15.2012.83
Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo, irregolarmente depositato dalla polizia nella bucalettera dell'escusso
24 agosto 2012Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2012.83
Lugano
24 agosto 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 12 luglio 2012 di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro gli
avvisi di pignoramento e connessi precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n.
__________.01/02 promosse in via solidale contro i ricorrenti da
PI
1.
viste le osservazioni 20
agosto 2012 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che i ricorrenti fanno
valere che RI 1, il 3 aprile 2012, ha ritirato presso l’ufficio postale di __________
il precetto esecutivo n. __________-02 diretto contro di lei per l’importo di
fr. 3'226,25 e vi ha interposto opposizione;
che per contro quello
diretto contro il suo marito, RI 2 (n. __________-01), è stato trovato, ad una
data non precisata, nella cassetta delle lettere, in cui era stato imbucato
dalla polizia comunale di __________ il 18 maggio 2012;
che i ricorrenti lamentano
il fatto di non aver potuto interporre opposizione a quest’ultimo atto, “visto
che i 10 giorni di termine erano ormai scaduti”;
ch’essi precisano che,
siccome avevano deciso di non accettare la proposta formulata dall’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di __________ nella sua seduta del 22
maggio 2012, tendente ad un pagamento di fr. 2'000.-- a saldo di ogni e
qualsiasi reciproca pretesa, e “di aspettare il successivo precetto”, il disguido
relativo alla notifica del precetto diretto contro il marito avrebbe reso
impossibile la formulazione di un’opposizione, sicché “saremmo costretti a
pagare un importo che ormai non ci riguarderebbe più”;
che la ricevibilità del
ricorso interposto da RI 1 è dubbia, siccome la contestazione verte su un
precetto esecutivo che non è diretto contro di lei;
che la questione può però
rimanere indecisa, dal momento che il ricorso non merita comunque di essere
accolto;
che il deposito del
precetto esecutivo nella cassetta delle lettere o nella casella postale
dell’escusso non costituisce una valida notifica ai sensi dell’art. 72 LEF (DTF 117 III 7 e segg.; Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad
art. 64, con rif.; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 4 ad art. 64-66 e n. 14 ad art.
64, con rif.), a prescindere dal fatto che, eventualmente, l’escusso abbia in modo
preventivo accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per
tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (CEF 11 luglio 2003, inc.
15.03
; 19 ottobre 2004, inc. 15.04.136, cons. 2; 12 dicembre 2007, inc.
15.07
, cons. 2; BS, AB, sentenza 27 novembre 1990, BlSchK 1991, p. 94; Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 72);
che la
giustificazione della polizia del Comune di __________ di cui allo scritto 20
luglio 2012 (doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio) è quindi
inammissibile e la stessa è invitata, attraverso una comunicazione della
presente decisione, a rinunciare alla sua illegale prassi;
che
tuttavia, se, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme
alla legge, l’atto esecutivo è comunque giunto a conoscenza dell'escusso, esso
produce i suoi effetti da quel momento (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003],
cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III
11, cons. 2; CEF 11 luglio 2003 [15.03.86], RtiD 2004 II 723 ss, n. 76c);
che nel caso in esame, i
ricorrenti ammettono di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo diretto
contro il marito (emesso il 29 marzo 2012), ma di aver rinunciato ad interporre
opposizione, in quanto il termine di 10 giorni sarebbe già stato scaduto;
che il termine di dieci
giorni stabilito dall’art. 74 cpv. 1 LEF decorre “dalla notificazione del
precetto”, ovvero nel caso concreto dal momento in cui i ricorrenti l’hanno
prelevato dalla cassetta delle lettere;
che i ricorrenti non hanno
menzionato quale sia tale data;
che risulta dal verbale
dell’udienza 22 maggio 2012 tenutasi davanti all’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________ (doc. D annesso alle osservazioni dell’CO 1),
alla quale entrambi i ricorrenti hanno presenziato, ch’essi hanno saputo al più
tardi a quel momento che erano stati emessi due precetti esecutivi e che in
caso di pagamento dell’importo di fr. 2'000.-- l’Ufficio di conciliazione
avrebbe provveduto a richiedere all’CO 1 l’annullamento e la cancellazione “dei
precetti esecutivi n° __________-01/02”;
che il fatto ch’essi non
abbiano eccepito in occasione della seduta, che RI 2 non aveva ancora ricevuto
il precetto esecutivo diretto contro di lui, dimostra ch’essi l’avevano già prelevato
dalla cassetta delle lettere, in cui era stato imbucato dalla polizia comunale
di __________ il 18 maggio 2012 (cfr. doc. C allegato alle osservazioni
dell’Ufficio);
che la notifica del
precetto esecutivo __________-01 è quindi da ritenere valida;
che il ricorso va pertanto
respinto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 72 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.