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Decisione

15.2012.9

Tardività. Termine per richiedere la produzione delle prove ex art. 73 LEF

5 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 cfr. pure Cometta, Commentario

alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);

che i ricorsi 23 gennaio

2012 di RI 1 sono riferiti al medesimo atto esecutivo, ossia al verbale di

pignoramento allestito dall’CO 1il 16 dicembre 2011 nell’ambito della

procedura esecutiva n__________ promossa sulla base dell’attestato di carenza

beni emesso nell’esecuzione n. __________;

che le due vertenze

possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed essere

evase con una sola sentenza;

che

essendo presente al pignoramento del 16 dicembre 2012, al più tardi tale giorno

la ricorrente ha avuto notizia che la notifica del

precetto è avvenuta presso il suo precedente domicilio di __________ con

deposito nella cassetta delle lettere, come da autorizzazione del 7 febbraio

2011 da lei sottoscritta all’attenzione della Polizia comunale di __________, __________

e __________;

che

per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento;

che

in quanto rivolto contro l’avvenuta notifica del

precetto esecutivo, il gravame 19/23 gennaio 2012 di RI

1 risulta pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile;

che per l’art. 73

cpv. 1 LEF su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso

l’ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti la

pretesa;

che tale disposizione

permette al debitore di poter visionare presso l’Ufficio i mezzi di prova del

creditore prima di decidere se interporre o meno opposizione (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 1 ad art. 72);

che essendo nella

fattispecie il termine per interporre opposizione scaduto, anche la richiesta

di presentare i mezzi di prova concernenti la pretesa

risulta ampiamente tardiva;

che ne discende che i

ricorsi sono irricevibili per tardività;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Per questi

motivi,

richiamati

gli art. 17 cpv. 2, 73 cpv. 1 ; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Le procedure

dipendenti dai ricorsi 23 gennaio 2012 di RI 1 sono congiunte.

Considerandi

2.

I ricorsi sono irricevibili.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Notificazione

a:

- RI

1, __________;

- RA

1PA 1__________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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