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Decisione

15.2012.89

Pignoramento reddito. Termine di ricorso. Ritiro del verbale di pignoramento dopo la scadenza del termine di giacenza postale. Minimo di esistenza. Spese di riscaldamento. Spese per pasti fuori domici

22 ottobre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

procede nei confronti di PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 12'127.--.

B. Il

12 giugno 2012, l’CO 1 ha stabilito l’impignorabilità del reddito dell’escusso

secondo il seguente calcolo:

Introiti

Debitore fr. 4'363.00

Contr.

coniuge fr.

Totale

mensile fr. 4'363.00 fr. 4'363.00

Minimo

esistenza

Minimo

base fr. 1'200.00

Alimenti fr. 1'100.00

Locazione

fr. 1'000.00

Cassa

malati., ass., inf. fr. 289.00

Suppl.

x trasferte fr. 430.00

Suppl.

x pasti fr. 240.00

Suppl.

x riscaldamento fr. 100.00

Totale

deduzioni fr. 4'359.00 fr. 4’359.00

Eccedenza

mensile pignorabile: fr. 0.00

C. Con

ricorso 17 agosto 2012, RI 1 si aggrava contro tale calcolo, contestando il supplemento

per spese di riscaldamento nonché l’importo dei supplementi per pasti fuori

domicilio e trasferte. La ricorrente chiede quindi che l’eccedenza pignorabile sia

stabilita in fr. 450.30, e inoltre che venga accertato “il destino” dei veicoli

Fiat e Ford che l’escusso ha asserito di avere in sede di rigetto

d’opposizione.

D. Delle osservazioni della controparte e dell’UEF di Locarno si

dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in

diritto:

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio

d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente

ne ebbe notizia. Sia l’Ufficio che l’escus­so ritengono che il ricorso in esame

sia tardivo. Orbene, l’avviso di ritiro della raccomandata contenente il

verbale di pignoramento impugnato è stato depositato nella casella postale

della patrocinatrice della ricorrente il 4 agosto 2012 (cfr. doc. C annesso al

ricorso). Siccome la raccomandata non è stata ritirata prima, la notificazione

è da considerare avvenuta il settimo giorno successivo a tale data (art. 138

cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 34), ovvero sabato 11 agosto 2012, posto che il

Tribunale federale considera che la regola abituale del riporto al primo giorno

feriale successivo del termine scadente un sabato, una domenica o un giorno festivo

(cfr. art. 142 cpv. 3 CPC, applicabile ai termini esecutivi per il rinvio

dell’art. 31 LEF) non è applicabile al termine di giacenza postale (DTF 127 I

35, cons. 2b; c CPC com­men­té, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). È d’altronde irrilevante

il fatto che la patrocinatrice della ricorrente, grazie ad un prolungamento

della giacenza postale, abbia ritirato la raccomandata solo il 16 agosto, perché

gli accordi conclusi tra il destinatario e la Posta che estendono la durata

della giacenza postale non sono opponibili all’autorità (DTF 127 I 35, cons.

2b), come pure le proroghe unilaterali della Posta (DTF 127 I 34-5, cons. 2b) e

gli ordini di trattenere la posta presso l’ufficiale postale, indipendentemente

dalla loro durata (DTF 134 V 51-52, cons. 4; TF 5P.122/2001 del 30 maggio 2001,

SJ 2001 I 582; Bohnet, op. cit.,

n. 23 ad art. 138). Nella fattispecie, il termine di ricorso è pertanto scaduto

martedì 21 agosto 2012, sicché il ricorso, interposto il 17 agosto 2012, è

tempestivo.

2.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III

13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere

tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.1

Secondo

la cifra II/2 della Tabella per il calcolo del minimo

di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n.

35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, in seguito “Tabella”), all’importo del minimo d’esistenza di base va

aggiunto un supplemento per le spese di riscaldamento dell’abitazione.

a) La

ricorrente contesta l’inclusione delle spese di riscaldamento (per fr.

100.

--/mese), in quanto il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, nella

parte della sua sentenza 30 maggio 2012 di rigetto dell’opposizione

all’esecuzione in esame (inc. SO.2012. 210, doc. 4 annesso al ricorso, a pag.

4) dedicata alla domanda di gratuito patrocinio formulata dall’escusso, non ha

riconosciuto nel fabbisogno mensile di quest’ultimo l’importo di fr. 100.-- da

esso fatto valere, nella misura in cui “da nessuna parte risulta il

pagamento di fr. 100.-- mensili per spese accessorie. Segnatamente il contratto

non reca nessun importo a questo titolo”.

b) Ora,

la sentenza di rigetto dell’opposizione non vincola l’Ufficio per quanto

riguarda la questione in esame, perché è stata emessa in un altro contesto,

ossia quello dell’assistenza giudiziaria. D’al­tron­de, si evince dal contratto

di locazione che le spese di riscaldamento e acqua calda non sono comprese

nella pigione (doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio, pto 5), sicché, come

ricordato sopra, le spese di riscaldamento devono essere aggiunte al minimo di

esistenza. Nel caso concreto, la ricorrente non contesta la cifra mensile di

fr. 100.-- computata dall’Ufficio. L’e­scusso risulta del resto pagare acconti

trimestrali per fornitura elettrica di fr. 295.-- (doc. C allegato alle

osservazioni dell’Ufficio, 2a pagina). La censura va pertanto

respinta.

2.2

Secondo

la cifra II/4 della Tabella, tra

le spese

indispensabili connesse all'esercizio di una professione o di un mestiere (purché non siano già a carico del datore di lavoro) sono da annoverare

gli oneri accresciuti per pasti fuori casa, che vanno stabiliti da fr.

9.

-- fino a fr. 11.-- per ogni pasto principale.

a) La ricorrente

contesta la cifra mensile di fr. 240.-- computata dall’Ufficio quale supplemento

per pasti fuori domicilio. Considerata una media annua di giorni lavorativi

pari a 220, ritiene che il supplemento mensile massimo non possa superare fr.

201,70 (= 220 / 12 * 11).

b) Già nel 2004 (CEF 23

giugno 2004, inc. 15.2004.82), questa Camera ha confermato la prassi degli

uffici d’esecuzione ticinesi, in base alla quale l'importo mensile riconosciuto

quali spese per i pasti presi fuori domicilio è in linea di massima stabilito

in fr. 240.--, pari a fr. 11.--/giorno (cfr. n. II/4/b della Tabella) per 21,66

giorni al mese. Il numero medio di giorni per mese tiene conto di 5 giorni

lavorativi alla settimana, ossia 260 giorni all’anno (364 giorni - [2 x 52])

oppure 21,66 al mese (260 / 12), come per il calcolo delle indennità di

disoccupazione (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, RS 837.0). In una recente

sentenza, la Camera si è però riferita, senza particolare approfondimento della

questione, al numero medio di giorni lavorativi in uso in campo fiscale, pari di

regola a 220, salvo prova di un numero di giorni più elevato (cfr. Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2011 per le persone fisiche,

ad 10.2, p. 21, www4.ti.ch/fileadmin/DFE/

DC/DOC-IPF/2011/2011_istruzioni_per­sone_fisiche.pdf), riducendo l’importo

stabilito dall’ufficio a fr. 201,70 invece di fr. 240.-- (CEF 13 agosto 2012,

inc. 15.2012.80, cons. 7). Negli altri cantoni, la prassi al riguardo non è

uniforme. Ad esempio, nei Cantoni Friborgo, Vallese e Neuchâtel viene fatto

riferimento ad un numero medio di giorni lavorativi pari a 260, mentre nel

Canton Zurigo ci si fonda sul criterio fiscale, che in quel cantone è di 240.

La questione merita quindi un riesame.

c) Lo scopo dell’art. 93

LEF richiede un calcolo il più esatto e reale possibile del fabbisogno minimo

dell’escusso e della sua famiglia, pur non escludendo una certa sistematizzazione

– sulla quale si basa del resto la summenzionata Tabella, che serve di base sia

per gli uffici d’esecuzione, sia per i tribunali e per le parti – volta a garantire

la parità di trattamento e la praticabilità del calcolo del minimo di

esistenza. Tenuto conto di queste premesse, è corretto considerare che i lavoratori

dipendenti beneficiano in Svizzera di almeno quattro settimane di vacanza

all’anno, per le quali non si giustifica la concessione di un supplemento per

pasti presi fuori domicilio. Il summenzionato art. 27 LADI non è infatti

determinante al riguardo, perché il salario, che le indennità di disoccupazione

sono destinate a sostituire, è dovuto anche durante le vacanze, mentre

l’escusso non è tenuto per motivi professionali a consumare pasti fuori dal

domicilio durante le vacanze. Vanno pertanto dedotti 20 giorni (4 x 5) dal

totale annuo di 260. Vi sono inoltre in Ticino 15 giorni festivi (cfr. art. 1 Legge

concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino, RL 10.1.1.1.2), che

a dipendenza degli anni possono però in parte confondersi con sabati, domeniche

o giorni di vacanza. Pare ragionevole computare una media di 10 giorni non

lavorativi supplementari. Il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può

così essere stabilito in 230. In casi particolari, debitamente giustificati,

l’ufficio d’esecuzione potrà scartarsi da quell’indicazione, come pure

diminuire l’importo del supplemento per pasto (ma non al di sotto di fr. 9.--) tenendo

conto del costo medio dei pasti nella regione considerata. Va ricordato che il

supplemento contempla solo la parte del costo dei pasti presi fuori casa durante

gli orari di lavoro che supera il costo dei pasti consumati a casa, il quale è

compreso nell'importo base di cui alla cifra I della Tabella.

d) Nel caso di specie,

la ricorrente non ha fatto valere motivi particolari, che giustifichino di scostarsi

dalle considerazioni espresse in precedenza. L’importo di fr. 240.-- computato

dall’Ufficio va quindi ridotto a fr. 211.-- (@

230.

/ 12 * 11).

2.3

Secondo

la cifra II/4 della Tabella, all’importo

del minimo d’esi­stenza di base va aggiunto un supplemento per le spese

di trasferta per raggiungere il posto di lavoro, le quali, in caso di utilizzazione

di un’autovettura, sono pari alle spese fisse e variabili,

escluso l'ammortamento, a condizione che il veicolo sia impignorabile; in caso

contrario possono essere riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei

mezzi pubblici di trasporto.

a) La ricorrente

contesta l’importo di fr. 430.-- riconosciuto dall’Uffi­cio quale supplemento

per trasferte, ritenendo che andavano computati a questo titolo fr. 122.-- al

mese, pari al costo dell’ab­bo­namento Arcobaleno.

b) L’escusso,

che svolge la professione di meccanico parzialmente ancora in formazione,

sostiene invece di aver bisogno di un autoveicolo per poter raggiungere il

proprio posto di lavoro a __________ nonché i luoghi in cui si svolgono le

formazioni, senza influenzare esageratamente il suo tempo di lavoro. L’Ufficio

condivide tale argomentazione.

c) Le

allegazioni dell’escusso sono generiche e non sono sostanziate da riscontri oggettivi.

In particolare, non specifica quali siano i luoghi di formazione né la

frequenza dei corsi né il loro impatto sul suo tempo di lavoro. Non dimostra

d’altronde che l’uso di un veicolo privato sia assolutamente indispensabile per

il conseguimento del suo reddito ai sensi dell’art. 93 LEF e non solo utile per

le proprie comodità. Gli va quindi riconosciuto un supplemento mensile per

spese di trasporto di fr. 122.-- (cfr. doc. D) invece di fr. 430.--.

2.4

Nelle

sue osservazioni al ricorso (sub n. 5), l’escusso asserisce in modo generico di

avere inoltre spese professionali per utensili, abbigliamento e prodotti di

pulizia, e “per poter vedere” sua figlia, senza specificarle né quantificarle e

nemmeno dimostrarne la necessità e l’impossibilità di ottenere aiuti da terzi

per sopportarle (trattandosi di spese di giustizia e di patrocinio). Non se ne

può quindi tenere conto.

2.5

Riassumendo,

il minimo vitale dell’escusso, stabilito dall’Ufficio in fr. 4'359.--, va ridotto

a fr. 4'022.-- (4'359 - [240 – 211] + [430 – 122]). L’eccedenza

(indicativamente fr. 341.--) va pertanto pignorata.

3.

La

ricorrente chiede infine che venga accertato “il destino” dei veicoli Fiat e

Ford che l’escusso ha asserito di possedere in sede di rigetto d’opposizione

(cfr. doc. B annesso al ricorso, a pag. 5).

3.1

L’escusso

sostiene che la vettura Suzuki __________ – da lui acquistata il 18 giugno 2012

per fr. 1'800.--, grazie alla medesima somma incassata per la vendita, il 15

giugno 2012, della Fiat __________ a tale __________ (cfr. doc. 10) – sarebbe

priva di valore di realizzazione (doc. 10) e comunque impignorabile in quanto necessario

per motivi professionali. Quanto alla Ford __________, la stessa apparterebbe a

tale __________ (doc. 11). L’Ufficio, pur scusandosi per aver omesso di

menzionare il veicolo Fiat nel verbale di pignoramento, ritiene lo stesso impignorabile

giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF, nella misura in cui, in funzione della sua vetustà

(è stata immatricolata nel 1995) e del suo chilometraggio (185'000), il suo

valore non superebbe le spese di realizzazione.

3.2

Dalle

allegazioni dell’escusso risulta che la Fiat, indipendentemente dal valore attribuitole

dal garage in cui egli lavora (cfr. doc. 10), aveva comunque un certo valore,

visto che l’ha venduta per fr. 1'800.-- tre giorni dopo l’esecuzione del

pignoramento. E lo stesso vale per la Suzuki, che l’escusso risulta aver acquistato

per il medesimo importo il 18 giugno 2012. Siccome l’Uffi­cio non ha

apparentemente statuito sulla pignorabilità della Suzuki, occorre rinviargli

l’incarto perché si determini su questo punto. Verificherà inoltre le

affermazioni dell’escusso in merito all’appartenenza del veicolo Ford __________

e la vendita della Fiat.

4.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 92 cpv. 2, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza,

il minimo di esistenza di PI 1 nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 è

determinato in fr. 4'022.--.

1.2

L’incarto

è d’altronde retrocesso all’CO 1 perché si determini sulla pignorabilità dei

veicoli Suzuki __________, Fiat __________ e Ford __________ ai sensi del considerando

3.2

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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