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Decisione

15.2012.88

Comminatoria di fallimento. Ricorso tardivo e comunque fondato su censure di merito irricevibili

27 agosto 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ avviata da PI 1, il 3 agosto 2012 l’CO 1 ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'656.20 oltre interessi

e spese;

che l’atto

è stato notificato alla debitrice l’8 agosto 2012;

che con

ricorso del 22 agosto 2012 RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento, asserendo

che il contratto da essa stipulato con la creditrice non è stato da questa rispettato,

tanto da essere stata costretta a rincorrere la ditta per mettere in funzione il

telefono, che in più di una occasione il telefono non funzionava più

correttamente, e che la mancata funzionalità dell’apparecchio telefonico le ha cagionato

un danno stimato in fr. 20’000.-

Considerandi

in diritto:

che

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio

d’esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di

fallimento - deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente

ne ebbe notizia;

che la

comminatoria di fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 8

agosto 2012, il termine per ricorrere, iniziato e decorrere il giorno successivo,

è venuto a scadere sabato 18 agosto 2012 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 1

CPC, applicabile in virtù del rimando di cui all’art 31 LEF, lunedì 20 agosto

2012;

che

consegnato alla posta il 22 agosto 2012 il ricorso risulta intempestivo, di modo

che esso va dichiarato irricevibile;

che, in ogni

modo, fosse anche stato presentato tempestivamente, il ricorso non sarebbe

stato votato a miglior sorte per i seguenti motivi;

che contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol.

III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160),

ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria

di fallimento (art. 39 e 40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni

fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento

di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando

la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva

e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da

un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III

33.

consid. 2);

che per questioni

di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che,

nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati

motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento allegando

meri motivi di merito, che –come rilevato – sfuggono tuttavia con ogni evidenza

al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza;

che ne consegue

che anche sotto questo profilo il ricorso è irricevibile;

che visto

l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 pcv. 2

LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi

necessario intimare la sentenza;

che non

si prelava la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 67 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo

è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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