15.2012.85
Contestazione elenco oneri. Acquiscenza della creditrice
27 agosto 2012Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.85
Lugano
27 agosto 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 luglio 2012 di
RI 1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro
l’elenco oneri riferito alle PPP da n. __________
a n. __________ RFD di __________ allestito nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n__________
e n__________ promosse nei confronti del ricorrente e di PI 6 da
PI
1, __________
rappr.
daPI 1, __________, __________
procedura interessante anche
1. PI 2
2. PI 3
3. PI 4
4. PI 5
5. PI 6
patr. dall’avv. PA 2
6.
7.
6 e 7 rappr. dall’PI 7
Viste
le osservazioni:
-
30 luglio 2012 di PI 6, __________;
-
10 agosto 2012 di PI 1, __________,
-
16 agosto 2012 dell’CE 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
6 luglio 2000 PI 1 procedeva in via di realizzazione del pegno immobiliare
contro i fratelli RI 1 e PI 6 per l’incasso del proprio credito. Oggetto del
pegno è la part. n. __________ RFD di __________, successivamente costituita in
proprietà per piani, nonché gli affitti relativi all’immobile.
B. Il
10 luglio 2012 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha trasmesso
alle parti l’elenco oneri 17 marzo 2009/10 luglio 2012 riferito alle PPP da n. __________
a n. __________ del fondo base part. __________ RFD di __________, indicando,
per quanto di rilevanza nella fattispecie, sub 2 alla voce ipoteche convenzionali,
Fatti
i seguenti crediti a favore di PI 1:
“1.
Prestito n. __________
Capitale,
interessi, spese esecutive e rip.
Valuta
02.06.2009 1'491'947.45
./.
riduzione ripetibili, come da sentenza
del
24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00
Totale 1'418'097.45
+
interessi di mora legali al 5% su
CHF
1'418'097.45 dal 03.06.2009 al
04.10.2012
236'802.85
Totale
valuta 04.10.2012 1'654'900.30
“2.
Conto corrente costruzione __________
Saldo
debitore del conto costruzione
(compresi
interessi, commissioni e
spese),
valuta 02.06.2009 2’120'699.35
+
interessi di mora legali al 5% su CHF
2'120'699.35
dal 03.06.2009 al
04.10.2012
354'127.74
Totale
valuta 04.10.2012 2'474'827.09”.
C. Con
ricorso 23 luglio 2012 RI 1 ha contestato il conteggio degli interessi di mora
sub ipoteche convenzionali A.1 e A.2. argomentando che gli stessi, per il
divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO), dovrebbero essere calcolati per
il prestito su fr. 850'000.00 e non su fr. 1'418'097.45 e per il conto corrente
costruzione su fr. 1'150'000.0 e non su fr. 2'120'699.35.
Il
ricorrente assevera inoltre che nell’elenco oneri sub B Altri Oneri non
sarebbero state indicate tutte le indennità assicurative ricevute per i danni
allo stabile e altri eventuali danni. Agli voce accessori occorrerebbe poi
menzionare le pigioni versate dai conduttori all’Ufficio.
D. Con
osservazioni 30 luglio 2012 PI 6 ha postulato l’accoglimento del gravame.
E. Con
osservazioni 10 agosto 2012 PI 1 ha rilevato che l’elenco oneri del 3 marzo
2009 sarebbe stato definitivamente rettificato con sentenza 24 settembre 2009
del Pretore del Distretto di __________ e con sentenza della seconda Camera
civile del Tribunale di appello del 24 febbraio 2011, confermata da sentenza
del Tribunale federale del 13 settembre 2011. Esso sarebbe pertanto passato in
giudicato e non potrebbe più essere oggetto di contestazione. L’osservante
assevera di essersi limitata ad aggiornare gli interessi dalla data dell’asta
prevista in precedenza (03.06.2009) alla data della nuova asta (04.10.2012).
Senza riconoscere le argomentazioni del ricorrente ma al fine evitare il
procrastinarsi di una situazione che si protrae da anni, la creditrice accetta
di conteggiare gli interessi nella misura del 5% dal 03.06.2009 al 04.10.2012
sugli importi di fr. 850'000.00 rispettivamente fr. 1'150'000.00, rettificando
quindi l’importo di fr. 236'802.85 con l’importo di fr. 141'938.35 e l’importo
di fr. 354'127.74 con l’importo di fr. 192'034.25.
F. Con
osservazioni 16 agosto 2012 l’CE 1 si è rimesso al giudizio dell’Autorità di
vigilanza, rilevando in particolare che le indennità assicurative menzionate
nell’elenco oneri sarebbero quelle riferite al mobilio, accessorio
dell’immobile, mentre altre indennità non vi potrebbero essere inserite.
Considerato
Considerandi
1.
Sia
nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione
del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili,
in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si
opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133
a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio
dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85
a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29
a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio
dell’art. 102 RFF).
2.
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2008, § 28 n. 39, p. 273).
L’art.
39.
cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF
112.
III 111).
3.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4
pag. 39; Stöckli/ Duc, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 31 ad art. 138).
4.
L’ufficio
esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano
dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il
termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove
(art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di
vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una
pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta
l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente
garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una
base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv.
1.
RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece
l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i
creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi
dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
5.
RI
1.
contesta i crediti iscritti nell’elenco oneri 17 marzo 2009/10 luglio 2012
a favore di PI 1 sub 2 alla voce ipoteche convenzionali, di fr. 236'802.85 per
gli interessi di mora legali al 5% su CHF 1'418'097.45 dal 03.06.2009 al
04.10.2012
riferiti al prestito e di fr. 354'127.74 per gli interessi di mora
legali al 5% su CHF 2'120'699.35 dal 03.06.2009 al 04.10.2012 riferiti al conto
corrente costruzione. Questo perché gli stessi, per il divieto dell’anatocismo,
dovrebbero essere calcolati per il prestito su fr. 850'000.00 e non su fr.
1'418'097.45 e per il conto corrente costruzione su fr. 1'150'000.- e non su
fr. 2'120'699.35. Questa contestazione riguarda il quantum del credito
notificato: pertanto il ricorso si rivela senza fondamento, atteso che una
siffatta contestazione doveva essere proposta presso il giudice competente ai
sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
6.
Con
le osservazioni PI 1 ha rilevato di accettare di conteggiare gli interessi
nella misura del 5% dal 03.06.2009 al 04.10.2012 sugli importi di fr.
850'000.00 rispettivamente di fr. 1'150'000.00, rettificando quindi l’importo
di fr. 236'802.85 con l’importo di fr. 141'938.35 e l’importo di fr. 354'127.74
con l’importo di fr. 192'034.25. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla
fondatezza del gravame, si terrà conto di questa acquiescenza della creditrice,
ordinando una corrispondente rettifica dall’elenco oneri. Ne discende su questo
punto l’accoglimento del ricorso.
7.
Come
visto al considerando n. 3 scopo dell’allestimento dell’elenco oneri è quello
di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di
pegno gravanti il fondo da licitare. Non costituendo le indennità
versate da assicurazioni per danni subiti dallo stabile e le pigioni versate
dai conduttori degli oneri gravanti il fondo, esse non devono essere menzionate
nell’elenco degli oneri. Al riguardo il ricorso va perciò disatteso.
8.
Da
quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 LEF; 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2 LEF; 37 cpv. 2 e 39 cpv. 1 RFF; 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. Sub
2 alla voce ipoteche convenzionali dell’elenco oneri riferito alle PPP da n. __________
a n. __________ del fondo base part. __________ RFD di __________, i crediti a
favore di PI 1 vengono così rettificati, con contestuale conseguente rettifica
dell’importo totale:
“1.
Prestito n. __________
Capitale,
interessi, spese esecutive e rip.
Valuta
02.06.2009 1'491'947.45
./.
riduzione ripetibili, come da sentenza
del
24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00
Totale 1'418'097.45
+
interessi di mora legali al 5% su
CHF
850'000.45 dal 03.06.2009 al
04.10.2012
141'938.35
Totale
valuta 04.10.2012 1'560'035.80
“2.
Conto corrente costruzione __________
Saldo
debitore del conto costruzione
(compresi
interessi, commissioni e
spese),
valuta 02.06.2009 2’120'699.35
+
interessi di mora legali al 5% su CHF
1'150'000.00
dal 03.06.2009 al
04.10.2012
192'034.25
Totale
valuta 04.10.2012 2'312'733.60”.
2. Le
altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
-
avv.
-
-
-
-
-
-
-
avv.
Comunicazione all’ Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.