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Decisione

15.2012.92

Veicolo in cattivo stato dichiarato impignorabile. Stima. Rinuncia all'ausilio di un perito. Potere d'apprezzamento dell'Ufficio. Non presa in considerazione del valore Eurotax

13 settembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2012.92

Data decisione, Autorità:

13.09.2012, CEF

Titolo:

Veicolo in cattivo stato dichiarato impignorabile. Stima. Rinuncia all'ausilio di un perito. Potere d'apprezzamento dell'Ufficio. Non presa in considerazione del valore Eurotax

IMPIGNORABILITÀ

art. 92 cpv. 2 LEF

art. 97 cpv. 1 LEF

Incarto n.

15.2012.92

Lugano

13 settembre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione con

cui ha ritenuto infruttuoso il sequestro n. __________ richiesto dalla

ricorrente nei confronti di

PI 1

patr. dall’avv. PA 1, __________

viste le

osservazioni 22 giugno 2012 di PI 1 e 30 agosto 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 19

aprile 2012, il Pretore __________, statuendo sull’istanza di RI 1, fondata su

un asserito credito di fr. 12'994,15, ha ordinato il sequestro del veicolo di

marca Alfa Romeo 156 SW 1800 targata __________ intestata al debitore PI 1;

che il 23

aprile 2012, l’CO 1, in considerazione della vetustà del veicolo – si tratta di

un modello del 09.2000, con circa km 186'000, collaudato nel marzo 2009 – e del

cattivo stato di manutenzione (“veicolo in cattivo stato con l’interno rotto e

macchiato ed i freni da cambiare”), gli ha attribuito un valore commerciale di

fr. 100.--, e di conseguenza ha dichiarato il sequestro infruttuoso in

applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF (cfr. verbale del sequestro 23 aprile

2012, doc. C annesso alle osservazioni dell’Uf­ficio);

che il 7

maggio 2012, la sequestrante ha contestato la decisione dell’Ufficio, sostenendo

che il veicolo era stato collaudato il 29 febbraio 2012, come indicato nel decreto

di sequestro;

che

l’escutente ha inoltre ritenuto che non fosse compito dell’Uf­ficio

quantificarne le anomalie e chiesto se una perizia era stata eseguita per

quanto concerne i freni (doc. D annesso alle osservazioni dell’Ufficio);

che con

scritto 16 maggio 2012 (doc. E), l’Ufficio ha “confermato” il proprio operato,

precisando di aver presunto che il ricavo del veicolo, vista la vetustà, l’elevato

chilometraggio e il cattivo stato, non sarebbe stato superiore alle spese di

procedura, e specificando di aver rinunciato a ricorrere all’ausilio di un

perito per evitare ulteriore costi e di aver accertato che l’ultimo collaudo

risaliva al 16 marzo 2009;

che con

scritto 24 maggio 2012 (doc. F), l’escutente ha confermato la propria opposizione,

facendo valere che il valore Eurotax del veicolo sarebbe di fr. 1'800.-- in caso

di acquisto da parte di un commerciante e di fr. 3'300.-- in caso di rivendita,

aggiungendo di considerare lo scritto quale ricorso all’autorità di vigilanza

in caso di mancata accettazione delle sue richieste;

che nelle

sue osservazioni al ricorso (doc. H), l’escusso ha condiviso l’operato

dell’Ufficio e fatto valere la necessità del veicolo per motivi professionali;

ch’egli

ha del resto precisato che, non potendo superare il collaudo, l’autovettura era

stata lasciata in garage e sostituita con una Opel Corsa altrettanto vetusta,

“grazie all’umanità del garagista amico del debitore”;

che giusta

l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile all’esecuzione del sequestro in virtù

dell’art. 275 LEF, “il funzionario stima gli oggetti pignorati [rispettivamente

sequestrati] facendosi assistere, ove occorra, da periti”;

che nel

caso concreto, l’Ufficio, conformemente alla prassi abituale per la stima dei

veicoli di serie di valore manifestamente esiguo, ha ritenuto di poter

rinunciare all’ausilio di un perito;

che tale

scelta, che rientra nel potere d’apprezzamento dell’Uffi­cio riconosciutogli

dall’art. 97 cpv. 1 LEF (“ove occorra”), è sicuramente condivisibile nella

fattispecie, visto il valore oggettivamente esiguo del veicolo – anche la

ricorrente ammette che non supera fr. 1'800.--;

che la

giurisprudenza ammette, in applicazione analogica con l’art. 9 cpv. 2 RFF, che

le parti possano, entro il termine di ricorso contro il verbale di pignoramento

o sequestro, chiedere una nuova perizia, anticipandone le spese (cfr. DTF 110

III 70; De Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mo­na­co 2005, n. 14 ad

art. 97);

che nella

fattispecie, la ricorrente non ha però chiesto esplicitamente una perizia del

valore del veicolo sequestrato;

che in

ogni caso il valore Eurotax allegato – senza riscontro documentale – dalla ricorrente

non è determinante nel caso in esame, poiché tale valore “è valido per veicoli aventi un grado di usura medio,

naturalmente esenti da difetti, in stato di marcia e che permettono di

circolare in tutta sicurezza. Secondo l'anno di prima immatricolazione e il chilometraggio,

il veicolo deve essere in condizioni perfette. Il controllo obbligatorio è

avvenuto entro gli ultimi 8 mesi. Le gomme devono avere ancora almeno il 50%

del profilo. I controlli e i servizi sono stati eseguiti conformemente alle

prescrizioni del costruttore” (condizioni standard delle valutazioni

Eurotax, cfr. www.eu-rotaxglass.ch/img/ch/it/uc_sample.pdf);

che al

contrario, l’Ufficio ha accertato, senza essere validamente contraddetto dalla

ricorrente, che il veicolo sequestrato è in cattivo stato e che l’ultimo

collaudo risale al 16 marzo 2009, sicché non sono date le condizioni per una

valutazione secondo l’Eurotax, senza contare che il valore di realizzazione

giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, pari al prezzo che probabilmente si otterrebbe in

caso di vendita all'asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine

(cfr. CEF 30 maggio 2012, inc. 15.12.17, cons. 3), è generalmente inferiore al

valore commerciale, che non dipende dagli stessi vincoli di legge, a

prescindere poi del fattore di riduzione del prezzo connesso all’assenza di

garanzia da parte dell’uf­ficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. g RFF);

che in

queste condizioni, è ineccepibile la decisione impugnata, giacché per l’art. 92

cpv. 2 LEF sono impignorabili “gli oggetti per i quali vi è senz’altro da

presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non

giustificare la loro realizzazione” e che le spese di realizzazione

ipotizzabili ammontano almeno a fr. 300.-- (cfr. CEF 6 ottobre 2008, inc.

15.08.63, cons. 6);

che la

questione del valore dell’Opel Corsa è irrilevante, siccome il sequestro non

può in linea di massima vertere su oggetti diversi di quelli indicati nel

decreto di sequestro;

che il

ricorso va pertanto parzialmente accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 92 cpv. 2, 97 cpv. 1, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

– __________

Comunicazione

alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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