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Decisione

15.2012.85

Contestazione elenco oneri. Acquiscenza della creditrice

27 agosto 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti crediti a favore di PI 1:

“1.

Prestito n. __________

Capitale,

interessi, spese esecutive e rip.

Valuta

02.06.2009 1'491'947.45

./.

riduzione ripetibili, come da sentenza

del

24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00

Totale 1'418'097.45

+

interessi di mora legali al 5% su

CHF

1'418'097.45 dal 03.06.2009 al

04.10.2012

236'802.85

Totale

valuta 04.10.2012 1'654'900.30

“2.

Conto corrente costruzione __________

Saldo

debitore del conto costruzione

(compresi

interessi, commissioni e

spese),

valuta 02.06.2009 2’120'699.35

+

interessi di mora legali al 5% su CHF

2'120'699.35

dal 03.06.2009 al

04.10.2012

354'127.74

Totale

valuta 04.10.2012 2'474'827.09”.

C. Con

ricorso 23 luglio 2012 RI 1 ha contestato il conteggio degli interessi di mora

sub ipoteche convenzionali A.1 e A.2. argomentando che gli stessi, per il

divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO), dovrebbero essere calcolati per

il prestito su fr. 850'000.00 e non su fr. 1'418'097.45 e per il conto corrente

costruzione su fr. 1'150'000.0 e non su fr. 2'120'699.35.

Il

ricorrente assevera inoltre che nell’elenco oneri sub B Altri Oneri non

sarebbero state indicate tutte le indennità assicurative ricevute per i danni

allo stabile e altri eventuali danni. Agli voce accessori occorrerebbe poi

menzionare le pigioni versate dai conduttori all’Ufficio.

D. Con

osservazioni 30 luglio 2012 PI 6 ha postulato l’accoglimento del gravame.

E. Con

osservazioni 10 agosto 2012 PI 1 ha rilevato che l’elenco oneri del 3 marzo

2009 sarebbe stato definitivamente rettificato con sentenza 24 settembre 2009

del Pretore del Distretto di __________ e con sentenza della seconda Camera

civile del Tribunale di appello del 24 febbraio 2011, confermata da sentenza

del Tribunale federale del 13 settembre 2011. Esso sarebbe pertanto passato in

giudicato e non potrebbe più essere oggetto di contestazione. L’osservante

assevera di essersi limitata ad aggiornare gli interessi dalla data dell’asta

prevista in precedenza (03.06.2009) alla data della nuova asta (04.10.2012).

Senza riconoscere le argomentazioni del ricorrente ma al fine evitare il

procrastinarsi di una situazione che si protrae da anni, la creditrice accetta

di conteggiare gli interessi nella misura del 5% dal 03.06.2009 al 04.10.2012

sugli importi di fr. 850'000.00 rispettivamente fr. 1'150'000.00, rettificando

quindi l’importo di fr. 236'802.85 con l’importo di fr. 141'938.35 e l’importo

di fr. 354'127.74 con l’importo di fr. 192'034.25.

F. Con

osservazioni 16 agosto 2012 l’CE 1 si è rimesso al giudizio dell’Autorità di

vigilanza, rilevando in particolare che le indennità assicurative menzionate

nell’elenco oneri sarebbero quelle riferite al mobilio, accessorio

dell’immobile, mentre altre indennità non vi potrebbero essere inserite.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione

del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili,

in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si

opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133

a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio

dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85

a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29

a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio

dell’art. 102 RFF).

2.

Per

l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle

insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri

gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con

l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2

LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese

ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in

corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se

la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere

avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40

RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza

decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2008, § 28 n. 39, p. 273).

L’art.

39.

cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,

l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle

formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF

112.

III 111).

3.

Scopo

dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4

pag. 39; Stöckli/ Duc, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 31 ad art. 138).

4.

L’ufficio

esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano

dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il

termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove

(art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di

vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una

pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta

l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente

garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una

base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv.

1.

RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece

l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i

creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi

dell’art. 140 cpv. 2 LEF.

5.

RI

1.

contesta i crediti iscritti nell’elenco oneri 17 marzo 2009/10 luglio 2012

a favore di PI 1 sub 2 alla voce ipoteche convenzionali, di fr. 236'802.85 per

gli interessi di mora legali al 5% su CHF 1'418'097.45 dal 03.06.2009 al

04.10.2012

riferiti al prestito e di fr. 354'127.74 per gli interessi di mora

legali al 5% su CHF 2'120'699.35 dal 03.06.2009 al 04.10.2012 riferiti al conto

corrente costruzione. Questo perché gli stessi, per il divieto dell’anatocismo,

dovrebbero essere calcolati per il prestito su fr. 850'000.00 e non su fr.

1'418'097.45 e per il conto corrente costruzione su fr. 1'150'000.- e non su

fr. 2'120'699.35. Questa contestazione riguarda il quantum del credito

notificato: pertanto il ricorso si rivela senza fondamento, atteso che una

siffatta contestazione doveva essere proposta presso il giudice competente ai

sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.

6.

Con

le osservazioni PI 1 ha rilevato di accettare di conteggiare gli interessi

nella misura del 5% dal 03.06.2009 al 04.10.2012 sugli importi di fr.

850'000.00 rispettivamente di fr. 1'150'000.00, rettificando quindi l’importo

di fr. 236'802.85 con l’importo di fr. 141'938.35 e l’importo di fr. 354'127.74

con l’importo di fr. 192'034.25. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla

fondatezza del gravame, si terrà conto di questa acquiescenza della creditrice,

ordinando una corrispondente rettifica dall’elenco oneri. Ne discende su questo

punto l’accoglimento del ricorso.

7.

Come

visto al considerando n. 3 scopo dell’allestimento dell’elenco oneri è quello

di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di

pegno gravanti il fondo da licitare. Non costituendo le indennità

versate da assicurazioni per danni subiti dallo stabile e le pigioni versate

dai conduttori degli oneri gravanti il fondo, esse non devono essere menzionate

nell’elenco degli oneri. Al riguardo il ricorso va perciò disatteso.

8.

Da

quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 LEF; 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2 LEF; 37 cpv. 2 e 39 cpv. 1 RFF; 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. Sub

2 alla voce ipoteche convenzionali dell’elenco oneri riferito alle PPP da n. __________

a n. __________ del fondo base part. __________ RFD di __________, i crediti a

favore di PI 1 vengono così rettificati, con contestuale conseguente rettifica

dell’importo totale:

“1.

Prestito n. __________

Capitale,

interessi, spese esecutive e rip.

Valuta

02.06.2009 1'491'947.45

./.

riduzione ripetibili, come da sentenza

del

24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00

Totale 1'418'097.45

+

interessi di mora legali al 5% su

CHF

850'000.45 dal 03.06.2009 al

04.10.2012

141'938.35

Totale

valuta 04.10.2012 1'560'035.80

“2.

Conto corrente costruzione __________

Saldo

debitore del conto costruzione

(compresi

interessi, commissioni e

spese),

valuta 02.06.2009 2’120'699.35

+

interessi di mora legali al 5% su CHF

1'150'000.00

dal 03.06.2009 al

04.10.2012

192'034.25

Totale

valuta 04.10.2012 2'312'733.60”.

2. Le

altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

-

avv.

-

-

-

-

-

-

-

avv.

Comunicazione all’ Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.