15.2012.89
Pignoramento reddito. Termine di ricorso. Ritiro del verbale di pignoramento dopo la scadenza del termine di giacenza postale. Minimo di esistenza. Spese di riscaldamento. Spese per pasti fuori domici
22 ottobre 2012Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.89
Data decisione, Autorità:
22.10.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento reddito. Termine di ricorso. Ritiro del verbale di pignoramento dopo la scadenza del termine di giacenza postale. Minimo di esistenza. Spese di riscaldamento. Spese per pasti fuori domicilio (cambiamento di giurisprudenza). Spese per l'uso di un veicolo privato
MINIMO DI ESISTENZA
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 31 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2012.89
Lugano
22 ottobre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 agosto 2012 di
RI 1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro il verbale di
pignoramento emesso il 12 giugno 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
patrocinato dall’ PA 2
viste le
osservazioni 3 settembre di PI 1 e 10 settembre 2012 dell’CO 1;
Fatti
A. RI 1
procede nei confronti di PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 12'127.--.
B. Il
12 giugno 2012, l’CO 1 ha stabilito l’impignorabilità del reddito dell’escusso
secondo il seguente calcolo:
Introiti
Debitore fr. 4'363.00
Contr.
coniuge fr.
Totale
mensile fr. 4'363.00 fr. 4'363.00
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'200.00
Alimenti fr. 1'100.00
Locazione
fr. 1'000.00
Cassa
malati., ass., inf. fr. 289.00
Suppl.
x trasferte fr. 430.00
Suppl.
x pasti fr. 240.00
Suppl.
x riscaldamento fr. 100.00
Totale
deduzioni fr. 4'359.00 fr. 4’359.00
Eccedenza
mensile pignorabile: fr. 0.00
C. Con
ricorso 17 agosto 2012, RI 1 si aggrava contro tale calcolo, contestando il supplemento
per spese di riscaldamento nonché l’importo dei supplementi per pasti fuori
domicilio e trasferte. La ricorrente chiede quindi che l’eccedenza pignorabile sia
stabilita in fr. 450.30, e inoltre che venga accertato “il destino” dei veicoli
Fiat e Ford che l’escusso ha asserito di avere in sede di rigetto
d’opposizione.
D. Delle osservazioni della controparte e dell’UEF di Locarno si
dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio
d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente
ne ebbe notizia. Sia l’Ufficio che l’escusso ritengono che il ricorso in esame
sia tardivo. Orbene, l’avviso di ritiro della raccomandata contenente il
verbale di pignoramento impugnato è stato depositato nella casella postale
della patrocinatrice della ricorrente il 4 agosto 2012 (cfr. doc. C annesso al
ricorso). Siccome la raccomandata non è stata ritirata prima, la notificazione
è da considerare avvenuta il settimo giorno successivo a tale data (art. 138
cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 34), ovvero sabato 11 agosto 2012, posto che il
Tribunale federale considera che la regola abituale del riporto al primo giorno
feriale successivo del termine scadente un sabato, una domenica o un giorno festivo
(cfr. art. 142 cpv. 3 CPC, applicabile ai termini esecutivi per il rinvio
dell’art. 31 LEF) non è applicabile al termine di giacenza postale (DTF 127 I
35, cons. 2b; c CPC commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). È d’altronde irrilevante
il fatto che la patrocinatrice della ricorrente, grazie ad un prolungamento
della giacenza postale, abbia ritirato la raccomandata solo il 16 agosto, perché
gli accordi conclusi tra il destinatario e la Posta che estendono la durata
della giacenza postale non sono opponibili all’autorità (DTF 127 I 35, cons.
2b), come pure le proroghe unilaterali della Posta (DTF 127 I 34-5, cons. 2b) e
gli ordini di trattenere la posta presso l’ufficiale postale, indipendentemente
dalla loro durata (DTF 134 V 51-52, cons. 4; TF 5P.122/2001 del 30 maggio 2001,
SJ 2001 I 582; Bohnet, op. cit.,
n. 23 ad art. 138). Nella fattispecie, il termine di ricorso è pertanto scaduto
martedì 21 agosto 2012, sicché il ricorso, interposto il 17 agosto 2012, è
tempestivo.
2.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.1
Secondo
la cifra II/2 della Tabella per il calcolo del minimo
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n.
35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, in seguito “Tabella”), all’importo del minimo d’esistenza di base va
aggiunto un supplemento per le spese di riscaldamento dell’abitazione.
a) La
ricorrente contesta l’inclusione delle spese di riscaldamento (per fr.
100.
--/mese), in quanto il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, nella
parte della sua sentenza 30 maggio 2012 di rigetto dell’opposizione
all’esecuzione in esame (inc. SO.2012. 210, doc. 4 annesso al ricorso, a pag.
4) dedicata alla domanda di gratuito patrocinio formulata dall’escusso, non ha
riconosciuto nel fabbisogno mensile di quest’ultimo l’importo di fr. 100.-- da
esso fatto valere, nella misura in cui “da nessuna parte risulta il
pagamento di fr. 100.-- mensili per spese accessorie. Segnatamente il contratto
non reca nessun importo a questo titolo”.
b) Ora,
la sentenza di rigetto dell’opposizione non vincola l’Ufficio per quanto
riguarda la questione in esame, perché è stata emessa in un altro contesto,
ossia quello dell’assistenza giudiziaria. D’altronde, si evince dal contratto
di locazione che le spese di riscaldamento e acqua calda non sono comprese
nella pigione (doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio, pto 5), sicché, come
ricordato sopra, le spese di riscaldamento devono essere aggiunte al minimo di
esistenza. Nel caso concreto, la ricorrente non contesta la cifra mensile di
fr. 100.-- computata dall’Ufficio. L’escusso risulta del resto pagare acconti
trimestrali per fornitura elettrica di fr. 295.-- (doc. C allegato alle
osservazioni dell’Ufficio, 2a pagina). La censura va pertanto
respinta.
2.2
Secondo
la cifra II/4 della Tabella, tra
le spese
indispensabili connesse all'esercizio di una professione o di un mestiere (purché non siano già a carico del datore di lavoro) sono da annoverare
gli oneri accresciuti per pasti fuori casa, che vanno stabiliti da fr.
9.
-- fino a fr. 11.-- per ogni pasto principale.
a) La ricorrente
contesta la cifra mensile di fr. 240.-- computata dall’Ufficio quale supplemento
per pasti fuori domicilio. Considerata una media annua di giorni lavorativi
pari a 220, ritiene che il supplemento mensile massimo non possa superare fr.
201,70 (= 220 / 12 * 11).
b) Già nel 2004 (CEF 23
giugno 2004, inc. 15.2004.82), questa Camera ha confermato la prassi degli
uffici d’esecuzione ticinesi, in base alla quale l'importo mensile riconosciuto
quali spese per i pasti presi fuori domicilio è in linea di massima stabilito
in fr. 240.--, pari a fr. 11.--/giorno (cfr. n. II/4/b della Tabella) per 21,66
giorni al mese. Il numero medio di giorni per mese tiene conto di 5 giorni
lavorativi alla settimana, ossia 260 giorni all’anno (364 giorni - [2 x 52])
oppure 21,66 al mese (260 / 12), come per il calcolo delle indennità di
disoccupazione (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, RS 837.0). In una recente
sentenza, la Camera si è però riferita, senza particolare approfondimento della
questione, al numero medio di giorni lavorativi in uso in campo fiscale, pari di
regola a 220, salvo prova di un numero di giorni più elevato (cfr. Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2011 per le persone fisiche,
ad 10.2, p. 21, www4.ti.ch/fileadmin/DFE/
DC/DOC-IPF/2011/2011_istruzioni_persone_fisiche.pdf), riducendo l’importo
stabilito dall’ufficio a fr. 201,70 invece di fr. 240.-- (CEF 13 agosto 2012,
inc. 15.2012.80, cons. 7). Negli altri cantoni, la prassi al riguardo non è
uniforme. Ad esempio, nei Cantoni Friborgo, Vallese e Neuchâtel viene fatto
riferimento ad un numero medio di giorni lavorativi pari a 260, mentre nel
Canton Zurigo ci si fonda sul criterio fiscale, che in quel cantone è di 240.
La questione merita quindi un riesame.
c) Lo scopo dell’art. 93
LEF richiede un calcolo il più esatto e reale possibile del fabbisogno minimo
dell’escusso e della sua famiglia, pur non escludendo una certa sistematizzazione
– sulla quale si basa del resto la summenzionata Tabella, che serve di base sia
per gli uffici d’esecuzione, sia per i tribunali e per le parti – volta a garantire
la parità di trattamento e la praticabilità del calcolo del minimo di
esistenza. Tenuto conto di queste premesse, è corretto considerare che i lavoratori
dipendenti beneficiano in Svizzera di almeno quattro settimane di vacanza
all’anno, per le quali non si giustifica la concessione di un supplemento per
pasti presi fuori domicilio. Il summenzionato art. 27 LADI non è infatti
determinante al riguardo, perché il salario, che le indennità di disoccupazione
sono destinate a sostituire, è dovuto anche durante le vacanze, mentre
l’escusso non è tenuto per motivi professionali a consumare pasti fuori dal
domicilio durante le vacanze. Vanno pertanto dedotti 20 giorni (4 x 5) dal
totale annuo di 260. Vi sono inoltre in Ticino 15 giorni festivi (cfr. art. 1 Legge
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino, RL 10.1.1.1.2), che
a dipendenza degli anni possono però in parte confondersi con sabati, domeniche
o giorni di vacanza. Pare ragionevole computare una media di 10 giorni non
lavorativi supplementari. Il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può
così essere stabilito in 230. In casi particolari, debitamente giustificati,
l’ufficio d’esecuzione potrà scartarsi da quell’indicazione, come pure
diminuire l’importo del supplemento per pasto (ma non al di sotto di fr. 9.--) tenendo
conto del costo medio dei pasti nella regione considerata. Va ricordato che il
supplemento contempla solo la parte del costo dei pasti presi fuori casa durante
gli orari di lavoro che supera il costo dei pasti consumati a casa, il quale è
compreso nell'importo base di cui alla cifra I della Tabella.
d) Nel caso di specie,
la ricorrente non ha fatto valere motivi particolari, che giustifichino di scostarsi
dalle considerazioni espresse in precedenza. L’importo di fr. 240.-- computato
dall’Ufficio va quindi ridotto a fr. 211.-- (@
230.
/ 12 * 11).
2.3
Secondo
la cifra II/4 della Tabella, all’importo
del minimo d’esistenza di base va aggiunto un supplemento per le spese
di trasferta per raggiungere il posto di lavoro, le quali, in caso di utilizzazione
di un’autovettura, sono pari alle spese fisse e variabili,
escluso l'ammortamento, a condizione che il veicolo sia impignorabile; in caso
contrario possono essere riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei
mezzi pubblici di trasporto.
a) La ricorrente
contesta l’importo di fr. 430.-- riconosciuto dall’Ufficio quale supplemento
per trasferte, ritenendo che andavano computati a questo titolo fr. 122.-- al
mese, pari al costo dell’abbonamento Arcobaleno.
b) L’escusso,
che svolge la professione di meccanico parzialmente ancora in formazione,
sostiene invece di aver bisogno di un autoveicolo per poter raggiungere il
proprio posto di lavoro a __________ nonché i luoghi in cui si svolgono le
formazioni, senza influenzare esageratamente il suo tempo di lavoro. L’Ufficio
condivide tale argomentazione.
c) Le
allegazioni dell’escusso sono generiche e non sono sostanziate da riscontri oggettivi.
In particolare, non specifica quali siano i luoghi di formazione né la
frequenza dei corsi né il loro impatto sul suo tempo di lavoro. Non dimostra
d’altronde che l’uso di un veicolo privato sia assolutamente indispensabile per
il conseguimento del suo reddito ai sensi dell’art. 93 LEF e non solo utile per
le proprie comodità. Gli va quindi riconosciuto un supplemento mensile per
spese di trasporto di fr. 122.-- (cfr. doc. D) invece di fr. 430.--.
2.4
Nelle
sue osservazioni al ricorso (sub n. 5), l’escusso asserisce in modo generico di
avere inoltre spese professionali per utensili, abbigliamento e prodotti di
pulizia, e “per poter vedere” sua figlia, senza specificarle né quantificarle e
nemmeno dimostrarne la necessità e l’impossibilità di ottenere aiuti da terzi
per sopportarle (trattandosi di spese di giustizia e di patrocinio). Non se ne
può quindi tenere conto.
2.5
Riassumendo,
il minimo vitale dell’escusso, stabilito dall’Ufficio in fr. 4'359.--, va ridotto
a fr. 4'022.-- (4'359 - [240 – 211] + [430 – 122]). L’eccedenza
(indicativamente fr. 341.--) va pertanto pignorata.
3.
La
ricorrente chiede infine che venga accertato “il destino” dei veicoli Fiat e
Ford che l’escusso ha asserito di possedere in sede di rigetto d’opposizione
(cfr. doc. B annesso al ricorso, a pag. 5).
3.1
L’escusso
sostiene che la vettura Suzuki __________ – da lui acquistata il 18 giugno 2012
per fr. 1'800.--, grazie alla medesima somma incassata per la vendita, il 15
giugno 2012, della Fiat __________ a tale __________ (cfr. doc. 10) – sarebbe
priva di valore di realizzazione (doc. 10) e comunque impignorabile in quanto necessario
per motivi professionali. Quanto alla Ford __________, la stessa apparterebbe a
tale __________ (doc. 11). L’Ufficio, pur scusandosi per aver omesso di
menzionare il veicolo Fiat nel verbale di pignoramento, ritiene lo stesso impignorabile
giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF, nella misura in cui, in funzione della sua vetustà
(è stata immatricolata nel 1995) e del suo chilometraggio (185'000), il suo
valore non superebbe le spese di realizzazione.
3.2
Dalle
allegazioni dell’escusso risulta che la Fiat, indipendentemente dal valore attribuitole
dal garage in cui egli lavora (cfr. doc. 10), aveva comunque un certo valore,
visto che l’ha venduta per fr. 1'800.-- tre giorni dopo l’esecuzione del
pignoramento. E lo stesso vale per la Suzuki, che l’escusso risulta aver acquistato
per il medesimo importo il 18 giugno 2012. Siccome l’Ufficio non ha
apparentemente statuito sulla pignorabilità della Suzuki, occorre rinviargli
l’incarto perché si determini su questo punto. Verificherà inoltre le
affermazioni dell’escusso in merito all’appartenenza del veicolo Ford __________
e la vendita della Fiat.
4.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92 cpv. 2, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza,
il minimo di esistenza di PI 1 nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 è
determinato in fr. 4'022.--.
1.2
L’incarto
è d’altronde retrocesso all’CO 1 perché si determini sulla pignorabilità dei
veicoli Suzuki __________, Fiat __________ e Ford __________ ai sensi del considerando
3.2
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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