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Decisione

15.2012.90

Sequestro. Reclamo aperto solo contro il decreto che respinge l'istanza di sequestro. Censura relativa all'appartenenza dei beni sequestrati di esclusiva competenza del giudice dell'opposizione al seq

28 settembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 10 agosto 2012, il Pretore __________, ha decretato nei confronti

di RI 3 il sequestro ex art. 271 cpv. 1 c. 2 e 4 LEF di tutti i (suoi) averi

presso la Banca __________, “in particolare ma non solo i conti n. __________,

ora __________, e n. __________”, e ciò concorrenza di fr. 3'588'020.-- oltre

accessori (doc. A).

B. Lo

stesso giorno, l’CO 1 ha sequestrato presso la suddetta banca “tutti i beni

come al decreto di sequestro”.

C. Con

il ricorso in esame, RI 1, RI 2 ed RI 3, sia a titolo personale sia nella

qualità di membri della comunione ereditaria fu __________, chiedono l’annulla­men­to

sia del decreto che del verbale di sequestro, facendo valere in sostanza che

titolare del conto n. __________, ora __________, oggetto del sequestro in

realtà non è RI 3 bensì la comunione ereditaria fu __________, che non sarebbe

ancora stata sciolta. I ricorrenti sostengono inoltre che la sequestrante non

potrebbe nemmeno ottenere il sequestro della quota successoria di RI 3, siccome

quest’ultima è domiciliata all’estero.

D. Sulle

osservazioni della sequestrante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio,

nei prossimi considerandi. L’UE di Lugano si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

Salvo

i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso

all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione

o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore

d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Il decreto di sequestro, in quanto

costituisce un atto giudiziario, non può quindi essere impugnato con un ricorso

ai sensi dell’art. 17 LEF. D’altronde, non è dato alcun rimedio giuridico diretto

all’autorità giudiziaria cantonale superiore contro il decreto che accoglie

l’istanza di sequestro, siccome l’art. 278 cpv. 1 LEF, quale lex specialis,

prevede il rimedio dell’“opposizione” allo stesso giudice del sequestro, il

quale è un mezzo di riconsiderazione della decisione di sequestro. Soltanto la

decisione sull’apposizione è impugnabile a questa Camera con reclamo (art. 278

cpv. 3 LEF, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC, 48 lett. e n. 1 LOG). Un

reclamo diretto è invece possibile contro la decisione che respinge

l’istanza di sequestro (cfr. art. 309 lett. b n. 6 [che cita esplicitamente

l’art. 272 LEF] e 319 lett. a CPC; FF 2009, 1483-4, n. 4.2 ad art. 309 lett. b;

Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der

Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 288; Reetz/Thei­ler, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Ba­si­lea/Ginevra 2010, n. 34 ad art. 309;

Daniel Staehe­lin,

Neues Arrestrecht ab 2011, Jusletter dell’11 ottobre 2010, Rz. 32 ; Felix

C. Meier-Diete­r­le, Arrestpraxis

ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, p. 1223 ad n. 82; contra, ma senza

motivazione: Stof­fel, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. 2, 2a ed., Basilea 2010, n. 58 ad art. 272). Di

conseguenza, la domanda dei ricorrenti tendente all’annullamen­to del decreto

10.

agosto 2012 che ha ordinato il sequestro è irricevibile. È invece

ammissibile l’altra conclusione tendente all’an­nullamento dell’e­se­cu­zione

del sequestro, siccome di competenza dell’ufficio d’esecuzione (art. 275 LEF).

2.

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio

d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente

ne ebbe notizia. Nel caso concreto, la creditrice sequestrante contesta precauzionalmente

la tempestività del ricorso, nella misura in cui i ricorrenti avrebbero appreso

del sequestro direttamente dalla banca già il 10 agosto 2012. Tale affermazione

non è però comprovata né risulta dal doc. C prodotto dai ricorrenti. Il verbale

di sequestro, una volta completato, è poi stato comunicato alle parti solo il

27.

agosto 2012. Siccome non risulta dagli atti che i ricorrenti abbiano avuto

(effettiva e completa) notizia del sequestro prima del 13 agosto 2012 (cfr.

doc. C), il ricorso, interposto il 23 agosto, è tempestivo.

3.

A

partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio

1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al

solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure

d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF) ; le censure relative ai presupposti materiali del

sequestro rientrano invece nella competenza del giudice dell’op­po­si­zione

(art. 278). L’autori­tà di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni

renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III

203.

cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio

2003, inc. 15.2003.13; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12-13 e 44 ad art. 275).

3.1

In

particolare la questione dell'appartenenza dei beni sequestrati è di esclusiva

competenza del giudice dell'opposizione ex art. 278 LEF (cfr. CEF 30

gennaio 2003, inc. 15.2003.13; Gillié­ron,

op. cit., n. 44 ad art. 275; Stoffel,

Voies d'exécution, Berna 2002, n. 108 ad § 8;

Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea

2010, n. 29-30 ad art. 274; Reiser,

op. cit., n. 16 ad art. 275; contra, ma non convincente: Jaeger/Wal­der/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad

art. 275).

3.2

È

pertanto irricevibile in questa sede la censura secondo cui titolare del conto

n. __________ oggetto del sequestro in realtà non sarebbe la debitrice

sequestrata bensì la comunione ereditaria __________. L’CO 1 si è limitato,

com’era il suo compito, ad eseguire testualmente il decreto di sequestro, non essendo

autorizzato a sostituire i beni designati nel decreto con altri (segnatamente

l’asserita quota ereditaria di RI 3). Spetterà al giudice del sequestro determinarsi

sulla censura in questione in sede d’oppos­izione ex art. 278 LEF.

3.3

I

ricorrenti non hanno direttamente contestato la competenza territoriale del

giudice del sequestro. In ogni caso, questa Camera ha già avuto modo di

stabilire che l’autorità di vigilanza, e più in generale gli organi

d’esecuzione forzata, sono abilitati a rilevare d’ufficio, a titolo

pregiudiziale, la nullità del decreto di sequestro soltanto se il giudice del

sequestro è manifestamente incompetente, perché non spetta a siffatti

organi sostituirsi alle autorità competenti per esaminare i mezzi d’impu­gna­zione

prescritti dalla legge contro il decreto di sequestro, ovvero l’opposizione e

il reclamo contro la decisione su opposizione (art. 278 LEF), ciò almeno nei

casi in cui questi mezzi d’impu­gnazio­ne non sono preclusi al ricorrente (CEF

30.

marzo 2011 inc. 15.11.25, RtiD II-2011 771 ss n. 47c, cons. 1.2/a). Nel caso

in esame, non può ritenersi manifesta l’incompetenza territoriale del Pretore

di Lugano sulla base dell’unico documento a cui poteva riferirsi l’CO 1, ovvero

il decreto di sequestro.

4.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 275, 278 LEF, art. 61

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a: – avv. PA 1, __________;

avv. PA 2, __________;

avv. PA 3, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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