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Decisione

15.2012.84

Precetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva

6 settembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.84

Data decisione, Autorità:

06.09.2012, CEF

Titolo:

Precetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva

OPPOSIZIONE

art. 74 LEF

Incarto n.

15.2012.84

Lugano

6 settembre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 agosto 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la continuazione

dell’e­se­cuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

viste le

osservazioni 20 agosto dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 18

maggio 2012, l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 luglio 2012

nell’esecuzione n. __________ avviata da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 234,95

oltre spese e interessi;

che con

scritto pervenuto all’Ufficio il 10 luglio, l’escussa ha contestato il credito

posto in esecuzione e comunicato che non avrebbe potuto assistere al

pignoramento né farsi rappresentare;

che con

avviso del 12 luglio e scritto del 13 luglio 2012, l’Ufficio ha invitato

l’escussa a presentarsi presso la sua sede per l’esecuzione del pignoramento;

che con

scritto pervenuto all’Ufficio il 2 agosto 2012, l’escussa ha affermato di aver

interposto opposizione presso l’ufficio postale il 27 marzo 2012 apponendo la

sua firma nella rubrica “opposizione”, ma per un errore dell’impiegata postale

il documento trasmesso all’Ufficio gli sarebbe giunto privo della sua firma;

che

contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il ricorso in esame non può essere

ritenuto tardivo, perché la continuazione di un’esecuzione nella quale

l’opposizione per ipotesi non sarebbe stata validamente rigettata o ritirata

sarebbe assolutamente nulla (DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.);

che per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve

dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di

esecuzione;

che l'onere

della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. CEF 19 agosto

2011, inc. 15.11.53, cons. 2; Bes­senich,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 27 ad art. 74, con

rif.; Ruedin, Commentaire romand

de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 74; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76);

che nella

fattispecie, l’escussa, a dimostrazione dell’asserita opposizione, ha prodotto

il proprio esemplare del precetto esecutivo, sul quale figura la sua firma

nella rubrica “opposizione”;

che non

si può però considerare che la ricorrente abbia così portato la prova che le

spettava, poiché la sua firma, che sembra del resto essere stata eseguita con

una penna diversa di quella usata dall’impiegato postale per indicare la data e

la destinataria della notifica nonché per firmare, sarebbe anche potuta essere

apposta solo dopo la notifica;

che manca

poi, su entrambi gli esemplari, la firma dell’impiegato postale nella casella

"opposizione";

che va

infatti ricordato che il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’escusso è

presunto consultare (DTF 119 III 11 cons. 4b; Rue­din,

op. cit., n. 7 ad art. 74), prevede esplicitamente che la conformità

dell'opposizione dev’esse­re certificata con la sua firma dall'agente che

procede alla notificazione, appunto per evitare che possano poi sorgere

contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è

stata interposta;

che mancando

tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere

della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74);

che il

dubbio in merito alla data dell’opposizione è nel caso concreto accresciuto dal

fatto che l’escussa ha allegato di aver interposto opposizione solo nel suo scritto pervenuto all’Ufficio il 2 agosto 2012, mentre ha avuto

conoscenza della continuazione dell’esecuzione ben prima (l’avviso di

pignoramento è stato spedito già il 18 maggio e nel suo scritto pervenuto

all’Ufficio il 10 luglio 2012 l’escussa non accenna al fatto che avrebbe interposto

opposizione);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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