Lexipedia

Decisione

15.2012.83

Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo, irregolarmente depositato dalla polizia nella bucalettera dell'escusso

24 agosto 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.83

Lugano

24 agosto 2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo

sul ricorso 12 luglio 2012 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro gli

avvisi di pignoramento e connessi precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n.

__________.01/02 promosse in via solidale contro i ricorrenti da

PI

1.

viste le osservazioni 20

agosto 2012 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e

documenti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che i ricorrenti fanno

valere che RI 1, il 3 aprile 2012, ha ritirato presso l’ufficio postale di __________

il precetto esecutivo n. __________-02 diretto contro di lei per l’importo di

fr. 3'226,25 e vi ha interposto opposizione;

che per contro quello

diretto contro il suo marito, RI 2 (n. __________-01), è stato trovato, ad una

data non precisata, nella cassetta delle lettere, in cui era stato imbucato

dalla polizia comunale di __________ il 18 maggio 2012;

che i ricorrenti lamentano

il fatto di non aver potuto interporre opposizione a quest’ultimo atto, “visto

che i 10 giorni di termine erano ormai scaduti”;

ch’essi precisano che,

siccome avevano deciso di non accettare la proposta formulata dall’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di __________ nella sua seduta del 22

maggio 2012, tendente ad un pagamento di fr. 2'000.-- a saldo di ogni e

qualsiasi reciproca pretesa, e “di aspettare il successivo precetto”, il disguido

relativo alla notifica del precetto diretto contro il marito avrebbe reso

impossibile la formulazione di un’opposizione, sicché “saremmo costretti a

pagare un importo che ormai non ci riguarderebbe più”;

che la ricevibilità del

ricorso interposto da RI 1 è dubbia, siccome la contestazione verte su un

precetto esecutivo che non è diretto contro di lei;

che la questione può però

rimanere indecisa, dal momento che il ricorso non merita comunque di essere

accolto;

che il deposito del

precetto esecutivo nella cassetta delle lettere o nella casella postale

dell’escusso non costituisce una valida notifica ai sensi dell’art. 72 LEF (DTF 117 III 7 e segg.; Angst,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad

art. 64, con rif.; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 4 ad art. 64-66 e n. 14 ad art.

64, con rif.), a prescindere dal fatto che, eventualmente, l’escusso abbia in modo

preventivo accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per

tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (CEF 11 luglio 2003, inc.

15.03

; 19 ottobre 2004, inc. 15.04.136, cons. 2; 12 dicembre 2007, inc.

15.07

, cons. 2; BS, AB, sentenza 27 novembre 1990, BlSchK 1991, p. 94; Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 72);

che la

giustificazione della polizia del Comune di __________ di cui allo scritto 20

luglio 2012 (doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio) è quindi

inammissibile e la stessa è invitata, attraverso una comunicazione della

presente decisione, a rinunciare alla sua illegale prassi;

che

tuttavia, se, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme

alla legge, l’atto esecutivo è comunque giunto a conoscenza dell'escusso, esso

produce i suoi effetti da quel momento (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003],

cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III

11, cons. 2; CEF 11 luglio 2003 [15.03.86], RtiD 2004 II 723 ss, n. 76c);

che nel caso in esame, i

ricorrenti ammettono di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo diretto

contro il marito (emesso il 29 marzo 2012), ma di aver rinunciato ad interporre

opposizione, in quanto il termine di 10 giorni sarebbe già stato scaduto;

che il termine di dieci

giorni stabilito dall’art. 74 cpv. 1 LEF decorre “dalla notificazione del

precetto”, ovvero nel caso concreto dal momento in cui i ricorrenti l’hanno

prelevato dalla cassetta delle lettere;

che i ricorrenti non hanno

menzionato quale sia tale data;

che risulta dal verbale

dell’udienza 22 maggio 2012 tenutasi davanti all’Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di __________ (doc. D annesso alle osservazioni dell’CO 1),

alla quale entrambi i ricorrenti hanno presenziato, ch’essi hanno saputo al più

tardi a quel momento che erano stati emessi due precetti esecutivi e che in

caso di pagamento dell’importo di fr. 2'000.-- l’Ufficio di conciliazione

avrebbe provveduto a richiedere all’CO 1 l’annullamento e la cancellazione “dei

precetti esecutivi n° __________-01/02”;

che il fatto ch’essi non

abbiano eccepito in occasione della seduta, che RI 2 non aveva ancora ricevuto

il precetto esecutivo diretto contro di lui, dimostra ch’essi l’avevano già prelevato

dalla cassetta delle lettere, in cui era stato imbucato dalla polizia comunale

di __________ il 18 maggio 2012 (cfr. doc. C allegato alle osservazioni

dell’Ufficio);

che la notifica del

precetto esecutivo __________-01 è quindi da ritenere valida;

che il ricorso va pertanto

respinto;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 72 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

;

.

Comunicazione all’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.