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Decisione

15.2012.82

Notifica di atti esecutivi a società. Esecuzione in via di fallimento per il versamento dei contributi alla previdenza professionale dovuti a un istituto collettore che non è un soggetto di diritto pu

30 agosto 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 3 agosto 2012 l’CO

1 ha emesso, su richiesta della PI 1, contro RE 1 la comminatoria di

fallimento per un credito di complessivi fr. 5'035.40 oltre accessori.

L’atto

esecutivo è stato notificato alla debitrice il 6 agosto 2012.

B.

Con tempestivo ricorso 14 agosto 2012 RE 1 ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento. La stessa sarebbe

innanzitutto stata notificata al fratello dell’amministratore unico non

abilitato a riceverla. Inoltre i crediti per i quali PI 1 procede sarebbero

prestazioni fondate sul diritto pubblico e per l’art. 43 cpv. 1 n. 1 LEF, che

esclude dalla procedura fallimentare l’incasso di qualunque pretesa di

carattere pubblico, la procedura esecutiva avrebbe dovuto continuare in via di

pignoramento.

C.

Delle osservazioni 27 agosto 2012 della PI 1

e 28 agosto 2012 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà per

quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto.

1. Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una

società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per

una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,

come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando

queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad

altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

Considerandi

2.

Gli atti

esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società

escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in

ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del

rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua

attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato

(cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 9

ad art. 65; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da

considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF,

quando avviene alla sede della società escussa in assenza dell’amministratore.

Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e

gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta

però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la

validità della notificazione sostitutiva fatta a un impiegato di un’altra

società che esercita la propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr.

DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96 III 62 ss. cons. 2), il criterio

determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado di

trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo

profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo a persona o a dipendente

della persona fisica o giuridica presso la quale la società escussa ha il

proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che

questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è

inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario la

notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).

3.

Nel caso di specie, la comminatoria di fallimento è stata

regolarmente notificata al recapito della ricorrente indicato nel registro di

commercio ossia in __________ __________ e nelle mani del fratello dell’amministratore unico. Ne consegue

che la notificazione della comminatoria di fallimento in esame al recapito

della società è stata corretta. Ad ogni buon conto

anche se vi fosse stata una carenza nella notifica della comminatoria di

fallimento, la stessa sarebbe stata sanata dal fatto che la ricorrente ha

comunque ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione e ha interposto

tempestivo ricorso contro l’emissione dello stesso.

4.

Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità

di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando

(cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

op. cit., n. 18 ad art. 160):

- l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40.

LEF);

- l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

- la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

- l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF

118.

III 6; 96 III 33 cons. 2).

5.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

6.

6.1

La ricorrente assevera che per crediti come quelli in

discussione, fondati sul diritto pubblico, l’esecuzione in via di fallimento è

esclusa (art. 43 LEF).

6.2

Ex

art. 39 cifra 8 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come

"esecuzione ordinaria in via di fallimento" (art. 159 a 176) quando il debitore è iscritto nel Registro di commercio quale società anonima (art. 620

CO).

6.3

Secondo

l'art. 43 cifra 1 LEF l'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa

per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul

diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari.

6.4

Secondo

l'art. 159 LEF ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto

all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza

indugio il fallimento.

6.5

__________

è iscritta a Registro di commercio quale società anonima, per cui il

proseguimento dell'esecuzione n__________promossa dalla PI 1 per contributi

scoperti, rimasti impagati, doveva avvenire come è avvenuto con l'emissione

della comminatoria di fallimento da parte dell’CO 1. Infatti un debitore che

soggiace all'esecuzione in via di fallimento, non può invocare l'art. 43 LEF,

quando viene escusso, come in concreto, per il versamento dei contributi alla

previdenza professionale dei lavoratori dovuti a un istituto collettore quale

la __________, che non è un soggetto di diritto pubblico bensì una fondazione

di diritto privato (Acocella,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, 2010, n. 6 ad art. 43 e rif. ivi; Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 43).

La

comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di

diritto esecutivo. Il ricorso 14 agosto 2012 di __________ va di conseguenza

respinto.

7.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati

gli art. 17, 39, 40, 43, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a

62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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