15.2012.82
Notifica di atti esecutivi a società. Esecuzione in via di fallimento per il versamento dei contributi alla previdenza professionale dovuti a un istituto collettore che non è un soggetto di diritto pu
30 agosto 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2012.82
Data decisione, Autorità:
30.08.2012, CEF
Titolo:
Notifica di atti esecutivi a società.
Esecuzione in via di fallimento per il versamento dei contributi alla previdenza professionale dovuti a un istituto collettore che non è un soggetto di diritto pubblico
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 39 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
art. 64 cpv. 1 LEF
art. 65 cpv. 1 LEF
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2012.82
Lugano
30.8.2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 agosto 2012 di
RE 1
rappr. da: RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento del 3 agosto 2012 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
Viste le
osservazioni:
- 27 agosto 2012
della PI 1, __________;
- 28 agosto 2012
dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 3 agosto 2012 l’CO
1 ha emesso, su richiesta della PI 1, contro RE 1 la comminatoria di
fallimento per un credito di complessivi fr. 5'035.40 oltre accessori.
L’atto
esecutivo è stato notificato alla debitrice il 6 agosto 2012.
B.
Con tempestivo ricorso 14 agosto 2012 RE 1 ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento. La stessa sarebbe
innanzitutto stata notificata al fratello dell’amministratore unico non
abilitato a riceverla. Inoltre i crediti per i quali PI 1 procede sarebbero
prestazioni fondate sul diritto pubblico e per l’art. 43 cpv. 1 n. 1 LEF, che
esclude dalla procedura fallimentare l’incasso di qualunque pretesa di
carattere pubblico, la procedura esecutiva avrebbe dovuto continuare in via di
pignoramento.
C.
Delle osservazioni 27 agosto 2012 della PI 1
e 28 agosto 2012 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà per
quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto.
1. Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una
società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per
una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando
queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad
altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
Considerandi
2.
Gli atti
esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società
escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in
ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del
rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua
attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato
(cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 9
ad art. 65; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da
considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF,
quando avviene alla sede della società escussa in assenza dell’amministratore.
Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e
gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta
però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la
validità della notificazione sostitutiva fatta a un impiegato di un’altra
società che esercita la propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr.
DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96 III 62 ss. cons. 2), il criterio
determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado di
trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo
profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo a persona o a dipendente
della persona fisica o giuridica presso la quale la società escussa ha il
proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che
questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è
inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario la
notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).
3.
Nel caso di specie, la comminatoria di fallimento è stata
regolarmente notificata al recapito della ricorrente indicato nel registro di
commercio ossia in __________ __________ e nelle mani del fratello dell’amministratore unico. Ne consegue
che la notificazione della comminatoria di fallimento in esame al recapito
della società è stata corretta. Ad ogni buon conto
anche se vi fosse stata una carenza nella notifica della comminatoria di
fallimento, la stessa sarebbe stata sanata dal fatto che la ricorrente ha
comunque ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione e ha interposto
tempestivo ricorso contro l’emissione dello stesso.
4.
Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità
di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
op. cit., n. 18 ad art. 160):
- l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
- l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
- la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
- l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF
118.
III 6; 96 III 33 cons. 2).
5.
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
6.
6.1
La ricorrente assevera che per crediti come quelli in
discussione, fondati sul diritto pubblico, l’esecuzione in via di fallimento è
esclusa (art. 43 LEF).
6.2
Ex
art. 39 cifra 8 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come
"esecuzione ordinaria in via di fallimento" (art. 159 a 176) quando il debitore è iscritto nel Registro di commercio quale società anonima (art. 620
CO).
6.3
Secondo
l'art. 43 cifra 1 LEF l'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa
per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul
diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari.
6.4
Secondo
l'art. 159 LEF ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto
all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza
indugio il fallimento.
6.5
__________
è iscritta a Registro di commercio quale società anonima, per cui il
proseguimento dell'esecuzione n__________promossa dalla PI 1 per contributi
scoperti, rimasti impagati, doveva avvenire come è avvenuto con l'emissione
della comminatoria di fallimento da parte dell’CO 1. Infatti un debitore che
soggiace all'esecuzione in via di fallimento, non può invocare l'art. 43 LEF,
quando viene escusso, come in concreto, per il versamento dei contributi alla
previdenza professionale dei lavoratori dovuti a un istituto collettore quale
la __________, che non è un soggetto di diritto pubblico bensì una fondazione
di diritto privato (Acocella,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, 2010, n. 6 ad art. 43 e rif. ivi; Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 43).
La
comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di
diritto esecutivo. Il ricorso 14 agosto 2012 di __________ va di conseguenza
respinto.
7.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati
gli art. 17, 39, 40, 43, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a
62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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