15.2012.80
Contributo al mantenimento comune e alle spese dell'alloggio della convivente dell'escusso. Spese della cassa malattia della convivente. Spese di trasferta, per pasti fuori domicilio e accresciute di
13 agosto 2012Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2012.80
Data decisione, Autorità:
13.08.2012, CEF
Titolo:
Contributo al mantenimento comune e alle spese dell'alloggio della convivente dell'escusso. Spese della cassa malattia della convivente. Spese di trasferta, per pasti fuori domicilio e accresciute di abbigliamento
MINIMO DI ESISTENZA
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 37 cpv. 2 RFF
art. 39 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2012.80
Lugano
13 agosto 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 luglio 2012 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente
contro
PI 1
viste le osservazioni 2
agosto 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa contro PI 1 da RI 1, l’CO 1 ha
determinato in fr. 4'414.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del
seguente conteggio:
Minimo di esistenza:
Importi
di base fr. 1’700.00
Locazione fr. 1’050.00
Riscaldamento fr.
150.00
Cassa
Malati fr. 574.00
Trasferte fr.
500.00
Pasti
fuori domicilio fr. 240.00
Vestiario
professionale fr. 200.00
Totale
deduzioni fr. 4'414.00
B. Con ricorso 5 luglio 2012 RI 1 si è aggravata contro il pignoramento
argomentando che l’escusso è ancora coniugato con lei e che pertanto il fatto
che egli conviva e che la convivente sia casalinga sarebbe irrilevante per il
calcolo del minimo di esistenza. Essendo PI 1 una persona sola il suo importo
base mensile sarebbe di fr. 1’200.00. Inoltre trattandosi di una coabitazione
l’affitto e le spese relative all’alloggio devono essere divise per metà tra i
conviventi. Sub spese per cassa malattia andrebbe indicato solo il premio
effettivamente pagato dall’escusso. La ricorrente assevera che le spese di
trasferta dovrebbero considerare solo i costi per raggiungere il posto di
lavoro e in concreto tra __________ e __________ non vi sarebbe una distanza
tale da giustificare un dispendio di fr. 500.00 mensili. Le spese per pasti
fuori casa potrebbero ammontare al massimo a fr. 11 X 21 giorni lavorativi ogni
mese, nei mesi senza vacanze o festività infrasettimanali. Relativamente alle
spese accresciute di abbigliamento la tabella dei minimi di esistenza
accorderebbe un importo massimo di fr. 50.00 mensili.
C. Con
osservazioni 2 agosto 2012 l’CO 1 ha rilevato che il calcolo del minimo vitale dell’escusso
del 20 giugno 2012 va rettificato nel senso che l’importo riconosciuto per i
premi della cassa malattia dell’escusso e della convivente va ridotto a fr.
282.00, corrispondenti ai premi della cassa malati obbligatoria, e l’importo
per il vestiario professionale va ridotto a fr. 50’00.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
3.
Per il calcolo
del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed
oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto
sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
In merito alle singole censure rivolte dalla ricorrente al
calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto
segue:
5.
La ricorrente chiede che all’escusso venga
riconosciuto unicamente l’importo base di fr. 1’200.00 per persona sola.
Inoltre l’affitto e le spese relative all’alloggio dovrebbero essere divise per
metà tra i conviventi e quali spese per la cassa malattia andrebbe indicato
solo il premio pagato dall’escusso.
5.1
Fondandosi
sul testo della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) nonché sul principio giurisprudenziale secondo
cui il contributo al mantenimento comune che si può esigere dal convivente
dell’escusso non può superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo
legale di mutuo mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2),
il Tribunale federale ha precisato che per un debitore che vive in concubinato
l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di
quello previsto per coniugi, ossia fr. 850.00 (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da
questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a
carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente
economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa,
fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base.
Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner
(Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93),
non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale
comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri
redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se
non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere
aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente
penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con
una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr. 850.00
invece di fr. 1'200.00). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve
sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente
non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, anche il convivente non
deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli oneri
indispensabili comuni. Da questi principi, la Camera ha stabilito che, nell’ipotesi
in cui il convivente non percepisce redditi, l’importo del minimo di base
dell’escusso deve essere limitato al massimo all’importo riconosciuto per una
persona sola, ossia fr. 1'200.00 (CEF 6 agosto 2007 [15.07.37], cons. 2.4). In
sintesi, il minimo di base di un debitore che vive in concubinato varia tra fr.
850.00
e fr. 1'200.00 (o fr. 1'350.00 se convive con un figlio che non è anche
figlio del convivente), a dipendenza dell’importo dei redditi del concubino.
Nel caso di specie la convivente non lavorando non è in grado di far fronte
almeno all’altra metà delle spese comuni. Ne consegue pertanto che l’importo
base mensile di PI 1 deve essere determinato in fr. 1’200.00.
5.2
I
principi enunciati per la determinazione dell’importo base mensile valgono
mutatis mutandis anche per le spese dell’alloggio. Anche queste spese non
possono essere tenute in considerazione solo nella misura della metà quando il
convivente non è in grado di farvi fronte almeno per l’altra metà. In tale
ipotesi il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato
nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente penalizzato
rispetto ad una persona che vive sola. Per questo motivo nell’ipotesi in cui la
convivente non percepisca redditi, l’importo riconosciuto all’escusso per le
spese della locazione deve corrispondere al massimo all’importo riconosciuto
per tale onere ad una persona sola. Nella fattispecie la convivente di PI 1 non
percepisce redditi: per questo motivo a titolo di
canone di locazione si può tenere conto di un massimo di Fr. 800.00, oltre a
spese di riscaldamento per fr. 100.00, per la locazione di un appartamento per
una persona sola a Claro o in un comune viciniore.
5.3
Stante l’assenza di obbligo legale di mutuo
mantenimento tra conviventi alla voce cassa malattia deve essere conteggiato
solo quanto pagato da PI 1 per la propria assicurazione.
A PI 1 è stato riconosciuto dall’Ufficio l’importo mensile di fr. 574.00
per la cassa malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal
dettaglio dei premi fatturati della cassa malati __________ si evince che PI 1 dal
1° gennaio 2012 al 31.07.2012 ha pagato fr. 1'692.90 per le assicurazioni
soggette alla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 774.00
per le assicurazioni complementari secondo la Legge sul contratto di
assicurazione (LCA), ossia complessivi fr. 2'466.90, corrispondenti a fr.
352.40
mensili.
Nell’ambito
del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto
unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto
premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni
complementari secondo la LCA (Vonder
Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF). In analogia con quanto disposto
dalla Tabella in tema di canoni di locazione eccessivi, nel calcolo del minimo
vitale i premi per prestazioni ex LCA vanno comunque inclusi fino al momento in
cui essi possono essere validamente disdetti (Piccirilli/Guidicelli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica
ticinese, Lugano 2002, n. 145 p. 46 e rif. ivi).
A far tempo dal primo
termine utile di disdetta delle assicurazioni soggette alla LCA nel calcolo del
minimo esistenziale potrà pertanto essere unicamente computato l’importo pagato
per l’assicurazione obbligatoria di fr. 242.00 mensili. Fino a tale data viene
computato l’intero importo di fr. 352.40 corrisposto all’__________.
6.
La
ricorrente assevera che le spese di trasferta devono considerare solo i costi
per raggiungere il posto di lavoro e in concreto tra __________ e __________
non vi sarebbe una distanza tale da giustificare un costo di fr. 500.00
mensili.
6.1
Nel caso di specie in sede di pignoramento PI 1, reso attento delle
conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato di lavorare quale
consulente assicurativo e di percorrere per motivi professionali 2'500 chilometri al mese.
6.2
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della
sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. §
23.
n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24.
n. 60; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 171 e segg.). L’Ufficio ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 500.00 a titolo di spese di trasferta.
In
casu, a fronte delle dichiarazioni dell’escusso e in considerazione
dell’attività professionale da lui svolta, può essere ragionevolmente ritenuto
che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio della sua professione.
Considerata una percorrenza mensile dichiarata di 2'500 chilometri per le visite che l’escusso fa ai propri clienti e per le trasferte giornaliere dal domicilio
di __________ al luogo di lavoro di __________, nel calcolo del suo minimo di
esistenza vanno di conseguenza computati, come correttamente fatto
dall’Ufficio, a titolo di spese di trasferta fr. 500.00 mensili, ossia un costo
unitario di fr. 0.20 al chilometro (Guidicelli/
Piccirilli, op. cit., n. 185). Il costo unitario di fr. 0.20 al
chilometro costituisce un importo forfetario (Guidicelli/
Piccirilli, op. cit., n. 181) che comprende conseguentemente sia i costi
correnti che i costi fissi connessi all’uso dell’autovettura.
7.
A
mente della ricorrente le spese per pasti fuori casa potrebbero ammontare al
massimo a fr. 11 X 21 giorni lavorativi, ossia a complessivi fr. 231.00 ogni
mese, nei mesi senza vacanze o festività infrasettimanali.
7.1
Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i
pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento fino a fr. 11.00
per ogni pasto principale (Tabella punto n. II. 4b). PI 1 lavora a__________ e
abita a __________ e per motivi di lavoro spesse volte deve far visita ai
propri clienti sparsi per tutto il Cantone. Di conseguenza il debitore non può
rientrare al domicilio ogni giorno per prepararsi e consumare il pasto di
mezzogiorno, che deve essere preso fuori dall’economia domestica. Considerata
una media annua di giorni lavorativi pari a 220, l’importo annuale massimo che
può essere riconosciuto per i pasti fuori domicilio è di fr. 2'420.00, pari a
fr. 201.70 mensili. Questo importo deve quindi essere riconosciuto a PI 1 per
pasti consumati lontano dal proprio domicilio.
8.
L’importo base mensile di cui al
punto I. della Tabella contiene già i costi che il debitore deve affrontare per
l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso.
Al
punto II. 4c è comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori
lavorativi, come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di
commercio, in cui è necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un
importo supplementare massimo di fr. 50.00 al mese. PI 1 è attivo quale consulente
assicurativo e quindi è giustificato riconoscergli questo importo per
accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale ma
non la somma ben superiore di fr. 200.00 conteggiata dall’Ufficio.
9.
Sulla base delle
considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI
1.
si presenta come segue:
Minimo di esistenza:
Importi
di base fr. 1’200.00
Locazione fr.
800.00
Riscaldamento fr.
100.00
Cassa
Malati fr. 352.40
Trasferte fr.
500.00
Pasti
fuori domicilio fr. 201.70
Vestiario
professionale fr. 50.00
Totale
deduzioni fr. 3'204.10
E’ pertanto pignorata
la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI 1 determinato in
fr. 3'204.10.
10.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
89, 91, 92 e 93 LEF; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
2. Di conseguenza è
ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 eccedente il minimo
vitale determinato in fr. 3'204.10.
3. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
-
-
Comunicazione all’CO 1 tramite l’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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