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Decisione

15.2012.87

Realizzazione di una quota ereditaria contestata. Tentativo di conciliazione. Cessione della quota dell'escusso a un altro erede. Consenso dell'autorità di vigilanza malgrado il parere contrario del t

24 settembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Diversi

creditori procedono contro PI 2 e hanno ottenuto il pignoramento della sua

quota nella comunione ereditaria del padre fu PI 1 (deceduto il 4 dicembre

1998), composta oltre all’escusso delle sorelle PI 3 e PI 4.

B. La

sostanza ereditaria è già stata in gran parte divisa prima dei pignoramenti. Attualmente

rimane da dividere unicamente una casa unifamiliare situata nel comune di __________

(part. 2881). Il valore commerciale dell’intero fondo ammonta a circa fr.

520'000.--. Secondo il testamento del padre del 9 settembre 1998, l’intero

fondo va attribuito alla figlia PI 4 al valore commerciale, dedotto uno sconto

del 10%. Vista la mancata intesa tra gli eredi, PI 4 ha inoltrato il 23 aprile 2012 un’istanza di tentativo di conciliazione tesa alla divisione della

rimanente sostanza ereditaria. Il 18 luglio 2012, l’escusso PI 2 e la sorella PI

4 hanno fatto pervenire all’IS 1 una bozza di contratto, con cui il primo ha ceduto

alla seconda la propria quota ereditaria al prezzo di fr. 112'275.--,

liberandolo nel contempo della sua responsabilità solidale per l’ipoteca di fr.

220'000.-- gravante l’immobile (doc. E allegato all’istanza).

C. Con

l’istanza in esame, l’Ufficio, constatato come il prezzo offerto corrisponda

alla quota (di 1/3) dell’escusso sul fondo stimato al valore commerciale,

previa deduzione degli oneri ipotecari che lo gravano e dello sconto previsto

dal testamento, ritiene che una vendita all’asta della quota sia inopportuna e

chiede pertanto l’autorizzazione a sottoscrivere il contratto in luogo e vece

dell’escusso.

D. Come

richiesto dalla Camera, l’Ufficio, il 2 agosto 2012 ha impartito ai creditori e agli eredi un termine scadente il 15 agosto per formulare la loro

espressa adesione all’offerta di PI 4 o le loro eventuali osservazioni. Quattro

creditori l’hanno accettato, mentre tre altri non hanno risposto. Da parte sua,

PI 3, dopo aver ottenuto una proroga del termine, si è opposta alla proposta

con scritto 28 agosto 2012, chiedendo che i punti 2 e 3 del contratto venissero

modificati, nel senso di un aumento dell’onere ipotecario pari a fr.

112'275.--, tale da permettere di tacitare il fratello e di ridurre le quote

ereditarie a due, una di PI 4 e l’altra sua, esclusi i costi di rinnovamento di

fr. 60'000.--. Il 14 settembre 2012, l’Ufficio, così come richiesto dalla Camera,

ha trasmesso l’estratto del conto aperto a nome di PI 3 presso l’Aargauische

Kantonalbank ma di cui sono aventi diritto economico i tre eredi, il cui saldo

era di fr. 1'509,31 al 12 settembre 2012.

Considerandi

in diritto:

1.

Qualora

l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano

contestate dai coeredi, l’Ufficio che ne ha provveduto al pignoramento deve

conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS

281.

), citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9

cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle

trattative di conciliazione. L’autorità di vigilanza può anche prendere altri

provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).

1.1

Secondo

il Tribunale federale (DTF 61 III 98; 62 III 28; 96 III 21), la suddetta procedura

non sarebbe invece applicabile quando l’esi­sten­za della comunione ereditaria

o la quota parte dell’e­scus­so sono contestate, ciò che non impedisce comunque

il pignoramento e il sequestro dei diritti del debitore oggetto di contestazione

(DTF 130 III 652 ss.) né la loro realizzazione (DTF 62 III 27, cons. 1). In

tale ipotesi, l’Ufficio dovrebbe scegliere tra, da una parte, porre all’incanto

– quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall’altra,

proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a

proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. Rutz/Roth, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 31 ad art. 132; contra:

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 132, che sostiene che

l’autorità di vigilanza potrebbe anche in tal caso ordinare la liquidazione

della successione). In entrambi i casi, l’aggiudicatario o il cessionario,

qualora riesca a far constatare che la comunione ereditaria esiste e che

l’escus­so ne è membro, può poi chiederne la divisione tramite l’inter­ven­to

dell’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. DTF 61 III 99; Schaufelberger, Basler Kommentar zum

ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 12 ad art. 609). Ad ogni modo, la determinazione del modo di realizzazione spetta

all’au­to­rità di vigilanza anche quando i diritti ereditari dell’escus­so sono

contestati (art. 132 cpv. 3 LEF; DTF 105 III 59, cons. 2c; 87 III 108, cons. 1,

e 109, cons. 2; Rutz/Roth, op.

cit., n. 25 e 31 ad art. 132) e la stessa ha la facoltà di ordinare altri

provvedimenti di quelli due citati in precedenza (art. 132 cpv. 3 LEF).

1.2

Qualora

vi siano, come nel caso in esame, controversie sulle quote ereditarie, un

tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC non sarebbe quindi

necessario (cfr. DTF 62 III 27 s., cons. 2; Rutz,

op. cit., n. 11 ad art. 132). Invero, in altre decisioni (DTF 61 III 99 e 113

III 39), il Tribunale federale non ha escluso che un’udienza di conciliazione

possa essere convocata. Tale modo di procedere può anzi essere opportuno,

qualora venga formulata una proposta suscettibile di essere accettata da tutti

gli interessati. E in ogni caso, anche quando il tentativo di conciliazione è

rimasto infruttuoso o pare votato all’insuccesso, deve comunque essere offerto

agli interessati il diritto di essere sentito prima della decisione

dell’autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 3 LEF). Per questo motivo, l’IS 1, su

richiesta della Camera, ha sottoposto l’offerta di PI 4 ai creditori e

all’erede PI 3.

1.3

Il

modo di realizzazione della quota ereditaria di PI 2 proposto dall’Ufficio – la

sua cessione a PI 4 al prezzo di fr. 112'275.--, con contestuale liberazione

della sua responsabilità solidale per l’ipoteca di fr. 220'000.-- gravante

l’immobile – non figura tra quelli previsti dal RDC. Come già precisato, l’au­to­rità

di vigilanza ha tuttavia la facoltà di ordinare altri provvedimenti (art. 132

cpv. 3 LEF).

1.4

Siccome

la sottoscrizione del contratto proposto da PI 4 non è stata esplicitamente

accettata da tutti gli interessati, l’Ufficio ha correttamente chiesto

l’intervento della Camera per la determinazione del modo di realizzazione dei

diritti ereditari in questione (art. 10 cpv. 1 RDC).

2.

Il

prezzo di fr. 112'275.-- stabilito nella bozza di contratto corrisponde alla

disposizione testamentaria n. 4 del defunto PI 1 (cfr. doc. C annesso

all’istanza), in quanto ammonta al terzo (spettante all’e­scusso) del valore

commerciale dell’immobi­le (pari a fr. 520'000.--, doc. B), dedotti lo sconto

familiare (“Familienrabatt”) del 10%, l’onere ipotecario effettivo di

fr. 130'000.-- gravante il fondo e le spese di perizia, di complessivi fr.

1'175.-- (cfr. doc. D ad 5). La bozza di contratto non disciplina invece la

ripartizione del conto n. __________ presso l’Aargauische Kantonalbank, che al

12.

settembre 2012 presentava un saldo di fr. 1'509,31 e di cui un terzo spetta

all’escusso secondo le stesse allegazioni di PI 4 (cfr. scritto del 13

settembre 2012). In vista di una liquidazione globale, la questione va

esplicitamente regolata nella convenzione.

3.

Contrariamente

all’ufficio d’esecuzione, che può adottare un modo di realizzazione diverso di

quello previsti dalla legge solo se vi è unanimità degli interessati,

l’autorità di vigilanza è abilitata a prendere provvedimenti anche senza il

consenso unanime degli interessati, “tenuto conto nella misura del possibile”

delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 RDC). Nel caso di specie, PI 3 ha proposto un aumento dell’onere ipotecario pari a fr. 112'275.--, tale da permettere di tacitare

il fratello e di ridurre le quote ereditarie a due, una di PI 4 e l’altra sua,

esclusi asseriti costi di rinnovamento di fr. 60'000.--. Ora, tale soluzione

non appare conforme al testamento, che riconosce esplicitamente a PI 4 la

facoltà di acquisire il fondo in piena proprietà (“zu Alleineigentum”),

e introduce un elemento di controversia – la deduzione dei costi di rinnovamento,

che è contestata da PI 4 (cfr. scritto 13 settembre 2012) – che non concerne

l’escusso PI 2 e quindi sul quale la Camera non è abilitata a pronunciarsi. Al

contrario, la soluzione di PI 4 permette di tacitare i creditori del fratello PI

2in modo equo senza pregiudicare la situazione giuridica della sorella PI 3, la

quale può continuare a contestare la divisione come in precedenza.

4.

In

queste condizioni, l’istanza va parzialmente accolta, nel senso che l’Ufficiale

di Locarno, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art.

art. 96 cpv. 2 LAC), è autorizzato a sottoscrivere a nome di PI 2 la

convenzione di cui al doc. E, debitamente modificata nel suo punto 2, che

menzionerà il conto n. __________ presso l’Aargauische Kantonalbank, e nel suo

punto 5, in modo da indicare un prezzo che includa anche la quota parte di PI 2

sul conto in questione.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli

art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento

e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

1.

L’istanza è parzialmente accolta nel senso del considerando 4.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all'IS 1, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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