15.2012.84
Precetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva
6 settembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.84
Data decisione, Autorità:
06.09.2012, CEF
Titolo:
Precetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva
OPPOSIZIONE
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2012.84
Lugano
6 settembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 agosto 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la continuazione
dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 20 agosto dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 18
maggio 2012, l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 luglio 2012
nell’esecuzione n. __________ avviata da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 234,95
oltre spese e interessi;
che con
scritto pervenuto all’Ufficio il 10 luglio, l’escussa ha contestato il credito
posto in esecuzione e comunicato che non avrebbe potuto assistere al
pignoramento né farsi rappresentare;
che con
avviso del 12 luglio e scritto del 13 luglio 2012, l’Ufficio ha invitato
l’escussa a presentarsi presso la sua sede per l’esecuzione del pignoramento;
che con
scritto pervenuto all’Ufficio il 2 agosto 2012, l’escussa ha affermato di aver
interposto opposizione presso l’ufficio postale il 27 marzo 2012 apponendo la
sua firma nella rubrica “opposizione”, ma per un errore dell’impiegata postale
il documento trasmesso all’Ufficio gli sarebbe giunto privo della sua firma;
che
contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il ricorso in esame non può essere
ritenuto tardivo, perché la continuazione di un’esecuzione nella quale
l’opposizione per ipotesi non sarebbe stata validamente rigettata o ritirata
sarebbe assolutamente nulla (DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.);
che per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di
esecuzione;
che l'onere
della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. CEF 19 agosto
2011, inc. 15.11.53, cons. 2; Bessenich,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 27 ad art. 74, con
rif.; Ruedin, Commentaire romand
de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 74; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76);
che nella
fattispecie, l’escussa, a dimostrazione dell’asserita opposizione, ha prodotto
il proprio esemplare del precetto esecutivo, sul quale figura la sua firma
nella rubrica “opposizione”;
che non
si può però considerare che la ricorrente abbia così portato la prova che le
spettava, poiché la sua firma, che sembra del resto essere stata eseguita con
una penna diversa di quella usata dall’impiegato postale per indicare la data e
la destinataria della notifica nonché per firmare, sarebbe anche potuta essere
apposta solo dopo la notifica;
che manca
poi, su entrambi gli esemplari, la firma dell’impiegato postale nella casella
"opposizione";
che va
infatti ricordato che il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’escusso è
presunto consultare (DTF 119 III 11 cons. 4b; Ruedin,
op. cit., n. 7 ad art. 74), prevede esplicitamente che la conformità
dell'opposizione dev’essere certificata con la sua firma dall'agente che
procede alla notificazione, appunto per evitare che possano poi sorgere
contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è
stata interposta;
che mancando
tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere
della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74);
che il
dubbio in merito alla data dell’opposizione è nel caso concreto accresciuto dal
fatto che l’escussa ha allegato di aver interposto opposizione solo nel suo scritto pervenuto all’Ufficio il 2 agosto 2012, mentre ha avuto
conoscenza della continuazione dell’esecuzione ben prima (l’avviso di
pignoramento è stato spedito già il 18 maggio e nel suo scritto pervenuto
all’Ufficio il 10 luglio 2012 l’escussa non accenna al fatto che avrebbe interposto
opposizione);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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