15.2012.87
Realizzazione di una quota ereditaria contestata. Tentativo di conciliazione. Cessione della quota dell'escusso a un altro erede. Consenso dell'autorità di vigilanza malgrado il parere contrario del t
24 settembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2012.87
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, CEF
Titolo:
Realizzazione di una quota ereditaria contestata. Tentativo di conciliazione. Cessione della quota dell'escusso a un altro erede. Consenso dell'autorità di vigilanza malgrado il parere contrario del terzo erede
QUOTA EREDITÀ
art. 132 cpv. 3 LEF
art. 10 cpv. 2 RDC
Incarto n.
15.2012.87
Lugano
24 settembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 26 luglio 2012 di
IS 1
tendenti a far determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza spettante all’escusso
PI 2
nella
PI 1
di cui sono anche
parte le sorelle dell’escusso
PI 3
PI 4
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Diversi
creditori procedono contro PI 2 e hanno ottenuto il pignoramento della sua
quota nella comunione ereditaria del padre fu PI 1 (deceduto il 4 dicembre
1998), composta oltre all’escusso delle sorelle PI 3 e PI 4.
B. La
sostanza ereditaria è già stata in gran parte divisa prima dei pignoramenti. Attualmente
rimane da dividere unicamente una casa unifamiliare situata nel comune di __________
(part. 2881). Il valore commerciale dell’intero fondo ammonta a circa fr.
520'000.--. Secondo il testamento del padre del 9 settembre 1998, l’intero
fondo va attribuito alla figlia PI 4 al valore commerciale, dedotto uno sconto
del 10%. Vista la mancata intesa tra gli eredi, PI 4 ha inoltrato il 23 aprile 2012 un’istanza di tentativo di conciliazione tesa alla divisione della
rimanente sostanza ereditaria. Il 18 luglio 2012, l’escusso PI 2 e la sorella PI
4 hanno fatto pervenire all’IS 1 una bozza di contratto, con cui il primo ha ceduto
alla seconda la propria quota ereditaria al prezzo di fr. 112'275.--,
liberandolo nel contempo della sua responsabilità solidale per l’ipoteca di fr.
220'000.-- gravante l’immobile (doc. E allegato all’istanza).
C. Con
l’istanza in esame, l’Ufficio, constatato come il prezzo offerto corrisponda
alla quota (di 1/3) dell’escusso sul fondo stimato al valore commerciale,
previa deduzione degli oneri ipotecari che lo gravano e dello sconto previsto
dal testamento, ritiene che una vendita all’asta della quota sia inopportuna e
chiede pertanto l’autorizzazione a sottoscrivere il contratto in luogo e vece
dell’escusso.
D. Come
richiesto dalla Camera, l’Ufficio, il 2 agosto 2012 ha impartito ai creditori e agli eredi un termine scadente il 15 agosto per formulare la loro
espressa adesione all’offerta di PI 4 o le loro eventuali osservazioni. Quattro
creditori l’hanno accettato, mentre tre altri non hanno risposto. Da parte sua,
PI 3, dopo aver ottenuto una proroga del termine, si è opposta alla proposta
con scritto 28 agosto 2012, chiedendo che i punti 2 e 3 del contratto venissero
modificati, nel senso di un aumento dell’onere ipotecario pari a fr.
112'275.--, tale da permettere di tacitare il fratello e di ridurre le quote
ereditarie a due, una di PI 4 e l’altra sua, esclusi i costi di rinnovamento di
fr. 60'000.--. Il 14 settembre 2012, l’Ufficio, così come richiesto dalla Camera,
ha trasmesso l’estratto del conto aperto a nome di PI 3 presso l’Aargauische
Kantonalbank ma di cui sono aventi diritto economico i tre eredi, il cui saldo
era di fr. 1'509,31 al 12 settembre 2012.
Considerandi
in diritto:
1.
Qualora
l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano
contestate dai coeredi, l’Ufficio che ne ha provveduto al pignoramento deve
conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS
281.
), citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9
cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione. L’autorità di vigilanza può anche prendere altri
provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).
1.1
Secondo
il Tribunale federale (DTF 61 III 98; 62 III 28; 96 III 21), la suddetta procedura
non sarebbe invece applicabile quando l’esistenza della comunione ereditaria
o la quota parte dell’escusso sono contestate, ciò che non impedisce comunque
il pignoramento e il sequestro dei diritti del debitore oggetto di contestazione
(DTF 130 III 652 ss.) né la loro realizzazione (DTF 62 III 27, cons. 1). In
tale ipotesi, l’Ufficio dovrebbe scegliere tra, da una parte, porre all’incanto
– quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall’altra,
proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a
proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. Rutz/Roth, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 31 ad art. 132; contra:
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 132, che sostiene che
l’autorità di vigilanza potrebbe anche in tal caso ordinare la liquidazione
della successione). In entrambi i casi, l’aggiudicatario o il cessionario,
qualora riesca a far constatare che la comunione ereditaria esiste e che
l’escusso ne è membro, può poi chiederne la divisione tramite l’intervento
dell’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. DTF 61 III 99; Schaufelberger, Basler Kommentar zum
ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 12 ad art. 609). Ad ogni modo, la determinazione del modo di realizzazione spetta
all’autorità di vigilanza anche quando i diritti ereditari dell’escusso sono
contestati (art. 132 cpv. 3 LEF; DTF 105 III 59, cons. 2c; 87 III 108, cons. 1,
e 109, cons. 2; Rutz/Roth, op.
cit., n. 25 e 31 ad art. 132) e la stessa ha la facoltà di ordinare altri
provvedimenti di quelli due citati in precedenza (art. 132 cpv. 3 LEF).
1.2
Qualora
vi siano, come nel caso in esame, controversie sulle quote ereditarie, un
tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC non sarebbe quindi
necessario (cfr. DTF 62 III 27 s., cons. 2; Rutz,
op. cit., n. 11 ad art. 132). Invero, in altre decisioni (DTF 61 III 99 e 113
III 39), il Tribunale federale non ha escluso che un’udienza di conciliazione
possa essere convocata. Tale modo di procedere può anzi essere opportuno,
qualora venga formulata una proposta suscettibile di essere accettata da tutti
gli interessati. E in ogni caso, anche quando il tentativo di conciliazione è
rimasto infruttuoso o pare votato all’insuccesso, deve comunque essere offerto
agli interessati il diritto di essere sentito prima della decisione
dell’autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 3 LEF). Per questo motivo, l’IS 1, su
richiesta della Camera, ha sottoposto l’offerta di PI 4 ai creditori e
all’erede PI 3.
1.3
Il
modo di realizzazione della quota ereditaria di PI 2 proposto dall’Ufficio – la
sua cessione a PI 4 al prezzo di fr. 112'275.--, con contestuale liberazione
della sua responsabilità solidale per l’ipoteca di fr. 220'000.-- gravante
l’immobile – non figura tra quelli previsti dal RDC. Come già precisato, l’autorità
di vigilanza ha tuttavia la facoltà di ordinare altri provvedimenti (art. 132
cpv. 3 LEF).
1.4
Siccome
la sottoscrizione del contratto proposto da PI 4 non è stata esplicitamente
accettata da tutti gli interessati, l’Ufficio ha correttamente chiesto
l’intervento della Camera per la determinazione del modo di realizzazione dei
diritti ereditari in questione (art. 10 cpv. 1 RDC).
2.
Il
prezzo di fr. 112'275.-- stabilito nella bozza di contratto corrisponde alla
disposizione testamentaria n. 4 del defunto PI 1 (cfr. doc. C annesso
all’istanza), in quanto ammonta al terzo (spettante all’escusso) del valore
commerciale dell’immobile (pari a fr. 520'000.--, doc. B), dedotti lo sconto
familiare (“Familienrabatt”) del 10%, l’onere ipotecario effettivo di
fr. 130'000.-- gravante il fondo e le spese di perizia, di complessivi fr.
1'175.-- (cfr. doc. D ad 5). La bozza di contratto non disciplina invece la
ripartizione del conto n. __________ presso l’Aargauische Kantonalbank, che al
12.
settembre 2012 presentava un saldo di fr. 1'509,31 e di cui un terzo spetta
all’escusso secondo le stesse allegazioni di PI 4 (cfr. scritto del 13
settembre 2012). In vista di una liquidazione globale, la questione va
esplicitamente regolata nella convenzione.
3.
Contrariamente
all’ufficio d’esecuzione, che può adottare un modo di realizzazione diverso di
quello previsti dalla legge solo se vi è unanimità degli interessati,
l’autorità di vigilanza è abilitata a prendere provvedimenti anche senza il
consenso unanime degli interessati, “tenuto conto nella misura del possibile”
delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 RDC). Nel caso di specie, PI 3 ha proposto un aumento dell’onere ipotecario pari a fr. 112'275.--, tale da permettere di tacitare
il fratello e di ridurre le quote ereditarie a due, una di PI 4 e l’altra sua,
esclusi asseriti costi di rinnovamento di fr. 60'000.--. Ora, tale soluzione
non appare conforme al testamento, che riconosce esplicitamente a PI 4 la
facoltà di acquisire il fondo in piena proprietà (“zu Alleineigentum”),
e introduce un elemento di controversia – la deduzione dei costi di rinnovamento,
che è contestata da PI 4 (cfr. scritto 13 settembre 2012) – che non concerne
l’escusso PI 2 e quindi sul quale la Camera non è abilitata a pronunciarsi. Al
contrario, la soluzione di PI 4 permette di tacitare i creditori del fratello PI
2in modo equo senza pregiudicare la situazione giuridica della sorella PI 3, la
quale può continuare a contestare la divisione come in precedenza.
4.
In
queste condizioni, l’istanza va parzialmente accolta, nel senso che l’Ufficiale
di Locarno, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art.
art. 96 cpv. 2 LAC), è autorizzato a sottoscrivere a nome di PI 2 la
convenzione di cui al doc. E, debitamente modificata nel suo punto 2, che
menzionerà il conto n. __________ presso l’Aargauische Kantonalbank, e nel suo
punto 5, in modo da indicare un prezzo che includa anche la quota parte di PI 2
sul conto in questione.
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli
art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
1.
L’istanza è parzialmente accolta nel senso del considerando 4.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all'IS 1, e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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