15.2012.88
Comminatoria di fallimento. Ricorso tardivo e comunque fondato su censure di merito irricevibili
27 agosto 2012Italiano4 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.88
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ricorso tardivo e comunque fondato su censure di merito irricevibili
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 160 LEF
Incarto n.
15.2012.88
Lugano
27 agosto 2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 agosto 2012 di
RI 1
rappresentata dal suo amministratore unico __________
contro
l’operato dell’CO
1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 3 agosto
2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI
1
esaminati gli
atti,
ritenuto
Fatti
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ avviata da PI 1, il 3 agosto 2012 l’CO 1 ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'656.20 oltre interessi
e spese;
che l’atto
è stato notificato alla debitrice l’8 agosto 2012;
che con
ricorso del 22 agosto 2012 RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento, asserendo
che il contratto da essa stipulato con la creditrice non è stato da questa rispettato,
tanto da essere stata costretta a rincorrere la ditta per mettere in funzione il
telefono, che in più di una occasione il telefono non funzionava più
correttamente, e che la mancata funzionalità dell’apparecchio telefonico le ha cagionato
un danno stimato in fr. 20’000.-
Considerandi
in diritto:
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio
d’esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di
fallimento - deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente
ne ebbe notizia;
che la
comminatoria di fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 8
agosto 2012, il termine per ricorrere, iniziato e decorrere il giorno successivo,
è venuto a scadere sabato 18 agosto 2012 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 1
CPC, applicabile in virtù del rimando di cui all’art 31 LEF, lunedì 20 agosto
2012;
che
consegnato alla posta il 22 agosto 2012 il ricorso risulta intempestivo, di modo
che esso va dichiarato irricevibile;
che, in ogni
modo, fosse anche stato presentato tempestivamente, il ricorso non sarebbe
stato votato a miglior sorte per i seguenti motivi;
che contro
la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol.
III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160),
ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria
di fallimento (art. 39 e 40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni
fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento
di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva
e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da
un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III
33.
consid. 2);
che per questioni
di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che,
nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati
motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento allegando
meri motivi di merito, che –come rilevato – sfuggono tuttavia con ogni evidenza
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza;
che ne consegue
che anche sotto questo profilo il ricorso è irricevibile;
che visto
l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 pcv. 2
LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi
necessario intimare la sentenza;
che non
si prelava la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 67 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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