei mesi senza vacanze o festività infrasettimanali.

7.1

Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i

pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento fino a fr. 11.00

per ogni pasto principale (Tabella punto n. II. 4b). PI 1 lavora a__________ e

abita a __________ e per motivi di lavoro spesse volte deve far visita ai

propri clienti sparsi per tutto il Cantone. Di conseguenza il debitore non può

rientrare al domicilio ogni giorno per prepararsi e consumare il pasto di

mezzogiorno, che deve essere preso fuori dall’economia domestica. Considerata

una media annua di giorni lavorativi pari a 220, l’importo annuale massimo che

può essere riconosciuto per i pasti fuori domicilio è di fr. 2'420.00, pari a

fr. 201.70 mensili. Questo importo deve quindi essere riconosciuto a PI 1 per

pasti consumati lontano dal proprio domicilio.

8.

L’importo base mensile di cui al

punto I. della Tabella contiene già i costi che il debitore deve affrontare per

l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso.

Al

punto II. 4c è comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori

lavorativi, come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di

commercio, in cui è necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un

importo supplementare massimo di fr. 50.00 al mese. PI 1 è attivo quale consulente

assicurativo e quindi è giustificato riconoscergli questo importo per

accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale ma

non la somma ben superiore di fr. 200.00 conteggiata dall’Ufficio.

9.

Sulla base delle

considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI

1.

si presenta come segue:

Minimo di esistenza:

Importi

di base fr. 1’200.00

Locazione fr.

800.00

Riscaldamento fr.

100.00

Cassa

Malati fr. 352.40

Trasferte fr.

500.00

Pasti

fuori domicilio fr. 201.70

Vestiario

professionale fr. 50.00

Totale

deduzioni fr. 3'204.10

E’ pertanto pignorata

la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI 1 determinato in

fr. 3'204.10.

10.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

89, 91, 92 e 93 LEF; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

2. Di conseguenza è

ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 eccedente il minimo

vitale determinato in fr. 3'204.10.

3. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

-

-

Comunicazione all’CO 1 tramite l’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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