15.2012.92
Veicolo in cattivo stato dichiarato impignorabile. Stima. Rinuncia all'ausilio di un perito. Potere d'apprezzamento dell'Ufficio. Non presa in considerazione del valore Eurotax
13 settembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2012.92
Data decisione, Autorità:
13.09.2012, CEF
Titolo:
Veicolo in cattivo stato dichiarato impignorabile. Stima. Rinuncia all'ausilio di un perito. Potere d'apprezzamento dell'Ufficio. Non presa in considerazione del valore Eurotax
IMPIGNORABILITÀ
art. 92 cpv. 2 LEF
art. 97 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2012.92
Lugano
13 settembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione con
cui ha ritenuto infruttuoso il sequestro n. __________ richiesto dalla
ricorrente nei confronti di
PI 1
patr. dall’avv. PA 1, __________
viste le
osservazioni 22 giugno 2012 di PI 1 e 30 agosto 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 19
aprile 2012, il Pretore __________, statuendo sull’istanza di RI 1, fondata su
un asserito credito di fr. 12'994,15, ha ordinato il sequestro del veicolo di
marca Alfa Romeo 156 SW 1800 targata __________ intestata al debitore PI 1;
che il 23
aprile 2012, l’CO 1, in considerazione della vetustà del veicolo – si tratta di
un modello del 09.2000, con circa km 186'000, collaudato nel marzo 2009 – e del
cattivo stato di manutenzione (“veicolo in cattivo stato con l’interno rotto e
macchiato ed i freni da cambiare”), gli ha attribuito un valore commerciale di
fr. 100.--, e di conseguenza ha dichiarato il sequestro infruttuoso in
applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF (cfr. verbale del sequestro 23 aprile
2012, doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio);
che il 7
maggio 2012, la sequestrante ha contestato la decisione dell’Ufficio, sostenendo
che il veicolo era stato collaudato il 29 febbraio 2012, come indicato nel decreto
di sequestro;
che
l’escutente ha inoltre ritenuto che non fosse compito dell’Ufficio
quantificarne le anomalie e chiesto se una perizia era stata eseguita per
quanto concerne i freni (doc. D annesso alle osservazioni dell’Ufficio);
che con
scritto 16 maggio 2012 (doc. E), l’Ufficio ha “confermato” il proprio operato,
precisando di aver presunto che il ricavo del veicolo, vista la vetustà, l’elevato
chilometraggio e il cattivo stato, non sarebbe stato superiore alle spese di
procedura, e specificando di aver rinunciato a ricorrere all’ausilio di un
perito per evitare ulteriore costi e di aver accertato che l’ultimo collaudo
risaliva al 16 marzo 2009;
che con
scritto 24 maggio 2012 (doc. F), l’escutente ha confermato la propria opposizione,
facendo valere che il valore Eurotax del veicolo sarebbe di fr. 1'800.-- in caso
di acquisto da parte di un commerciante e di fr. 3'300.-- in caso di rivendita,
aggiungendo di considerare lo scritto quale ricorso all’autorità di vigilanza
in caso di mancata accettazione delle sue richieste;
che nelle
sue osservazioni al ricorso (doc. H), l’escusso ha condiviso l’operato
dell’Ufficio e fatto valere la necessità del veicolo per motivi professionali;
ch’egli
ha del resto precisato che, non potendo superare il collaudo, l’autovettura era
stata lasciata in garage e sostituita con una Opel Corsa altrettanto vetusta,
“grazie all’umanità del garagista amico del debitore”;
che giusta
l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile all’esecuzione del sequestro in virtù
dell’art. 275 LEF, “il funzionario stima gli oggetti pignorati [rispettivamente
sequestrati] facendosi assistere, ove occorra, da periti”;
che nel
caso concreto, l’Ufficio, conformemente alla prassi abituale per la stima dei
veicoli di serie di valore manifestamente esiguo, ha ritenuto di poter
rinunciare all’ausilio di un perito;
che tale
scelta, che rientra nel potere d’apprezzamento dell’Ufficio riconosciutogli
dall’art. 97 cpv. 1 LEF (“ove occorra”), è sicuramente condivisibile nella
fattispecie, visto il valore oggettivamente esiguo del veicolo – anche la
ricorrente ammette che non supera fr. 1'800.--;
che la
giurisprudenza ammette, in applicazione analogica con l’art. 9 cpv. 2 RFF, che
le parti possano, entro il termine di ricorso contro il verbale di pignoramento
o sequestro, chiedere una nuova perizia, anticipandone le spese (cfr. DTF 110
III 70; De Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad
art. 97);
che nella
fattispecie, la ricorrente non ha però chiesto esplicitamente una perizia del
valore del veicolo sequestrato;
che in
ogni caso il valore Eurotax allegato – senza riscontro documentale – dalla ricorrente
non è determinante nel caso in esame, poiché tale valore “è valido per veicoli aventi un grado di usura medio,
naturalmente esenti da difetti, in stato di marcia e che permettono di
circolare in tutta sicurezza. Secondo l'anno di prima immatricolazione e il chilometraggio,
il veicolo deve essere in condizioni perfette. Il controllo obbligatorio è
avvenuto entro gli ultimi 8 mesi. Le gomme devono avere ancora almeno il 50%
del profilo. I controlli e i servizi sono stati eseguiti conformemente alle
prescrizioni del costruttore” (condizioni standard delle valutazioni
Eurotax, cfr. www.eu-rotaxglass.ch/img/ch/it/uc_sample.pdf);
che al
contrario, l’Ufficio ha accertato, senza essere validamente contraddetto dalla
ricorrente, che il veicolo sequestrato è in cattivo stato e che l’ultimo
collaudo risale al 16 marzo 2009, sicché non sono date le condizioni per una
valutazione secondo l’Eurotax, senza contare che il valore di realizzazione
giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, pari al prezzo che probabilmente si otterrebbe in
caso di vendita all'asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine
(cfr. CEF 30 maggio 2012, inc. 15.12.17, cons. 3), è generalmente inferiore al
valore commerciale, che non dipende dagli stessi vincoli di legge, a
prescindere poi del fattore di riduzione del prezzo connesso all’assenza di
garanzia da parte dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. g RFF);
che in
queste condizioni, è ineccepibile la decisione impugnata, giacché per l’art. 92
cpv. 2 LEF sono impignorabili “gli oggetti per i quali vi è senz’altro da
presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non
giustificare la loro realizzazione” e che le spese di realizzazione
ipotizzabili ammontano almeno a fr. 300.-- (cfr. CEF 6 ottobre 2008, inc.
15.08.63, cons. 6);
che la
questione del valore dell’Opel Corsa è irrilevante, siccome il sequestro non
può in linea di massima vertere su oggetti diversi di quelli indicati nel
decreto di sequestro;
che il
ricorso va pertanto parzialmente accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92 cpv. 2, 97 cpv. 1, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
– __________
Comunicazione
alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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